Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 1434/2011/EIS contro l'Ufficio europeo di selezione del personale
Decisione
Caso 1434/2011/EIS - Aperto(a) il Venerdì | 15 luglio 2011 - Decisione del Lunedì | 24 ottobre 2011 - Istituzione coinvolta Ufficio europeo di selezione del personale ( Cattiva amministrazione non riscontrata )
Antefatti della denuncia
1. Il caso in esame riguarda l'esclusione di una candidata da una procedura di selezione organizzata dall'Ufficio europeo di selezione del personale (di seguito denominato "EPSO"). L'EPSO ha escluso la candidata adducendo a motivazione, in sintesi, la non attinenza della laurea in suo possesso rispetto alle funzioni di segreteria.
2. La denunciante è la signora L., cittadina italiana. Nel 2010 la denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AST/111/10 (Assistenti nel settore del segretariato, con l'inglese quale lingua principale). La denunciante possiede una laurea in Scienze politiche.
3. Dopo lo svolgimento delle prove al computer, l'EPSO ha comunicato alla denunciante il raggiungimento dei punteggi minimi richiesti.
4. Successivamente, l'EPSO ha comunicato alla denunciante la decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla alla fase di valutazione. La commissione giudicatrice aveva infatti rilevato che la denunciante non rispondeva ai requisiti formativi previsti dal bando di concorso[1] (di seguito denominato "il bando").
5. Il punto III, n. 2.1, del bando prevedeva che i candidati avessero portato a termine uno dei seguenti percorsi: un ciclo di studi superiori, certificato da un diploma attinente alla natura delle funzioni; oppure un ciclo di studi secondari, certificato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore, seguito da un'esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni di almeno tre anni.
6. La denunciante ha chiesto all'EPSO di riesaminare la sua candidatura. Nella sua risposta, la commissione giudicatrice ha affermato di non ritenere che la laurea in Scienze politiche conseguita dalla candidata fosse attinente al settore del concorso (servizi di segreteria). Per questa ragione, la candidata avrebbe dovuto possedere un'esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni di almeno tre anni. Avendo la candidata un'esperienza di soli cinque mesi nel settore[2], la commissione ne ha confermato l'esclusione.
7. La denunciante ha sostenuto che la decisione dell'EPSO di escluderla dal concorso fosse sbagliata. A suo parere, la laurea di secondo livello in Scienze politiche sarebbe stato sufficiente per lo svolgimento di mansioni amministrative, essendo richiesto un diploma post-laurea e non esistendo lauree specifiche nel settore della segreteria. La denunciante ha inoltre osservato come il suo diploma fosse chiaramente attinente alla natura delle funzioni, a suo giudizio prevalentemente amministrative e, per definizione, ricomprese in un titolo accademico di livello superiore.
L'oggetto dell'indagine
8. Il Mediatore europeo ha aperto un'indagine sulla seguente allegazione e sulla seguente richiesta:
Allegazione:
L'EPSO avrebbe erroneamente deciso di escludere la denunciante dal concorso EPSO/AST/111/10.
A sostegno della propria allegazione, la denunciante ha affermato che l'EPSO avrebbe omesso di riconoscere il titolo di studio in suo possesso come attinente alla natura delle funzioni di cui al bando EPSO/AST/111/10.
Richiesta:
L'EPSO dovrebbe consentire alla denunciante di partecipare al concorso.
L'indagine
9. Il 13 luglio 2011 il Mediatore ha aperto un'indagine sulla denuncia, prendendo in esame le argomentazioni della denunciante e le risposte fornite dall'EPSO il 7 aprile 2011 e il 21 giugno 2011. Il Mediatore ha, tuttavia, ritenuto che, prima di poter decidere se fosse opportuno rivolgersi all'EPSO per un parere sulla denuncia, fosse necessario che la denunciante chiarisse alcuni aspetti. Il Mediatore ha osservato che la denunciante non aveva specificato il motivo per cui ritenesse la propria laurea in Scienze politiche attinente alla natura delle mansioni amministrative, dal momento che la formazione nel settore amministrativo non è di norma oggetto dei corsi di laurea in Scienze politiche. Di conseguenza, ha invitato la denunciante a spiegare la ragione per cui ritenesse che l'EPSO le avrebbe dovuto consentire di partecipare al concorso. Il Mediatore ha richiamato l'attenzione della denunciante sul fatto che una laurea non rappresenta, per il solo fatto di essere un titolo universitario, una tipologia di carriera formativa attinente alla natura delle mansioni amministrative. Il 1° agosto 2011 la denunciante ha presentato i propri chiarimenti.
Analisi e conclusioni del Mediatore
A. Allegazione di errata decisione da parte dell'EPSO di escludere la denunciante dal concorso EPSO/AST/111/10
Osservazioni della denunciante
10. In primo luogo, la denunciante ha sostenuto che il bando facesse riferimento a un ciclo di studi secondari e che tale requisito specifico sarebbe discriminatorio nei confronti dei candidati italiani. Infatti, diversamente da quanto accade in altri Stati membri dell'UE, in Italia non è previsto alcun corso a livello universitario nel settore della segreteria. In secondo luogo, la denunciante ha sostenuto che i suoi studi universitari in Scienze politiche fossero pienamente in linea con il profilo professionale definito dal bando.
11. A sostegno di tale posizione, la denunciante ha affermato di aver acquisito, grazie ai suoi studi, un approccio pragmatico rispetto alle problematiche di rilievo. In particolare, grazie agli studi svolti, ha appreso tecniche di risoluzione dei problemi e ha acquisito una comprensione culturale di grande respiro, capacità che le hanno consentito di dare prova di flessibilità e competenza in diversi settori. Inoltre, la denunciante ha frequentato corsi e superato esami nel campo del diritto, dell'economia e della storia. Gli studi compiuti in campo giuridico comprendono un corso avanzato sul diritto dell'Unione europea, nell'ambito del quale la denunciante ha acquisito una buona conoscenza delle istituzioni. A suo parere, tali conoscenze sono essenziali per una domanda di candidatura per una posizione presso l'UE. Inoltre, i corsi di economia frequentati hanno fornito alla denunciante le competenze economiche, matematiche e statistiche necessarie per operare in tale contesto. I corsi di storia le hanno fornito gli strumenti per comprendere l'attuale quadro politico internazionale. In particolare, tali corsi includevano la ricerca d'archivio e la redazione di documenti e hanno quindi migliorato le competenze analitiche e organizzative della denunciante. Gli studi compiuti includevano inoltre corsi di informatica e lingua straniera.
12. In conclusione, secondo la denunciante, i candidati italiani titolari di una carriera formativa analoga alla sua sarebbero stati in grado di svolgere le mansioni indicate dal bando.
13. Infine, la denunciante ha contestato la ragionevolezza del bando nella misura in cui svaluterebbe i titoli di studio universitari dei candidati italiani, come la stessa denunciante, giacché la qualifica universitaria specifica richiesta non è prevista dall'università italiana. La denunciante ha espresso una valutazione negativa sul bando anche in relazione al requisito di presentare prove attestanti l'esperienza professionale.
La valutazione del Mediatore
14. Il punto III, n. 2.1, del bando disponeva che i candidati avessero portato a termine uno dei seguenti percorsi: un ciclo di studi superiori, certificato da un diploma attinente alla natura delle funzioni; oppure un ciclo di studi secondari, certificato da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore, seguito da un'esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni di almeno tre anni. Nel presente caso, è dato per acquisito che la candidatura della denunciante dovesse essere valutata sulla base del primo fra i requisiti sopra elencati.
15. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha presentato la seguente argomentazione: innanzitutto, non esistendo nel suo paese un corso di studi di livello universitario attinente al settore, era vittima di una discriminazione; in secondo luogo, il titolo accademico nel campo delle Scienze politiche in suo possesso costituisce una carriera formativa attinente alla natura delle mansioni amministrative.
16. Il Mediatore non è persuaso delle argomentazioni della denunciante. Le espressioni "ciclo di studi superiori" e "corso di studi di livello universitario" sembrano avere significati differenti. Il primo termine include un'ampia varietà di scuole diverse (corsi professionali, scuole di specializzazione, istituti, università ecc.), mentre il secondo si riferisce unicamente a istituzioni di istruzione superiore e ricerca che rilasciano titoli accademici, come le università. Di conseguenza, il secondo termine ha un significato più specifico rispetto al primo.
17. Il bando menzionava un "ciclo di studi superiori", espressione che include anche tutte quelle scuole che puntano sulla formazione e sulle competenze pratiche. Presso tali strutture, gli studenti possono quindi ricevere una formazione più concreta rispetto a chi opta per l'università. Pertanto, il fatto che l'Italia non offra corsi nel settore amministrativo a livello universitario non è un motivo sufficiente per affermare che l'EPSO abbia operato una discriminazione ai danni della denunciante in ragione della sua nazionalità.
18. La medesima conclusione vale per l'argomentazione della denunciante secondo cui il suo titolo universitario nel campo delle Scienze politiche costituirebbe una carriera di studi attinente alla natura delle mansioni amministrative. La denunciante non ha presentato alcuna argomentazione per dimostrare che durante i suoi studi universitari avesse frequentato corsi di formazione nel settore amministrativo. Al contrario, ha menzionato una serie di conoscenze teoriche acquisite durante i suoi studi, laddove la natura delle mansioni amministrative è decisamente pratica. Da una consolidata giurisprudenza dei tribunali dell'Unione deriva che le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità[3] nel valutare, caso per caso, la corrispondenza dei diplomi o dell'esperienza professionale dei candidati rispetto al livello richiesto dallo Statuto dei funzionari e dai bandi di concorso[4]. La denuncia in esame non contiene alcuna informazione né argomentazione in grado di suggerire che la commissione giudicatrice abbia travalicato il proprio margine di discrezionalità nel momento in cui ha escluso la denunciante dal concorso.
19. Alla luce di quanto esposto, il Mediatore ritiene che la spiegazione dell'EPSO sulle ragioni per cui la denunciante non rispondesse ai requisiti formativi previsti dal bando sia convincente e non contenga alcuna valutazione errata. Di conseguenza, non si ravvisa cattiva amministrazione.
B. Conclusione
In base alle indagini condotte in merito alla presente denuncia, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:
La presente denuncia non ha evidenziato un caso di cattiva amministrazione.
La denunciante e l'EPSO saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Strasburgo, 24 ottobre 2011
[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:312A:0001:0005:EN:PDF
[2] Tale dichiarazione dell'EPSO non risulta contestata dalla denunciante. È quindi chiaro che la sua ammissibilità era ristretta al solo profilo descritto al punto III, n. 2.1, lettera (a), del bando (si veda sopra). L'interessata ha inoltre dichiarato nella propria denuncia come per lei fosse chiaro che la sua posizione rientrasse nel primo caso.
[3] Causa F-12/05 Tas/Commissione, Racc. FP 2006, pagg. I-A-79 e II-A-285; causa T-115/89 González Holguera/Parlamento, Racc. 1990, pag. II-831; causa T-101/96 Wolf/Commissione, Racc. PI 1997, pagg. I-A-351 e II-949; causa T-244/97 Mertens/Commissione, Racc. PI 1999, pagg. I-A-23 e II-91; causa T-25/03 de Stefano/Commissione, Racc. PI 2005, pagg. I-A-125 e II-573.
[4] Causa F-12/05 Tas/Commissione, Racc. FP 2006, pagg. I-A-79 e II-A-285; causa T-158/89 Van Hecken/CES, Racc. 1991, pag. II-1341; causa T-214/99 Carrasco Benítez/Commissione, Racc. PI 2000, pagg. I-A-257 e II-1169; causa T-332/01 Pujals Gomis/Commissione, Racc. PI 2002, I-A-233 e II-1155.