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Decisione nel caso 2044/2018/SRS relativa alla presunta violazione, da parte del Comitato di risoluzione unico, del diritto di un azionista di una banca spagnola di essere ascoltato

Sulla denuncia al Comitato di risoluzione unico

1. Nell'aprile 2018 il denunciante ha contattato il Comitato di risoluzione unico (SRB) e si è opposto alla decisione di risoluzione di una banca spagnola di cui era azionista. Essa ha inoltre chiesto il rimborso del prezzo da essa pagato per le sue azioni o, in mancanza, la consegna delle azioni della banca che l’aveva acquistata nell’ambito della procedura di risoluzione.

2. Il 6 novembre 2018 il denunciante ha nuovamente contattato l’SRB e ha ribadito la sua richiesta di rimborso inviata all’SRB nell’aprile 2018.

3. Il 13 novembre 2018 il denunciante ha manifestato interesse a esercitare il suo diritto di essere ascoltato e ha inviato documenti comprovanti la sua identità e il suo titolo sulle azioni della banca soggetta a risoluzione.

Risposta del Comitato di risoluzione unico

4. Il 27 novembre 2018 l’SRB ha risposto alle e-mail del denunciante del 6 novembre 2018 e del 13 novembre 2018.

5. Per quanto riguarda la domanda di rimborso, il CRU ha informato il denunciante di non essere competente a concedergli il rimborso dell’importo versato per le sue azioni. Ha inoltre informato il denunciante che il 2 agosto 2018 l’SRB aveva pubblicato la sua decisione preliminare di non risarcire le persone interessate dalla risoluzione e aveva avviato una procedura di audizione per le persone interessate prima dell’adozione della sua decisione definitiva in materia.

6. Per quanto riguarda la sua successiva manifestazione di interesse all’esercizio del suo diritto di essere ascoltato, il CRU ha informato il denunciante di non essere stato ammesso, dal momento che aveva avuto luogo dopo il termine, che era scaduto il 14 settembre 2018.

Non soddisfatto della risposta dell’SRB, il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore e all’SRB sostenendo che, contattando quest’ultimo nell’aprile 2018, aveva già espresso interesse a essere ascoltato prima del termine.

Le conclusioni del Mediatore europeo

7. Dalla corrispondenza tra il CRU e il denunciante risulta che quest’ultimo ha risposto in modo sufficiente, informando il denunciante che la sua manifestazione di interesse non poteva essere presa in considerazione. Sebbene il denunciante sostenga di aver manifestato interesse nell'aprile 2018, dall'analisi della corrispondenza fornita unitamente alla denuncia risulta che il denunciante non ha manifestato interesse ad esercitare il suo diritto di essere ascoltato nell'aprile 2018, ma per la prima volta il 13 novembre 2018. L'argomentazione del denunciante non è pertanto suffragata da elementi di prova. In ogni caso, anche supponendo che il denunciante avesse fatto riferimento al diritto di essere ascoltato in aprile, non potrebbe trattarsi del procedimento di audizione precedente alla decisione finale sul risarcimento delle persone interessate, dal momento che il CRU ha annunciato la sua apertura il 2 agosto 2018.

8. Tenuto conto delle caratteristiche della procedura di audizione avviata dal CRU nel caso di specie e dell’interesse delle persone interessate a ottenere una decisione definitiva il più presto possibile, è ragionevole che il CRU possa fissare termini per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di audizione da parte delle persone interessate.

9. Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nel caso di specie non si riscontrano casi di cattiva amministrazione [1].

 

Lambros Papadias

Capo delle indagini - Unità 3

Fatto a Strasburgo, il 14.1.2019

 

[1] La denuncia è stata trattata mediante il trattamento delegato dei casi, conformemente all'articolo 11 della decisione del Mediatore europeo che adotta le norme di attuazione.

 

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