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Decisione nel caso OI/1/2018/AMF sul trattamento da parte del Comitato di risoluzione unico delle richieste di accesso ai documenti da parte degli azionisti della banca spagnola Banco Popular
Decisione
Caso OI/1/2018/AMF - Aperto(a) il Giovedì | 22 marzo 2018 - Decisione del Lunedì | 16 luglio 2018 - Istituzione coinvolta Comitato di risoluzione unico ( Trattato da un organo giurisdizionale ) - Paese Francia
Il caso riguardava le richieste avanzate dagli ex azionisti della banca spagnola Banco Popular di ottenere un accesso privilegiato ai documenti relativi alla risoluzione della banca. Gli ex azionisti hanno ritenuto di essere stati oggetto della decisione del Comitato di risoluzione unico di sottoporre a risoluzione il Banco Popular e di avere pertanto diritto a un accesso ai documenti più ampio rispetto al pubblico in generale.
Nel corso dell’indagine del Mediatore, il Comitato di risoluzione unico l’ha informata che la questione se gli ex azionisti abbiano un diritto di accesso privilegiato ai documenti in questione è all’esame del Tribunale dell’Unione europea. Le norme che disciplinano l'attività del Mediatore le impongono pertanto di chiudere la sua indagine senza ulteriori azioni.
Fatti all’origine della denuncia
1. Il 7 giugno 2017 il Comitato di risoluzione unico (di seguito “SRB”) ha deciso di sottoporre a risoluzione il Banco Popular e ha adottato un programma di risoluzione[1].
2. Nel febbraio 2018 l’SRB ha pubblicato[2] versioni non riservate dei documenti relativi alla risoluzione del Banco Popular.
3. Sempre nel febbraio 2018, il Mediatore ha ricevuto numerose denunce da ex azionisti del Banco Popular in merito al fatto che l’SRB non aveva concesso loro un accesso privilegiato ai documenti relativi alla risoluzione del Banco Popular, ossia un accesso ai documenti più ampio di quello previsto dalle norme generali dell’UE sull’accesso del pubblico ai documenti[3]. Gli ex azionisti hanno ritenuto di avere diritto a tale accesso privilegiato in quanto "soggettidella decisione del consiglio di amministrazione" ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/806[4].
L'indagine
4. Per motivi di efficienza, il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa basata su denunce sul modo in cui l'SRB aveva gestito le richieste dei denuncianti, presentate in qualità di persone soggette alla decisione del Comitato, di ottenere l'accesso ai documenti relativi alla risoluzione del Banco Popular.
5. Nel corso dell’indagine, il Mediatore ha incontrato i servizi dell’SRB nell’aprile 2018.
Valutazione del Mediatore
6. Durante la riunione dell’aprile 2018, l’SRB ha informato il Mediatore che la questione se gli ex azionisti del Banco Popular abbiano un diritto di accesso privilegiato ai documenti relativi alla risoluzione è all’esame del Tribunale dell’UE nella causa T-16/18[5]. Il Mediatore ha verificato che tali informazioni siano esatte.
7. A norma dell'articolo 228 TFUE[6] e dell'articolo 2.7 dello statuto del Mediatore europeo[7], il Mediatore non può esaminare denunce in cui i presunti fatti sono o sono stati oggetto di procedimenti giudiziari.
Conclusione
Sulla base di quanto precede, il Mediatore archivia il caso senza ulteriori azioni.
Il Comitato di risoluzione unico sarà informato di tale decisione, così come le persone i cui reclami hanno suscitato l'indagine di propria iniziativa.
Emily O'Reilly
Mediatore europeo
Strasburgo, 16.7.2018
[1] https://srb.europa.eu/en/node/315
[2] https://srb.europa.eu/en/node/483
[3]Cfr. regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
[4] Articolo 90, paragrafo 4 "Lepersone oggetto delle decisioni del comitato hanno il diritto di accedere al fascicolo del comitato, fatto salvo il legittimo interesse di altre persone alla protezione dei loro segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni del comitato."
[5]http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199982&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=331854
[6] Articolo 228 TFUE "[...] il mediatore conduce indagini per le quali ritiene che vi siano motivi, di propria iniziativa o sulla base di denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, salvo nel caso in cui i presunti fatti siano o siano stati oggetto di procedimenti giudiziari[...]".
[7] https://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/statute.faces