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Decisione nel caso 3249/2006/(PB)WP - Prevenzione dell’evasione fiscale quale motivo per limitare la libera circolazione

 

Sintesi della decisione sulla denuncia 3249/2006/(PB)WP contro la Commissione europea

L'erario tedesco riteneva che il denunciante, un cittadino tedesco, fosse in debito nei suoi confronti di un importo pari a 358 000 EUR. Il denunciante contestava tale pretesa. Nel novembre 2003 la città in cui viveva gli intimava la restituzione del passaporto nel timore che sarebbe partito all'estero evitando di pagare i suoi debiti fiscali. Decideva anche di limitare la validità della sua carta d'identità alla sola Germania.

Il cittadino reclamava dinanzi alla Commissione la restrizione della sua libertà di circolazione. La Commissione concludeva che la prevenzione dell'evasione fiscale potesse, in casi gravi, costituire un obiettivo legittimo di interesse pubblico idoneo a giustificare una misura restrittiva della libera circolazione. Informava quindi il denunciante di non essere in grado di stabilire se le misure adottate nel suo caso fossero proporzionate, avendo egli chiesto alla Commissione che il suo caso fosse trattato in via riservata. Ciò significa che quest'ultima non poteva rivelare l'identità del denunciante alle autorità tedesche. Di conseguenza, la Commissione decideva di archiviare il caso.

Il denunciante si rivolgeva al Mediatore sostenendo che la valutazione della Commissione era stata superficiale e orientata a favore delle autorità tedesche. Sottolineava altresì di aver autorizzato la Commissione a discutere del suo caso con le autorità tedesche.

Considerando tale autorizzazione, la Commissione contattava nuovamente le autorità tedesche. Così facendo, la Commissione scopriva che, a seguito della sospensione dei procedimenti giurisdizionali contro il denunciante, la restrizione alla sua libera circolazione era già stata revocata. La Commissione concludeva quindi che il problema del denunciante sembrava risolto e riteneva che i motivi addotti dalle autorità tedesche per le misure prese contro di lui fossero plausibili.

Il denunciante, non soddisfatto di tale risultato, chiedeva che la Commissione adottasse una decisione concludendo che le misure, per tutta la loro durata, avevano costituito una violazione del suo diritto alla libera circolazione.

Il Mediatore rammentava sia che lo scopo principale dei procedimenti d'infrazione è di assicurare che in futuro gli Stati membri osservino il diritto comunitario sia che i procedimenti non sono concepiti per accordare ai denuncianti il diritto di ricorso in merito a eventi accaduti in passato. L'esito più propizio dell'intervento della Commissione, ossia la sospensione delle restrizioni, era stato già raggiunto. Il Mediatore ha quindi ritenuto che una sua ulteriore indagine sulla questione non fosse giustificata e ha archiviato il caso.

IL CONTESTO DEL RECLAMO

1. Le autorità fiscali tedesche hanno ritenuto che il denunciante, un cittadino tedesco, fosse loro debitore di EUR 358 000. Tale affermazione, contestata dal denunciante, sembrava fondata sull'idea che taluni beni che gli appartenevano, ma che si trovavano all'estero, dovessero essere assoggettati alla tassazione tedesca. Nel novembre 2003, la città in cui vive il denunciante gli ha ordinato di consegnare il suo passaporto sulla base del fatto che era probabile che andasse all'estero per evitare di pagare i suoi debiti fiscali. La città ha anche deciso di limitare la validità della sua carta d'identità solo alla Germania. Di conseguenza, il denunciante non è stato in grado di lasciare legalmente il paese.

2. Il denunciante ha presentato una denuncia di infrazione alla Commissione, sostenendo che la Germania aveva violato l'articolo 18 del trattato CE relativo al diritto dei cittadini dell'UE alla libera circolazione e aveva agito in violazione della giurisprudenza corrispondente. La Commissione ha ritenuto che tale denuncia riguardasse una situazione puramente interna alla Germania e alla quale non era quindi applicabile l'articolo 18 del trattato CE. Il denunciante ha contestato tale risultanza al Mediatore (denuncia 3317/2004/GG), il quale ha concluso che la posizione della Commissione non era convincente. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione, in un progetto di raccomandazione, di riconsiderare la questione. La Commissione ha quindi deciso di registrare una lettera del 7 giugno 2005 del denunciante come nuova denuncia di infrazione.

3. Con lettera dell'8 agosto 2006, la direzione generale (DG) Giustizia, libertà e sicurezza della Commissione ha informato il denunciante di aver chiesto informazioni alle autorità tedesche in merito alla legislazione nazionale applicabile, ai motivi di misure come quelle controverse nel caso del denunciante, nonché alla frequenza con cui tali misure sono state applicate. Dopo aver esaminato la risposta delle autorità tedesche, la Commissione ha concluso che la legislazione tedesca sembrava prima facie conforme al diritto comunitario. A suo avviso, la prevenzione dell’evasione fiscale potrebbe, in casi gravi, essere considerata un legittimo obiettivo di interesse generale per giustificare una misura restrittiva della libera circolazione. Ha tuttavia osservato che le autorità dovevano applicare le garanzie giuridiche previste dalla legislazione pertinente e che dovevano garantire la proporzionalità delle misure che intendevano adottare. La Commissione ha dichiarato di non poter esaminare in dettaglio la proporzionalità delle misure adottate nel caso del denunciante, in quanto quest'ultimo aveva chiesto che la sua denuncia fosse trattata in modo riservato. Ciò significava che la Commissione non poteva rivelare la sua identità alle autorità tedesche e quindi non poteva chiedere informazioni dettagliate sul suo caso specifico. Di conseguenza, la Commissione ha informato il denunciante che intendeva archiviare il suo caso.

4. Il denunciante non era soddisfatto della posizione della Commissione. Il 15 agosto 2006 egli ha presentato alla Commissione i suoi argomenti contro l’archiviazione del caso. Il 16 ottobre 2006 si è rivolto al Mediatore con una nuova denuncia (denuncia 3249/2006/(PB)WP).

OGGETTO DELL'INCHIESTA

5. Nella sua lettera del 15 agosto 2006 alla Commissione e nella sua nuova denuncia al Mediatore, il denunciante ha ritenuto che l'esame del suo caso da parte della Commissione fosse stato superficiale e di parte a favore delle autorità tedesche. A suo avviso, la Commissione non aveva tenuto conto della sua descrizione dei fatti, delle conclusioni del Mediatore e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Il denunciante ha sostenuto che, secondo tale giurisprudenza, le restrizioni al diritto alla libera circolazione nell'UE non potevano essere giustificate da motivi fiscali. Inoltre, le autorità tedesche non avevano mai presentato alcun elemento di prova che dimostrasse la sua intenzione di eludere il pagamento delle imposte lasciando il territorio tedesco; Non aveva mai avuto una tale intenzione. Il denunciante ha inoltre sostenuto che le autorità tedesche non avevano fatto un uso adeguato del loro potere discrezionale nel suo caso e avevano adottato una decisione sproporzionata. Inoltre, egli ha sottolineato di aver autorizzato la Commissione, con lettera del 18 maggio 2004, a discutere il suo caso con le autorità tedesche.

6. Il denunciante ha affermato in sostanza che la Commissione non aveva gestito correttamente la sua denuncia di infrazione nei confronti della Germania. In particolare, ha contestato il ragionamento alla base della proposta della Commissione di archiviare il suo caso.

7. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto giungere a una conclusione coerente con le argomentazioni da lui addotte nella lettera del 15 agosto 2006 ad esso indirizzata.

L'INCHIESTA

8. Nel suo parere sulla presente denuncia, la Commissione ha affermato che il denunciante non ha risposto a una lettera inviatagli il 27 marzo 2007. In tale lettera, la Commissione ha chiesto al denunciante i) l'autorizzazione a rivelare la sua identità alle autorità tedesche e ii) informazioni sullo stato di avanzamento di un procedimento di ricorso da lui proposto dinanzi a un tribunale tedesco. Il Mediatore ha osservato che le osservazioni del denunciante sul parere della Commissione rispondevano a tali domande. In particolare, il denunciante ha sottolineato di aver ripetutamente autorizzato la Commissione a rivelare la sua identità alle autorità tedesche. Egli ha inoltre mantenuto le sue argomentazioni a sostegno della sua denuncia e ha criticato il fatto che la Commissione abbia impiegato troppo tempo per trattare la questione. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione di informarlo delle misure che intendeva adottare, alla luce delle informazioni fornite dal denunciante.

9. In risposta, la Commissione ha informato il Mediatore di aver nuovamente scritto alle autorità tedesche il 19 marzo 2008, chiedendo le loro osservazioni sul caso del denunciante. Più specificamente, aveva chiesto informazioni sui motivi esatti delle misure applicate nel suo caso, nonché chiarimenti sulla loro giustificazione e proporzionalità.

10. Dato che la risposta della Commissione è stata trasmessa al Mediatore solo il 30 maggio 2008, il denunciante ha ritenuto che, se la Commissione non aveva intrapreso ulteriori azioni a seguito della sua lettera inviata in marzo, ciò significava che aveva trattato il suo caso in modo negligente.

11. I servizi del Mediatore hanno successivamente contattato informalmente i servizi della Commissione, chiedendo informazioni sullo stato di avanzamento della sua indagine. La Commissione ha risposto che le autorità tedesche avevano risposto alla sua lettera il 9 maggio 2008 e avevano sottolineato che, poiché il tribunale tedesco competente aveva sospeso il procedimento di pagamento delle imposte nei confronti del denunciante, l'ordinanza che limitava la libertà di circolazione del denunciante era stata revocata il 28 giugno 2006. Il 5 agosto 2008 la Commissione ha informato il denunciante di tale risposta e ha concluso che, poiché la restrizione era stata revocata, il suo problema sembrava essere stato risolto. Inoltre, secondo la Commissione, le misure adottate nei confronti del denunciante sembravano giustificate, dato il rischio di fuga. Le misure erano state interrotte non appena il procedimento di pagamento delle imposte nei suoi confronti era stato sospeso. Di conseguenza, la Commissione ha manifestato l'intenzione di archiviare il caso.

12. Con lettera del 18 agosto 2008 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha chiesto di adottare una decisione che concludesse che le misure in vigore tra il novembre 2003 e il 28 giugno 2006 non solo erano illegali ai sensi del diritto nazionale, ma costituivano anche una violazione del suo diritto alla libera circolazione. Egli ha inoltre fornito ulteriori dettagli relativi ai suoi argomenti a sostegno della sua denuncia.

13. Il 21 ottobre 2008 la Commissione ha risposto che, avendo già formulato osservazioni su tutti i suoi argomenti, intendeva archiviare il caso. Ha sottolineato che tale decisione non pregiudicava il diritto del denunciante di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.

14. In ulteriori osservazioni inviate al Mediatore, il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva affatto commentato il contenuto della sua lettera del 18 agosto 2008 e non aveva soddisfatto la sua richiesta espressa nella presente lettera. Pertanto, ha voluto mantenere la sua denuncia in tutta la sua portata.

ANALISI E CONCLUSIONI DELL'OMBUDSMAN

A. Presunta inadempienza nel trattamento di una denuncia di infrazione

15. Il Mediatore osserva che la situazione di fatto alla base della presente denuncia è cambiata nel corso della sua indagine. Al momento dell'avvio dell'indagine, la Commissione intendeva archiviare il caso del denunciante sulla base di informazioni generali ottenute dalle autorità tedesche, senza aver esaminato in dettaglio la situazione specifica del denunciante. Nel corso della presente indagine, la Commissione ha nuovamente contattato le autorità tedesche in merito al caso specifico del denunciante ed è stata informata che le restrizioni alla libertà di circolazione del denunciante erano state revocate. Il denunciante non ha contestato tali informazioni.

16. Il Mediatore ricorda che lo scopo principale delle procedure di infrazione è garantire la futura conformità degli Stati membri al diritto comunitario. Le procedure non sono intese a fornire mezzi di ricorso ai denuncianti in merito a possibili violazioni del diritto comunitario verificatesi in passato. Tale ruolo è lasciato ai giudici nazionali.

17. In considerazione del ruolo della Commissione nelle procedure di infrazione e tenuto conto delle preoccupazioni centrali che informavano la sua denuncia iniziale, il risultato più favorevole per il denunciante dell'intervento della Commissione sarebbe stato che la Commissione sarebbe riuscita a indurre le autorità tedesche a revocare le misure adottate nei suoi confronti. Questo risultato più favorevole è stato raggiunto, dato che le autorità tedesche hanno deciso di revocare le restrizioni al diritto di libera circolazione del denunciante, a seguito della sospensione del procedimento giudiziario nei suoi confronti.

18. Pertanto, il Mediatore ritiene che non sarebbe giustificato per lui proseguire le sue indagini sulla presente denuncia. Alla luce delle circostanze sopra descritte, ritiene inoltre di non dover valutare il ragionamento su cui i servizi della Commissione hanno basato la loro decisione di proporre l'archiviazione del caso del denunciante.

19. Come spiegato dalla Commissione nella sua lettera del 21 ottobre 2008, il denunciante rimane libero di avvalersi di tutti i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.

B. Conclusioni

Il Mediatore ritiene che ulteriori indagini sulla presente denuncia da parte sua non siano giustificate. Egli chiude così il caso.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione.

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS

Fatto a Strasburgo, addì 3 dicembre 2008

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