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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 800/2011/(NF)GG contro la Commissione europea

Contesto della denuncia

1. Nel marzo 2011, un terremoto e il successivo tsunami hanno danneggiato la centrale nucleare di Fukushima, in Giappone, che ha portato alla contaminazione radioattiva nell'area circostante.

2. Il 25 marzo 2011 la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 che impone condizioni particolari per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima [1]. A tal fine, la Commissione ha riattivato un sistema [2] che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva negli alimenti a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva. Tale regime prevede livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva, che sembrano essere superiori a quelli che comunemente disciplinano l'importazione di prodotti alimentari da paesi terzi [3].

3. La linea d'azione della Commissione ha ricevuto una notevole attenzione da parte dei media nazionali ed europei e delle organizzazioni non governative.

4. Il denunciante temeva che i livelli massimi consentiti fissati dal regolamento (UE) n. 297/2011 potessero incidere negativamente sulla salute dei cittadini. Si è pertanto rivolto al Mediatore europeo il 5 aprile 2011.

Oggetto dell'indagine

5. Il Mediatore ha ritenuto che, nel caso di specie, non fosse necessario che il denunciante presentasse approcci amministrativi individuali alla Commissione, dato che quest'ultima era chiaramente a conoscenza della questione. Le seguenti accuse e richieste sono state pertanto sottoposte all'indagine del Mediatore.

Asserzione:

La Commissione ha irragionevolmente aumentato i livelli massimi consentiti di contaminazione radioattiva negli alimenti importati dal Giappone a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

Domanda:

Nell'interesse della salute dei cittadini, la Commissione dovrebbe ridurre i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva negli alimenti importati dal Giappone.

L'indagine

6. Il 29 aprile 2011 il Mediatore ha informato il denunciante che la Commissione aveva nel frattempo adottato, l'11 aprile 2011, il regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 [4] che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011. Il 13 aprile 2011 la Commissione ha inoltre adottato una rettifica del regolamento (UE) n. 351/2011. I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva ivi stabiliti sembrano essere inferiori a quelli fissati dal regolamento (UE) n. 297/2011.

7. Al fine di valutare se fosse ancora necessario chiedere un parere alla Commissione in questo caso, il Mediatore ha invitato il denunciante a presentare osservazioni sulle nuove norme summenzionate entro il 31 maggio 2011.

8. Non sono pervenute osservazioni da parte del denunciante. Per i motivi illustrati di seguito, il Mediatore non ha ritenuto necessario chiedere un parere alla Commissione.

Analisi e conclusioni del Mediatore

A. Presunto aumento irragionevole dei livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva negli alimenti importati dal Giappone e relativa indicazione

Valutazione del Mediatore

9. Il Mediatore osserva che, con l'adozione del regolamento (UE) n. 297/2011 il 25 marzo 2011, la Commissione sembra effettivamente aver aumentato i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva negli alimenti importati dal Giappone, rispetto ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva che disciplinano comunemente l'importazione di alimenti da paesi terzi.

10. L'11 aprile 2011 la Commissione ha tuttavia adottato il regolamento (UE) n. 351/2011. I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva ivi stabiliti sembrano essere inferiori a quelli fissati dal regolamento (UE) n. 297/2011.

11. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione abbia adottato misure per affrontare la questione sollevata dal denunciante.

12. Oltre alla presente denuncia, il Mediatore ha ricevuto una serie di ulteriori denunce da parte di cittadini, direttamente o indirettamente, riguardanti i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva negli alimenti importati dal Giappone. Ciò ha indotto il Mediatore a ritenere che il pubblico percepisca la mancanza di informazioni precise e affidabili in merito alle modifiche apportate ai livelli massimi consentiti all'indomani dell'incidente di Fukushima.

13. In tali circostanze, il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine di propria iniziativa volta a stabilire e rendere disponibili informazioni affidabili sui livelli massimi ammissibili in vigore prima e dopo l'incidente di Fukushima, preferibilmente sotto forma di grafici e tabelle che consentano di individuare facilmente i livelli massimi ammissibili pertinenti. Il Mediatore informerà il pubblico dell'esito dell'indagine di propria iniziativa.

14. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che non vi sono motivi per ulteriori indagini sul presente caso.

B. Conclusioni

Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:

Non ci sono motivi per ulteriori indagini.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

P. Nikiforos Diamandouros

Fatto a Strasburgo, il 15 giugno 2011


[1] GU L 80 del 26 marzo 2011, pag. 5.

[2] Tale regime è sancito dal regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954, GU L 371, pag. 11, e dai regolamenti (Euratom) della Commissione 12 aprile 1989, n. 944, GU L 101, pag. 17, e 29 marzo 1990, n. 770, GU L 83, pag. 78.

[3] Gli alimenti importati da paesi terzi sono generalmente soggetti al regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl (GU 2008, L 201, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2009 del Consiglio, del 23 ottobre 2009, (GU 2009, L 290, pag. 4).

[4] GU L 97 del 12 aprile 2011, pag. 20.

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