Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1146/2007/(BU)JF contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1146/2007/(BU)JF - Aperto(a) il Martedì | 03 luglio 2007 - Raccomandazione su Lunedì | 07 settembre 2009 - Decisione del Mercoledì | 26 gennaio 2011
Contesto della denuncia
1. Nel 1994 la denunciante ha divorziato dal marito e dal padre dei loro due figli, che era un funzionario comunitario che lavorava per il Centro comune di ricerca della Commissione. Da allora, sulla base dello statuto dei funzionari [1], l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea (in prosieguo: l'«Ufficio di liquidazione dei diritti») ha versato direttamente alla denunciante l'assegno per figli a carico e l'assegno scolastico dell'ex marito per i figli B(l) e B(2). Il denunciante ha coperto il costo della vita e gli studi di quest'ultimo utilizzando tali assegni familiari. B(l) e B(2) hanno regolarmente presentato i documenti necessari relativi ai loro studi e apprendistati al padre, che li ha poi presentati alla Commissione.
2. Con lettera del 7 marzo 2005, la Commissione ha informato il denunciante di alcuni documenti mancanti nel fascicolo relativo alle indennità. Ciò comprendeva (i) un documento comprovante l'iscrizione di B(l) a un corso universitario per il semestre estivo 2002-2003; e ii) due documenti riguardanti la retribuzione di B(2) per un apprendistato e la sua frequenza a una scuola. La Commissione ha dichiarato che le somme indebitamente percepite versate in eccesso potevano essere compensate con future indennità.
3. Con lettera del 26 agosto 2005, la Commissione ha informato la denunciante di aver percepito illegalmente assegni familiari per un totale di 13 036,85 EUR, che la Commissione avrebbe recuperato da lei, consistenti in:
• assegno per figli a carico per B(l), dal 1° aprile 2003 al 1° agosto 2003;
• indennità scolastica per B(l), a decorrere dal 1° aprile 2003; e
• Indennità scolastica per B(2), a decorrere dal 1° settembre 2002.
La prima parte dell'importo di cui sopra, corrispondente alle indennità di 8 337,09 EUR per gli anni 2004 e 2005, doveva essere recuperata, a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario [2], mediante compensazione delle indennità con i crediti della denunciante che le erano ancora dovuti. Conformemente all'articolo 72 del regolamento finanziario, la seconda parte, corrispondente alle indennità di 4 699,76 EUR per gli anni 2002 e 2003, doveva essere rimborsata a seguito di una procedura di recupero [3].
4. Segue una serie di scambi di corrispondenza tra il denunciante e la Commissione riguardanti: l'importo da recuperare; la base giuridica e fattuale del recupero; la responsabilità del pagamento in eccesso; il pagamento di interessi di mora; e la possibilità di rimborso a rate.
5. Dall'ottobre 2005 l'ufficio di gestione dei pagamenti della Commissione ha iniziato a compensare, con rate mensili, il debito di 8 337,09 EUR corrispondente alle indennità indebitamente percepite nel 2004 e nel 2005. In 12 mesi è stato rimborsato un totale di 3 237,14 EUR.
6. Con lettera del 20 dicembre 2005, la Commissione ha risposto a una precedente lettera della denunciante, nella quale chiedeva il riesame degli importi da recuperare. La Commissione ha confermato che gli importi erano corretti e ha dichiarato, tra l’altro, che al recupero degli importi indebitamente percepiti non sarebbero stati applicati interessi di mora. La Commissione ha tuttavia rilevato che l’art. 85 dello Statuto la obbligava a recuperare gli importi indebitamente percepiti anche se i pagamenti erano dovuti a un errore dell’amministrazione. Infine, la Commissione ha informato la denunciante che l'importo dovuto di 4 699,76 EUR poteva essere ridotto dell'importo delle indennità di B(l) per il periodo dal 1o aprile 2003 al 31 luglio 2003, se ella avesse fornito la prova della sua iscrizione a un corso universitario, richiesta più volte dalla Commissione ma mai ricevuta.
7. Il 23 dicembre 2005 la Commissione ha emesso la nota di addebito n. 3040700846 per un importo di EUR 4 699,76. Secondo questa nota di addebito, in caso di ritardo di pagamento, verrebbero addebitati interessi a un tasso dello "0%". Dopo aver ricevuto dal denunciante, nel gennaio 2006, gli elementi di prova richiesti che dimostravano che B(l) si era iscritto a un corso universitario, la Commissione ha ridotto questa parte del debito a 1 920,24 EUR con lettera dell'11 aprile 2006. Secondo la precedente richiesta del denunciante, la Commissione allegava anche copie degli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII dello statuto [4], della conclusione dei capi dell'amministrazione n. 122/86 [5] e della conclusione dei capi dell'amministrazione n. 223/04 [6].
8. Con decisione del 26 ottobre 2006, la Commissione ha chiesto al denunciante di rimborsare il suddetto importo di 1 920,24 EUR entro due settimane dal ricevimento della richiesta. In caso contrario, sarebbe avviata una procedura di esecuzione ai sensi dell'articolo 256, secondo comma, del trattato CE [7]. La denunciante ha raccolto tutte le sue risorse finanziarie e ha trasferito tale importo alla Commissione il 31 ottobre 2006.
9. Nel frattempo, nel gennaio 2006, B(2) ha terminato gli studi. La Commissione ne è stata informata con una nota inviata dall'ex marito del denunciante, ricevuta il 15 settembre 2006. Su tale base, ha scoperto che il denunciante ha indebitamente percepito assegni per figli a carico per B(2) per 7 mesi. Ciò ha comportato la cancellazione retroattiva della suddetta indennità a partire dal marzo 2006, con un conseguente debito di 2 112,11 EUR aggiunto al debito in essere di 5 381,44 EUR [8] per le indennità indebitamente versate nel 2004 e nel 2005. Dato che il denunciante non aveva più diritto a ricevere alcun pagamento da parte delle Comunità europee, l'importo di 7 493,55 EUR così ottenuto non poteva essere recuperato mediante compensazione. La Commissione ha pertanto emesso la seconda nota di addebito n. 3040800821 del 14 dicembre 2006 per tale importo, dovuto entro il 28 gennaio 2007. Secondo questa nota di addebito, se il pagamento non si è verificato entro la data di scadenza, gli interessi sarebbero addebitati. Con lettera del 15 febbraio 2007, la Commissione (direzione generale del Bilancio) ha ricordato alla denunciante l'obbligo di rimborsare tale importo e ha fissato al 3 marzo 2007 un termine entro il quale gli interessi sarebbero stati addebitati a un tasso di 1,44 EUR al giorno.
10. Con lettera del 26 febbraio 2007, il denunciante ha contestato il sollecito della Commissione del 15 febbraio 2007. Essa ha affermato, tra l'altro, che l'applicazione di interessi di mora sarebbe in contraddizione con l'affermazione contenuta nella lettera della Commissione del 20 dicembre 2005, secondo la quale non si applicherebbero interessi di mora al recupero degli importi indebitamente percepiti.
11. Il 9 marzo 2007 la Commissione ha risposto che la sua decisione di astenersi dal chiedere interessi di mora, menzionata nella sua lettera del 20 dicembre 2005, si applicava soltanto alla prima nota di addebito del 23 dicembre 2005. Essa non si applicava alla seconda nota di addebito del 14 dicembre 2006, redatta conformemente al regolamento finanziario.
12. Per evitare ulteriori problemi, il 5 e 12 aprile 2007 i figli del denunciante hanno contratto prestiti privati e trasferito alla Commissione l'importo di 7 493,55 EUR.
Oggetto dell'indagine
13. Nella sua denuncia al Mediatore del 19 aprile 2007, la denunciante ha presentato le seguenti affermazioni:
1) La Commissione non ha gestito correttamente gli assegni per figli a carico e gli assegni scolastici versatile in nome e per conto del suo ex marito. Di conseguenza, il credito di recupero della Commissione era iniquo.
2) Nella sua lettera del 9 marzo 2007, la Commissione non ha fornito alla denunciante una spiegazione plausibile del motivo per cui, contrariamente alle informazioni fornitele nella sua lettera del 20 dicembre 2005, essa ha annunciato con lettera del 15 febbraio 2007 che sarebbero stati applicati interessi di mora.
La denunciante ha chiesto alla Commissione di rimborsarle una parte ragionevole dell'importo recuperato.
L'indagine
14. Il 13 dicembre 2007 la Commissione ha presentato un parere in inglese e il 10 gennaio 2008 una traduzione in tedesco. La denunciante ha inviato le sue osservazioni il 3 febbraio 2008.
15. Il 15 dicembre 2008 il Mediatore ha trasmesso alla Commissione una proposta di soluzione amichevole della denuncia. La Commissione ha risposto (in inglese) il 24 febbraio 2009 e ha inviato una traduzione in tedesco della sua risposta il 12 marzo 2009. La denunciante ha inviato le sue osservazioni il 21 aprile 2009.
16. Il Mediatore non è soddisfatto della risposta della Commissione alla sua proposta di soluzione amichevole. Il 7 ottobre 2009 ha quindi presentato un progetto di raccomandazione alla Commissione, conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del suo statuto.
17. Il 27 novembre 2009 il Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione, in inglese, e il 7 dicembre 2009 la sua traduzione in tedesco. La risposta è stata trasmessa alla denunciante per le sue osservazioni, che ha presentato il 20 gennaio 2010.
Analisi e conclusioni del Mediatore
A. Asserzione di inadempienza nella gestione degli assegni familiari; iniquità del credito di recupero della Commissione; e la relativa richiesta del denunciante
Argomenti presentati al Mediatore
18. La denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha gestito correttamente gli assegni per figli a carico e gli assegni scolastici versatile in nome e per conto del suo ex marito. Secondo la denunciante, i suoi figli hanno sempre debitamente fornito al padre i documenti giustificativi necessari. Purtroppo, il denunciante non era a conoscenza della corrispondenza tra il padre e la Commissione. In ogni caso, qualora mancassero alcuni documenti, la Commissione avrebbe dovuto richiederli immediatamente e, se del caso, interrompere i pagamenti poco dopo. Per quanto riguarda l'ultima richiesta di 2 112,11 EUR, la denunciante ha affermato che la fine dell'istruzione scolastica di B(2) nel febbraio 2006 era evidente i) dal contratto di istruzione che aveva presentato alla Commissione già nel settembre 2002; e ii) un certificato da lei allegato alla sua lettera alla Commissione del 1o maggio 2006.
19. Inoltre, le disposizioni che disciplinano il pagamento delle indennità non erano né note né disponibili alla denunciante al momento in cui si sono verificati i pagamenti in eccesso, ed è solo con lettera dell’11 aprile 2006 che la Commissione le ha trasmesso le norme pertinenti.
20. Per tutti i motivi di cui sopra, la denunciante ha ritenuto che la richiesta di recupero della Commissione fosse iniqua e ha dichiarato che la Commissione avrebbe pertanto dovuto rimborsarle una parte ragionevole dell'importo recuperato.
21. Nel suo parere, la Commissione ha ritenuto che, nonostante un'importante riorganizzazione interna dei suoi servizi, la denunciante fosse stata chiaramente informata dei suoi diritti e trattata in modo equo. Inoltre, è pacifico che gli importi di cui trattasi le sono stati indebitamente versati e che la Commissione era tenuta a recuperarli. Secondo la Commissione, non vi erano pertanto motivi per rimborsare al denunciante una parte dell'importo recuperato. Inoltre, ciò costituirebbe una discriminazione nei confronti di altre persone che si trovano in situazioni analoghe. La Commissione ha inoltre fornito una sintesi dettagliata dei fatti e copie di alcuni scambi di corrispondenza supplementari con il denunciante.
22. La Commissione faceva principalmente riferimento alla sua lettera raccomandata del 14 settembre 1994, di cui allegava copia, con la quale informava la denunciante che la Commissione le avrebbe versato gli assegni familiari in nome e per conto del suo ex marito. La lettera informava inoltre la denunciante dei suoi obblighi di a) informare la Commissione di qualsiasi eventuale reddito percepito dai suoi figli e di qualsiasi cambiamento nella loro situazione che potesse avere un impatto sui diritti, nonché di b) rimborsarle gli importi versati senza giustificato motivo.
23. La Commissione ha inoltre spiegato che, nel febbraio 2005, essa ha subito una riorganizzazione dei suoi servizi, a seguito della quale il suo ufficio di gestione dei pagamenti ha assunto dal Centro comune di ricerca il compito di determinare i diritti individuali del personale che lavorava nel sito in cui lavorava l'ex marito del denunciante. Un controllo interno ex post del suo fascicolo, effettuato dall'ufficio di liquidazione, ha rivelato, sulla base dei documenti disponibili nel fascicolo, che i figli svolgevano apprendistati retribuiti - B(2) dal 1° settembre 2002 e B(l) dal 18 agosto 2003. Dalla stessa procedura ex post è inoltre emerso che mancavano elementi di prova relativi all'iscrizione di B(l) a un corso universitario per il periodo dal 1° aprile 2003 al 31 luglio 2003. Pertanto, con lettera raccomandata del 7 marzo 2005, l'Ufficio di gestione ha chiesto al denunciante di fornire i documenti necessari per determinare tali diritti. Tuttavia, ha inviato solo i documenti comprovanti che gli apprendistati erano retribuiti.
24. In base allo statuto dei funzionari e alle relative disposizioni di applicazione [9] in vigore all'epoca dei fatti, un funzionario non potrebbe ricevere indennità scolastiche se i figli completassero anche un apprendistato retribuito. Per questo motivo, il 26 agosto 2005, la Commissione ha inviato alla denunciante una lettera in cui la informava di aver percepito illegalmente assegni familiari per un importo di 8 337,09 EUR per gli anni 2004 e 2005 e di 4 699,76 EUR per gli anni 2002 e 2003 (poi ridotti a 1 920,24 EUR) e che tali importi sarebbero stati recuperati.
25. Il motivo per cui la Commissione ha emesso la sua decisione del 26 ottobre 2006 con la quale chiedeva alla denunciante di rimborsare l’importo di 1 920,24 EUR e annunciava un procedimento di esecuzione ai sensi dell’articolo 256, secondo comma, del trattato CE in caso di inadempienza, era che la denunciante non aveva onorato la nota di addebito del 23 dicembre 2005 per tale importo, nonostante due solleciti, che la Commissione le aveva inviato il 31 marzo 2006 e il 18 maggio 2006.
26. Per quanto riguarda l'ultimo caso di pagamenti indebiti e la corrispondente modifica dell'importo del debito, la Commissione ha sottolineato di essere venuta a conoscenza del fatto che il figlio B(2) aveva terminato gli studi nel gennaio 2006, quando, il 15 settembre 2006, ha ricevuto la nota dell'ex marito del denunciante (e non del denunciante). Ciò nonostante la Commissione avesse più volte ricordato alla denunciante il suo obbligo di informarla di eventuali modifiche relative ai diritti. Solo sulla base della nota di cui sopra la Commissione ha scoperto che il denunciante ha indebitamente percepito l'assegno per figli a carico per B(2) per un periodo di sette mesi. Ciò ha comportato l’annullamento retroattivo dell’assegno per figli a carico per B(2) e l’aumento del debito residuo a EUR 7 493,55 (come descritto al precedente punto 9), per i quali la Commissione ha emesso la seconda nota di addebito del 14 dicembre 2006.
27. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha ribadito la sua affermazione e le sue argomentazioni. Ha aggiunto che la riorganizzazione interna menzionata dalla Commissione era probabilmente una delle ragioni del cattivo funzionamento dei suoi servizi. Ha inoltre affermato che il fatto che il controllo interno ex post rivelasse il carattere retribuito degli apprendistati sulla base di documenti già disponibili nel fascicolo corroborava la sua affermazione.
Valutazione preliminare del Mediatore che ha portato a una proposta di soluzione amichevole
28. A norma dell'articolo 85 dello statuto, le somme versate in eccesso sono recuperate se il beneficiario era a conoscenza del fatto che il pagamento non era giustificato o se il pagamento in eccesso era palesemente tale da non poterlo ignorare.
29. Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado relativa alla disposizione summenzionata, una somma indebitamente versata può essere recuperata se è dimostrato che:
a) il beneficiario era effettivamente a conoscenza dell'irregolarità del pagamento; oppure
b) l'irregolarità era così evidente che il beneficiario non poteva ignorarla.
Quando il beneficiario contesta il recupero e in mancanza della prova di essere a conoscenza dell'irregolarità, è necessario esaminare le circostanze in cui i pagamenti sono stati effettuati al fine di determinare se l'irregolarità dei pagamenti avrebbe dovuto essere manifesta. Ciò significa che il recupero sarebbe dovuto quando si verifica un errore di cui un funzionario normalmente diligente, che dovrebbe conoscere le norme che disciplinano il suo trattamento, avrebbe dovuto essere a conoscenza. In ogni caso concreto, si dovrebbe tener conto della capacità del funzionario interessato di effettuare le verifiche necessarie. Gli elementi di cui i giudici comunitari devono tener conto a tale riguardo sono i seguenti: il livello di responsabilità del funzionario; il suo grado e la sua anzianità; il grado di chiarezza delle disposizioni legislative che disciplinano la concessione dell'indennità in questione; nonché l'entità dei cambiamenti intervenuti nella sua situazione personale o familiare, qualora il pagamento dell'importo in questione dipenda dalla valutazione di tale situazione da parte dell'amministrazione. Pertanto, un funzionario di grado relativamente elevato e di elevata anzianità di servizio pubblico nella Comunità dovrebbe essere in grado di individuare l'esistenza di un'irregolarità [10].
30. Per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera a) del precedente punto 29, la Commissione non ha presentato alcun elemento atto a dimostrare che il denunciante fosse effettivamente a conoscenza dell’irregolarità dei pagamenti avvenuti tra il 2002 e il 2005. Solo con lettera del 7 marzo 2005 la Commissione ha informato il denunciante di alcuni documenti mancanti relativi alle indennità per gli anni 2002-2003. Con lettera del 26 agosto 2005 essa le comunicava di aver percepito illegittimamente assegni familiari per gli anni 2002-2005, le forniva importi dettagliati e la loro composizione e le comunicava che sarebbero stati recuperati. Questo è stato molto tempo dopo che si sono verificati i primi pagamenti in eccesso.
31. Di conseguenza, il Mediatore ha esaminato se la condizione b) di cui al precedente punto 29 fosse soddisfatta, ossia se l’irregolarità dei pagamenti avrebbe dovuto essere manifesta per il denunciante.
32. In primo luogo, secondo la giurisprudenza di cui sopra, un funzionario normalmente diligente è tenuto a conoscere le norme che disciplinano il suo trattamento. Tuttavia, anche per i funzionari, la giurisprudenza prevede diversi elementi da prendere in considerazione, quali il livello di responsabilità, il grado e l’anzianità, ma anche il grado di chiarezza delle disposizioni legislative che disciplinano la concessione dell’indennità in questione. Pertanto, si presume che un funzionario di grado e di anzianità superiori abbia una maggiore capacità di realizzare l’irregolarità dei pagamenti rispetto a un funzionario di grado e di anzianità inferiori.
33. In secondo luogo, il Mediatore ha fatto riferimento alla situazione specifica del denunciante nel caso di specie, che non era né un funzionario comunitario né un avvocato. Di conseguenza, si dovrebbe presumere che ella abbia una conoscenza molto inferiore delle norme pertinenti rispetto a qualsiasi funzionario e una capacità corrispondentemente inferiore di riconoscere l’irregolarità dei pagamenti a suo favore.
34. Date le circostanze, il Mediatore ha esaminato se, nella sua lettera del 14 settembre 1994 in cui annunciava il pagamento delle indennità alla denunciante, la Commissione le avesse fornito informazioni in base alle quali ci si poteva ragionevolmente attendere che riconoscesse l'irregolarità dei pagamenti.
35. Nella lettera di cui sopra, la Commissione ha informato il denunciante che:
• conformemente al regolamento n. 2074/83, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 203 del 27 luglio 1983, la Commissione, a decorrere dal 1° ottobre 1994, le verserà, a favore dei suoi figli, gli assegni familiari che, secondo lo statuto, sono dovuti al suo ex marito;
• i pagamenti sarebbero effettuati intorno al 15 di ogni mese a nome e per conto del suo ex marito, a condizione che continuino ad essere soddisfatte le condizioni per la concessione delle indennità previste dallo statuto;
• è tenuta a dichiarare alla Commissione gli assegni di natura analoga versatile da altre fonti, nonché qualsiasi eventuale reddito dei figli e qualsiasi modifica che possa avere un impatto sul pagamento degli assegni; e
• è stata obbligata a rimborsare le somme versatele senza il dovuto motivo.
36. Per i motivi esposti ai punti da 37 a 40 infra, il Mediatore non ha ritenuto che le informazioni di cui al primo trattino fossero sufficienti affinché una persona nella situazione del denunciante potesse individuare l'irregolarità dei pagamenti.
37. In primo luogo, il regolamento n. 2074/83 costituiva una modifica dello statuto dei funzionari, che apportava numerose modifiche al loro testo. Gli articoli 11 e 12 di tale modifica erano pertinenti per la concessione delle indennità al denunciante, in quanto hanno introdotto nell'allegato VII dello statuto le disposizioni citate alla nota 1. Ciò non risultava chiaro dalla lettera della Commissione, in quanto quest'ultima non faceva riferimento a tali articoli né ne allegava copia. Non ci si poteva quindi ragionevolmente aspettare che il denunciante indovinasse a quale articolo della modifica si riferisse la Commissione.
38. In secondo luogo, lo Statuto in quanto tale è un testo giuridico complesso con molte modifiche, che non è necessariamente di facile comprensione nemmeno per un funzionario comunitario. La Commissione si è limitata a fare riferimento allo Statuto in generale, senza neppure fare un riferimento adeguato alla Gazzetta ufficiale e senza richiamare l'attenzione della denunciante sulle disposizioni che disciplinavano gli assegni familiari concessi all'ex marito e versati a quest'ultimo. Sarebbe stato quindi opportuno che la Commissione allegasse alla sua lettera copie delle disposizioni pertinenti.
39. In terzo luogo, erano pertinenti anche testi giuridici diversi dallo Statuto, menzionati alla fine del punto 7 e nella nota 9. La Commissione avrebbe quindi potuto informare di conseguenza il denunciante e fornire documenti stampati. In alternativa, la Commissione avrebbe potuto spiegare direttamente nella sua lettera le condizioni di pagamento che disciplinano le indennità da versare al denunciante.
40. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto ragionevole e valida l'argomentazione della denunciante secondo cui le disposizioni che disciplinano il pagamento delle indennità non erano né note né disponibili al momento in cui si sono verificati i pagamenti in eccesso. Come ha sottolineato, la Commissione le ha trasmesso le disposizioni pertinenti solo nell’aprile 2006.
41. Inoltre, la Commissione ha versato le indennità alla denunciante a nome e per conto del suo ex marito. Di norma, i figli hanno fornito al padre i documenti giustificativi relativi agli assegni. A tale riguardo, il Mediatore ha ritenuto pertinente l'argomentazione della denunciante secondo cui non aveva alcuna conoscenza della corrispondenza tra il padre e la Commissione. Di conseguenza, oltre al fatto che, al momento in cui si è verificata la maggior parte dei pagamenti in eccesso, non ci si poteva ragionevolmente attendere che la denunciante conoscesse le norme che disciplinano il pagamento delle indennità a lei spettanti, essa non poteva neppure avere il pieno controllo della questione se tutti i documenti giustificativi fossero effettivamente pervenuti alla Commissione.
42. Il Mediatore non è stato in grado di valutare se alcuni documenti non fossero pervenuti alla Commissione a causa della colpa dell'ex marito del denunciante. Tuttavia, come correttamente indicato dalla denunciante nelle sue osservazioni, il fatto che il controllo interno ex post della Commissione abbia rivelato, sulla base dei documenti disponibili nel fascicolo dell'ex marito, il carattere retribuito degli apprendistati dei figli ha fatto sì che la Commissione non avesse tenuto conto in tempo utile di alcuni documenti ricevuti e disponibili nel fascicolo. In ogni caso, la riorganizzazione interna menzionata dalla Commissione non giustificava una situazione del genere.
43. Il Mediatore ha inoltre sottolineato la difficile situazione personale del denunciante. Dal fascicolo della denuncia risultava che, nella sua lettera del 29 novembre 2006, ella richiamava l'attenzione della Commissione sul fatto che ella era disoccupata dall'8 maggio 2006 e che le sue riserve finanziarie erano state esaurite dopo il rimborso del primo importo di EUR 1 920,24.
44. Infine, l'argomento della Commissione, secondo cui il rimborso alla denunciante di una parte dell'importo da essa recuperato sarebbe discriminatorio nei confronti di altre persone che si trovano in situazioni analoghe, non potrebbe giustificare il recupero nel caso di specie, né alcun altro recupero che la Commissione avrebbe potuto effettuare senza rispettare pienamente le condizioni di cui all'art. 85 dello Statuto.
45. Alla luce di quanto precede, sebbene il Mediatore non abbia contestato il fatto che le indennità in questione siano state indebitamente versate al denunciante, egli ha ritenuto che quest'ultimo non fosse a conoscenza dell'irregolarità dei pagamenti verificatisi negli anni 2002-2005, né che l'irregolarità fosse così evidente che non avrebbe potuto ignorarla. Pertanto, il Mediatore ha concluso in via preliminare che la Commissione non aveva il diritto di recuperare tali indennità presso di lei e che il recupero costituiva quindi un caso di cattiva amministrazione. Egli ha quindi presentato una proposta di soluzione amichevole, in base alla quale la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rimborsare al denunciante una parte ragionevole dell'importo delle quote recuperate per gli anni 2002-2005. Il Mediatore ha ritenuto che la metà dell'importo di cui sopra, ossia 5 269,41 EUR [11], fosse un importo ragionevole da rimborsare al denunciante. Al momento di giungere a tale conclusione, il Mediatore ha preso atto del fatto che, nella sua lettera alla Commissione del 29 novembre 2006, il denunciante ha proposto una composizione amichevole affinché la Commissione riducesse a metà l'importo da recuperare.
46. Tuttavia, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse ragione a recuperare dal denunciante l'importo di 2 112,11 EUR, corrispondente all'assegno per figli a carico di B(2) per 7 mesi nel 2006. Come sottolineato dalla Commissione, essa è stata informata soltanto del fatto che B(2) aveva terminato gli studi nel gennaio 2006 mediante la nota fornita dall'ex marito del denunciante, ricevuta il 15 settembre 2006. Il Mediatore ha ritenuto che, a seguito dei problemi con i pagamenti in eccesso verificatisi negli anni 2002-2005, il denunciante avrebbe dovuto agire con maggiore attenzione e ha espressamente informato la Commissione del fatto che B(2) aveva terminato gli studi.
Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo la sua proposta di soluzione amichevole
47. La Commissione ha respinto la proposta del Mediatore di una soluzione amichevole. Essa ha nuovamente fatto riferimento alla sua lettera raccomandata del 14 settembre 1994, che informava la denunciante dei suoi obblighi di a) informare la Commissione di qualsiasi eventuale reddito percepito dai suoi figli e di qualsiasi cambiamento della loro situazione che potesse avere un impatto sui diritti, nonché di b) rimborsarle gli importi versati senza motivo. Il denunciante non ha rispettato tali obblighi. Le informazioni sulle entrate dei figli della denunciante sono state trovate solo attraverso un controllo incrociato del fascicolo del suo ex marito [12]. In un'organizzazione complessa come la Commissione, prima del lancio del nuovo strumento amministrativo denominato IRIS, ogni fascicolo è stato trattato separatamente; il controllo ex post non includerebbe necessariamente controlli incrociati.
48. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha approvato l'interpretazione dell'articolo 85 dello statuto da parte del Mediatore. Tuttavia, essa ha precisato che le censure fondate sulla violazione di tale disposizione non potevano essere accolte nei confronti di una decisione che ordinava il recupero di un'indennità indebitamente concessa qualora l'inadempimento da parte del denunciante dell'obbligo di notificare in modo immediato e adeguato un cambiamento della sua situazione familiare comportasse la decisione dell'amministrazione di concedere l'indennità che ha dato luogo al recupero. Pertanto, la questione se la denunciante fosse a conoscenza dell'irregolarità dei pagamenti nel caso di specie era irrilevante, dato che non aveva informato la Commissione dei redditi dei suoi figli [13].
49. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che, anche senza una buona conoscenza dello Statuto, la denunciante non avrebbe potuto ignorare che le informazioni sui redditi dei suoi figli avrebbero ridotto le indennità. A tale riguardo, la denunciante, che conosceva a sufficienza lo statuto dei funzionari per informare tempestivamente la Commissione del suo divorzio, consentendole in tal modo di ricevere le indennità, ha trattenuto informazioni che avrebbero potuto ridurre tali indennità. Inoltre, ci si può ragionevolmente aspettare che, se la denunciante avesse avuto dubbi sul contenuto della nota del 14 settembre 1994, avrebbe chiesto una spiegazione o informazioni più dettagliate. Di conseguenza, la denunciante è stata debitamente informata sia del fatto che le informazioni da lei trattenute potevano ridurre le indennità sia dell'obbligo di rimborsare gli importi indebitamente versati.
50. In tali circostanze, la Commissione non ha potuto rimborsare al denunciante la metà dell'importo delle quote recuperate per gli anni 2002-2005, in quanto il recupero era del tutto giustificato. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, una persona che, omettendo di informare l'amministrazione di un cambiamento della sua situazione interna, si è trovata in una situazione irregolare, non può invocare la sua buona fede per essere esonerata dall'obbligo di restituire un'indennità versata in eccesso [14].
51. Nonostante abbia respinto la proposta del Mediatore, la Commissione ha convenuto con lui sulla necessità di informare sempre adeguatamente il suo personale e le altre persone e, se del caso, di aggiungere alle sue note e comunicazioni una copia delle norme pertinenti. Si tratta infatti di una politica della Commissione dall'adozione del codice di buona condotta amministrativa nel novembre 2000. Inoltre, dalla creazione di un unico Paymaster Office, orientato al servizio e in parte interistituzionale, gli standard sono migliorati.
52. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione, la denunciante ha respinto la sua dichiarazione secondo cui lei e i suoi figli non l'avrebbero informata del possibile reddito dei loro figli e di qualsiasi cambiamento nella loro situazione. Ribadisce che i suoi figli presentano regolarmente alla Commissione, direttamente o tramite il padre, i documenti relativi ai loro studi, apprendistati e redditi. La Commissione lo ha ammesso affermando che le informazioni sulle entrate dei figli sono state trovate attraverso un controllo incrociato del fascicolo del suo ex marito. Il denunciante non aveva dubbi sul fatto che i documenti contenuti nel fascicolo personale dell'ex marito fossero a disposizione della Commissione, soprattutto in considerazione del fatto che le indennità in questione erano state versate al denunciante a nome e per conto dell'ex marito. Sarebbe stato facile per la Commissione chiedere all'ex marito, a determinati intervalli, informazioni sulla situazione dei figli o effettuare un controllo incrociato interno dei fascicoli. La denunciante ha inoltre ribadito di non essere in grado di verificare se le indennità le fossero effettivamente dovute e se i relativi importi fossero corretti, in quanto la Commissione l'ha informata delle disposizioni pertinenti solo nell'aprile 2006. Pertanto, la denunciante e i suoi figli non potevano sapere quali modifiche avrebbero potuto avere un impatto sul pagamento delle indennità, che essa era tenuta a dichiarare alla Commissione a seguito della sua lettera del 14 settembre 1994. La denunciante ha inoltre ribadito che la ripresa aveva messo lei e i figli in gravi difficoltà finanziarie e difficoltà economiche. Infine, ha ritenuto particolarmente inappropriata l'argomentazione della Commissione secondo cui essa conosceva "sufficientemente"lo statuto dei funzionari per informare tempestivamente l'istituzione del suo divorzio, consentendole in tal modo di ricevere le indennità. Ha osservato che, in quanto persona individuale, era interamente alla mercé della Commissione con il suo onnipotente apparato amministrativo. Ha pertanto ribadito la sua richiesta al Mediatore di assistenza per raggiungere un giusto compromesso con la Commissione.
Valutazione del Mediatore che ha portato a un progetto di raccomandazione
53. In via preliminare, il Mediatore ha respinto l'argomentazione della Commissione secondo cui la denunciante era sufficientemente a conoscenza dello statuto dei funzionari per informarla tempestivamente del suo divorzio al fine di ricevere le indennità. Il Mediatore ha ricordato che, dopo il divorzio, la denunciante doveva pagare le spese di soggiorno e gli studi dei suoi figli e aveva bisogno delle indennità a tal fine. Pertanto, il Mediatore ha ritenuto perfettamente normale che, agendo come qualsiasi madre premurosa avrebbe ragionevolmente fatto, abbia prontamente informato la Commissione in merito al suo divorzio. Secondo il Mediatore, pertanto, non era giusto che la Commissione traesse conclusioni su tale base per quanto riguarda la conoscenza dello statuto da parte del denunciante. Inoltre, come menzionato al precedente punto 39, erano pertinenti anche testi giuridici diversi dallo Statuto. La Commissione ne ha informato il denunciante solo nell'aprile 2006.
54. Il Mediatore si è compiaciuto del fatto che la Commissione abbia concordato con lui in generale sulla sua interpretazione dell'articolo 85 dello statuto, nonché sulla necessità di informare sempre adeguatamente il suo personale e le altre persone interessate dei loro diritti. In particolare, la Commissione ha convenuto di aggiungere, se del caso, alle sue note e comunicazioni una copia delle norme pertinenti. Il Mediatore si è compiaciuto del fatto che questa sia stata la politica della Commissione dall'adozione del suo codice di buona condotta amministrativa nel novembre 2000. È stato inoltre lieto di notare che, dalla creazione di un ufficio unico, orientato al servizio e parzialmente interistituzionale, gli standard sono migliorati.
55. Tuttavia, il Mediatore si è rammaricato del fatto che la Commissione non abbia accettato la sua proposta di soluzione amichevole nonostante non avesse informato il denunciante nel caso di specie. Ciò sarebbe stato in linea con le norme che ha riconosciuto di aver adottato nel 2000. Il fatto che nel frattempo la Commissione abbia adottato norme adeguate non l’ha esonerata, né tanto meno l’ha scusata, dalla responsabilità del suo trattamento nei confronti del denunciante nel caso di specie.
56. Il Mediatore ha preso atto dei riferimenti della Commissione alla giurisprudenza pertinente e delle argomentazioni addotte sulla base di tale giurisprudenza [15]. Questi sono descritti di seguito:
a) La questione se la denunciante fosse a conoscenza di pagamenti indebiti nel caso di specie era irrilevante in quanto non aveva informato la Commissione dei redditi dei suoi figli. Le osservazioni basate su una violazione dell'articolo 85 dello statuto non potevano essere accolte contro una decisione che ordina il recupero di un'indennità indebitamente concessa qualora l'inadempimento da parte del denunciante dell'obbligo di notificare immediatamente e correttamente il cambiamento della sua situazione familiare abbia portato alla decisione dell'amministrazione di concedere l'indennità che ha dato luogo al recupero.
b) Una persona che, omettendo/omettendo di informare l'amministrazione di un cambiamento della sua situazione interna, si è trovata in una situazione irregolare e non ha potuto invocare la sua buona fede per essere esonerata dall'obbligo di restituire un'indennità versata in eccesso.
57. Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra, il Mediatore non ha convenuto sul fatto che la denunciante non avesse informato la Commissione dei redditi dei suoi figli o che si fosse pertanto trovata in una situazione irregolare.
58. In primo luogo, dalle brevi informazioni contenute nella lettera della Commissione del 14 settembre 1994 non risultava evidente che informare la Commissione tramite l'ex marito non sarebbe stato sufficiente.
59. In secondo luogo, come ha affermato più volte la denunciante, di norma trasmetteva informazioni alla Commissione tramite il suo ex marito. Sembrava infatti che, dall'ottobre 1994 all'agosto 2002, il pagamento di indennità al denunciante su tale base fosse continuato senza problemi.
60. Inoltre, il Mediatore ha ricordato che, a differenza dei ricorrenti nei casi cui ha fatto riferimento la Commissione, il denunciante nel caso di specie non era un funzionario. Il Mediatore ha pertanto ritenuto ragionevole che una persona nella sua situazione si aspettasse che le informazioni e i documenti che ha presentato alla Commissione attraverso il suo ex marito raggiungessero il servizio appropriato dell'istituzione. Ciò era particolarmente vero, considerando che egli era un funzionario della Commissione e che ella riceveva le indennità in suo nome e per suo conto. Non avrebbe dovuto sapere che ogni fascicolo era trattato separatamente in seno alla Commissione in quel momento e che il controllo ex post non includeva necessariamente controlli incrociati, il che, tuttavia, rivelava l'esistenza dei documenti relativi alle entrate dei figli nel fascicolo dell'ex marito.
61. Per i motivi di cui sopra, il Mediatore ha ritenuto che la questione se il denunciante fosse a conoscenza dell'irregolarità dei pagamenti fosse effettivamente pertinente e ha fatto riferimento alla sua analisi al riguardo, sintetizzata ai precedenti punti da 36 a 40. Sulla base di tale analisi, il Mediatore ha constatato che, nella sua lettera del 14 settembre 1994, la Commissione non ha fornito alla denunciante informazioni sufficienti sulle disposizioni che disciplinano il pagamento delle indennità per consentirle di riconoscere l'irregolarità dei pagamenti. Per contro, nei casi ai quali la Commissione ha fatto riferimento nella sua risposta alla proposta di soluzione amichevole, le ricorrenti non hanno fatto valere di ignorare le disposizioni pertinenti [16].
62. Infine, il Mediatore ha nuovamente sottolineato la difficile situazione personale in cui si trovavano la denunciante e i suoi figli in relazione alle richieste di recupero della Commissione. Ad esempio, con lettera del 26 ottobre 2006, la denunciante ha informato la Commissione di a) aver sempre trasmesso gli assegni ai suoi figli, le cui spese di soggiorno erano destinate a coprire, e b) di non aver creato riserve per i crediti di recupero della Commissione. Con lettera del 29 novembre 2006 ha richiamato l'attenzione della Commissione sul fatto che ella era disoccupata dall'8 maggio 2006 e che le sue riserve finanziarie erano state esaurite dopo il rimborso del primo importo di EUR 1 920,24. Il Mediatore ha inoltre ricordato che il secondo importo di 7 493,55 EUR è stato rimborsato alla Commissione dopo che i figli del denunciante avevano contratto prestiti privati.
63. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha constatato che la Commissione non aveva il diritto di recuperare dal denunciante le indennità per gli anni 2002-2005 e che il recupero costituiva pertanto un caso di cattiva amministrazione. Egli ha pertanto formulato un corrispondente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del suo statuto, secondo cui:
"La Commissione dovrebbe rimborsare al denunciante la metà dell'importo delle quote recuperate per gli anni 2002-2005, vale a dire 5 269,41 EUR."
Le argomentazioni presentate al Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione
64. La Commissione, in sintesi, ha ribadito la sua precedente posizione sulla denuncia e ha respinto il progetto di raccomandazione del Mediatore. In particolare, ha fatto nuovamente riferimento alla sua lettera del 14 settembre 1994 e ha sottolineato che "tra il 2002 e il 2005 la denunciante non ha fornito direttamente informazioni sul reddito dei suoi figli, ma si è basata su tutte le informazioni che i figli avrebbero fornito attraverso il suo ex marito". Il fatto che la Commissione avrebbe potuto reperire le informazioni effettuando un controllo incrociato sul fascicolo dell'ex marito della denunciante non ha esonerato la denunciante dalla sua responsabilità di non aver rispettato il suo obbligo di informare la Commissione.
65. In relazione a ciò, secondo la Commissione, la denunciante ha inoltre omesso di informarla in tempo utile in merito ai suoi cambiamenti di indirizzo e persino alle modifiche del suo nome e cognome. Ciò ha chiaramente dimostrato che il denunciante non era disposto a rispettare l'obbligo di informare l'amministrazione. Allo stesso modo, in un'altra occasione, la denunciante ha omesso irregolarmente di informare il suo ex marito che le spese mediche derivanti da un incidente subito da uno dei loro figli erano già state coperte dall'assicurazione scolastica.
66. Nelle sue osservazioni sulla risposta della Commissione al progetto di raccomandazione del Mediatore, la denunciante ha sostenuto che la questione di cui sopra era di natura privata e non riguardava la Commissione. Per quanto riguarda le questioni oggetto dell'indagine del Mediatore, la denunciante ha sottolineato che le indennità derivavano dal fatto che il suo ex marito era un funzionario della Commissione. Fu lui a compilare i moduli necessari e a chiedere ai figli di fornire le prove appropriate. Egli ha inoltre informato la Commissione in merito a qualsiasi circostanza che avrebbe potuto avere un impatto sull'importo delle indennità versate, come attestato dai nuovi documenti allegati alle osservazioni del denunciante [17]. La denunciante si è quindi basata sul marito per garantire che la Commissione fosse sufficientemente informata.
67. Inoltre, prima dell'aprile 2006, il denunciante non ha potuto valutare le circostanze che potrebbero avere un impatto sulle quote. Tuttavia, il suo ex marito - un funzionario della Commissione - potrebbe farlo per tutto il tempo. Si trova quindi in una posizione migliore per informare tempestivamente la Commissione. Il fatto che la Commissione abbia trovato alcuni documenti mancanti durante il controllo incrociato ha confermato che i loro figli hanno effettivamente informato adeguatamente il padre. Pertanto, è stato lui, funzionario della Commissione, a non sottoporli al servizio competente della Commissione e, pertanto, è stata la Commissione a non trattare correttamente i documenti in suo possesso.
Valutazione del Mediatore dopo il suo progetto di raccomandazione
68. All'inizio, il Mediatore è perplesso dai riferimenti della Commissione alla presunta omissione del denunciante di fornirgli altre informazioni relative ad altre questioni. Osserva che la Commissione non sostiene che nessuno di questi riferimenti sia in alcun modo collegato alle questioni oggetto di analisi nella presente inchiesta, vale a dire le indennità versate al denunciante a nome e per conto del funzionario della Commissione. Di conseguenza, secondo il Mediatore, tali riferimenti sono iniqui e, pertanto, inappropriati se utilizzati a sostegno delle posizioni adottate dalla Commissione nella presente indagine.
69. Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione non concorda con la sua conclusione di cui al punto 58 della presente decisione, vale a dire che dalle brevi informazioni contenute nella lettera della Commissione del 14 settembre 1994 non risultava evidente che informare la Commissione tramite il suo ex marito non sarebbe stato sufficiente. A tale riguardo, il Mediatore deve ribadire la sua constatazione di cui al precedente punto 59: dall'ottobre 1994 all'agosto 2002, il pagamento delle indennità – sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione dall'ex marito del denunciante – sembra aver avuto luogo senza problemi. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che la Commissione non ha contestato tale interpretazione nella sua risposta al progetto di raccomandazione. La denunciante si è basata sul fatto che i suoi figli avrebbero continuato a fornire tali informazioni al padre e che egli avrebbe continuato a presentare tali informazioni al suo datore di lavoro in modo che lei potesse ricevere le indennità a suo nome e per suo conto. Questo non sembra affatto irragionevole.
70. Infine, il Mediatore si rammarica di constatare che, nel caso di specie, la Commissione è insensibile di fronte alla difficile situazione finanziaria in cui il suo recupero ha posto la famiglia del denunciante. Egli deve, a questo proposito, ribadire alla Commissione che le indennità sono sempre state correttamente trasferite ai figli del denunciante e coprivano le loro spese di soggiorno come previsto. La denunciante è disoccupata dal maggio 2006 e sono stati i suoi figli a contrarre prestiti privati e a rimborsare gli importi richiesti dalla Commissione [18].
71. Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che il rifiuto della Commissione di rimborsare al denunciante la metà delle indennità recuperate per gli anni 2002-2005, ossia 5 269,41 EUR, costituisce un caso di cattiva amministrazione. Farà un'osservazione critica qui sotto a questo proposito.
B. Asserzione di informazioni contraddittorie e non plausibili sugli interessi di mora fornite nelle lettere della Commissione
Argomenti presentati al Mediatore
72. La denunciante ha affermato che, nella sua lettera del 9 marzo 2007, la Commissione non le ha fornito una spiegazione plausibile del motivo per cui, contrariamente alle informazioni fornitele nella sua lettera del 20 dicembre 2005, ha annunciato con lettera del 15 febbraio 2007 che sarebbero stati applicati interessi di mora.
73. Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che, nella sua lettera del 20 dicembre 2005 al denunciante, aveva deciso di non applicare interessi sulla prima nota di addebito del 23 dicembre 2005. Ciò è dovuto al fatto che, a seguito di una riorganizzazione dei suoi servizi, il fascicolo è stato riesaminato diversi anni dopo l'insorgere del debito, con il risultato che l'importo da rimborsare è aumentato. All'epoca, la Commissione riteneva giusto attenuare il disagio del denunciante rinunciando agli interessi.
74. Tuttavia, la Commissione ha successivamente preso in considerazione il mancato rispetto da parte della denunciante di diversi solleciti e la sua ripetuta omissione di fornire informazioni pertinenti [19]. Di conseguenza, nella sua lettera di sollecito del 15 febbraio 2007, essa ha addebitato interessi sulla seconda nota di addebito del 14 dicembre 2006. Il motivo per cui la Commissione ha fissato il 3 marzo 2007 come termine, dopo il quale avrebbe addebitato gli interessi, è stato il lungo ritardo del denunciante nel pagamento dell'importo di 7 493,55 EUR, che è stato oggetto della suddetta nota di addebito del 14 dicembre 2006.
75. Le lettere della Commissione del 20 dicembre 2005 e del 15 febbraio 2007 non erano quindi contraddittorie, in quanto riguardavano due note di addebito diverse. La Commissione lo ha spiegato al denunciante nella sua lettera del 9 marzo 2007.
76. Nelle sue osservazioni, la denunciante ha respinto le dichiarazioni della Commissione relative al mancato rispetto dei solleciti e all'omissione di fornire informazioni pertinenti. Ritiene che l'addebito di interessi sulla seconda nota di addebito del 14 dicembre 2006 costituisca "pura arbitrarietà"e rappresenti un tentativo di intimidirla. Ciò è stato dimostrato dal fatto che nel frattempo la Commissione ha tacitamente rinunciato agli interessi per un totale di 99,67 EUR, che sono divenuti esigibili sull’importo finale prima del suo rimborso [20]. Pertanto, le spiegazioni della Commissione sul motivo per cui, contrariamente alla prima nota di addebito, essa ha addebitato interessi sulla seconda nota di addebito sono rimaste incomprensibili al denunciante.
Valutazione del Mediatore
77. A norma dell'articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("modalità d'esecuzione"), al quale ha fatto riferimento anche la Commissione, ogni credito e non rimborsato alla data di scadenza comporta interessi. Pertanto, gli interessi applicati dalla Commissione sulla seconda nota di addebito del 14 dicembre 2006 sembrano essere corretti.
78. Il Mediatore ritiene ragionevole la spiegazione fornita dalla Commissione nel suo parere sui motivi per cui, come annunciato nella sua lettera del 20 dicembre 2005, ha deciso di non applicare interessi sulla prima nota di addebito del 23 dicembre 2005. Tali motivi riguardavano il fatto che, per motivi interni alla Commissione, il fascicolo pertinente era stato riesaminato diversi anni dopo l'insorgere del debito, con il risultato che l'importo da rimborsare era aumentato. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto giusto rinunciare al recupero degli interessi.
79. Nella sua lettera al denunciante del 9 marzo 2007, la Commissione ha spiegato che la sua decisione del 20 dicembre 2005 di non chiedere interessi si applicava solo alla prima nota di addebito del 23 dicembre 2005 e non alla seconda nota di addebito del 14 dicembre 2006, redatta conformemente al regolamento finanziario. Alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti 77 e 78, il Mediatore ritiene che anche questa spiegazione sia ragionevole.
80. Il riferimento del denunciante al fatto che la Commissione abbia anche rinunciato a interessi per un importo di 99,67 EUR sul pagamento finale non è pertinente perché, come giustamente rilevato dalla Commissione, tale importo era trascurabile.
81. Il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe potuto includere anche la spiegazione più dettagliata, sintetizzata al precedente punto 78, nella sua lettera del 9 marzo 2007. Tuttavia, riconosce che la Commissione ha fornito questa spiegazione più dettagliata nel corso della presente indagine.
82. Per tutti i motivi di cui sopra, il Mediatore non riscontra cattiva amministrazione per quanto riguarda la seconda accusa del denunciante.
C. Conclusioni
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente osservazione critica:
Il rifiuto della Commissione di rimborsare al denunciante la metà delle indennità recuperate per gli anni 2002-2005, ossia EUR 5 269,41, costituisce un caso di cattiva amministrazione.
Il denunciante e il presidente della Commissione saranno informati della presente decisione. Il Mediatore trasmetterà ulteriormente la presente decisione al presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo per informazione.
P. Nikiforos Diamandouros
Fatto a Strasburgo, il 26 gennaio 2011
[1] L’articolo 2, paragrafo 7, e l’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, dell’allegato VII dello Statuto così recitano rispettivamente:
"Se l'affidamento del figlio a carico ai sensi dei paragrafi 2 e 3 è stato affidato per legge o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente a un'altra persona, l'assegno per figli a carico è corrisposto a tale persona in nome e per conto del funzionario."
"Se l'affidamento del figlio per il quale è corrisposto l'assegno scolastico è stato affidato per legge o per decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente a un'altra persona, l'assegno scolastico è corrisposto a tale persona in nome e per conto del funzionario..."
[2] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (come modificato). Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 1, secondo comma, "[i]l contabile recupera gli importi mediante compensazione con crediti equivalenti che le Comunità vantano nei confronti di qualsiasi debitore che abbia nei confronti delle Comunità un credito certo, liquido ed esigibile."
[3] L’articolo 72 così recita: "L'autorizzazione al recupero è l'atto con cui l'ordinatore delegato o sottodelegato competente incarica il contabile, mediante l'emissione di un ordine di recupero, di recuperare un credito da lui accertato. 2. L'istituzione può stabilire formalmente un credito nei confronti di persone diverse dagli Stati mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE."
[4] Tali disposizioni riguardano gli importi e le condizioni per la concessione dell'assegno di famiglia (articolo 1), dell'assegno per figli a carico (articolo 2) e dell'assegno scolastico (articolo 3).
[5] Secondo tale conclusione, l'indennità scolastica è concessa ai funzionari i cui figli seguono un apprendistato non retribuito.
[6] La presente conclusione stabilisce le condizioni alle quali l'assegno per figli a carico può essere concesso ai funzionari i cui figli hanno un reddito proprio.
[7] La numerazione degli articoli del trattato CE menzionati nella presente decisione è quella prevista dal trattato di Nizza.
[8] Tale importo corrisponde all’importo di EUR 8 337,09 meno EUR 3 237,14, che è stato rimborsato in 12 mesi mediante compensazione, cfr. punto 5 supra.
[9] Disposizioni generali di esecuzione per l'applicazione degli articoli 67 e 68 dello statuto e degli articoli 1,2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, adottate dalla Commissione l'11 febbraio 1985; Disposizioni generali per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'allegato VII dello statuto, adottate dalla Commissione il 12 dicembre 1996.
[10] Causa T-205/01 Ronsse contro Commissione [2002] ECR-SC 11-1065, punti 45 - 47.
[11] Tale importo è stato ottenuto sommando 1 920,24 EUR (quote recuperate per il periodo 2002-2003), 3 237,14 EUR (parte delle quote per il periodo 2004-2005 recuperate mediante compensazione, cfr. nota 8) e 5 381,44 EUR (parte in sospeso delle quote per il periodo 2002-2003, inclusa nella nota di addebito del 14 dicembre 2006, cfr. punto 9) e dividendo il totale per due.
[12] Cfr. anche il precedente punto 23.
[13] La Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di primo grado 13 marzo 1990, cause riunite T-34/89 e T-67/89, Mario Costacurta/Commissione (Raccolta 1990, pag. 11-93). Non ha citato un paragrafo concreto, ma è ovvio che ha fatto riferimento al punto 3 della sintesi della sentenza, in cui si afferma che: "Gli argomenti del funzionario fondati sulla violazione tanto dell'art. 85 dello Statuto quanto del principio di tutela del legittimo affidamento (...) non possono essere accolti nei confronti di una decisione che ordina, entro un termine ragionevole, il recupero di un'indennità scolastica indebitamente concessa, qualora sia a causa dell'inadempimento da parte del funzionario del suo obbligo di notificare immediatamente e correttamente il mutamento della sua situazione familiare che l'amministrazione ha deciso di concedere l'indennità scolastica che dà luogo al recupero."
[14] La Commissione ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 1973 nella causa 36/72 Meganck/Commissione, Racc. 1973, pag. 527. Non ha citato un paragrafo concreto, ma è ovvio che ha fatto riferimento al punto 1 della sintesi della sentenza, in cui si afferma che: "[i]l funzionario che, avendo ritardato la comunicazione alle autorità di un cambiamento della sua situazione interna, si sia trovato in una situazione irregolare, non può invocare la sua buona fede per essere dispensato dall'obbligo di restituire un'indennità versata in eccesso".
[15] Cfr. le note 13 e 14.
[16] Ciò è esplicitamente indicato al punto 40 della sentenza nelle cause riunite T-34/89 e T-67/89 Mario Costacurta/Commissione.
[17] Questi documenti sono i) una lettera del Centro comune di ricerca dal titolo (in tedesco originale): "Kinderzulage für unterhalsberechtigte Kinder nach Art. 2 des Anhangs VII des Beamtenstatuts der Gemeinschaften" (questa lettera è stata scritta a mano e indirizzata all'ex marito del denunciante); e ii) un modulo ad esso relativo (in tedesco originale) "Erziehungszulage 2001/2002", recante il nome dell'ex marito del denunciante e comprendente la seguente dichiarazione (in tedesco originale): "Ich erkläre folgendes ...: ... Gegenüber meinem Antrag vom Vorjahr sind keine Änderungen eingetreten, die sich auf die Höhe der pauschalen bzw. nicht pauschalen Erziehungszulage auswirken." Il modulo non è firmato né datato.
[18] V. supra, paragrafo 62.
[19] La Commissione ha dichiarato che, pur ricordando più volte alla denunciante il suo obbligo di informarla di eventuali modifiche relative ai diritti, essa è stata informata solo tramite la nota inviata dal suo ex marito, ricevuta il 15 settembre 2006, che B(2) aveva terminato gli studi nel gennaio 2006.
[20] Secondo la Commissione, sebbene i figli del denunciante abbiano pagato 7 493,55 EUR solo il 5 e il 12 aprile 2007, essa ha deciso di rinunciare al recupero degli interessi di mora, in considerazione del suo importo minimo.