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Decisione nella causa 1723/2017/TE sulla presunta mancata risposta della Corte di giustizia dell'UE a una richiesta di accesso a documenti

La causa riguardava il rifiuto della Corte di giustizia dell'UE di concedere l'accesso alla corrispondenza che sarebbe stata scambiata tra diverse autorità tedesche e membri della Corte in relazione a un caso particolare nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2017. La Corte ha ritenuto che tutti i documenti scambiati con le autorità tedesche fossero stati depositati nel contesto del caso in questione. Ha rifiutato di rispondere alla richiesta di riesame presentata dal denunciante in quanto il regolamento 1049/2001 non si applica quando la Corte esercita le sue funzioni giurisdizionali.

Il Mediatore ha chiesto alla Corte di confermare se vi fosse una corrispondenza scambiata in tale contesto che non faceva parte del fascicolo e che, pertanto, poteva esulare dalle funzioni giurisdizionali della Corte. La Corte di giustizia ha confermato al Mediatore che tale corrispondenza non esiste.

In assenza di documenti scambiati con le autorità tedesche diversi da quelli depositati nell'ambito del caso 638/16 PPU, il Mediatore ritiene che la Corte di giustizia abbia giustamente concluso che il regolamento 1049/2001 non si applica e ha chiuso l'indagine con una constatazione di non cattiva amministrazione.

Fatti all’origine della denuncia

1. Nell'agosto 2017 il denunciante, che è un giornalista che lavora per un'organizzazione non governativa che promuove la conoscenza aperta e la trasparenza, ha presentato una richiesta di accesso ai documenti alla Corte di giustizia dell'UE. Nella sua richiesta, il denunciante ha chiesto qualsiasi tipo di corrispondenza tra diverse autorità tedesche e membri della Corte che sarebbe stata scambiata nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 7 marzo 2017 in merito alla causa 638/16 PPU [1].

2. La Corte ha negato l'accesso alla corrispondenza richiesta, sottolineando che i documenti depositati nelle cause dinanzi alla Corte sono strettamente riservati e non sono divulgati a coloro che non sono parti del procedimento. Il denunciante ha presentato una domanda di conferma affermando che la sua domanda non riguardava l'accesso ai documenti depositati dalle parti nel caso in questione, ma la corrispondenza scambiata tra le autorità tedesche e la Corte che si riferiva a tale caso. Non avendo ricevuto alcuna risposta, il denunciante ha inviato un sollecito alla Corte nel settembre 2017. Il 28 settembre 2017 la Corte ha informato il denunciante che il regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti [2] non è applicabile alla Corte nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e, pertanto, la Corte non ha risposto alla sua richiesta.

3. Il 30 settembre 2017 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo per denunciare il rifiuto della Corte di concedere l'accesso.

L'indagine

4. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla denuncia e ha chiesto alla Corte di confermare se vi sia stato uno scambio di corrispondenza tra le autorità tedesche menzionate dal denunciante e la Corte, che fa riferimento al caso in questione e non fa parte del fascicolo.

Valutazione del Mediatore

5. Il Mediatore osserva che il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea. Esso non si applica alle domande di accesso ai documenti indirizzate alla Corte nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. Tuttavia, con l'introduzione dell'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Corte è diventata soggetta alle norme sull'accesso ai documenti nell'esercizio delle sue funzioni amministrative. Al fine di attuare l'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, la Corte ha adottato una decisione relativa all'accesso del pubblico ai documenti in suo possesso [3].

6. Il Mediatore prende atto del fatto che la Corte ha confermato nella sua risposta al Mediatore che non esiste corrispondenza tra le autorità tedesche e la Corte oltre ai documenti depositati nella causa 638/16 PPU.

7. Il Mediatore ritiene pertanto che la Corte abbia giustamente concluso che il regolamento (CE) n. 1049/2001 non si applicava al caso di specie e che non si era verificata alcuna cattiva amministrazione.

 

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione:

Il Mediatore non riscontra casi di cattiva amministrazione da parte della Corte di giustizia dell'UE.

Il denunciante e la Corte di giustizia dell'UE saranno informati della presente decisione.

 

Lambros Papadias

Capo delle indagini - Unità 3

Strasburgo, 31/10/2017

 

[1] Causa C-638/16 PP X e X/ Etat Belge EU:C:2017:173

[2] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

[3] Decisione dell’11 dicembre 2012, relativa all’accesso del pubblico ai documenti detenuti dalla Corte nell’esercizio delle sue funzioni amministrative (GU 2013, C 38, pag. 2), sostituita da una decisione dell’11 ottobre 2016 (GU 2016, C 445, pag. 3).

 

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