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Decisione nel caso 1874/2013/MG su presunte irregolarità in una procedura di gara della Commissione europea
Lunedì | 05 settembre 2016
Il denunciante è una società informatica che ha partecipato a una gara d'appalto della Commissione. La Commissione ha chiesto a tutti gli offerenti di completare due studi di casi per consentirle di valutare le loro capacità tecniche.
Il denunciante ha contestato il fatto che uno degli studi di casi fosse molto simile a una gara d'appalto recentemente organizzata da un'agenzia dell'UE. Essa ha asserito che ciò avrebbe conferito alle società che avevano vinto tale gara un vantaggio concorrenziale nell’ambito della gara della Commissione. Il denunciante ha inoltre contestato la decisione della Commissione di non divulgare i nomi delle persone che hanno valutato le proposte della Commissione.
A seguito della sua indagine, il Mediatore ha concluso che l'impostazione della procedura di gara da parte della Commissione non conferiva un vantaggio concorrenziale all'aggiudicatario. Per quanto riguarda la divulgazione dei nomi dei valutatori, il Mediatore suggerisce alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di divulgare tali nomi in futuro.
Accesso ai dati personali, accesso ai documenti, conservazione illecita degli effetti personali
Venerdì | 26 settembre 2014
Accesso ai dati personali, accesso ai documenti, conservazione illecita degli effetti personali
Venerdì | 19 settembre 2014
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 1010/2012/JF contro il Garante europeo della protezione dei dati
Lunedì | 14 aprile 2014
Mancata risposta alla corrispondenza del denunciante - Mancata comunicazione di informazioni
Giovedì | 01 agosto 2013
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2510/2011/CK contro la Banca europea per gli investimenti (BEI)
Giovedì | 01 agosto 2013
Decisione del Mediatore europeo che conclude l'indagine sulla denuncia 3097/2009/(JF)(IP)EIS contro la Commissione europea
Venerdì | 21 dicembre 2012
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 2384/2011/AN contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode
Lunedì | 03 settembre 2012
Il denunciante è stato oggetto di un'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). L'OLAF ha comunicato a terzi i dettagli dell'esito della sua indagine, che sono stati pubblicati in un articolo di stampa nel paese del denunciante. Il Garante europeo della protezione dei dati ha ritenuto che la divulgazione fosse contraria alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati. Successivamente, il denunciante ha chiesto all'OLAF di ammettere le irregolarità nella divulgazione delle informazioni personali e di scusarsi per esse.
Inizialmente l'OLAF si è rifiutato di farlo. Tuttavia, a seguito dell'indagine del Mediatore, ha inviato una lettera al denunciante in cui ha espresso rammarico per non aver agito in conformità con le norme sulla protezione dei dati nel suo caso e si è scusato con lui. Sebbene il denunciante non fosse soddisfatto delle scuse, il Mediatore ha ritenuto di aver soddisfatto l'argomentazione del denunciante e ha pertanto concluso che non vi erano motivi per condurre ulteriori indagini sulla denuncia.
Mancata risposta alla corrispondenza del denunciante - Mancata comunicazione di informazioni
Giovedì | 05 gennaio 2012
Mancata risposta; divulgazione da parte dell'OLAF di informazioni personali nell'ambito di un'indagine
Martedì | 13 dicembre 2011
Mancata risposta; divulgazione da parte dell'OLAF di informazioni personali nell'ambito di un'indagine
Mercoledì | 25 maggio 2011
Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 3052/2008/(BB)FOR contro la Commissione europea
Giovedì | 02 settembre 2010
Nel marzo 2005 il denunciante ha presentato una denuncia alla Commissione in merito a presunte violazioni da parte della Finlandia della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La firmataria ha denunciato alla Commissione il fatto che un comune finlandese ha pubblicato su un sito web comunale dati personali sensibili relativi a sua figlia. La denunciante ha affermato che la Commissione non ha esaminato correttamente la sua denuncia e che le ha erroneamente negato l'accesso ai documenti relativi alle indagini della Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe adire la Corte di giustizia nei confronti della Finlandia ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Mediatore ha ricordato che l'articolo 258 del TFUE si applica di norma solo quando una prassi amministrativa contraria al diritto dell'UE è coerente e di carattere generale. Inoltre, uno Stato membro non può essere adito dalla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 258 TFUE se ha già allineato la propria prassi amministrativa al diritto dell’Unione prima di essere destinatario di un parere motivato. La Commissione ha informato il Mediatore che gli orientamenti per le autorità locali finlandesi sono stati modificati nel marzo 2008, al fine di tutelare meglio il diritto alla protezione dei dati da parte delle autorità comunali. Poiché gli attuali orientamenti sugli enti locali sembrano essere conformi alle norme in materia di protezione dei dati, la Commissione non ha motivi per intentare un'azione contro la Finlandia. Il Mediatore ha accolto con favore il fatto che la Commissione continuasse a monitorare il caso alla luce del contenzioso in corso dinanzi ai tribunali finlandesi in merito alla questione di fondo.
Il Mediatore non ha quindi riscontrato alcuna cattiva amministrazione per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe esaminato correttamente la denuncia.
Per quanto riguarda il presunto rifiuto illecito di concedere al denunciante l'accesso ai documenti, il Mediatore ha osservato che, durante la sua indagine, la Commissione ha deciso di concedere al denunciante l'accesso ai documenti in questione. L'asserzione e la domanda sono state quindi risolte dalla Commissione.