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Decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 543/2009/VL contro la Commissione europea
Decisione
Caso 543/2009/VL - Aperto(a) il Lunedì | 06 aprile 2009 - Decisione del Lunedì | 08 febbraio 2010
IL CONTESTO DEL RECLAMO
1. Il denunciante ha dichiarato di avere motivo di ritenere che il suo nome fosse menzionato in una decisione della Commissione europea relativa al cartello «Marine Hoses»[1]. Egli ha sostenuto che le conclusioni della Commissione contenevano diverse dichiarazioni che lo incriminavano gravemente, citando il suo nome completo. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento a un comunicato stampa relativo al cartello dei tubi marini [2]. Il comunicato stampa conteneva un riferimento esplicito alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni causati dal comportamento anticoncorrenziale in questione in tale causa. Essa ha inoltre affermato che la decisione della Commissione era una prova vincolante del comportamento anticoncorrenziale in questione e della sua illegittimità. Inoltre, il denunciante ha ipotizzato che la decisione della Commissione potesse essere messa a disposizione del Dipartimento di giustizia (DoJ) degli Stati Uniti d'America nel quadro degli accordi di cooperazione tra le due istituzioni.
2. Il 13 febbraio 2009 il denunciante ha chiesto l'accesso al fascicolo della Commissione. In particolare, ha voluto esaminare la sua decisione. Sottolinea che la Commissione non ha rispettato il suo diritto di essere ascoltato e che la sua violazione dei suoi diritti procedurali potrebbe essere pregiudizievole per lui nell'indagine condotta dal DoJ.
3. Il 16 febbraio 2009 il denunciante ha modificato la sua richiesta di accesso. Ha precisato che la richiesta si basava principalmente sul diritto a un processo equo. In subordine, tuttavia, egli intendeva anche presentare una domanda ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
4. Il 18 febbraio 2009 la Commissione ha risposto che, per quanto riguarda l’accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001, i suoi servizi stavano preparando una versione non riservata della decisione, ossia una versione che non conteneva segreti commerciali o altre informazioni riservate. Al denunciante è stato consigliato di consultare regolarmente il sito web della direzione generale della Concorrenza della Commissione, dove sarebbe stata pubblicata la versione non riservata. La Commissione ha aggiunto che, in base alle circostanze di cui era a conoscenza, non risultava che il denunciante disponesse di diritti diversi da quelli previsti dal regolamento 1049/2001.
OGGETTO DELL'INCHIESTA
5. Il 2 marzo 2009 il denunciante si è rivolto al Mediatore europeo. Nella sua denuncia, egli ha dedotto le seguenti affermazioni e affermazioni:
Accuse:
- Il denunciante ha sostenuto che la Commissione, nella misura in cui ha effettuato valutazioni che menzionavano esplicitamente il suo nome nella decisione sul cartello "Marine Hoses" (COMP 39.406) senza dargli la possibilità di esprimere il suo parere, ha ignorato le garanzie procedurali essenziali, in particolare i) il diritto di essere ascoltato, ii) la presunzione di innocenza e iii) il segreto professionale.
- Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente rifiutato di concedergli l'accesso al fascicolo, in particolare alla sua decisione che menzionava il suo nome, richiesta principalmente sulla base i) del suo diritto di essere ascoltato e, in alternativa, sulla base ii) del regolamento (CE) n. 1049/2001.
Rivendicazioni:
- Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe concedergli immediatamente l'accesso al fascicolo e fornirgli, se necessario, una versione anonima della sua decisione.
- Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe eliminare tutti i riferimenti che gli sono stati fatti dalla versione pubblica della decisione.
6. Per quanto riguarda la prima affermazione, il Mediatore ha osservato che il denunciante non ha fornito alcun argomento a sostegno del suo terzo aspetto, vale a dire la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto professionale. Inoltre, era difficile capire in che modo la Commissione avrebbe potuto violare tale obbligo, dato che la sua decisione non era disponibile al pubblico al momento della presentazione della denuncia. Pertanto, il Mediatore ha concluso che non vi erano motivi sufficienti per includere questo aspetto della denuncia nella sua indagine.
7. Il Mediatore ha inoltre osservato che il denunciante non aveva presentato una domanda di conferma per l'accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001. Di conseguenza, il secondo aspetto della seconda censura è stato dichiarato irricevibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dello statuto del Mediatore.
8. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che il secondo aspetto della sua seconda accusa avrebbe dovuto essere incluso nell'indagine del Mediatore. Per i motivi esposti di seguito (cfr. paragrafo 18), il Mediatore non sarebbe in ogni caso in grado di occuparsi di questo aspetto del caso ai fini dell'indagine.
L'INCHIESTA
9. Il 6 aprile 2009 il Mediatore ha avviato un'indagine su tale denuncia e ha chiesto alla Commissione di fornire un parere.
10. La Commissione ha presentato il suo parere l'8 luglio 2009 in inglese e una traduzione in tedesco il 29 luglio 2009. Il 31 luglio 2009 il Mediatore ha trasmesso il parere al denunciante invitandolo a presentare le sue osservazioni, che ha inviato il 24 settembre 2009.
11. Da tali osservazioni è emerso che il denunciante sembrava aver adito il Tribunale. Il 10 ottobre 2009 il denunciante ha confermato di aver portato la causa T-173/09 dinanzi al Tribunale. Egli ha trasmesso al Mediatore le memorie scritte di entrambe le parti di tale causa.
12. Il 19 ottobre 2009 il Mediatore ha inviato una lettera al denunciante, richiamando la sua attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore. Ha invitato il denunciante a presentare osservazioni sulla pertinenza di tali disposizioni al caso in esame. Il termine per la presentazione delle osservazioni era il 30 novembre 2009.
13. Il 10 dicembre 2009, e in assenza di tali osservazioni, i servizi del Mediatore hanno contattato il rappresentante legale del denunciante. Il 17 dicembre 2009 i rappresentanti legali del denunciante hanno indicato che il denunciante non intendeva presentare ulteriori osservazioni in quel momento.
ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN
A. Gli elementi delle accuse e delle affermazioni del denunciante su cui il Mediatore ha avviato un'indagine
Argomenti presentati al Mediatore
14. Nel suo parere la Commissione ha sottolineato che gli articoli 101 e 102 del TFUE [3] (ex articoli 81 e 82 del trattato CE) si applicavano esclusivamente alle imprese e associazioni di imprese che avevano il diritto di accedere al fascicolo e il diritto di essere sentite ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato («regolamento (CE) n. 1/2003»)[4]. Per contro, gli articoli non potrebbero essere violati da persone fisiche, in quanto non si tratta di imprese stesse. Di conseguenza, le persone fisiche non avevano il diritto di essere sentite, né alcun diritto di accesso al fascicolo. La Commissione ha affermato che una comunicazione degli addebiti o una decisione relativa a un cartello potrebbe dover identificare le persone fisiche che hanno partecipato alle riunioni e mantenuto i contatti. Essa ha aggiunto di essere a conoscenza delle conseguenze negative per le persone fisiche coinvolte e di aver rimosso i nomi delle persone fisiche dalle versioni accessibili al pubblico, a meno che non vi fosse un motivo molto serio per non farlo. La Commissione ha sottolineato che non vi era motivo di identificare il denunciante nella versione pubblica della sua decisione sul caso relativo al cartello «Marine Hoses»[5]. Essa ha aggiunto che l’accordo in vigore tra l’Unione europea e gli Stati Uniti non prevede uno scambio di versioni riservate delle comunicazioni degli addebiti o delle decisioni. La Commissione ha sottolineato che non vi sono circostanze in cui essa possa comunicare le informazioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003. Ha spiegato che non aveva e non avrebbe quindi divulgato tali informazioni per quanto riguarda il denunciante.
15. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia.
Valutazione del Mediatore
16. L’articolo 1, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore europeo dispone quanto segue:
"Il mediatore non può intervenire nelle cause dinanzi ai tribunali o mettere in discussione la fondatezza della sentenza di un tribunale."
17. L'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo stabilisce che:
"Quando il mediatore, a causa di procedimenti giudiziari in corso o conclusi in merito ai fatti addotti, deve dichiarare una denuncia irricevibile o porre fine all'esame della stessa, l'esito delle indagini da lui svolte fino a quel momento è depositato in via definitiva."
18. Il Mediatore osserva che il denunciante ha presentato un ricorso contro la Commissione dinanzi al Tribunale (causa T-173/09). Il presente ricorso riguarda gli stessi fatti della presente censura. Inoltre, fatta eccezione per l’asserita violazione del principio del segreto professionale (che, in ogni caso, non è stata inclusa nella presente inchiesta), il ricorso nella causa C-173/09 solleva essenzialmente le stesse questioni e gli stessi argomenti principali della presente censura.
19. Di conseguenza, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore è tenuto a porre fine all'esame della presente denuncia.
B. Conclusioni
Sulla base della sua indagine su questa denuncia, il Mediatore la chiude con la seguente conclusione:
Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 2, paragrafo 7, del suo statuto, il Mediatore europeo ha chiuso l'esame della presente denuncia.
Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Fatto a Strasburgo, l'8 febbraio 2010
[1] Una versione non riservata della decisione è consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/39406/it.pdf.
[2] IP/09/137 del 28 gennaio 2009.
[3] Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
[4] GU 2003, L 1, pag. 1.
[5] Nel frattempo, la Commissione ha pubblicato una versione non riservata della decisione, che non menziona il denunciante per nome.