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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2056/2011/KM contro la Commissione europea
Decisione
Caso 2056/2011/KM - Aperto(a) il Martedì | 08 novembre 2011 - Decisione del Giovedì | 02 agosto 2012 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Osservazione critica )
Contesto della denuncia
1. Il denunciante ha lavorato per la direzione generale dell'Economia e delle finanze della Commissione ("la DG") dal 1970 fino al suo pensionamento nel 2005. La presente denuncia fa seguito alle denunce 625/2006/(JF)BU e 809/2009/BU, che riguardavano anche il seguito dato dalla Commissione alla decisione dell'allora Tribunale di primo grado [1], che annullava i rapporti informativi del denunciante per i periodi 1995-97 e 1997-99. La presente denuncia riguarda solo il rapporto informativo 1995-1997.
2. Nella sua sentenza, il Tribunale di primo grado ha constatato che alcune delle osservazioni contenute nel rapporto informativo 1995-1997 si basavano su due serie di documenti che non erano stati inclusi nel fascicolo personale del denunciante. Si tratta di: a) una lettera di un deputato al Parlamento europeo al commissario per gli affari economici e monetari in cui il primo accusava il denunciante di aver interrogato l'UEM in una tavola rotonda in Germania e i successivi scambi all'interno della DG; e b) uno scambio di lettere, sempre in seno alla DG, in relazione all'asserzione secondo cui il denunciante avrebbe utilizzato un titolo onorario straniero in Germania senza l'autorizzazione dell'autorità tedesca competente, su cui la Commissione si è basata per dimostrare che il denunciante "ha ignorato l'autorità". Il Tribunale di primo grado ha rilevato che il fatto che la DG non avesse reagito alle asserzioni contenute nel documento a) all'epoca e la natura aneddotica e insignificante del documento b) significavano che il denunciante aveva buone ragioni per ritenere che non avrebbero influenzato il suo rapporto informativo. Poiché hanno influito sulla relazione (poiché la Commissione non ha potuto fornire altri elementi di prova per alcune osservazioni negative in essa contenute), la relazione dei servizi della Commissione ha dovuto essere annullata.
3. La cronistoria del rapporto informativo in questione può essere riassunta come segue.
4. Il capo unità del denunciante durante il periodo di riferimento, il sig. A, ha presentato un progetto di relazione al sig. B, all'epoca direttore generale, che era il valutatore diretto. Secondo il denunciante, il progetto di relazione del signor A era molto positivo e in linea con i rapporti informativi 1991-93 e 1993-95 in cui aveva raccomandato la promozione del denunciante.
5. Nell'aprile 1999 il sig. B ha completato un rapporto informativo che contrastava nettamente con i rapporti informativi positivi che il denunciante aveva ricevuto per i tre periodi di riferimento precedenti. Il denunciante ritiene che ciò fosse dovuto al fatto che, dieci mesi prima, aveva avviato un'azione contro il rigetto da parte del sig. B della sua richiesta di autorizzazione a pubblicare un discorso da lui pronunciato in occasione di una conferenza a Cordoba dal titolo "La necessità di una messa a punto economica a livello locale e regionale nell'Unione monetaria dell'Unione europea"[2]. Il sig. B è andato in pensione nel 2001 senza aver terminato il rapporto informativo.
6. Il 28 giugno 2001 il direttore generale f.f., sig. C, ha presentato la relazione al denunciante. Il 15 ottobre 2001 il valutatore d'appello, sig. D, ha osservato che il capo unità del denunciante, sig. A, non era stato consultato. Ciò è avvenuto il 7 novembre 2001 mediante un colloquio tra il valutatore e il sig. A, che ha formulato le proprie osservazioni sulla relazione. Il 10 dicembre 2001 il valutatore ha presentato una relazione parzialmente modificata con un punteggio migliore per il denunciante.
7. Il 13 dicembre 2005 il Tribunale di primo grado ha annullato il rapporto informativo (cfr. sopra). Il 16 giugno 2006 il sig. C ha completato una nuova relazione e l’ha trasmessa al denunciante.
8. Il denunciante si è opposto alla nomina del sig. C quale valutatore. Una nuova relazione è stata quindi redatta dal signor E, direttore generale. Il denunciante non era soddisfatto di tale relazione, sostenendo che non aveva alcuna somiglianza con il progetto iniziale di relazione (presentato dal sig. A al direttore generale) e quindi non rifletteva la realtà delle sue prestazioni. Chiede al sig. E perché si sia discostato da tale progetto e gli viene detto che quest'ultimo ha consultato "alcune persone" che si è rifiutato di nominare. Il denunciante ha respinto la relazione.
9. Nella denuncia 625/2006/(JF)BU, il denunciante ha affermato che i rapporti informativi erano stati prodotti al fine di rendere impossibile la sua promozione e che ciò incideva sull'importo della sua retribuzione e pensione. Egli sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto promuoverlo retroattivamente come se i rapporti informativi annullati non fossero mai stati prodotti. L'inchiesta è stata chiusa sulla base dell'allora articolo 195 del trattato CE, per i seguenti motivi: i) un'azione del denunciante in relazione alla sua relazione 2003 sullo sviluppo della carriera, firmata dal sig. B, era ancora pendente [3]; e ii) il Tribunale di primo grado aveva annullato il rapporto informativo 1995-1997 solo nel dicembre 2005 e i negoziati tra il denunciante e la Commissione erano in corso, sebbene la Commissione ritenesse che il suo margine di discrezionalità fosse limitato alla luce dei procedimenti pendenti. Il Mediatore ha ritenuto ragionevole tale posizione e ha anche fatto riferimento al potere del Tribunale della funzione pubblica di esaminare la possibilità di una composizione amichevole.
10. Il 15 ottobre 2007 la relazione è stata trasferita al sig. D in qualità di valutatore d’appello. Ha leggermente modificato la relazione e l'ha trasmessa al denunciante il 27 novembre 2007. Nella lettera di accompagnamento, il valutatore d'appello ha osservato di aver tenuto conto della sentenza del Tribunale di primo grado, delle osservazioni formulate dal denunciante durante un colloquio sulla relazione e delle osservazioni formulate dal suo capo unità al momento dell'elaborazione della relazione originale. Il 19 dicembre 2007, il denunciante ha inviato un fax al sig. D, in cui riconosceva che il valutatore d'appello aveva effettivamente migliorato in qualche modo la relazione ("quelque peu") rispetto a quella redatta dal sig. E. Tuttavia, non pensava che essa tenesse pienamente conto delle osservazioni del sig. A, in particolare di quella secondo cui "meritava ampiamente una promozione, considerando che era di gran lunga il più anziano in un grado all'interno della DG". Ciò a dispetto del fatto che né il sig. E né il sig. D avevano visto le sue prestazioni all’epoca. La relazione mostrava un calo inspiegabile dei voti rispetto alla relazione 1993-1995, che poteva essere spiegato solo con riferimento alla vicenda di Cordoba. I fatti denotavano uno sviamento di potere da parte dei superiori del denunciante. Chiede al sig. D di adire la commissione mista per i rapporti informativi.
11. Il 26 marzo 2009 (denuncia 809/2009/BU), il denunciante si è rivolto al Mediatore, sostenendo di non aver mai ricevuto una risposta a tale fax. È stata avviata una procedura telefonica e con lettera del 29 giugno 2009 la Commissione ha informato il denunciante che era necessaria una valutazione approfondita per soddisfare le sue richieste e che avrebbe fatto tutto il possibile per garantire che egli ricevesse una risposta entro le prossime settimane. Ha inoltre fornito al denunciante i recapiti del funzionario incaricato di trattare la questione. Il caso è stato quindi archiviato.
12. Tuttavia, nonostante tale promessa e una lettera di sollecito inviata dal denunciante nel novembre 2009, egli ha osservato che la Commissione aveva impiegato due anni per riprendere l'esame della questione (il denunciante ha incontrato funzionari della direzione generale delle Risorse umane della Commissione nell'agosto 2011) e non l'aveva ancora risolta.
Oggetto dell'indagine
13. Il denunciante ha presentato la seguente asserzione e argomentazione.
Asserzione:
La Commissione non ha gestito correttamente il rapporto informativo 1995-1997 del denunciante dopo che la prima relazione relativa a tale periodo è stata annullata dal Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2005.
Domanda:
La Commissione dovrebbe valutare seriamente se potrebbe chiudere la questione ripristinando la carriera del denunciante.
L'indagine
14. La denuncia è pervenuta il 5 ottobre 2011. L'8 novembre 2011 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione un parere sulla denuncia.
15. Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante con l'invito a presentare osservazioni al riguardo. Il denunciante ha inviato le sue osservazioni tra il 18 e il 22 marzo 2012.
Analisi e conclusioni del Mediatore
A. Asserzione di non aver gestito correttamente la relazione del personale del denunciante e la relativa domanda
Argomenti presentati al Mediatore
16. Il denunciante ha sostanzialmente sostenuto che la Commissione aveva eccessivamente ritardato il trattamento del suo rapporto informativo, in quanto la questione non era ancora stata risolta al momento della presentazione della denuncia. Per quanto riguarda la sostanza delle relazioni proposte dalla Commissione, egli ha criticato il fatto che, sebbene la Corte di giustizia concordasse con lui sulla possibilità di pubblicare il suo discorso di Cordova, la Commissione non stava compiendo alcun reale sforzo per affrontare le ragioni per cui il suo rapporto informativo 1995-1997 differiva nettamente dalle sue precedenti relazioni. La Commissione non ha neppure tentato di aiutarlo a ristabilire la sua carriera. Sembrava invece che la Commissione si limitasse a cercare un modo formalmente difendibile per respingere la sua richiesta. Per quanto riguarda il comitato misto per i rapporti informativi, il denunciante ha convenuto che avrebbe poco senso coinvolgere ora tale comitato, dato che la maggior parte delle persone coinvolte nel rapporto informativo originale era deceduta o aveva lasciato la Commissione. Sottolinea di essere interessato a trovare una soluzione amichevole alla questione, tenendo conto anche della sua età, piuttosto che dover avviare una procedura lunga e costosa dinanzi alla Corte di giustizia.
17. Nel suo parere, la Commissione ha spiegato che, dopo che il Tribunale di primo grado ha annullato il rapporto informativo 1995-1997 del denunciante, la DG ha poi elaborato un'altra relazione, che il denunciante ha contestato e ha chiesto di essere analizzata da una commissione mista. Tuttavia, ciò ha dato luogo a problemi per la Commissione, in quanto i membri di tale comitato avevano lasciato la Commissione o erano deceduti. La Commissione ha quindi dovuto consultarsi internamente per trovare una soluzione a questo problema. Era corretto che i servizi della Commissione avessero incontrato il denunciante. Egli aveva sottolineato che avrebbe contestato in ogni caso una nuova relazione, dato che la commissione mista non poteva essere convocata perché i suoi membri avevano lasciato la Commissione o erano deceduti. Egli aveva inoltre chiarito che, per quanto riguarda il ripristino della sua carriera, si riferiva a una promozione sulla base della sua relazione 1995-1997. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che il Tribunale di primo grado non aveva in alcun modo constatato che il denunciante avesse dato prova di una prestazione meritevole di promozione; Tutto ciò che aveva detto era che la valutazione era stata basata su documenti che non erano nel fascicolo del denunciante e che il denunciante era quindi giustificato nel ritenere che questi non sarebbero stati presi in considerazione nella sua valutazione. Pertanto, non poteva prevedere il ripristino della carriera del denunciante nel modo da lui richiesto.
18. La Commissione aveva redatto una nuova relazione, tenendo conto delle constatazioni della Corte, al punto da incontrare i problemi particolari sopra descritti in relazione al comitato misto. Essa aveva ora concluso che: a) era formalmente impossibile convocare il comitato misto; e b) non avrebbe senso chiamare i successori dei membri originari del comitato misto, non solo a causa della ristrutturazione avvenuta nel frattempo, ma anche perché sarebbe loro impossibile valutare i fatti relativi a un evento avvenuto sedici anni fa. La Commissione aveva pertanto deciso di completare la relazione senza convocare il comitato misto. La relazione sarebbe poi divenuta definitiva. Il denunciante era libero di presentare una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, contro la relazione finale.
19. Nelle sue osservazioni, che contenevano la conclusione del denunciante secondo cui la conoscenza del suo fascicolo da parte della Commissione era tutt'al più abbozzata, il denunciante ha deciso di confutare le argomentazioni della Commissione secondo cui: a) ha gestito correttamente il fascicolo; b) il Tribunale di primo grado aveva annullato la relazione iniziale perché i documenti contestati non figuravano nel fascicolo personale del denunciante; c) non ha potuto convocare il comitato misto perché i suoi membri erano morti o avevano lasciato la Commissione; e d) non poteva prevedere il ristabilimento della carriera del denunciante (promuovendolo) perché aveva già tenuto conto delle constatazioni della Corte nella relazione più recente. Sosteneva che questi argomenti erano falsi e interpretati per fuorviare il lettore disinformato.
20. Per quanto riguarda la lettera a), egli ha sostenuto che, al contrario, la Commissione aveva ritardato la questione rifiutando di convocare la commissione mista da lui richiesta nel suo fax del 19 dicembre 2007. Solo questo ritardo ha costituito una cattiva amministrazione.
21. L'argomento della Commissione di cui alla lettera b) indicava che essa non era a conoscenza del fascicolo e che la relazione redatta dopo la sentenza si basava su informazioni e documenti errati. Tali documenti costituivano una sorta di fascicolo corrispondente che il giudice aveva espressamente confermato, in quanto indicava che i documenti, esaminati illegittimamente, avevano influenzato la valutazione del denunciante e che, pertanto, non potevano essere presi in considerazione in una nuova valutazione. Tuttavia, esse sono rimaste nel fascicolo, vale a dire allegate alla relazione del 2006 redatta dal sig. C. Anche la successiva relazione del sig. E deve avervi fatto riferimento, dato che l'elenco di consultazione indicava che il fascicolo personale del denunciante era stato preso in prestito per l'ultima volta dal servizio giuridico tra il 17 gennaio e il 6 aprile 2006. La relazione dell'onorevole E deve quindi basarsi sul fascicolo corrispondente e deve pertanto essere considerata illegittima.
22. Per quanto riguarda la lettera c), il denunciante ha ammesso che non esisteva più una commissione mista per la procedura di relazione in questione. Ritiene tuttavia che la Commissione abbia dimostrato scarse capacità organizzative sostenendo di non essere in grado di riunire in un'unica sala un comitato di tre o quattro rappresentanti, composto da un rappresentante dell'amministrazione e da uno di ciascuno dei sindacati. L'argomento secondo cui c'era un problema perché i membri del comitato misto avevano lasciato la Commissione o erano deceduti era del tutto inaccettabile - il comitato misto non era un comitato di individui specifici che erano stati interessati dalla relazione del denunciante. Piuttosto, il comitato misto era composto da rappresentanti indipendenti chiamati a valutare oggettivamente la relazione. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, egli non aveva espresso una comprensione di questo problema, ma si era limitato a sottolineare che non vi erano più testimoni oggettivi dal lato della segnalazione in relazione al periodo 1995-1997, dato che tali testimoni avevano lasciato la Commissione o erano deceduti.
23. Per quanto riguarda la lettera d), vale a dire il rigetto da parte della Commissione della sua richiesta di ristabilire la sua carriera, il denunciante ha sollevato una serie di questioni. Osserva che, in quel momento, vi sono sette versioni di questa relazione, ognuna delle quali leggermente diversa dalle altre. Tuttavia, tutte queste versioni - ad eccezione del progetto iniziale di relazione redatto dal superiore diretto del denunciante, il sig. A - sono state scritte dopo il 1999, cioè due anni dopo il periodo in esame e dopo che la conferenza di Cordoba era diventata un problema, e si basavano su questo fascicolo corrispondente.
24. Il denunciante ha inoltre messo in discussione la base delle osservazioni critiche contenute nella relazione una volta che i documenti criticati dalla Corte non sono stati più presi in considerazione. Si chiede inoltre che cosa sia cambiato tra i periodi di riferimento. Esisteva un netto contrasto tra le relazioni redatte dal sig. E e leggermente corrette dal sig. D e quelle redatte per i periodi di riferimento precedenti, e non era chiaro in che modo tale differenza fosse giustificata. Il denunciante ha sottolineato che non vi erano documenti nel suo fascicolo personale che indicassero un deterioramento delle sue prestazioni dopo le relazioni precedenti. Al contrario, la Commissione aveva riconosciuto di aver ricevuto elogi per le sue attività esterne. Inoltre, dato che il signor E non sapeva come si era comportato il denunciante nel 1995-97 e non poteva parlare con l'allora superiore diretto del denunciante, il denunciante ha messo in discussione le fonti su cui si basava la sua relazione. Egli ha inoltre messo in discussione il fatto che l'onorevole E non abbia tenuto conto delle osservazioni critiche formulate dall'onorevole A in merito alla relazione dell'onorevole B nel 2001 (che erano, in sostanza, in disaccordo con la relazione dell'onorevole B). Se l'onorevole E avesse fatto proprie queste osservazioni, la questione sarebbe stata risolta. Invece, il nuovo rapporto costituiva un altro rapporto di fantasia. Il denunciante ha ipotizzato che la Commissione non fosse disposta a seguire la valutazione effettuata dal sig. A, in quanto ciò significherebbe che essa avrebbe dovuto effettuare una nuova valutazione comparativa e che, a seguito di tale valutazione, avrebbe dovuto promuoverlo.
25. In conclusione, le uniche possibilità per risolvere la questione erano quindi le seguenti alternative: i) un comitato misto potrebbe esaminare il fascicolo, ascoltare il denunciante e prendere una decisione; ii) potrebbe essere redatta una nuova relazione che rispecchi la situazione reale nel periodo 1995-1997, sulla base dei documenti disponibili per tale periodo e del fascicolo informativo; oppure iii) l'amministrazione potrebbe aiutarlo a riabilitare la sua carriera.
26. Il 22 marzo 2012 il denunciante ha presentato un messaggio di posta elettronica della Commissione nel quale gli ha trasmesso una "copia d'avanguardia" di una decisione adottata dal sig. D, vale a dire di completare la relazione, come annunciato nel parere. La nota di accompagnamento informava il denunciante che la relazione era stata ultimata e che poteva presentare una denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, contro di essa.
27. Nella sua lettera, il sig. D spiegava che, di norma, dato che la commissione mista era stata investita della denuncia presentata dal denunciante, essa avrebbe dovuto essere ascoltata prima che quest’ultimo, in qualità di valutatore d’appello, potesse prendere una decisione sulla relazione. Tuttavia, date le particolari difficoltà che ciò poneva e che il denunciante stesso aveva sollevato in varie occasioni, si trattava di una formalità impossibile da adempiere. La Commissione gli aveva quindi chiesto di rendere la relazione definitiva. Aveva quindi analizzato l'appello del denunciante alla commissione mista. Ritiene che le argomentazioni siano state prese in considerazione nella relazione riveduta inviata al denunciante o che non siano pertinenti. Pertanto, le osservazioni del sig. E che il denunciante aveva contestato erano, a suo avviso, solo un consiglio sull'orientamento professionale del denunciante che non aveva la connotazione negativa che il denunciante attribuiva loro. Inoltre, l'argomentazione del denunciante secondo cui la relazione non era in linea con le relazioni precedenti era irrilevante, dato che ciascuna di esse copriva periodi diversi che richiedevano una nuova valutazione. Egli ha pertanto confermato la relazione.
Valutazione del Mediatore
28. Da quanto precede risulta che la Commissione non si era occupata tempestivamente del fascicolo. La Corte ha annullato il rapporto informativo del denunciante nel dicembre 2005 e ha impiegato la Commissione fino al marzo 2012 per ultimare il nuovo rapporto informativo. Se è certamente vero che, nei suoi tentativi in tal senso, la Commissione si è trovata di fronte a una serie di difficoltà che possono spiegare parte del ritardo, questo lasso di tempo è chiaramente eccessivo. Il Mediatore conclude pertanto che vi è stata cattiva amministrazione nel modo in cui la Commissione ha trattato la relazione del personale del denunciante dopo il suo annullamento da parte del Tribunale di primo grado.
29. Tale constatazione di cattiva amministrazione indurrebbe di norma il Mediatore a presentare una proposta di soluzione amichevole o un progetto di raccomandazione. Tuttavia, nel caso di specie, ciò non sarebbe appropriato, dato che la Commissione ha ora prodotto un rapporto informativo per il denunciante. Il Mediatore farà pertanto un'osservazione critica qui di seguito.
30. Il denunciante resta libero di rivolgersi nuovamente al Mediatore se non è soddisfatto del nuovo rapporto informativo. Tuttavia, qualsiasi denuncia di questo tipo deve essere preceduta da adeguati approcci amministrativi preventivi. Nell'ambito dei rapporti di lavoro tra la Commissione e un funzionario, come nel caso di specie, l'articolo 2, paragrafo 8, dello statuto del Mediatore impone al denunciante di esaurire le possibilità di presentare reclami interni ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.
C. Conclusione
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente osservazione critica:
Quando un rapporto informativo è annullato da una decisione giudiziaria, è buona amministrazione adottare un nuovo rapporto informativo entro un periodo di tempo ragionevole. Nel caso di specie, la Commissione ha impiegato fino al marzo 2012 per produrre un nuovo rapporto informativo per il denunciante dopo che la relazione iniziale era stata annullata dall'allora Tribunale di primo grado nel dicembre 2005. Questo è chiaramente eccessivo. Il ritardo subito costituisce pertanto un caso di cattiva amministrazione.
Il denunciante e l'istituzione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, il 2 agosto 2012
[1] Cause riunite T-155/03, T-157/03 e T-331/03 Michael Cwik/Commissione [2005] SC-I-A-411; II-1865.
[2] Nella sentenza nella causa T-82/99, il Tribunale di primo grado ha successivamente annullato la decisione in quanto basata su un «errore manifesto di valutazione». Nella causa C-340/00 P, la Corte di giustizia ha respinto l'impugnazione della Commissione.
[3] Causa T-200/05, poi F-31/05, che è stata infine respinta dal Tribunale della funzione pubblica il 29 marzo 2007.