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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 559/2010/RT contro la Commissione europea
Decisione
Caso 559/2010/RT - Aperto(a) il Lunedì | 29 marzo 2010 - Decisione del Venerdì | 12 agosto 2011 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Trattato da un organo giurisdizionale )
Contesto della denuncia
1. Il 5 dicembre 2007 il denunciante ha presentato al segretario generale della Commissione una richiesta di assistenza a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 24 dello statuto [1] in merito a presunte molestie psicologiche da parte di funzionari della direzione generale Risorse umane e sicurezza (DG ADMIN) della Commissione. Il denunciante ha chiesto che la sua richiesta fosse trattata da un servizio della Commissione diverso dalla DG ADMIN, dove lavorava.
2. Il 18 dicembre 2007 il Segretario generale ha risposto alla richiesta del denunciante e lo ha informato che il suo caso sarebbe stato trattato dall'Ufficio per le indagini e la disciplina (IDOC).
3. Il 6 giugno 2008 il denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica all'IDOC chiedendo informazioni sullo stato della sua richiesta di assistenza.
4. Il 9 giugno 2008 la Commissione ha deciso di avviare un'indagine amministrativa sul caso del denunciante. Lo informava che, al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi reale o apparente, un alto funzionario della Commissione, che non lavorava presso la DG ADMIN, sarebbe stato incaricato dell'indagine ("il valutatore esterno").
5. Nel novembre 2008 il denunciante ha nuovamente scritto alla Commissione chiedendo informazioni sullo stato del suo caso. Il 7 novembre 2008 il valutatore esterno ha risposto e si è scusato per il ritardo nella procedura.
6. Nel febbraio 2009 il denunciante è andato in pensione.
7. Il 5 marzo 2009 il denunciante ha nuovamente chiesto informazioni in merito all'indagine.
8. Il 9 marzo 2009 la Commissione ha invitato il denunciante a testimoniare nell'ambito dell'indagine amministrativa sul suo caso, che ha proceduto a svolgere il 19 marzo 2009.
9. Il 30 giugno 2009 il denunciante ha nuovamente scritto alla Commissione chiedendo informazioni sul suo caso. Chiede inoltre una seconda riunione con il valutatore esterno al fine di presentare nuovi elementi di prova. La riunione si è svolta il 29 settembre 2009.
10. L'8 novembre 2009 il denunciante ha chiesto al valutatore esterno di rivedere gli allegati del suo fascicolo di denuncia. Chiede inoltre l'accesso alle relazioni delle audizioni dei suoi colleghi. Il valutatore esterno non ha risposto.
11. Il 25 novembre 2009 il denunciante ha ribadito la richiesta di cui sopra.
12. Il 27 novembre 2009 la Commissione ha respinto la richiesta del denunciante di accedere alle relazioni delle audizioni dei suoi colleghi sulla base della "tutela della riservatezza dell'indagine e dei dati personali".
13. Tra il 1o e il 4 dicembre 2009 e il 22 gennaio 2010, il denunciante e un funzionario designato dell'IDOC hanno riesaminato gli allegati del suo fascicolo di denuncia.
14. Il 14 febbraio 2010 il denunciante ha inviato un ulteriore documento al valutatore esterno.
15. Il 19 febbraio 2010 il denunciante si è rivolto al Mediatore.
16. Il 23 aprile 2010 il valutatore esterno ha presentato al Segretario generale della Commissione una proposta per chiudere l'indagine sul caso di molestie del denunciante.
Oggetto dell'indagine
17. Nella sua denuncia, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha gestito tempestivamente la sua denuncia di molestie e la sua richiesta di assistenza presentata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 24 dello statuto.
18. Il denunciante ha pertanto sostenuto che:
1. La Commissione dovrebbe fornire una spiegazione del ritardo.
2. La Commissione dovrebbe completare l'indagine.
19. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2010 e in altre lettere del 26 agosto, 27 e 28 settembre e 21 ottobre 2010, il denunciante ha presentato una serie di nuove osservazioni.
20. In primo luogo, ha informato il Mediatore di ulteriori sviluppi nel suo caso. Egli ha sostenuto che, dopo aver presentato la presente denuncia al Mediatore il 10 agosto 2010, la Commissione ha chiuso l’indagine amministrativa avviata in risposta alla sua richiesta di assistenza. La Commissione ha ritenuto infondate le accuse di molestie formulate dal denunciante. Il 7 settembre 2010 il denunciante ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto contro la summenzionata decisione della Commissione. Il 15 settembre 2010 la Commissione ha inviato una lettera al denunciante in merito a un aspetto procedurale del suddetto ricorso.
21. In secondo luogo, nelle sue osservazioni il denunciante ha presentato una nuova affermazione e una nuova argomentazione, vale a dire:
Asserzione:
La Commissione non lo ha adeguatamente informato della decisione dell'istituzione di chiudere l'indagine amministrativa sulla sua denuncia di molestie.
In merito a tale affermazione, il denunciante ha richiamato l'attenzione sul fatto che la notifica della decisione finale della Commissione di chiudere l'indagine amministrativa il 7 giugno 2010 gli è stata inviata per posta ordinaria anziché per lettera raccomandata. Il denunciante non lo ha ricevuto nella sua casella di posta elettronica fino al 10 agosto 2010, mentre era in vacanza. Ciò ha avuto un effetto negativo sul termine di tre mesi entro il quale egli poteva presentare ricorso ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto.
Domanda:
Il denunciante ha chiesto alla Commissione di rimborsargli gli onorari legali che doveva pagare a un avvocato per presentare un ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto contro la decisione della Commissione di respingere la sua richiesta di assistenza.
22. Per quanto riguarda le nuove accuse e affermazioni del denunciante di cui al precedente punto 21, il Mediatore ha deciso di non includerle nella sua presente indagine in quanto riteneva che i fatti in esse contenuti non influenzassero il ritardo che si è verificato nel trattare la richiesta di assistenza del denunciante, come inizialmente asserito. Inoltre, il denunciante non ha adottato i necessari approcci amministrativi preliminari per quanto riguarda la sua nuova affermazione e argomentazione. Anche se l'avesse fatto, il Mediatore non era convinto che vi sarebbero stati motivi sufficienti per procedere a un'indagine [2]. A tale riguardo, ha osservato che, con lettera del 15 settembre 2010, di cui il denunciante ha fornito copia, la Commissione ha confermato al denunciante che il termine di tre mesi per presentare un ricorso ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto contro la decisione della Commissione di respingere la sua richiesta di assistenza iniziava a decorrere il 10 agosto 2010, vale a dire quando il denunciante ha ricevuto notifica della suddetta decisione della Commissione. Inoltre, la lettera della Commissione del 15 settembre 2010 ha confermato il ricevimento del ricorso presentato dal denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.
23. Infine, nelle sue osservazioni, il denunciante si è opposto a talune osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere in merito sia al suo stato di salute sia al contenuto della sua denuncia di molestie. Il Mediatore ha deciso di trattare la questione nel quadro della presente indagine.
L'indagine
24. Il 29 marzo 2010 il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto alla Commissione di formulare un parere entro il 30 giugno 2010. Al ricevimento, il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante, con l'invito a presentare osservazioni da lui inviato l'8 agosto 2010. Il 26 agosto, il 27 settembre, il 28 settembre e il 21 ottobre 2010 ha inviato ulteriori informazioni a integrazione delle sue osservazioni iniziali.
25. Il 18 gennaio 2011 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole.
26. La Commissione ha risposto il 13 aprile 2011. La risposta è stata trasmessa al denunciante con l'invito a presentare osservazioni.
27. Il 14 aprile 2011 il denunciante ha informato il Mediatore di aver presentato un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica contro la decisione della Commissione di chiudere l'indagine sulla sua denuncia di molestie. Il 3 maggio 2011 egli ha trasmesso al Tribunale della funzione pubblica informazioni supplementari in merito al suo ricorso.
Analisi e conclusioni del Mediatore
A. Presunta incapacità della Commissione di trattare tempestivamente la denuncia del denunciante e le relative richieste
Argomenti presentati al Mediatore
28. A sostegno dell'affermazione formulata nella sua denuncia iniziale, il denunciante ha sostenuto che erano trascorsi 26 mesi da quando ha presentato la sua richiesta di assistenza e che la Commissione non aveva ancora completato l'indagine amministrativa sulla sua denuncia di molestie.
29. Nel suo parere la Commissione ha osservato che il denunciante si è ritirato nel febbraio 2009. "Di fatto, aveva lasciato il servizio all'inizio del 2008 perché era in congedo per malattia da allora".
30. La Commissione ha sottolineato che non esiste un termine entro il quale essa è tenuta a conformarsi nel corso di un'indagine amministrativa relativa a presunte molestie. La durata di tale indagine è proporzionata alla complessità del caso. La comunicazione della Commissione del 26 aprile 2006 sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro [3] stabilisce soltanto che un'indagine deve essere avviata entro quattro mesi dalla denuncia, a condizione che il denunciante presenti elementi di prova.
31. Il 27 marzo 2008 il funzionario incaricato del caso del denunciante ha raccomandato che i) fosse avviata un'indagine amministrativa sulle accuse del denunciante e ii) l'indagine fosse condotta da un valutatore esterno. Il 14 aprile 2008 il Segretario generale della Commissione ha approvato la raccomandazione in oggetto. Al direttore dell'IDOC è stato chiesto di presentare un elenco dei nominativi dei valutatori esterni che potevano svolgere l'indagine. Il 15 maggio 2008, conformemente alle proprie norme interne [4], la Commissione ha consultato l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per accertare se l'OLAF intendesse o meno svolgere un'indagine per i propri fini in merito ai fatti denunciati dal denunciante. Poiché l'OLAF non ha risposto alla richiesta di cui sopra entro il termine di 15 giorni, il 9 giugno 2008 la Commissione ha avviato l'indagine amministrativa e ne ha informato il denunciante.
32. La Commissione ha riconosciuto che l'indagine sulla denuncia del denunciante relativa alla sua richiesta di assistenza è stata avviata sei mesi dopo la sua presentazione e non entro quattro mesi, come previsto dalle norme dell'istituzione. Tuttavia, dato che i) il denunciante non ha presentato elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni fino al febbraio 2008; ii) vi erano molti documenti che dovevano essere analizzati; iii) è stato necessario nominare un valutatore esterno; e iv) la Commissione era tenuta a consultare l'OLAF, la Commissione ha ritenuto che la sua decisione del 9 giugno 2008 di avviare un'indagine fosse stata presa entro un termine ragionevole.
33. La Commissione ha ammesso che, per un periodo di nove mesi (dal 9 giugno 2008 al 9 marzo 2009), l ' inchiesta "non ha registrato progressi sostanziali ", vale a dire " non è stata intrapresa alcuna fase formale dell ' inchiesta"[5]. Ha spiegato che ciò era dovuto alla complessità del fascicolo e alla limitata disponibilità del valutatore esterno. La Commissione ha sottolineato che, il 7 novembre 2008, il valutatore esterno aveva già chiesto scusa al denunciante "per questa situazione".
34. Dal marzo 2009 in poi, "era necessario più tempo per l'indagine", a causa delle ulteriori richieste del denunciante e/o della successiva presentazione di documenti.
35. Tra marzo e giugno 2009 si sono svolte diverse audizioni di funzionari e persone coinvolte nel caso, compreso il denunciante. Le "audizioni di cui sopra non hanno confermato le accuse del denunciante contro la sua gerarchia, ma hanno offerto una nuova prospettiva dei fatti".
36. Dopo le audizioni, il valutatore esterno "era pronto a completare la relazione d'indagine" sul caso del denunciante.
37. Tuttavia, il 30 giugno 2009, il denunciante ha chiesto un'altra riunione con il valutatore esterno al fine di presentare nuovi elementi di prova. Non è stato possibile fissare una riunione fino al 29 settembre 2009, a causa delle vacanze estive intervenute. Al termine di tale riunione, la Commissione ha proposto di redigere una nota per il fascicolo anziché un verbale che registrasse il contenuto della riunione. Il denunciante è d'accordo. Il 2 ottobre 2009 la nota del fascicolo è stata trasmessa al denunciante per osservazioni. Il 12 ottobre 2009 il denunciante ha informato la Commissione di voler registrare a verbale il contenuto della riunione del 29 settembre 2009 anziché una semplice nota per il fascicolo. La Commissione ha accolto la richiesta del denunciante. L'8 novembre 2009 il denunciante ha chiesto di esaminare gli allegati del fascicolo, il che ha ulteriormente ritardato la procedura. La Commissione ha osservato al riguardo che, al 22 gennaio 2010, quando il denunciante aveva terminato il riesame degli allegati, il valutatore era pronto a completare l'indagine. Tuttavia, il 14 febbraio 2010, il denunciante ha presentato un nuovo documento e ha rinviato nuovamente la procedura.
38. La proposta di decisione di chiudere l'indagine poteva finalmente essere presentata il 23 aprile 2010 ed è stata presentata al Segretario generale.
39. La Commissione ha sottolineato che la durata dell’indagine dovrebbe essere calcolata a partire dalla data di avvio dell’indagine, vale a dire il 9 giugno 2008, e non a partire dalla data in cui il denunciante ha presentato la sua domanda di assistenza, vale a dire il 5 dicembre 2007. La Commissione ha ritenuto che la durata complessiva dell'inchiesta fosse ragionevole, data a) la complessità del caso (alcune delle persone interessate dalle accuse del denunciante avevano nel frattempo lasciato il servizio della Commissione, rendendo così molto più difficile la ricostruzione dei fatti pertinenti), b) la richiesta del denunciante di "indagini complementari" e c) la presentazione di nuovi documenti.
40. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha innanzitutto osservato che, nel complesso e nonostante la complessità del suo caso, la Commissione ha effettivamente trascorso solo sette mesi ad esaminarlo. Ha poi sottolineato che, di questi sette mesi, quattro erano necessari per analizzare se l'indagine dovesse essere aperta e tre per ascoltare le persone interessate (da marzo a giugno 2009)[6].
41. Il denunciante ha ritenuto che, se la Commissione avesse effettivamente ottenuto nel giugno 2009 tutte le informazioni necessarie per archiviare il fascicolo e che le richieste e le comunicazioni da lui presentate dopo tale data non fossero servite a nulla, avrebbe dovuto archiviare il caso. Tuttavia, non è riuscito a farlo. Secondo il denunciante, la Commissione non ha giustificato la durata della procedura, che è durata dal settembre 2009 al 23 aprile 2010 (data in cui è stata presentata al Segretario generale la proposta di chiusura dell'indagine). Il denunciante ha ritenuto che non fosse una coincidenza che tutte le misure adottate dalla Commissione fossero precedute da una sua interrogazione sullo stato dell'inchiesta. Secondo il denunciante, la Commissione non ha rispettato i principi di buona amministrazione e la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla durata di un'indagine amministrativa.
42. Il denunciante ha inoltre sottolineato che i riferimenti fatti dalla Commissione nel suo parere in merito al suo congedo di malattia e al contenuto della sua denuncia di molestie sono inappropriati e non hanno nulla a che fare con l'oggetto della sua presente denuncia.
43. Per quanto riguarda le diverse fasi dell'indagine, il denunciante ha sostenuto in primo luogo di non aver presentato i documenti giustificativi completi nel dicembre 2007 perché non gli era stato consigliato dall'IDOC. Egli ha presentato i documenti al momento della loro richiesta, vale a dire nel gennaio 2008 e non nel febbraio 2008, come affermato dalla Commissione. In secondo luogo, egli ha sottolineato che, sebbene, secondo la Commissione, la decisione di avviare un’indagine fosse già stata effettivamente adottata il 14 aprile 2008, la Commissione ha consultato l’OLAF solo un mese dopo, il 15 maggio 2008. In terzo luogo, ha sottolineato il fatto che sono trascorsi nove mesi dall'apertura dell'inchiesta (nel giugno 2008) prima di essere invitato a un'audizione, nel marzo 2009. Sebbene il valutatore esterno si sia effettivamente scusato per questo ritardo, il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe potuto prevedere che la nomina del valutatore esterno a un nuovo posto avrebbe comportato un ritardo nell'indagine. Infine, l'argomento della Commissione secondo cui essa avrebbe avuto bisogno di diversi mesi (da marzo a giugno 2009) per condurre le audizioni dei funzionari e delle altre persone coinvolte nell'indagine non giustifica la durata effettiva dell'indagine. In effetti, il denunciante ha ritenuto che le attività di cui sopra costituiscano l ' "attività principale" dei procedimenti IDOC.
44. Il denunciante ha contraddetto la dichiarazione della Commissione secondo cui, il 30 giugno 2009, aveva chiesto alla Commissione di svolgere ulteriori indagini complementari. Inoltre, ha insistito sul fatto di non aver presentato, nel corso della riunione del 29 settembre 2009, argomenti che non fossero già stati inclusi nella sua denuncia iniziale, presentata nel 2007. Ciò premesso, durante la sua prima audizione del 19 marzo 2009, diverse questioni sollevate nella sua denuncia iniziale non sono state affrontate.
45. Il denunciante ha espresso dubbi sul fatto che l'esito finale dell'indagine avrebbe potuto essere ritardato dalle informazioni da lui fornite il 14 febbraio 2010, vale a dire la definizione di molestie da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
46. Il denunciante ha concluso che la durata dell'indagine condotta dalla Commissione sul suo denunciante per molestie era irragionevole.
Valutazione preliminare del Mediatore che ha portato a una proposta di soluzione amichevole
Sul presunto ritardo ingiustificato
47. Come giustamente rilevato dalla Commissione, non esistono norme che le impongano di chiudere un’indagine amministrativa su una denuncia di molestie entro un termine specifico. La decisione della Commissione del 26 aprile 2006 sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro non specifica un termine per lo svolgimento di tale indagine. L'unico termine previsto è quello di quattro mesi [7], entro il quale la Commissione deve decidere se avviare o meno un'indagine.
48. In assenza di tali norme, il Mediatore ha ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, l'obbligo di rispettare un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi costituisce un principio generale del diritto dell'UE e fa parte del diritto a una buona amministrazione previsto dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali [8]. Pertanto, sebbene la Commissione non fosse tenuta a rispettare un termine specifico per quanto riguarda la durata dell'indagine condotta nel caso del denunciante, avrebbe dovuto garantire che la sua durata fosse ragionevole.
49. Nel determinare se la durata di un procedimento amministrativo sia ragionevole, occorre tener conto delle circostanze particolari di ciascun caso, in particolare del suo contesto, delle varie fasi procedurali seguite dall’istituzione, del comportamento delle parti nel corso del procedimento, della complessità del caso e della sua importanza per le varie parti interessate [9]. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, il Mediatore ha ricordato che il dovere di assistenza, sancito dall’articolo 24 dello Statuto, richiede che, quando un’istituzione si trova ad affrontare un incidente incompatibile con il buon ordine e la tranquillità del servizio, essa intervenga con tutto il vigore necessario e risponda con la rapidità e la sollecitudine richieste dalle circostanze del caso al fine di accertare i fatti e, di conseguenza, di adottare le misure appropriate con piena cognizione di causa [10].
50. Nel complesso, la procedura amministrativa nel caso del denunciante ha richiesto circa 32 mesi per essere completata. Il 5 dicembre 2007 il denunciante ha presentato la sua domanda di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto. La Commissione ha deciso di avviare un’indagine solo il 9 giugno 2008, ossia due mesi dopo la scadenza del termine previsto dalle norme pertinenti. Dalla data di apertura dell'inchiesta fino al 23 aprile 2010, quando la proposta di chiusura dell'indagine è stata presentata al Segretario generale, sono trascorsi altri 22 mesi. Il Mediatore ha ritenuto che l'intera procedura fosse davvero insolitamente lunga e che fosse necessario valutare se vi fossero spiegazioni obiettive e ragionevoli che potessero giustificare tale ritardo.
51. Il Mediatore ha quindi esaminato se la Commissione abbia fornito spiegazioni sufficienti per giustificare il ritardo di cui sopra. In altre parole, ha cercato di stabilire se il tempo necessario alla Commissione per trattare il caso del denunciante fosse ragionevole. A tale riguardo, il Mediatore ha valutato le seguenti argomentazioni presentate dalla Commissione: i) la disponibilità del valutatore esterno; ii) la complessità del fascicolo; iii) il comportamento del denunciante nel corso della procedura e, per quanto riguarda i tempi di avvio dell'indagine, iv) l'obbligo di consultare l'OLAF.
52. Per quanto riguarda il ritardo nell'avvio dell'indagine a seguito della richiesta di assistenza del denunciante (un ritardo che la Commissione stessa ha ammesso si era verificato), il Mediatore non ha ritenuto convincenti gli argomenti della Commissione per giustificare tale ritardo. A tale riguardo, osserva che questioni quali i) la quantità di documenti da analizzare; ii) la necessità di trovare un valutatore esterno; o iii) l'obbligo di consultare l'OLAF prima di avviare un'indagine su un caso di molestie costituisce una procedura normalmente seguita dalla Commissione prima di avviare un'indagine amministrativa. Inoltre, il Mediatore ha preso atto dell'argomentazione del denunciante secondo cui il motivo per cui egli ha presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione nel gennaio 2008 (e non nel febbraio 2008, come affermato dalla Commissione) era dovuto al fatto che solo allora l'IDOC gli aveva consigliato di farlo.
53. Inoltre, la Commissione ha spiegato che, a causa dell'indisponibilità del valutatore esterno, non è stata in grado di fare nulla per altri nove mesi dopo l'avvio dell'indagine amministrativa (ossia fino al 9 marzo 2009). Secondo il Mediatore, la limitata disponibilità del valutatore esterno non costituiva un argomento ragionevole per giustificare l'inerzia della Commissione. Non appena il Segretario generale ha deciso che il caso dovesse essere affidato a un valutatore esterno, spettava alla Commissione organizzare i suoi lavori in modo tale da non pregiudicare il trattamento del caso del denunciante.
54. Inoltre, il Mediatore ha sottolineato che non era sufficiente che la Commissione facesse riferimento alla complessità del fascicolo del denunciante per giustificare la durata complessiva dell'indagine. Il Mediatore ha avuto difficoltà a credere che il caso del denunciante fosse così difficile e complesso che, dopo l'avvio dell'indagine nel giugno 2008, l'istituzione ha avuto bisogno di nove mesi per analizzare i fatti prima che le prime audizioni potessero aver luogo, nel marzo 2009. Al contrario, questo fascicolo non sembrava essere stato così complicato perché, nel giugno 2009, quando le audizioni si erano concluse, il valutatore esterno era già del parere che egli "era pronto a completare la relazione d'inchiesta".
55. Per quanto riguarda il comportamento del denunciante nel corso della procedura, il Mediatore non è stato del tutto convinto dall'argomentazione della Commissione secondo cui tale procedura è stata ulteriormente ritardata a causa degli interventi del denunciante dopo che le audizioni si sono concluse nel giugno 2009. Nel suo parere la Commissione non ha spiegato la natura dei nuovi elementi di prova che l'istituzione ha sostenuto siano stati presentati dal denunciante nel febbraio 2010 e che hanno richiesto altri due mesi di analisi. Se la spiegazione del denunciante secondo cui gli elementi di prova in questione costituivano semplicemente una definizione di molestie da parte dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro fosse corretta, non avrebbe certamente dovuto ritardare la procedura di altri due mesi. Inoltre, la pausa estiva di tre mesi, anche se certamente lunga, non può essere considerata un argomento ragionevole per giustificare un ritardo nell’organizzazione di un incontro tra due persone. Infine, il Mediatore ha messo in discussione l'argomentazione della Commissione secondo cui era stata dimostrata la necessità di sospendere l'indagine sulla denuncia del denunciante a causa della richiesta di quest'ultimo di rivedere il suo fascicolo di denuncia. A suo avviso, l'indagine avrebbe potuto essere proseguita parallelamente a tale esame del fascicolo del denunciante.
56. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione a) non abbia trattato entro un termine ragionevole la denuncia di molestie del denunciante e la sua richiesta di assistenza presentata a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari, e b) non abbia fornito motivi sufficienti per giustificare il suo ritardo. Ha concluso che si trattava di un possibile caso di cattiva amministrazione.
I commenti "sfortunati"
57. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha fatto riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione nel suo parere in merito al suo congedo di malattia e al contenuto della sua denuncia di molestie. Il Mediatore ha ricordato, a tale riguardo, che l'articolo 12 del codice europeo di buona condotta amministrativa impone ai funzionari di essere utili e cortesi. Il Mediatore ha sottolineato che, nel trattare le richieste di assistenza e le denunce di molestie morali, i funzionari e le istituzioni dovrebbero essere particolarmente utili e cortesi ed evitare qualsiasi osservazione o allusione che possa ferire o ferire inutilmente i sentimenti di un denunciante.
58. Il Mediatore ha tuttavia osservato che, nel suo parere, la Commissione ha fatto specifico riferimento al congedo di malattia del denunciante prima di lasciare i servizi della Commissione. Ha inoltre formulato osservazioni in merito alla sostanza della sua denuncia di molestie. Il Mediatore ha ritenuto che, facendo tali riferimenti, che erano assolutamente superflui per quanto riguarda il merito del caso del denunciante, la Commissione non avesse rispettato l'obbligo di cortesia. Egli ha ritenuto che tale inadempienza potesse costituire un secondo caso di cattiva amministrazione.
59. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha constatato in via preliminare che la Commissione non ha i) trattato entro un termine ragionevole la denuncia del denunciante relativa alle molestie e la sua richiesta di assistenza e ii) rispettato l'obbligo di cortesia, come previsto dall'articolo 12 del codice europeo di buona condotta amministrativa. Egli ha ritenuto che tali constatazioni preliminari potessero equivalere a due casi di cattiva amministrazione.
60. Lo statuto del Mediatore [11] prevede che, in caso di constatazione di cattiva amministrazione, il Mediatore proponga una soluzione amichevole.
61. Il Mediatore ha ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'adozione delle decisioni potrebbe dare luogo a un risarcimento adeguato per i danni subiti dal denunciante [12].
62. Nel caso di specie, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione potesse risarcire e pagare al denunciante il danno morale subito a causa della situazione di incertezza in cui si trovava in merito all'esito della sua denuncia di molestie e alla sua richiesta di assistenza. A tale riguardo, il Mediatore ha ritenuto che l'importo di 2 000 EUR rappresenterebbe una compensazione adeguata. Inoltre, la Commissione potrebbe chiedere scusa al denunciante per i riferimenti che l'istituzione ha fatto nel suo parere in merito al suo stato di salute e al contenuto della sua denuncia di molestie. Il Mediatore ha presentato una corrispondente proposta di soluzione amichevole, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo.
Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole
63. La Commissione ha respinto la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole. In sintesi, ha ribadito le sue precedenti argomentazioni al fine di giustificare il tempo necessario per trattare la denuncia del denunciante per molestie. Ha dichiarato che i) il denunciante non ha presentato elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni fino al febbraio 2008; ii) vi erano molti documenti che dovevano essere analizzati; iii) il valutatore esterno non era disponibile per un certo periodo; iv) il comportamento del denunciante nel corso della procedura ha comportato ritardi; e v) è stato difficile organizzare le audizioni dei funzionari e delle persone coinvolte nel caso. Pertanto, la Commissione non ha potuto accettare la proposta del Mediatore di risarcire il denunciante. Infine, ha sottolineato che le osservazioni formulate nel suo parere in merito al congedo per malattia del denunciante e alla sostanza della sua denuncia di molestie erano puramente fattuali e non ignoravano l'obbligo di cortesia.
64. Il denunciante non ha presentato osservazioni in merito alla risposta di cui sopra.
Lettere del denunciante del 14 aprile e del 3 maggio 2011
65. Nelle lettere di cui sopra, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore di aver presentato una domanda dinanzi al Tribunale della funzione pubblica contro la decisione della Commissione del 7 giugno 2010 di chiudere l'indagine sulla sua denuncia di molestie. Egli ha inoltre fornito un estratto del suo ricorso contro la Commissione.
Valutazione del Mediatore
66. Il Mediatore non è convinto della risposta della Commissione alla sua proposta di soluzione amichevole. Decide, tuttavia, di non confermare le sue constatazioni preliminari di cattiva amministrazione per i seguenti motivi.
67. Il denunciante ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica contro la decisione della Commissione di chiudere l'indagine sulla sua denuncia di molestie. A sostegno della sua domanda, il denunciante ha sostenuto, tra l'altro, che la Commissione ha violato il suo dovere di diligenza a causa della durata del procedimento amministrativo utilizzato per trattare la sua denuncia, che ha richiesto circa 32 mesi [13].
68. A norma dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il mediatore è abilitato a ricevere le denunce " … relative a casi di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione …, tranne nel caso in cui i fatti contestati siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario. "L'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del mediatore europeo stabilisce inoltre che " …, quando il mediatore, a causa di un procedimento giudiziario in corso o concluso in relazione ai fatti addotti, deve dichiarare una denuncia irricevibile o porre fine all'esame della stessa, l'esito delle indagini da lui svolte fino a quel momento è depositato senza ulteriori azioni."
69. Il Tribunale esaminerà gli argomenti presentati dal denunciante nella sua impugnazione. Tali argomentazioni sono le stesse del suo caso dinanzi al Mediatore, compresa la presunta incapacità della Commissione di trattare tempestivamente la denuncia di molestie del denunciante. Questo è stato l'oggetto della proposta di una soluzione amichevole.
70. Nelle circostanze attuali e alla luce delle disposizioni giuridiche di cui sopra, il Mediatore non può far altro che chiudere l'esame della presente denuncia e archiviare l'indagine finora condotta, senza intraprendere ulteriori azioni.
B. Conclusioni
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:
Il Mediatore conclude l'esame della denuncia e chiude l'indagine finora condotta senza intraprendere ulteriori azioni.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, il 12 agosto 2011
[1] L’art. 12, n. 2, dello Statuto recita: "Il funzionario vittima di molestie psicologiche o sessuali non subisce alcun effetto pregiudizievole da parte dell'istituzione".
L’art. 24 dello Statuto così recita: "Le Comunità assistono ogni funzionario, in particolare nei procedimenti contro chiunque perpetri minacce, ingiurie, diffamazioni o attacchi contro persone o beni ai quali egli o un membro della sua famiglia è sottoposto a causa della sua posizione o delle sue funzioni. Essi risarciscono in solido il funzionario per i danni subiti in tali casi, nella misura in cui il funzionario non abbia causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave e non sia stato in grado di ottenere il risarcimento dalla persona che l'ha causato".
[2] Ricorda che, a norma dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "il mediatore conduce indagini per le quali ritiene che …"
[3] Decisione della Commissione, del 26 aprile 2006, relativa alla politica di tutela della dignità della persona e di prevenzione delle molestie psicologiche e sessuali C (2006) 1624/3.
[4] Articolo 4, paragrafo 2, della decisione della Commissione relativa alle disposizioni generali di esecuzione concernenti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari C (2004) 1588 del 28.4.2004.
[5] in francese: "aucun acte formel d'enquête n'a été entrepris".
[6] in francese: "le temps effectif consacré à l'enquête de mon dossier qualifié "aussi complexe" a été de 3 mois (mars à juin 2009) plus les 4 mois de délai réglementaire à partir du dépôt de la plainte. Cela totalise une durée de 7 mois".
[7] Cfr. nota 3, sezione 6.3, pagina 15 "Un procedimento formale può essere avviato sulla base di una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 24 dello statuto (relativo all'obbligo della Commissione di assistere il suo personale). Quando l'amministrazione ha preso le misure appropriate, effettuando un'indagine per accertare i fatti all'origine della richiesta in collaborazione con l'autore di tale richiesta, ciò significa che tale richiesta è stata seguita e non è stata implicitamente respinta (mancanza di risposta dopo 4 mesi)".
[8] Causa T-394/03, Angeletti/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-2-95 e II-A-2-441, punto 61.
[9] Causa T-213/95, SCK e FNK/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1739, punto 57.
[10] Causa C-224/87, Koutchoumoff/Commissione, Racc. 1989, pag. 89, punti 15 e 16.
[11] L'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del mediatore stabilisce che " per quanto possibile, il mediatore cerca una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare il denunciante".
[12] Causa T-394/03 Angeletti/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-2-95 e II-A-2-441, punti 164-167.
[13] Nell'originale francese: "L'ensemble de la procédure a donc duré environ 32 mois au total, soit plus de 2 ans et demi. La Commission n’a clairement pas traité la demande d’assistance du requérant dans un délai raisonnable. De même, l’enquête n’a pas été menée dans les conditions exigées par les circonstances de la cause. De la sorte, la Commission a violé le principe de bonne administration ainsi que son devoir de sollicitude".