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Decisione del Mediatore europeo nel caso in oggetto sull'annullamento da parte della Commissione europea di un invito a presentare proposte relativo a un programma comune per i comandanti di piccole navi commerciali
Decisione
Caso 1072/2019/JN - Aperto(a) il Martedì | 10 settembre 2019 - Decisione del Martedì | 10 settembre 2019 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Spagna
Gentile signora X,
Il 10 giugno 2019 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito alla questione in oggetto. Il Mediatore mi ha chiesto di trattare la Sua denuncia e di risponderLe a suo nome.
Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni da Lei fornite con la Sua denuncia, abbiamo deciso di chiudere l'indagine con la seguente conclusione:
Le prove e le informazioni fornite nella denuncia non sembrano giustificare la conclusione che la Commissione europea abbia agito con cattiva amministrazione.
La questione principale su cui si basa la Sua denuncia riguarda la decisione della Commissione di annullare l'invito a presentare proposte. A tale riguardo, si informa che le pertinenti norme giuridiche hanno autorizzato la Commissione a farlo [1]. Le informazioni da Lei forniteci unitamente alla Sua denuncia indicano inoltre che la Commissione aveva motivi sufficienti per annullare l'invito.
Lei sostiene inoltre che la Commissione ha deciso di pubblicare l'invito a presentare proposte troppo tardi. Tuttavia, la risposta della Commissione al riguardo appare ragionevole. Le informazioni da Lei forniteci unitamente alla Sua denuncia non dimostrano che il tempo necessario alla Commissione sia stato ingiustificato o irragionevole nel contesto in questione.
Comprendo che deve essere stato deludente per Lei non ricevere una valutazione sostanziale entro il termine indicato nell'invito a presentare proposte, ossia ottobre-novembre 2018, e essere invece informato, il 18 dicembre 2018, che la procedura era stata annullata. Tuttavia, le informazioni e i documenti che ci sono stati forniti suggeriscono che la Commissione aveva buoni motivi per prendere una decisione. Osservo inoltre che il ritardo è stato piuttosto breve e che la Commissione ha rispettato il termine di sei mesi stabilito nel regolamento finanziario.
In ogni caso, i documenti da Lei presentati con la Sua denuncia non contengono alcuna informazione che dimostri che le azioni della Commissione in relazione all'invito a presentare proposte possano costituire cattiva amministrazione o informazioni che ci consentirebbero di chiedere alla Commissione di riconsiderare la sua decisione.
Anche se potresti essere deluso da questo risultato del caso, speriamo che troverai utili queste spiegazioni [2]. Siete invitati a rivolgervi nuovamente al Mediatore in caso di problemi con un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'UE.
Cordiali saluti,
Marta Hirsch‐Ziembińska
Capo dell'unità Indagini e TIC ‐ 1
Strasburgo, 10/09/2019
[1] Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2012, pag. 1): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1566203782450&uri=CELEX:02012R0966-20170101
[2] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707 .