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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 197/97/VK contro la Commissione europea
Decisione
Caso 197/97/VK - Aperto(a) il Mercoledì | 21 maggio 1997 - Decisione del Martedì | 15 dicembre 1998
Strasburgo, 15 dicembre 1998
Egregio signor L.,
il 10 febbraio 1997 Lei ha presentato una denuncia al Difensore civico regionale della Renania-Palatinato a nome di AIDS-Hilfe Trier e.V. contro la Commissione europea. Poiché non rientrava nel mandato del Difensore civico regionale, mi è stato trasmesso il 25 febbraio 1997. La Sua denuncia riguardava il rifiuto della Sua domanda di finanziamento da parte della Commissione europea.
Il 21 maggio 1997 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 29 agosto 1997 e io l'ho trasmesso a voi con un invito a presentare osservazioni, che voi avete inviato il 17 novembre 1997.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.
IL RECLAMO
I fatti all'origine della denuncia sono, in sintesi, i seguenti:
Il denunciante è un'organizzazione tedesca contro l'AIDS. Ha inviato quattro progetti per il finanziamento alla Commissione europea. I progetti del denunciante sono stati respinti dalla Commissione in quanto la priorità era data ai progetti su larga scala. Il denunciante ha protestato e ha affermato che tale elemento non era menzionato nei documenti forniti ai richiedenti.
In tale contesto, il denunciante ha presentato la denuncia al Mediatore europeo. Essa ha sostenuto che la Commissione non l’aveva sufficientemente informata in merito ai criteri di selezione.
L'INCHIESTA
Nel suo parere,
la Commissione ha sostanzialmente affermato quanto segue:
Con decisione 647/96/CE del 29 marzo 1996, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione dell'AIDS e di talune altre malattie trasmissibili nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1). A norma dell'articolo 5, la Commissione, sostenuta da un comitato di rappresentanti degli Stati membri, presenta un progetto delle misure da adottare per quanto riguarda:
- ( c ) le modalità, i criteri e le procedure per la selezione e il finanziamento dei progetti nell'ambito del presente programma.
I criteri di selezione erano i seguenti: viene data priorità a progetti su larga scala e a programmi metodicamente convincenti, che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi dei programmi.
I progetti presentati dal denunciante non soddisfacevano i criteri relativi alla portata e alla prospettiva europea.
Inoltre, il criterio asseritamente sconosciuto è stato indicato a pagina 19 della domanda di finanziamento firmata dal denunciante. La Commissione era pertanto del parere che, dopo una valutazione approfondita, il denunciante fosse sufficientemente consapevole di questo criterio di domanda per il progetto.
Nelle
sue osservazioni, il denunciante ha ammesso che il criterio della priorità accordata ai progetti su larga scala era menzionato nei documenti inviati dalla Commissione.
Il denunciante ha tuttavia insistito sul fatto che questo criterio non era chiaramente definito e ha quindi dovuto basarsi sulle sue esperienze con una precedente procedura di domanda nel 1995, in cui è stato menzionato anche il criterio di priorità per i progetti su larga scala. Nel 1995 il denunciante aveva presentato con successo alla Commissione un progetto di dimensioni analoghe. Il denunciante ha sostenuto che i suoi progetti attuali non avrebbero pertanto dovuto essere respinti.
LA DECISIONE
1. L'articolo 5 della decisione 647/96/CE prevede che la Commissione adotti le misure necessarie per quanto riguarda le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti nell'ambito del presente programma. Uno dei criteri era che la priorità fosse data ai progetti su larga scala.
Dalle informazioni fornite al Mediatore risulta che tale criterio è stato comunicato ai richiedenti dalla Commissione. Il denunciante non ha contestato questo fatto nelle sue osservazioni.
2. Un secondo elemento, che il denunciante ha menzionato solo nelle sue osservazioni, si riferiva a un progetto che ha presentato con successo alla Commissione per il finanziamento nel 1995. Questo progetto era della stessa portata dei progetti respinti. Il denunciante ha pertanto sostenuto che avrebbe dovuto ricevere finanziamenti per i suoi progetti recenti in quanto erano della stessa portata.
Poiché l'obiezione è stata presentata in una fase avanzata e il Mediatore non disponeva di informazioni precise al riguardo, la questione non ha potuto essere portata avanti ulteriormente.
Il criterio di priorità assegnato ai progetti su larga scala non era l'unico criterio di selezione. Dopo un'approfondita valutazione, non sembra esservi alcun elemento che consenta di concludere che la Commissione abbia valutato erroneamente le domande di finanziamento.
Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti
Jacob Söderman
(1) GU 1996, L 95/16.