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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1427/99/PB contro la Commissione europea


Strasburgo, 18 dicembre 2000

Egregio signor G.,
il 20 novembre 1999 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al trattamento da parte della Commissione europea della Sua denuncia di infrazione nei confronti delle autorità danesi.
Dopo aver condotto indagini preliminari, il 29 febbraio 2000 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 29 maggio 2000. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 28 luglio 2000.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
Per evitare equivoci, è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore.

IL RECLAMO


Nel novembre 1999 il denunciante ha presentato al Mediatore europeo le seguenti accuse. In primo luogo, la Commissione europea non aveva dato seguito alla sua denuncia di infrazione nei confronti delle autorità danesi entro un termine ragionevole. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe risposto alle sue richieste di informazioni sullo stato di avanzamento della denuncia di infrazione.
Nell'agosto 1998 il denunciante aveva scritto alla Commissione sostenendo che le autorità danesi mantenevano restrizioni commerciali nei confronti dell'importazione di autovetture di seconda mano da parte di privati. Nel gennaio 1999 ha contattato la Rappresentanza della Commissione a Copenaghen per informarsi sullo stato di avanzamento della sua denuncia. Gli è stato detto che una risposta avrebbe potuto essere fornita per la prima volta nel maggio 1999. Nell'agosto 1999 il denunciante ha nuovamente contattato la rappresentanza della Commissione a Copenaghen e successivamente ha ricevuto un fax che lo informava che:
"Come ho promesso alla signora Tine Benson (Ufficio della Commissione in Danimarca), confermo che il mio servizio, dopo le necessarie traduzioni e lo studio del caso, sta preparando una risposta ufficiale alla Sua corrispondenza relativa alla tassa di immatricolazione danese sulla Sua auto. Questa risposta vi sarà inviata entro pochi giorni.

Poiché il denunciante non ha ancora ricevuto risposta, ha tentato, senza successo, di ottenere una risposta contattando direttamente la Commissione a Bruxelles e la sua rappresentanza a Copenaghen.
Il denunciante ha pertanto chiesto al Mediatore di indagare sulle accuse secondo cui a)
la Commissione non avrebbe dato seguito alla denuncia di infrazione entro un periodo di tempo ragionevole e
b) non avrebbe risposto alle sue richieste di chiarimenti sullo stato di avanzamento della denuncia.

L'INCHIESTA


Dato
che la denuncia riguardava la mancata risposta al denunciante, il Mediatore ha deciso che era opportuno contattare direttamente la Commissione per verificare se fosse possibile ottenere una risposta al denunciante senza avviare indagini formali.
Il Mediatore ha pertanto contattato la rappresentanza della Commissione a Copenaghen, il 12 gennaio 2000, per ottenere informazioni sul caso e, in particolare, per scoprire quali sarebbero state le unità competenti della Commissione da contattare a Bruxelles. Il Mediatore è stato informato che l'unità competente era A.3 nell'unità Fiscalità e dogane (DG XXI). Al Mediatore è stato anche dato il nome del funzionario che aveva informato il denunciante nel settembre 1999 che una risposta sarebbe stata inviata entro pochi giorni (citato sopra). Nella stessa data, il Mediatore ha contattato questo funzionario, il quale ha spiegato di essere stato troppo ottimista riguardo alla presentazione di una risposta sostanziale al denunciante nel settembre 1999. Si è scusato per questo errore e ha detto che una risposta sarebbe stata possibile entro circa una settimana. Il 10 febbraio 2000 il Mediatore ha nuovamente contattato il funzionario, ritenendo che il denunciante non avesse ancora ricevuto risposta. Il funzionario ha informato il Mediatore che egli stesso era in attesa di informazioni che ritardavano la corrispondenza del funzionario con il denunciante.
Poco dopo, il 19 gennaio 2000, il funzionario ha inviato un fax al Mediatore, ripetendo le sue scuse e dichiarando di essere l'unica persona nella direzione della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione che si occupa delle denunce e delle petizioni relative alla tassazione delle autovetture in tutti gli Stati membri dell'Unione. Ha aggiunto che la soluzione del caso del denunciante dipende "da una visione globale che la nuova Commissione deve specificare in merito a questo settore". Ha infine informato il Mediatore che avrebbe avuto un incontro con le autorità danesi il giorno successivo e che sperava di poter ottenere più elementi per trovare una soluzione ai problemi del denunciante.
Il 10 febbraio 2000 il Mediatore ha nuovamente contattato il funzionario, ritenendo che il denunciante non avesse ancora ricevuto risposta. Il funzionario ha informato il Mediatore che egli stesso era in attesa di informazioni ritardate.
Il 29 febbraio 2000 il Mediatore ha deciso di avviare indagini formali sulla denuncia.
Nel
suo parere,
la Commissione ha ammesso che il trattamento della denuncia di infrazione del denunciante aveva incontrato alcuni problemi. La Commissione ha presentato le seguenti spiegazioni.
In primo luogo, la traduzione richiesta per la corrispondenza con il denunciante richiedeva molto tempo.
In secondo luogo, il numero estremamente elevato di denunce e petizioni presentate da diversi Stati membri sulla questione della tassazione delle automobili aveva costretto la Commissione a dare la massima priorità alle controversie più importanti. Il servizio della Commissione che si occupa di tali denunce e petizioni si trova spesso di fronte a una serie di situazioni molto gravi per il singolo cittadino (rischio di reclusione, multe estremamente elevate, confisca o vendita forzata dell'auto). La Commissione ha un solo funzionario che si occupa di tali denunce e petizioni.
In terzo luogo, le questioni giuridiche sono molto complesse. Le questioni fiscali in questione non sono state oggetto di armonizzazione da parte del legislatore comunitario e la giurisprudenza della Corte di giustizia è pertanto l'unica fonte disponibile per determinare la legge. Una sentenza del 1990 ha ritenuto discriminatorio, in determinate circostanze, tassare le autovetture importate (1). Gli Stati membri avevano risposto a questa sentenza introducendo due diversi metodi di calcolo delle imposte e delle tasse di immatricolazione sulle autovetture usate. La Commissione ha ricevuto diverse denunce o domande relative alla conformità di tali metodi con la sentenza del 1990. Alla data del parere della Commissione, era pendente dinanzi alla Corte di giustizia una causa in materia (C-393, Gomez Valente - Portogallo). I servizi della Commissione erano inclini ad attendere l'esito del caso prima di adottare qualsiasi misura in questo settore.
In quarto luogo, il sistema fiscale e dei dazi danese è molto complicato (il parere della Commissione ha descritto il sistema in dettaglio).
In quinto luogo, nonostante le difficoltà sopra descritte, la Commissione si è occupata della denuncia di infrazione del denunciante e ha avuto contatti relativamente frequenti con quest'ultimo. Nel gennaio 2000 la Commissione ha iniziato a trattare la denuncia in modo più approfondito. Il 20 gennaio 2000 la Commissione ha tenuto una riunione con le autorità danesi durante la quale sono state discusse le affermazioni del denunciante. Le autorità danesi hanno ricevuto un documento nel caso e sono state invitate a presentare una risposta entro due settimane. Un sollecito è stato inviato alle autorità danesi l'11 febbraio 2000; il 16 febbraio le autorità danesi hanno trasmesso il loro parere. Dalla traduzione di tale parere risulta che la controversia tra le autorità danesi e il denunciante riguarda opinioni divergenti sul valore dell'autovettura del denunciante.
La Commissione non può intervenire in controversie concrete tra un’autorità pubblica e un privato come farebbe l’avvocato di quest’ultimo. Il ruolo della Commissione è quello di esaminare i problemi generali del caso specifico in questione. La Commissione sta ancora esaminando tali problemi generali a livello dell'UE e non è facile trovare una soluzione.
alla luce delle osservazioni di cui sopra, i servizi della Commissione si metterebbero nuovamente in contatto con il denunciante per spiegargli la situazione e le misure adottate. Per quanto riguarda la legislazione danese in materia, le considerazioni al riguardo proseguiranno al fine di trovare una soluzione a livello dell'UE ai problemi della tassazione delle autovetture.
Nelle
sue osservazioni,
il denunciante ha innanzitutto informato il Mediatore che le autorità danesi gli avevano dato accesso ai documenti che presumevano costituissero la base del loro parere alla Commissione in data 16 febbraio 2000, di cui sopra.
In risposta al parere della Commissione, il denunciante ha respinto le osservazioni e le argomentazioni della Commissione per spiegare o giustificare adeguatamente la presunta cattiva amministrazione. Ritiene che la Commissione non abbia agito conformemente alle garanzie procedurali indicate nel modulo di denuncia della Commissione per questo tipo di casi (2) e che la Commissione non abbia dato seguito alla sua richiesta di essere informata delle osservazioni presentate dalle autorità danesi. Il denunciante ha inoltre osservato che la seconda pagina della sua denuncia alla Commissione non conteneva la documentazione alla quale le autorità danesi gli avevano dato accesso.
Il denunciante ha poi sostenuto in dettaglio che la legislazione danese non è conforme al diritto comunitario, basandosi in particolare sulla sentenza citata nel parere della Commissione (C-47/88, Commissione/Danimarca).
Ha inoltre contestato l'opinione della Commissione secondo cui una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia dovrebbe in alcun modo impedire alla Commissione di adottare un'interpretazione giuridica sulla questione.
Il denunciante ha riconosciuto che la sua denuncia alla Commissione conteneva elementi che rientravano nella giurisdizione nazionale. Aveva quindi avviato un'azione legale sulla questione della presunta sovravalutazione della sua auto.

LA DECISIONE


1 Mancata risposta tempestiva alla denuncia di infrazione 1.1
Il denunciante ha in primo luogo sostenuto che la Commissione europea non ha dato seguito alla sua denuncia di infrazione nei confronti delle autorità danesi entro un termine ragionevole. La Commissione ha riconosciuto che il trattamento della denuncia di infrazione ha incontrato alcuni problemi e ha fornito spiegazioni al riguardo.
1.2 L'indagine di propria iniziativa 303/97 (3) del Mediatore ha chiarito che le denunce di infrazione devono essere trattate senza indebito ritardo ed entro un periodo massimo di un anno, a meno che non sussistano circostanze particolari che giustifichino il mancato rispetto di tale norma.
1.3 Il denunciante ha presentato la sua denuncia di infrazione alla Commissione nell'agosto 1998. Al momento della presentazione del parere della Commissione alla presente indagine, nel maggio 2000, il denunciante non aveva ancora ricevuto alcuna risposta sostanziale alla sua denuncia di infrazione. Di conseguenza, il termine di un anno per il trattamento della denuncia di infrazione da parte della Commissione non è stato rispettato. La questione è quindi se le spiegazioni fornite dalla Commissione siano adeguate.
1.4 La Commissione ha presentato una serie di spiegazioni generali, in particolare: a) l'onere di tradurre la corrispondenza nella o dalla lingua del denunciante (danese); b) la complessità del diritto dell'UE e nazionale; e c) la necessità di dare la massima priorità alle denunce e petizioni che riguardano le controversie più gravi.
1.5 In circostanze normali, tali fattori potrebbero costituire spiegazioni adeguate per il mancato rispetto del termine di un anno per il trattamento delle denunce di infrazione. Tuttavia, sembra che la Commissione abbia incaricato un solo funzionario di trattare le numerose e gravi denunce o petizioni che riceve sulla questione della tassazione delle autovetture. Questa grave carenza di personale avrebbe dovuto rendere evidente ai servizi competenti della Commissione che alla fine si sarebbero verificati casi di cattiva amministrazione in un settore di attività di tale importanza per i cittadini europei. Le spiegazioni generali fornite dalla Commissione non sono quindi giustificazioni accettabili per l'inosservanza, da parte di quest'ultima, della regola secondo cui le denunce di infrazione devono essere trattate entro un anno al massimo.
1.6 Oltre alle spiegazioni generali, la Commissione ha fatto riferimento al fatto che dinanzi alla Corte di giustizia è pendente una causa che potrebbe chiarire alcune delle complesse questioni giuridiche relative alla tassazione delle autovetture nell'Unione europea. La Commissione preferisce attendere l'esito di tale causa, che si basa su un rinvio pregiudiziale della Corte suprema portoghese del 7 ottobre 1998.
1.7 Va ricordato che la misura finale che la Commissione può adottare in caso di presunte violazioni del diritto comunitario da parte degli Stati membri consiste nell'avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia. Se la Corte si sta già occupando di una causa che potrebbe chiarire la questione in questione, sembra ragionevole che la Commissione attenda l’esito di tale causa prima di adottare una posizione definitiva sulla questione dell’infrazione in questione.
1.8 Il Mediatore conclude pertanto che la Commissione ha fornito una spiegazione adeguata del ritardo nell'esame del merito della denuncia.
2 Sull'asserita mancata risposta della Commissione
2.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha risposto alle sue richieste di informazioni sullo stato di avanzamento della denuncia di infrazione. La Commissione sembra ritenere che i problemi generali di cui sopra (punto 2.4) siano valide spiegazioni per la sua mancata risposta. Ha inoltre dichiarato di avere avuto frequenti contatti telefonici con il denunciante.
2.2 La Commissione ha il dovere di tenere informata la persona in merito all'avanzamento della sua denuncia di infrazione, come confermato dall'indagine di propria iniziativa 303/97 del Mediatore. Ciò include l'obbligo di rispondere a richieste ragionevoli di chiarimenti sul trattamento del caso da parte della Commissione.
2.3 Il denunciante ha presentato la sua denuncia di infrazione nell'agosto 1998. Nel gennaio 1999 ha contattato la Rappresentanza della Commissione a Copenaghen per informarsi sullo stato di avanzamento della sua denuncia. Gli è stato detto che una risposta avrebbe potuto essere fornita per la prima volta nel maggio 1999. Nell'agosto 1999 il denunciante ha nuovamente contattato la rappresentanza della Commissione a Copenaghen e successivamente ha ricevuto un fax del 17 settembre 1999 che lo informava che avrebbe ricevuto una risposta "entro pochi giorni". Il denunciante non ha ricevuto tale risposta. Anche gli approcci successivi attraverso la rappresentanza della Commissione a Copenaghen sono stati inutili.
2.4 Sulla base delle indagini condotte, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia risposto alla richiesta di informazioni del denunciante sullo stato di avanzamento della sua denuncia di infrazione. Le spiegazioni fornite dalla Commissione non sono accettabili, dato che la grave carenza di personale nell'unità competente della Commissione avrebbe dovuto rendere evidente ai servizi responsabili che alla fine si sarebbero verificati casi di cattiva amministrazione. Il Mediatore formula pertanto un'osservazione critica in appresso.
3 Conclusione
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito alla presente denuncia, è necessario formulare la seguente osservazione critica:
Sulla base delle indagini condotte, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia risposto alla richiesta di informazioni del denunciante sullo stato di avanzamento della sua denuncia di infrazione. Le spiegazioni fornite dalla Commissione non sono accettabili, dato che la grave carenza di personale nell'unità competente della Commissione avrebbe dovuto rendere evidente ai servizi responsabili che alla fine si sarebbero verificati casi di cattiva amministrazione.

Dato che questo aspetto del caso riguardava procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob Söderman

(1) Causa C-47/88, Commissione/Danimarca (Raccolta 1990, pag. 4509).

(2) L'ultima versione del presente modulo di denuncia è stata pubblicata il 30 aprile 1999 nella Gazzetta ufficiale con il riferimento GU C 119/5. È disponibile anche su: http://ec.europa.eu/secretariat_general/sgb/lexcomm/index_en.htm

(3) Relazione annuale 1997 del Mediatore europeo, pag. 270.

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