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Rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle sue indagini sulla conformità di una grande piattaforma online agli obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali
Caso aperto
Caso 3582/2025/NH - Aperto(a) il Giovedì | 15 gennaio 2026 - Istituzione coinvolta Commissione europea - Paese Austria
Denuncia presentata
16/12/2025Analisi della denuncia
16/12/2025Indagine in corso
15/01/2026Valutazione preliminare
Esito dell’indagine
Capo unità
Segretariato-Unità
generale SG.A.3 - Transparency & Ethics Commissione
europea
Egregio Signore o Signora,
La Mediatrice ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea in merito al rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico [1] a documenti relativi a indagini a norma della legge sui servizi digitali (DSA) riguardanti la piattaforma online TikTok nel contesto delle elezioni presidenziali del 2024 in Romania. Più specificamente, il denunciante ha chiesto a) documenti forniti da TikTok in risposta alla richiesta di informazioni della Commissione del 29 novembre 2024, b) l'ordine di conservazione emesso a TikTok a norma della legge sui servizi digitali, di cui in un comunicato stampa della Commissione del 5 dicembre 2024, c) qualsiasi elemento di prova messo a disposizione nell'ambito della task force informale per le crisi informatiche e d) relazioni di terzi sul comportamento di TikTok alle elezioni rumene.
Nella sua risposta iniziale, la Commissione ha informato il denunciante di non essere in possesso dei documenti corrispondenti alla lettera c) della richiesta. Per quanto riguarda le lettere a), b) e d) della domanda, la Commissione ha individuato vari documenti e ha affermato che tali scambi fanno parte dei fascicoli relativi ai procedimenti [2] ai sensi della legge sui servizi digitali. La Commissione ha rifiutato l'accesso del pubblico ai documenti. A tal fine si è basata su una presunzione generale di non divulgazione, facendo riferimento alle eccezioni per la tutela del processo decisionale della Commissione [3], agli obiettivi delle indagini [4] e agli interessi commerciali [5] ai sensi del regolamento 1049/2001.
A seguito della domanda di conferma del denunciante, il 27 novembre 2025 la Commissione ha confermato che non era possibile concedere l'accesso ai documenti individuati in quanto coperti da una presunzione generale di non divulgazione derivante dalle eccezioni per la tutela degli obiettivi delle indagini e la tutela degli interessi commerciali.
Il denunciante è insoddisfatto di questo risultato. Inoltre, il denunciante sostiene che la Commissione non ha sufficientemente considerato l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
Il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine sulla decisione della Commissione di rifiutare l'accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Come primo passo, il Mediatore ritiene necessario rivedere i documenti in questione nella richiesta del denunciante. Il Mediatore sarebbe grato se la Commissione potesse inviare una copia dei documenti individuati, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica cifrata [6], entro il 30 gennaio 2026.
I documenti oggetto della richiesta di accesso del pubblico saranno trattati in modo riservato, insieme a qualsiasi altro materiale che la Commissione sceglie di condividere con il Mediatore che dichiara riservato. I documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con tale status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.
La posizione della Commissione è stata esposta nella sua decisione di conferma. Tuttavia, qualora la Commissione desideri fornire ulteriori osservazioni, esse dovrebbero essere presentate entro il 5 febbraio 2026.
Il responsabile delle indagini è Nicholas Hernanz.
Cordiali saluti,
Rosita Hickey
Direttore delle indagini
Strasburgo, 15/01/2026
[1] Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049.
[2] DSA.100142, DSA.100107 e DSA.100141.
[3] Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 1049/2001.
[4] Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001.
[5] Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001.
[6] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.