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Richiesta di ispezione e di riunione relativa al fatto che la Commissione europea non ha dato accesso alla versione originale di una denuncia antidumping a una parte interessata durante l'inchiesta

Jean-Claude Juncker

presidente

Commissione europea

 

Strasburgo, 01/04/2019

Denuncia 231/2019/SRS

Oggetto: Ispezione[1] e riunione sulla mancata concessione, da parte della Commissione europea, dell’accesso alla versione originale di una denuncia antidumping a una parte interessata nel corso dell’inchiesta

 

Egregio Presidente,

Ho ricevuto una denuncia dallo studio legale Mayer Brown, che agisce per conto del gruppo EuroChem, comprese le sue controllate registrate in Germania, Spagna, Francia e Bulgaria ("il denunciante").

La denuncia riguarda il fatto che la Commissione non ha consentito al denunciante di accedere alla versione originale di una denuncia antidumping nel contesto di un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di urea e nitrato di ammonio dalla Russia, da Trinidad e Tobago e dagli Stati Uniti. [2] Ho deciso di aprire un'inchiesta su questa denuncia. 

Il denunciante ritiene di avere il diritto di accedere alla versione originale della denuncia in virtù del diritto procedurale di accesso al fascicolo concesso alle parti interessate nelle inchieste antidumping. [3]  

Ho deciso che, ai fini della mia indagine, è necessario esaminare la versione originale della denuncia antidumping e la versione consolidata della denuncia, nonché qualsiasi altro documento pertinente. Ritengo inoltre utile che il mio gruppo incaricato dell'inchiesta si riunisca con i rappresentanti competenti della Commissione per discutere il caso, compreso il motivo per cui la Commissione ritiene che le mie conclusioni nella mia decisione sulla denuncia 577/2014/MDC non si applichino al caso in questione[4].

Le sarei grato se il Suo ufficio potesse contattare la sig.ra Soledad Rodríguez Sánchez-Tabernero, responsabile della presente indagine, per concordare le modalità dell'ispezione entro il 1° maggio 2019.

Le informazioni o i documenti che la Sua istituzione ritiene riservati non saranno divulgati al denunciante o a qualsiasi altra persona senza il previo accordo della Commissione. Informazioni e documenti di questo tipo saranno cancellati dai fascicoli del Mediatore europeo poco dopo la conclusione dell'indagine[5].

Le porgo i miei più cordiali saluti.

 

Emily O'Reilly

Mediatore europeo

 

[1] La raccolta di informazioni e le ispezioni dei documenti sono effettuate sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del Mediatore europeo (http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/statute.faces#hl2)e dell'articolo 4 delle disposizioni di attuazione del Mediatore europeo: http://www.ombudsman.europa.eu/it/resources/provisions.faces#hl3

[2] Cfr. l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America, disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_284_R_0008&from=EN

[3] A norma dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, disponibile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=EN

[4] Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 577/2014/MDC relativa al rifiuto della Commissione europea di concedere l'accesso, a norma del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, a una domanda di riesame relativa alla scadenza dei dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia, disponibile all'indirizzo: https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/65462

[5] A norma degli articoli 4.8 e 9.4 delle disposizioni di attuazione del Mediatore europeo: https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/provisions.faces  

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