Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
Lingua attuale:
- IT Italiano
La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1479/99/(OV)MM contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1479/99/MM - Aperto(a) il Martedì | 14 dicembre 1999 - Decisione del Martedì | 28 novembre 2000
Strasburgo, 28 novembre 2000
Egregio signor S.,
il 18 ottobre 1999 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al ritardo ingiustificato subìto nella Sua carriera dal 1994 e alla mancata risposta al Suo ricorso presentato ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto il 19 agosto 1998.
Il 14 dicembre 1999 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 2 marzo 2000 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante lavorava dal 1988 come agente temporaneo presso il Centro comune di ricerca (JRC) di Ispra, che costituisce parte integrante della Commissione europea. All'età di 42 anni, è stato promosso al grado B3 nel 1994. Nel 1998, era ancora nella stessa posizione e il più anziano in questo grado in tutto l'Istituto per l'ambiente (EI). Il 19 agosto 1998 egli ha impugnato la sua carriera stagnante ai sensi dell'art. 90 dello Statuto.
Il denunciante ha presentato al Mediatore le seguenti accuse:
1) ha subito un ritardo ingiustificato nella sua carriera dal 1994;
(2) l'amministrazione non ha risposto al suo ricorso proposto ai sensi dell'art. 90 dello Statuto il 19 agosto 1998.
L'INCHIESTA
Nel suo parere,
la Commissione ha formulato le seguenti osservazioni:
Nel settembre 1988 il denunciante ha iniziato a lavorare come agente temporaneo (grado B4) presso la Commissione europea, in concreto presso l'IE del CCR.
Nel 1994 il denunciante è stato promosso al grado B3, grado 6. Nel gennaio 1995 ha lavorato presso l'unità UO2 per la banca dati REM (Radioactivity Environment Monitoring) e nel 1996 gli è stato assegnato un ulteriore scatto ai sensi dell'art. 97 dello Statuto.
Secondo la sua richiesta, il denunciante è stato trasferito all'unità U10 - BCE (European Chemical Bureau) dell'EI, che è stata oggetto di ristrutturazione ed è stata annessa nell'ottobre 1998 al nuovo Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP). Per l'anno 1999, al denunciante è stata proposta una promozione, che alla fine non è stata presa in considerazione.
Secondo la Commissione, il denunciante ha quindi beneficiato di un'ulteriore fase nel 1996. Pertanto, sarebbe errato affermare che la sua posizione è rimasta invariata dal 1994. La Commissione ha inoltre osservato che, in generale, una carriera ha un progresso più lento in una categoria con solo 5 gradi (B5-B1). L'anzianità media nel grado B3 del JRC è di 5,37 anni. Pertanto, la carriera del denunciante non poteva essere considerata ingiustamente ritardata.
Per quanto riguarda la mancata risposta al ricorso del denunciante a norma dell'articolo 90 dello statuto, la Commissione ha dichiarato di non aver violato né i diritti del denunciante né un regolamento. Ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, la mancata risposta costituisce una decisione implicita di rigetto del ricorso. Pertanto, la Commissione non poteva essere ritenuta responsabile di cattiva amministrazione nei confronti del denunciante.
LA DECISIONE
1 Ritardo ingiustificato nell'avanzamento di carriera del denunciante
1.1 Il denunciante sostiene che, nonostante tutti i suoi meriti, la sua situazione è rimasta invariata dal 1994 e che era la persona più anziana in questo grado dell'Istituto per l'ambiente (EI).
1.2 La Commissione ha sostenuto che nel 1996 al denunciante è stato concesso un ulteriore passaggio e quindi non è stato corretto affermare che la sua situazione è rimasta invariata dal 1994. Inoltre, l'anzianità media nel grado B3 è di 5,37 anni all'interno del Centro comune di ricerca (JRC), di modo che il ritardo nella sua carriera non può essere considerato eccezionale. Inoltre, è stato proposto per la promozione nel 1999, che alla fine non è stato preso in considerazione.
1.3 Il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia fornito le prove necessarie a sostegno della sua affermazione. Nel suo parere, la Commissione ha indicato i motivi per cui non ha considerato eccezionale il ritardo nella carriera del denunciante. Sulla base di quanto precede, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda la prima affermazione avanzata dal denunciante.
2 Nessuna risposta al ricorso del denunciante ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto 2.1
Il denunciante sosteneva di non aver ricevuto alcuna risposta al suo ricorso proposto ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto il 19 agosto 1998.
2.2 La Commissione ritiene che la mancata risposta non costituisse un atto di cattiva amministrazione, in quanto, ai sensi dell'articolo 90 dello statuto, nessuna risposta entro quattro mesi dalla presentazione di un reclamo implicava il rigetto del reclamo. La Commissione è del parere che lo statuto preveda un'esplicita mancanza di risposta e pertanto non abbia violato né i diritti del denunciante né un regolamento.
2.3 Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto:
- "L'autorità notifica all'interessato la sua decisione motivata entro quattro mesi dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se allo scadere di tale termine non è pervenuta alcuna risposta alla domanda, si considera che si tratti di una decisione implicita di rigetto, contro la quale può essere presentato un reclamo a norma del paragrafo seguente".
Ai sensi di tale disposizione, l'autorità notifica all'interessato la sua decisione motivata entro quattro mesi. Ciò è in linea con i principi di buona amministrazione. Qualora l’autorità non agisca in tal modo, ossia non segua i principi di buona amministrazione, l’interessato è tutelato da un ulteriore ritardo dalla regola secondo cui la mancata risposta costituisce una decisione negativa. Quest'ultima norma ha lo scopo di stabilire la possibilità di un ricorso giurisdizionale per un cittadino, anche quando un'autorità non rispetta i suoi obblighi giuridici. Essa non conferisce in alcun modo all’autorità il diritto di omettere l’obbligo di seguire un buon comportamento amministrativo.
2.4 In tali circostanze, il Mediatore conclude che la mancata reazione della Commissione al ricorso del denunciante ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del 19 agosto 1998 costituisce un caso di cattiva amministrazione. Nel suo parere, la Commissione ha reso nota la motivazione del rigetto del ricorso del denunciante, ma non si è scusata per aver omesso di rispondere in una fase precedente. Il Mediatore ritiene pertanto necessario formulare un'osservazione critica al riguardo.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, è necessario formulare la seguente osservazione critica:
- A norma dell'articolo 90 dello statuto, l'autorità notifica all'interessato la sua decisione motivata entro quattro mesi. Ciò è in linea con i principi di buona amministrazione. Qualora l’autorità non agisca in tal modo, ossia non segua i principi di buona amministrazione, l’interessato è tutelato da un ulteriore ritardo dalla regola secondo cui la mancata risposta costituisce una decisione negativa. Quest'ultima norma è intesa a stabilire la possibilità di un ricorso giurisdizionale nei confronti di un cittadino, anche quando un'autorità non rispetta i suoi obblighi giuridici. Essa non conferisce in alcun modo all’autorità il diritto di omettere l’obbligo di seguire un buon comportamento amministrativo.
Dato che questo aspetto del caso riguarda procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il fascicolo.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob SÖDERMAN