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Decisione sul rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di concedere l’accesso del pubblico ai documenti relativi alla progettazione delle banconote in euro (caso 309/2025/TM)

Mercoledì | 21 maggio 2025

Il denunciante ha chiesto l'accesso del pubblico ai documenti relativi alla progettazione delle banconote in euro della serie Europa. La Banca centrale europea (BCE) ha individuato due documenti che rientrano nell’ambito di applicazione della richiesta del denunciante e ha rifiutato l’accesso ai documenti nella loro interezza. In tal modo, la BCE ha invocato eccezioni ai sensi delle sue norme sull’accesso del pubblico ai documenti, sostenendo che la divulgazione integrale potrebbe compromettere l’interesse pubblico per quanto riguarda la tutela dell’integrità delle banconote in euro, nonché gli interessi commerciali, compresa la proprietà intellettuale.

Il gruppo di indagine del Mediatore ha tenuto una riunione ispettiva con i rappresentanti competenti della BCE. Sulla base delle ulteriori spiegazioni riservate fornite durante la riunione di ispezione e considerando l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la BCE nel determinare se la divulgazione di un documento pregiudichi l’interesse pubblico di tutelare l’integrità delle banconote in euro, il Mediatore ha ritenuto che la decisione della BCE di rifiutare l’accesso ai documenti richiesti non fosse manifestamente errata. Dato che tale eccezione è stata validamente invocata, non era necessario che il Mediatore valutasse se la divulgazione arrecherebbe pregiudizio anche agli interessi commerciali, compresa la proprietà intellettuale.

Il Mediatore ha pertanto archiviato l'indagine senza riscontrare casi di cattiva amministrazione.

Decisione sul rifiuto della Banca centrale europea (BCE) di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle misure di emergenza e di preparazione connesse all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (caso 1327/2022/SF)

Lunedì | 12 settembre 2022

Il denunciante ha chiesto l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle misure di emergenza e di preparazione connesse all'invasione russa dell'Ucraina. La Banca centrale europea (BCE) ha rifiutato l’accesso del pubblico ai due documenti da essa individuati, basandosi su una disposizione dei trattati che richiede che i lavori del suo consiglio direttivo non siano resi pubblici. La BCE ha inoltre invocato diverse eccezioni ai sensi delle sue norme sull’accesso del pubblico ai documenti, tra cui quella secondo cui la divulgazione integrale arrecherebbe pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione e le relazioni finanziarie internazionali.

Il gruppo di indagine del Mediatore ha ispezionato i documenti in questione. Sulla base di tale ispezione e considerando l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone la BCE quando ritiene che l’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni finanziarie internazionali dell’Unione sia a rischio, il Mediatore ha ritenuto che la decisione della BCE di rifiutare l’accesso a uno dei documenti richiesti non fosse manifestamente errata. Per quanto riguarda l’altro documento, il Mediatore ha ritenuto che l’affidamento della BCE alla riservatezza dei lavori delle riunioni del Consiglio direttivo, come previsto dai Trattati, fosse giustificato.

Il Mediatore ha chiuso l'indagine non riscontrando cattiva amministrazione.

Decisione nel caso 1871/2020/OAM sul modo in cui la Banca centrale europea (BCE) ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi alla sentenza della Corte costituzionale tedesca sul programma di acquisto del settore pubblico della BCE

Lunedì | 22 marzo 2021

Il caso riguardava la decisione della BCE di rifiutare l’accesso del pubblico ai documenti relativi al suo programma di acquisto del settore pubblico (Public Sector Purchase Programme, PSPP). I documenti erano stati condivisi con il governo federale tedesco in modo da consentirgli di valutare la proporzionalità del PSPP a seguito di una sentenza della Corte costituzionale tedesca.

Nel rifiutare l’accesso, la BCE si è basata su una norma del Trattato che imponeva di non rendere pubblici i lavori del Consiglio direttivo della BCE. Essa si è inoltre basata sulla necessità di tutelare l’interesse pubblico per quanto riguarda la riservatezza dei lavori dei suoi organi decisionali, la necessità di tutelare la politica monetaria dell’Unione e la riservatezza dei documenti destinati all’uso interno.

Il Mediatore ha ritenuto che il rifiuto della BCE di concedere l’accesso del pubblico fosse giustificato. Nel trarre tale conclusione, la Mediatrice ha osservato che un documento era disciplinato dalle norme del Trattato che richiedevano che i lavori del Consiglio direttivo della BCE non fossero resi pubblici. La BCE aveva adeguatamente spiegato perché la divulgazione degli altri documenti avrebbe pregiudicato l’interesse pubblico in materia di politica monetaria. Pur rilevando il significativo interesse pubblico in materia, il Mediatore ha tenuto conto degli sforzi della BCE volti a fornire al denunciante e al pubblico quante più informazioni possibili al riguardo e ha archiviato il caso.

Decisione nel caso 1874/2020/MAS riguardante il rifiuto della Banca centrale europea di concedere l’accesso pubblico a documenti contenenti informazioni dettagliate su due programmi di acquisto di attività

Martedì | 09 marzo 2021

Il caso riguardava una domanda di accesso pubblico a documenti contenenti informazioni dettagliate su due programmi di acquisto di attività della Banca centrale europea (BCE). La BCE aveva negato l’accesso argomentando che la divulgazione potrebbe compromettere la tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda la politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro, un interesse che è tutelato dalla legge. Il denunciante ha sostenuto che la BCE non aveva presentato prove sufficienti di come la divulgazione delle informazioni richieste potesse incidere negativamente sull’interesse pubblico citato, e che le informazioni dovevano pertanto essere divulgate.

La BCE gode di ampi poteri discrezionali nella valutazione del modo migliore per tutelare l’interesse pubblico citato, ossia la protezione della politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro. A titolo d’esempio, la BCE può fondare le proprie considerazioni sul modo in cui la divulgazione potrebbe influenzare il comportamento dei mercati e degli operatori di mercato. Nel caso in questione, la BCE ha fornito una spiegazione ragionevole del modo in cui i mercati e gli operatori di mercato potrebbero utilizzare le informazioni richieste per minare la politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro. La decisione della BCE di negare l’accesso pubblico era pertanto giustificata.

La Mediatrice prende nota della dichiarazione della BCE secondo cui la Banca pubblica già ora sul proprio sito web quante più informazioni possibili relative al PEPP e al CSPP. La Mediatrice invita la BCE a valutare periodicamente la possibilità di pubblicare informazioni aggiuntive su questi programmi. È probabile che tale pubblicazione diventi ancora più importante laddove si consideri che il pubblico si attende dalla BCE che dimostri di essere all’altezza delle ambiziose dichiarazioni della sua presidente in merito agli sforzi della Banca di rendere la politica monetaria «più verde».

Non avendo riscontrato gli estremi di cattiva amministrazione, la Mediatrice ha archiviato l’indagine.

Decisione nel caso 1700/2020/OAM sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a una nota giuridica sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca relativa alla Banca centrale europea e alla Corte di giustizia dell'UE

Mercoledì | 27 gennaio 2021

Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere al pubblico l'accesso a una nota del suo servizio giuridico sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca relativa a un programma della Banca centrale europea e una relativa sentenza della Corte di giustizia dell'UE. Nel rifiutare l'accesso al documento, la Commissione si è basata sulla necessità di tutelare la politica finanziaria, monetaria ed economica dell'Unione, nonché sulla necessità di tutelare la consulenza legale e il suo processo decisionale.

Il Mediatore ha ispezionato il documento e ha constatato che non vi era alcun errore manifesto nella valutazione della Commissione. Ha quindi chiuso l'indagine non riscontrando alcuna cattiva amministrazione.

La sentenza della Corte costituzionale tedesca non ha precedenti in termini di possibili conseguenze sull'ordinamento giuridico dell'UE. Il Mediatore riconosce che il pubblico ha interesse a essere rassicurato sul fatto che la Commissione sta valutando correttamente e, se necessario, agendo su tali conseguenze, conformemente al suo ruolo di custode dei trattati. È fiduciosa che la Commissione continuerà a tenere il pubblico informato, per quanto possibile, di eventuali misure future che deciderà di adottare in risposta alla sentenza.