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Modalità di trattamento da parte della Commissione europea di una denuncia relativa alla cessazione del suo ruolo di ambasciatore del patto europeo per il clima
Venerdì | 24 luglio 2026
Rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle attività di lobbying in relazione ai centri dati
Lunedì | 20 luglio 2026
Raccomandazione sul modo in cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi a progetti riconosciuti come "progetti strategici" ai sensi della normativa sulle materie prime critiche (caso 1855/2025/MIG)
Venerdì | 17 luglio 2026
Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico ai documenti relativi alle domande di riconoscimento dei progetti di estrazione e trasformazione di minerali come "progetti strategici" ai sensi della legge sulle materie prime critiche. In particolare, il denunciante ha chiesto l'accesso a quattro decisioni della Commissione che concedono o meno lo status di progetto strategico e a parti delle domande di 12 progetti che si trovano all'interno dell'UE e le cui domande hanno avuto esito positivo. La Commissione ha ritenuto che la divulgazione dei documenti arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali delle società interessate, basandosi, per quanto riguarda la maggior parte dei documenti controversi, su una presunzione generale di non divulgazione. Tra gli altri elementi, il denunciante ha sostenuto che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, dato che è probabile che i documenti contengano importanti informazioni ambientali.
Il Mediatore ha ritenuto che, a causa della loro stessa natura, fosse irragionevole per la Commissione applicare una presunzione generale di non divulgazione ai documenti relativi alla designazione dei progetti relativi alle materie prime critiche come progetti strategici nell'ambito della CRMA. Inoltre, sulla base dell'ispezione dei documenti da parte della sua squadra d'inchiesta, la Mediatrice ha constatato che essi non contengono informazioni sensibili in tutto il loro contenuto, anche perché gran parte di essi era già stata legalmente resa pubblica al momento in cui la Commissione ha formulato la sua posizione definitiva sulla richiesta di accesso del denunciante. Il Mediatore ha inoltre ritenuto che i documenti contengano ampie informazioni ambientali, tra cui "informazioni relative alle emissioni nell'ambiente" per le quali si ritiene esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Il Mediatore ha pertanto concluso che il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso del pubblico costituiva cattiva amministrazione. Essa ha raccomandato alla Commissione di riesaminare la sua posizione al fine di concedere un ampio accesso ai documenti controversi.
Come la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha gestito una denuncia che sollevava preoccupazioni in merito a un progetto di energia eolica in Bosnia-Erzegovina che ha ricevuto finanziamenti della BEI
Lunedì | 06 luglio 2026
Criteri di qualità dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche per i modelli normativi di esposizione e relativi requisiti di trasparenza
Giovedì | 02 luglio 2026
Come la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha gestito una denuncia che sollevava preoccupazioni in merito a un progetto di energia eolica in Bosnia-Erzegovina che ha ricevuto finanziamenti della BEI
Giovedì | 02 luglio 2026
Modalità con cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di informazioni da parte di un'impresa polacca in merito all'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)
Giovedì | 25 giugno 2026
Come la Commissione europea ha gestito una richiesta di accesso del pubblico agli scambi con le parti interessate sullo "studio globale sul glifosato"
Mercoledì | 24 giugno 2026
Come la Commissione europea ha preparato una proposta di modifica della legislazione relativa alla politica agricola comune
Giovedì | 25 giugno 2026
Decisione sulla conformità della Commissione europea alle sue norme "Legiferare meglio" e ad altri requisiti procedurali nell'elaborazione di proposte legislative ritenute urgenti (983/2025/MIK - il caso "Omnibus", 2031/2024/VB - il caso "migrazione" e 1379/2024/MIK - il caso "CAP")
Giovedì | 25 giugno 2026
I tre casi riguardavano il modo in cui la Commissione europea ha applicato le sue norme per legiferare meglio e altri requisiti procedurali nell'elaborazione delle proposte legislative relative al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (983/2025/MIK), alla lotta contro il traffico di migranti (2031/2024/VB) e alla politica agricola comune (1379/2024/MIK). La Commissione ha ritenuto che tali proposte fossero urgenti e, pertanto, ha omesso le misure previste nelle sue norme, come le valutazioni d'impatto e le consultazioni pubbliche. I denuncianti, che sono organizzazioni della società civile, hanno ritenuto che tali omissioni violassero le norme della Commissione per legiferare meglio. In due casi i denuncianti hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha valutato la coerenza delle proposte legislative con gli obiettivi climatici dell'UE, come richiesto dalla normativa europea sul clima. In un caso, il denunciante era inoltre preoccupato che la Commissione avesse violato il suo regolamento interno sulle consultazioni interservizi.
Sulla base delle sue indagini, la Mediatrice ha riscontrato carenze procedurali nel modo in cui la Commissione ha preparato le proposte legislative in questione, che, considerate nel loro insieme, equivalevano a cattiva amministrazione. Per ovviare a tali carenze, la Mediatrice ha raccomandato alla Commissione di garantire un'applicazione prevedibile, coerente e non arbitraria delle sue norme per legiferare meglio, definendo situazioni "urgenti" che giustifichino una deroga ai loro requisiti, nonché registrando e spiegando i motivi di eventuali deroghe concesse. Inoltre, qualora siano concesse deroghe, la Commissione dovrebbe stabilire una procedura per garantire che la preparazione urgente delle proposte legislative sia ancora conforme ai principi di un processo legislativo trasparente, basato su dati concreti e inclusivo. Per assistere la Commissione in questo compito, il Mediatore ha anche formulato quattro suggerimenti di miglioramento, tra cui: chiarire le norme in materia di consultazione delle parti interessate per le proposte urgenti; garantire che i documenti analitici che sostituiscono le valutazioni d'impatto e illustrano le prove a sostegno delle sue proposte siano pubblicati tempestivamente per consentire un dibattito pubblico prima dell'adozione della legislazione; emanare orientamenti sull'attuazione delle valutazioni della coerenza climatica; fornire e registrare giustificazioni quando si abbreviano i periodi di consultazione interservizi al di sotto delle soglie stabilite.
Nella sua risposta al Mediatore, la Commissione ha convenuto di riflettere sulla definizione di situazioni "urgenti" durante la prossima revisione delle norme per legiferare meglio, nonché di registrare e pubblicare i motivi dell'applicazione di eventuali deroghe alle loro prescrizioni. La Commissione si è inoltre impegnata a garantire consultazioni mirate sulle sue proposte "urgenti", a pubblicare i documenti analitici con elementi di prova a sostegno delle sue proposte entro tre mesi dall'adozione, a includere valutazioni della coerenza climatica sia nei documenti analitici che nelle note esplicative per le proposte future e a fornire giustificazioni per consultazioni interservizi abbreviate.
Nelle loro osservazioni sulla risposta della Commissione, i denuncianti hanno ritenuto che gli impegni della Commissione non siano né chiari né sufficientemente concreti da garantire un processo legislativo trasparente, inclusivo e basato su dati concreti.
La Mediatrice ha accolto con favore la risposta complessivamente costruttiva della Commissione alle sue raccomandazioni e ai suoi suggerimenti di miglioramento. Ciò detto, la risposta della Commissione non fornisce ancora sufficiente chiarezza sulle misure concrete che intende adottare per attuare le raccomandazioni e i suggerimenti di miglioramento del Mediatore.
Il Mediatore monitorerà pertanto la questione sulla base di future denunce e una volta che la Commissione avrà ultimato la revisione delle norme per legiferare meglio. In questa fase non sono giustificate ulteriori indagini e il Mediatore ha archiviato i tre casi.
Modalità di gestione da parte della Commissione europea di una denuncia di infrazione (CPLT(2023)01463) nei confronti della Danimarca relativa alla direttiva Habitat
Venerdì | 19 giugno 2026
In che modo la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha risposto a una richiesta di riesame interno in merito alla sua decisione di finanziare un progetto di parco eolico in Bosnia-Erzegovina
Giovedì | 07 maggio 2026
Mancata registrazione e mancata risposta da parte della Commissione europea a una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi a gare d'appalto per analisi energetiche basate su modelli
Lunedì | 04 maggio 2026
Presunta incapacità della Commissione europea di tenere informato il denunciante sullo stato di avanzamento di una denuncia di infrazione nei confronti della Francia (CPLT(2024)01405)
Giovedì | 30 aprile 2026
In che modo la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha risposto a una richiesta di riesame interno in merito alla sua decisione di finanziare un progetto di parco eolico in Bosnia-Erzegovina
Martedì | 05 maggio 2026
Il tempo impiegato dalla Commissione europea per trattare una denuncia di infrazione nei confronti dell'Irlanda relativa al trasporto di vitelli non svezzati – CPLT(2024)00104
Mercoledì | 18 marzo 2026
Decisione sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una richiesta di accesso del pubblico a documenti relativi a un progetto che chiede lo status di "progetto strategico" ai sensi della normativa sulle materie prime critiche (2646/2025/MIG)
Lunedì | 16 marzo 2026
Il caso riguardava il rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso del pubblico a una domanda di riconoscimento di un progetto di estrazione e trasformazione di minerali come "progetto strategico" ai sensi della legge sulle materie prime critiche e la relativa valutazione della Commissione. La Commissione ha ritenuto che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali della società interessata, anche perché il progetto non era stato designato come progetto strategico. Tra gli altri elementi, il denunciante ha sostenuto che esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, sostenendo che i documenti in questione possono contenere importanti informazioni ambientali.
Sulla base dell’ispezione dei documenti controversi da parte del suo gruppo d’inchiesta, il Mediatore ha ritenuto che fosse ragionevole per la Commissione ritenere che la divulgazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali della società interessata. Inoltre, sebbene i documenti contengano alcune informazioni sugli impatti ambientali e sociali previsti del progetto, ciò non è stato sufficiente a stabilire un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
La Mediatrice ha pertanto archiviato l'indagine riscontrando l'assenza di cattiva amministrazione nel rifiuto di accesso da parte della Commissione.