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Decisione sul trattamento da parte della Commissione europea di due denunce di infrazione per quanto riguarda la legislazione in materia di pianificazione territoriale e spazi per il commercio al dettaglio in Germania (casi riuniti 2238 e 2249/2021/MHZ)

Venerdì | 16 dicembre 2022

I denuncianti sono due società di vendita al dettaglio, IKEA e Decathlon, secondo i quali la Commissione europea non ha gestito adeguatamente le procedure di infrazione nei confronti della Germania per quanto riguarda la legislazione in materia di pianificazione territoriale e gli spazi per il commercio al dettaglio. I denuncianti hanno contestato il tempo impiegato per le procedure, poiché la denuncia di infrazione iniziale era stata presentata nel 2008. Hanno inoltre contestato le diverse spiegazioni fornite dalla Commissione in merito al ritardo.

Nel corso dell’indagine, la Mediatrice ha trasmesso alla Commissione le conclusioni preliminari, in particolare sul fatto che quest’ultima avesse impiegato un periodo di tempo irragionevolmente lungo (più di tredici anni) per trattare le fasi amministrative iniziali della procedura di infrazione. Ha suggerito che la Commissione adottasse una decisione sulla fase successiva della procedura senza ulteriori indugi.

In risposta alle conclusioni della Mediatrice, la Commissione ha fornito spiegazioni volte a giustificare il tempo impiegato e ha indicato che intendeva adottare una decisione all’inizio del 2023.

La Mediatrice ha ritenuto che il tempo impiegato non potesse essere giustificato. Ha archiviato l’indagine con una constatazione di cattiva amministrazione. Ha ritenuto che sarebbe inutile formulare una raccomandazione in quanto la Commissione si è impegnata a prendere una decisione nei prossimi mesi. La Commissione dovrebbe riferire alla Mediatrice entro la fine di marzo 2023.

 

Decisione sul rifiuto del Consiglio dell’Unione europea di concedere il pieno accesso del pubblico a un parere giuridico relativo all’accordo sugli scambi commerciali tra l’UE e il Regno Unito (caso 717/2021/SF)

Venerdì | 17 giugno 2022

Il caso riguardava il rifiuto da parte del Consiglio dell’Unione europea di divulgare integralmente un parere del proprio servizio giuridico sulla natura dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra il Regno Unito e l’UE. Il Consiglio ha sostenuto che la divulgazione integrale danneggerebbe le relazioni internazionali dell’UE, la consulenza giuridica e il processo decisionale in corso.

La Mediatrice ha ritenuto che le informazioni contenute nel parere non fossero sensibili e che gli argomenti del Consiglio non fossero convincenti. A titolo risolutivo, pertanto, la Mediatrice ha proposto al Consiglio di concedere l’accesso più ampio possibile al parere.

Il Consiglio non ha accettato questa soluzione. La Mediatrice ha concluso che il rifiuto del Consiglio di concedere un ampio accesso del pubblico al parere costituisca un caso di cattiva amministrazione e ha formulato al riguardo una raccomandazione.

Il Consiglio si è rifiutato di dare seguito alla raccomandazione della Mediatrice. La Mediatrice ha, pertanto, archiviato il caso confermando gli estremi di cattiva amministrazione.

Raccomandazione sul rifiuto del Consiglio dell’Unione europea di concedere il pieno accesso del pubblico a un parere giuridico relativo all’accordo commerciale tra l’UE e il Regno Unito (caso 717/2021/DL)

Giovedì | 24 febbraio 2022

Il denunciante ha chiesto l’accesso del pubblico a un parere del Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea in merito alla natura giuridica dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra il Regno Unito e l’UE.

Il Consiglio ha solo concesso un accesso molto limitato al parere, sostenendo che la divulgazione integrale avrebbe pregiudicato le sue relazioni internazionali, la sua consulenza giuridica e il processo decisionale in corso.

La Mediatrice ha ritenuto che le informazioni contenute nel parere non fossero riservate e che il Consiglio non avesse dimostrato in che modo la divulgazione avrebbe pregiudicato nello specifico e in concreto l’interesse pubblico in termini di relazioni internazionali. Inoltre, secondo la Mediatrice, non era chiaro in che modo la divulgazione avrebbe compromesso la capacità del Consiglio di ottenere pareri franchi, obiettivi ed esaustivi. La Mediatrice ha invece considerato che una maggiore trasparenza avrebbe rafforzato la legittimità dell’accordo.

A titolo risolutivo la Mediatrice ha proposto al Consiglio di concedere l’accesso più ampio possibile al parere del suo Servizio giuridico, proposta che non ha trovato accoglimento da parte dello stesso Consiglio.

Dal momento l’istituzione non ha né confutato né preso in considerazione le argomentazioni contenute nella proposta risolutiva della Mediatrice, quest’ultima mantiene la sua posizione. Ritiene che il rifiuto del Consiglio di concedere un ampio accesso del pubblico al parere costituisca un caso di cattiva amministrazione e ha formulato al riguardo una raccomandazione per porvi rimedio.

 

Decisione relativa al rifiuto del Parlamento europeo di concedere l’accesso del pubblico ai documenti relativi al «Gruppo di amicizia UE-Cina» (caso 1542/2021/SF)

Venerdì | 28 gennaio 2022

Il caso riguardava una domanda di accesso a quattro documenti relativi al «Gruppo di amicizia UE-Cina», un raggruppamento non ufficiale di deputati al Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo aveva chiesto al comitato consultivo sulla condotta dei deputati del Parlamento di valutare se il presidente del gruppo avesse rispettato l’obbligo di dichiarare qualsiasi sostegno ricevuto in relazione all’attività del gruppo. I quattro documenti facevano parte della procedura dinanzi a tale comitato.

Il Parlamento ha negato l’accesso ai quattro documenti facendo riferimento, in sostanza, alla riservatezza della procedura dinanzi al comitato consultivo.

Il gruppo incaricato dell’indagine della Mediatrice ha esaminato i quattro documenti e ha incontrato il personale interessato del Parlamento al fine di ottenere ulteriori informazioni sulla decisione di diniego dell’accesso. La Mediatrice ha constatato che la decisione del Parlamento di rifiutare l’accesso fosse ragionevole, alla luce della giurisprudenza pertinente.

La prospettiva della divulgazione al pubblico di documenti, come quelli di cui trattasi nel caso di specie, rischierebbe di privare il comitato consultivo delle informazioni necessarie nell’ambito delle proprie indagini. Inoltre, in questo caso le informazioni aggiuntive sostanziali sulla questione che sarebbero state rese disponibili con la divulgazione sarebbero state poche o nulle. Di conseguenza, la Mediatrice ha proceduto all’archiviazione del caso senza riscontrare elementi di cattiva amministrazione.