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Rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi al consumo di energia e alle emissioni di gas a effetto serra dell'industria ceramica comunicati nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE

Capo unità - C2

Segretariato generale

Commissione europea

 

Egregio signor X,

La Mediatrice ha ricevuto una denuncia contro la Commissione europea.

La denuncia riguarda il rifiuto della Commissione di concedere al denunciante l'accesso del pubblico ai documenti relativi al sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e al parametro di riferimento settoriale relativo alle prestazioni degli impianti nell'industria ceramica.

Nello specifico, la Commissione ha individuato 25 documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della richiesta di accesso del denunciante. Ha divulgato un documento ma ha rifiutato di dare accesso a i) 23 notifiche da parte degli Stati membri dell'UE e ii) un elenco dei migliori impianti di riferimento del 10 %. Nel rifiutare l’accesso, la Commissione si è basata su un’eccezione ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 1049/2001, sostenendo che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali degli impianti interessati.

Il denunciante contesta la posizione della Commissione secondo cui le informazioni commerciali contenute nei documenti sono sensibili. Sostiene inoltre che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, sia alla luce del regolamento Aarhus [1] sia alla luce del riesame in corso della CER del BREF [2]. Inoltre, il denunciante teme che la Commissione non abbia individuato alcuno scambio di e-mail con le autorità degli Stati membri sulla questione, in quanto ritiene che tali scambi non costituiscano documenti ai sensi delle sue norme in materia di registrazione dei documenti.

Abbiamo deciso di avviare un'indagine sulla denuncia contro la decisione della Commissione di rifiutare l'accesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la mancata identificazione da parte della Commissione di tutti i documenti che rientrano nell'ambito della richiesta di accesso del denunciante.

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 stabilisce che le domande di accesso devono essere trattate tempestivamente. È in linea con questo principio che il Mediatore cerca anche di trattare casi come questo il più rapidamente possibile.

Come primo passo, riteniamo necessario riesaminare i documenti in questione nella richiesta di accesso del denunciante. Le saremmo grati se la Commissione potesse fornirci copie dei 24 documenti ai quali ha rifiutato l'accesso, preferibilmente in formato elettronico tramite posta elettronica criptata [3], entro il 22 novembre 2022.

I documenti oggetto della richiesta di accesso del pubblico saranno trattati in modo confidenziale, insieme a qualsiasi altro materiale che la Commissione sceglie di condividere con noi che contrassegna come riservato. Documenti di questo tipo saranno trattati e conservati in linea con tale status riservato e saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore poco dopo la conclusione dell'indagine.

Riteniamo inoltre utile esaminare i seguenti documenti:

Nella sua risposta di conferma al denunciante, la Commissione ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa Rogesa, affermando che tale giurisprudenza si applicava per analogia in quanto il caso riguardava documenti simili. Alla luce di quanto precede, si chiede alla Commissione, se possibile, di fornirci un campione dei documenti in questione in tale causa (ossia grafici che mostrino la quantità di emissioni di CO2 per tonnellata di prodotto prodotta dagli stabilimenti siderurgici interessati).

Poiché il denunciante contesta il parere della Commissione secondo cui gli scambi di e-mail che ha avuto con le autorità degli Stati membri (e che menziona a pagina 9 della sua risposta di conferma al denunciante) non costituiscono documenti ai sensi delle sue norme di registrazione dei documenti, chiediamo anche di rivedere tali e-mail.

Le saremmo grati di ricevere copia di tali documenti aggiuntivi unitamente alla risposta della Commissione alla denuncia (cfr. infra).

La posizione della Commissione è stata illustrata nella sua risposta di conferma del 10 agosto 2022. Tuttavia, qualora la Commissione desiderasse fornire ulteriori pareri, di cui la Mediatrice terrà conto nel corso della presente indagine, Le saremmo grati se potesse fornirli entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della presente lettera, ossia entro il 6 dicembre 2022. In particolare, si osserva che, nonostante l’approvazione da parte del Tribunale del rifiuto della Commissione di concedere l’accesso nella causa Rogesa, la Commissione ha successivamente deciso di divulgare i documenti in questione in tale causa. Dato che la Commissione basa il suo rifiuto in questo caso in parte su tale sentenza, gradiremmo che la Commissione potesse spiegare i motivi della sua decisione di divulgare i documenti al richiedente anche se il tribunale non aveva annullato la sua decisione di conferma.  

Il funzionario incaricato delle indagini incaricato del caso, la sig.ra Michaela Gehring.

Cordiali saluti,

Rosita Hickey
Direttore delle indagini

Strasburgo, 15/11/2022

 

[1] Regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32006R1367.

[2] Cfr.: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ceramic-manufacturing-industry.

[3] Le e-mail crittografate possono essere inviate alla nostra casella di posta dedicata.

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