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Il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi a un'indagine sulle azioni di una piattaforma di social media nel contesto delle elezioni presidenziali del 2024 in Romania

Presidente della Commissione
europea

 

Gentile Presidente,

Ho ricevuto una denuncia contro la Commissione europea in merito al rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico [1] ai documenti relativi a un'indagine sulla legge sui servizi digitali in relazione alle elezioni presidenziali del 2024 in Romania. Più specificamente, il denunciante ha chiesto a) documenti contenenti informazioni su una dichiarazione rilasciata da un ex commissario europeo in tale contesto e b) corrispondenza della Commissione con le autorità rumene in merito a tali elezioni.

In risposta, la Commissione ha informato il denunciante di non detenere documenti corrispondenti alla lettera a) della richiesta di accesso. Per quanto riguarda la lettera b) della richiesta, la Commissione ha individuato scambi con le autorità rumene e ha affermato che tali scambi fanno parte dei fascicoli relativi ai procedimenti [2] ai sensi della legge sui servizi digitali [3] (DSA). La Commissione ha rifiutato l'accesso del pubblico a tali scambi. A tal fine si è basata su una presunzione generale di non divulgazione basata sulle eccezioni per la tutela degli obiettivi delle indagini [4] e degli interessi commerciali [5] ai sensi della legislazione dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti (regolamento 1049/2001).  

Il denunciante è insoddisfatto di questo risultato. Inoltre, il denunciante sostiene che la Commissione non ha sufficientemente considerato l'esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Ho deciso di avviare un'indagine sulla decisione della Commissione di rifiutare l'accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le domande di accesso devono essere trattate tempestivamente. È in linea con questo principio che il Mediatore cerca anche di trattare casi come questo il più rapidamente possibile.

In un primo momento, ritengo necessario riesaminare i documenti controversi nella richiesta del denunciante. Si invita pertanto la Commissione a trasmettere al mio ufficio una copia dei documenti identificati, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica cifrata [6], entro il 26 agosto 2025. Le sarei inoltre grato se la Commissione potesse fornire un elenco dei documenti che possono essere condivisi con il denunciante.

I documenti oggetto della richiesta di accesso del pubblico saranno trattati in modo confidenziale, insieme a qualsiasi altro materiale che la Commissione sceglie di condividere con noi che contrassegna come confidenziale. I documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con tale status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.

La posizione della Commissione è stata esposta nella sua decisione di conferma. Tuttavia, qualora la Commissione desideri fornire ulteriori osservazioni, esse dovrebbero essere presentate entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera, ossia entro il 9 settembre 2025. In particolare, la Commissione dovrebbe anche spiegare perché non ha elencato individualmente i documenti individuati nella sua decisione di conferma.

Il responsabile delle indagini è Nicholas Hernanz.

Cordiali saluti,

Teresa Anjinho Mediatore
europeo

Strasburgo, 19/08/2025

[1] Conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R1049.

[2] DSA.100141 e DSA.100142.

[3] Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (normativa sui servizi digitali): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R2065.

[4] Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001.

[5] Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento 1049/2001.

[6] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.

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