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Decisione nel caso 671/2019/LM in merito al modo in cui la Commissione europea ha gestito una denuncia secondo cui l'Italia avrebbe violato il diritto UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali
Decisione
Caso 671/2019/LM - Aperto(a) il Venerdì | 18 ottobre 2019 - Decisione del Venerdì | 18 ottobre 2019 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Italia
La denuncia alla Commissione europea
1. Nel 2017, il denunciante ha sporto una denuncia alla Commissione europea relativa alla presunta inosservanza da parte dell'Italia della direttiva UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali[1] per quanto riguarda la qualifica di avvocato ("denuncia di infrazione"). Il denunciante dichiara che la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il fatto di acquisire la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro e di ritornare poi nel proprio Stato membro per esercitare la professione di avvocato con il titolo acquisito non costituisce un abuso[2].
2. Il denunciante sostiene che i requisiti richiesti dall'Italia per il riconoscimento della qualifica professionale di avvocato ottenuta in Spagna sono discriminatori e sproporzionati. Secondo quanto stabilito dalle autorità italiane, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati spagnolo devono superare la stessa prova attitudinale affinché il loro titolo professionale sia riconosciuto. Questa prova è difficile quasi quanto l'esame di avvocatura italiano. Il denunciante confronta il suo caso con quello di una cittadina tedesca, la quale aveva chiesto il riconoscimento della sua qualifica di avvocato ottenuta in Germania. In quel caso, le autorità italiane avevano chiesto alla richiedente di superare una prova attitudinale molto più facile. Per dimostrare che le autorità italiane non applicano un approccio personalizzato al riconoscimento della qualifica professionale di avvocato ottenuta in Spagna, il denunciante ha inviato alla Commissione alcune decisioni delle autorità italiane in cui si chiede ai richiedenti di superare la stessa prova attitudinale.
Risposta della Commissione europea al denunciante
3. Nella sua risposta alla denuncia di infrazione del denunciante, la Commissione afferma che uno Stato membro può adottare "provvedimenti di compensazione" per il riconoscimento di una qualifica professionale ottenuta in un altro Stato membro, laddove sussista una differenza sostanziale nella formazione. In particolare, i richiedenti possono essere tenuti a svolgere un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale[3]. Tuttavia, prima di decidere se adottare provvedimenti di compensazione, le autorità nazionali devono verificare, in linea con il principio di proporzionalità, se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della sua esperienza professionale possono colmare la differenza sostanziale nella formazione[4].
4. La Commissione dichiara inoltre che la valutazione delle qualifiche professionali per l'esercizio della professione legale è di competenza delle autorità nazionali. La Commissione non è un organo di ricorso che può annullare una decisione presa dalle autorità nazionali sulla base della sua valutazione di un caso specifico. Tale ruolo spetta ai tribunali nazionali. Nel caso del denunciante, le autorità italiane hanno riconosciuto la qualifica professionale da lui ottenuta in Spagna.
5. La Commissione ha archiviato la denuncia poiché ha ritenuto che non vi fosse alcuna infrazione del diritto UE da parte dell'Italia. Non essendo soddisfatto della decisione della Commissione, il denunciante ha chiesto alla Commissione di consentirgli di fornire precisazioni di persona presso la sede della Commissione e a proprie spese.
6. Dato che la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di essere ascoltato di persona, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice nell'aprile 2019, sostenendo che la Commissione aveva fornito motivi superficiali e insufficienti per respingere la sua denuncia di infrazione.
Conclusioni della Mediatrice
7. Per quanto riguarda le denunce di infrazione, la Mediatrice può valutare se la Commissione abbia informato adeguatamente il denunciante per quanto riguarda lo stato di avanzamento del caso e la posizione che essa assume da ultimo nel caso. La Mediatrice può inoltre valutare se al denunciante sia stata data la possibilità di commentare la posizione della Commissione prima che quest'ultima archivi il caso.
8. Nel caso in questione, la Commissione ha fornito al denunciante informazioni esaurienti sui motivi per cui ha archiviato la sua denuncia di infrazione ed ha dato al denunciante la possibilità di commentare l'intenzione della Commissione di archiviare il caso, in linea con la comunicazione della Commissione che disciplina il trattamento delle denunce di infrazione[5]. Per quanto concerne la richiesta del denunciante di fornire precisazioni di persona, la comunicazione della Commissione stabilisce che "In qualsiasi fase del procedimento, l’autore della denuncia può chiedere che gli sia consentito d’illustrare o precisare alla Commissione, presso la propria sede e a proprie spese, gli elementi contenuti nella sua denuncia.[6]" La Commissione ha tuttavia facoltà di decidere quali misure istruttorie siano necessarie per indagare su una denuncia. La Commissione è pertanto libera di stabilire se sia utile ascoltare il denunciante di persona. In questo caso, la Commissione ha agito in conformità del principio di buona amministrazione offrendo al denunciante diverse possibilità di formulare osservazioni per iscritto in merito alla sua denuncia[7].
9. Per quanto riguarda la sostanza della denuncia, la Commissione gode di ampia discrezionalità nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione[8]. La Mediatrice può chiedere alla Commissione in che modo abbia esercitato tale discrezionalità ma non può interferire nell'esercizio di tale ampia discrezionalità da parte della Commissione. La Commissione non è tenuta a trattare tutte le questioni o argomentazioni sollevate da un denunciante in merito ad una presunta questione di inosservanza delle norme UE, bensì è sufficiente che la Commissione spieghi chiaramente il motivo per cui ha adottato una determinata posizione.
10. In risposta alla denuncia di infrazione, la Commissione ha dichiarato che spetta alle autorità nazionali decidere se adottare provvedimenti di compensazione e che singoli casi di errata applicazione delle norme UE in tale ambito dovrebbero essere trattati a livello nazionale. La Commissione ha quindi spiegato la sua posizione in merito alla denuncia di infrazione.
11. Pertanto non sono stati rilevati gli estremi di una cattiva amministrazione riguardo al modo in cui la Commissione ha gestito la denuncia di infrazione e il caso è chiuso.[9]
Tina Nilsson
Capo dell´Unità 4 - Indagini
Strasburgo, 18/10/2019
[1] Articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=IT
[2] Causa 58/13 ,Torresi e Torresi contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=C45F5FCEE23A82EA2F0FAEB0BBA37899?text=&docid=155111&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=72944
[3] Articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.
[4] In conformità con l’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.
[5] Punto 10 dell'allegato alla comunicazione della Commissione 2017/C 18/02 "Diritto dell’Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione", disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=IT
[6] Punto 7 dell'allegato alla comunicazione della Commissione 2017/C 18/02.
[7] Articolo 16, paragrafo 2, del Codice europeo di buona condotta amministrativa, disponibile all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/it/3510.
[8] Causa 247/87 Starfruit contro Commissione [1989] ECR 291, disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8D5B473869BC5C4AC245F84A1BB60115?text=&docid=95620&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=78375
[9] La presente denuncia è stata trattata in delega per la gestione dei casi, ai sensi dell’articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta disposizioni di attuazione.