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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1143/2007/(MHZ)RT contro l'Ufficio europeo di selezione del personale


Strasburgo, 13 dicembre 2007

Egregio signor K.,

Il 24 aprile 2007 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) in merito alla Sua esclusione dal concorso generale EPSO/AD/39/05 (amministratori linguistici di lingua francese nel settore della traduzione) a causa dei risultati insufficienti della prova scritta (a).

Il 31 maggio 2007 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'EPSO. L'EPSO ha inviato il suo parere il 18 luglio 2007 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione è stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti:

Il denunciante ha partecipato al concorso generale EPSO/AD/39/05, organizzato al fine di costituire un elenco di riserva di amministratori linguistici di lingua francese nel settore della traduzione. Ha sostenuto le prove di preselezione e le prove scritte nel concorso di cui sopra, ma non ha superato la prova scritta (a) (dal momento che ha ottenuto 2/40 punti mentre il punteggio minimo richiesto era di 20 punti). Pertanto, non è stato ammesso alle fasi successive del concorso.

Con lettera del 9 febbraio 2007, il denunciante ha chiesto all'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO") una copia del suo documento di prova contrassegnato e della griglia di valutazione utilizzata dai marcatori per quanto riguarda la prova a) al fine di comprendere i motivi del punteggio assegnato e migliorare le sue prestazioni future. Egli ha inoltre chiesto alla commissione giudicatrice di riesaminare la sua prova scritta (a).

Il 19 marzo 2007 l'EPSO ha risposto che la commissione giudicatrice aveva riesaminato il test a) del denunciante, ma ha mantenuto la sua decisione iniziale. La commissione ha ritenuto che la conoscenza della lingua francese da parte del denunciante non fosse sufficiente per tradurre i documenti delle istituzioni in tale lingua e che la traduzione del denunciante contenesse "barbarismes, non sens et contresens". L'EPSO ha inoltre affermato che il test del denunciante (a) è stato corretto, in forma anonima, da due marcatori sulla base di una griglia di correzione stabilita dal comitato.

A seguito dell'ulteriore richiesta del denunciante del 19 marzo 2007, l'EPSO ha inviato al denunciante una copia non contrassegnata della sua prova scritta (a) insieme alla scheda di valutazione e ha spiegato che, a causa del carattere segreto del lavoro della commissione giudicatrice, non poteva fornire al denunciante né una versione contrassegnata della sua prova né la griglia di valutazione.

Il denunciante non era soddisfatto della risposta ricevuta e si è rivolto al Mediatore europeo.

Egli ha sostenuto che l'EPSO ha erroneamente rifiutato di inviargli una copia del suo documento di prova contrassegnato e non gli ha fornito informazioni sufficientemente precise sugli errori individuati nel suo test (a).

A sostegno della sua affermazione, il denunciante ha sostenuto che la scheda di valutazione era troppo generale e che, sulla base della scheda di valutazione, non poteva venire a conoscenza dei suoi errori.

Sostiene che l'EPSO dovrebbe inviargli il suo documento di prova contrassegnato e fornirgli informazioni più precise sugli errori individuati nel suo test (a) rispetto a quelle contenute nella sua scheda di valutazione.

L'INCHIESTA

Parere dell'EPSO

Il parere adottato dall'EPSO può essere sintetizzato come segue:

Il denunciante ha presentato domanda di partecipazione al concorso generale EPSO/AD/39/05. Per motivi organizzativi, le prove di preselezione e le prove scritte si sono svolte simultaneamente per tutti i candidati il 29 settembre 2006. Essendo stato tra i migliori 140 candidati ai test di preselezione, il denunciante è stato ammesso al concorso e invitato a compilare un modulo di candidatura. È stato inoltre informato che la commissione giudicatrice procederà alla correzione delle sue prove scritte.

Prova scritta a) volta a valutare la capacità di scrittura dei candidati in francese. Il denunciante non ha superato la prova scritta a), in quanto ha ottenuto 2/40 punti mentre il punteggio minimo richiesto era di 20 punti.

Il 6 febbraio 2007 il denunciante è stato informato che i risultati della prova a) erano insufficienti e che non era stato ammesso alle prove orali.

Il 9 febbraio 2007 il denunciante ha chiesto alla commissione giudicatrice una copia del suo documento di prova contrassegnato e della griglia di valutazione utilizzata dai marcatori per quanto riguarda la prova di cui alla lettera a), nonché una revisione della sua prova scritta di cui alla lettera a).

Il 21 febbraio 2007 l'EPSO ha inviato al denunciante una copia non contrassegnata della sua prova scritta (a), corredata della scheda di valutazione.

Il 19 marzo 2007 l'EPSO ha informato il denunciante che la commissione giudicatrice aveva riesaminato la sua prova a), ma ha mantenuto la sua decisione iniziale. Il comitato ha constatato che la conoscenza della lingua francese da parte del denunciante non era sufficiente per tradurre i documenti delle istituzioni in tale lingua e che la sua traduzione conteneva "barbarismes, non sens et contresens ". Lo stesso giorno il denunciante ha risposto all'EPSO che non era soddisfatto della risposta e che desiderava conoscere gli errori che aveva commesso.

Il 23 marzo 2007 l'EPSO ha spiegato al denunciante che, a causa del carattere segreto del lavoro del comitato, non poteva fornirgli né una versione marcata del suo test né la griglia di valutazione.

L’EPSO sottolinea che, a seguito delle prove scritte, tutti i documenti di prova sono stati corretti in forma anonima da almeno due esaminatori, secondo criteri stabiliti in anticipo dalla commissione giudicatrice. Il comitato ha quindi verificato la corretta applicazione dei criteri e ha esaminato le osservazioni e le valutazioni formulate dagli esaminatori. L'EPSO ha sottolineato che il comitato ha fissato i punteggi finali che sono stati comunicati ai candidati.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante secondo cui l'EPSO avrebbe erroneamente rifiutato di inviargli una copia del suo documento di prova contrassegnato e non gli avrebbe fornito informazioni sufficientemente precise sugli errori individuati nella sua prova a), l'EPSO ha sottolineato che i documenti di prova dei candidati che siedono alle prove scritte non sono annotati. Le annotazioni degli esaminatori sono riportate nella scheda di valutazione. Nel preparare la valutazione dei candidati, la commissione giudicatrice tiene conto di tali schede di valutazione. Dato che queste schede di valutazione non esprimono il giudizio del Consiglio, ma fanno parte delle sue deliberazioni, non vengono comunicate ai candidati. La valutazione del comitato nel suo complesso figura solo nella scheda di valutazione finale. Nel caso di specie, la scheda di valutazione finale è stata inviata al denunciante. Secondo la giurisprudenza dei giudici comunitari, la Commissione non è tenuta ad includere le sue osservazioni sui documenti di prova.

L'EPSO ha sottolineato che la commissione giudicatrice ha valutato la forma e il contenuto delle prove dei candidati. Nel caso del denunciante, è stato accertato che il suo documento di prova era insufficiente sia per quanto riguarda la forma che il contenuto. La commissione ha ritenuto che la conoscenza della lingua francese da parte del denunciante non fosse sufficiente per tradurre i documenti delle istituzioni in tale lingua e che la sua traduzione contenesse "barbarismes, non sens et contresens ".

Conformemente alla giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali comunitari (1), la commissione giudicatrice non è tenuta, nel giustificare il fallimento di un candidato in una prova, a specificare quali risposte sono state considerate insufficienti o a spiegare perché sono state giudicate insufficienti. Oltre all'indicazione del voto dato al denunciante, la commissione gli ha anche inviato la scheda di valutazione e una spiegazione dettagliata su come erano stati corretti i test.

L’EPSO ritiene che la commissione giudicatrice abbia adempiuto il proprio obbligo, come indicato nella guida per i candidati, di comunicare al candidato il suo documento di prova e la scheda di valutazione.

Osservazioni del denunciante

Non sono pervenute osservazioni da parte del denunciante.

LA DECISIONE

1 Presunta omissione da parte dell'EPSO di inviare al denunciante una copia del suo documento di prova contrassegnato e di fornirgli informazioni sufficientemente precise sugli errori individuati nel suo test (a)

1.1 Il denunciante sostiene che l'EPSO (i) ha erroneamente rifiutato di inviargli una copia del suo documento di prova contrassegnato e (ii) non gli ha fornito informazioni sufficientemente precise sugli errori individuati nel suo test (a).

Sostiene che l'EPSO dovrebbe i) inviargli il suo documento di prova contrassegnato e ii) fornirgli informazioni più precise sugli errori individuati nel suo test a) rispetto a quelle contenute nella sua scheda di valutazione.

1.2 Nel suo parere, l'EPSO ha dichiarato, in sintesi, di non poter fornire al denunciante i suoi documenti di prova contrassegnati perché questi non sono contrassegnati e non vi è alcun obbligo giuridico che debbano essere contrassegnati. Gli esaminatori fanno le loro annotazioni su fogli di carta separati che fanno parte delle deliberazioni della commissione giudicatrice, sono quindi segrete e non possono essere divulgate. La valutazione del comitato nel suo complesso figura solo nella scheda di valutazione finale.

Per quanto riguarda gli errori del denunciante, l'EPSO ha dichiarato che la commissione giudicatrice ha ritenuto che il documento di prova del denunciante fosse insufficiente sia per quanto riguarda la forma che il contenuto. La commissione ha ritenuto che la conoscenza della lingua francese da parte del denunciante non fosse sufficiente per tradurre i documenti delle istituzioni in tale lingua e che la sua traduzione contenesse "barbarismes, non sens et contresens". L'EPSO ha inoltre fatto riferimento alla giurisprudenza dei giudici comunitari secondo cui il comitato non è tenuto a fornire spiegazioni precise per ciascun errore (2).

1.3 In via preliminare, il Mediatore sottolinea che, a suo avviso, il denunciante desiderava essere informato dei suoi errori ricevendo dall'EPSO i suoi documenti di prova contrassegnati e/o la scheda di valutazione.

1.4 Per quanto riguarda i documenti di prova contrassegnati, il Mediatore osserva che l'EPSO ha spiegato la sua procedura di valutazione dei documenti di prova e ha dichiarato di non poter divulgare i documenti contrassegnati perché i documenti non sono contrassegnati. Il Mediatore ritiene che tale spiegazione sia ragionevole.

1.5 Per quanto riguarda la scheda di valutazione fornita al denunciante, il Mediatore sottolinea che, nell'ambito della presente denuncia, tale scheda di valutazione deve essere valutata alla luce dell'obiettivo di fornire al candidato informazioni sui suoi errori anziché fornirgli una copia del suo documento di prova contrassegnato. A tale riguardo, il Mediatore ribadisce la sua opinione secondo cui, a condizione che sia sufficientemente completa, la scheda di valutazione può essere un'indicazione adeguata della valutazione della commissione giudicatrice in merito agli errori e alle debolezze individuati nel documento di prova di un candidato (3).

1.6 Nel caso di specie, il Mediatore osserva che la scheda di valutazione inviata al denunciante è costituita da tre parti. La prima parte fornisce quattro caselle (très bon, bon, suffisant e insuffisant) che possono essere spuntate per quanto riguarda due aspetti, vale a dire "Fond (comprensione, omissione, ecc.)" e "Forme (Stile, ortografia, grammatica, punteggiatura, ecc.)". Nel caso del denunciante, la casella prevista per "insufficiente" è stata spuntata per quanto riguarda entrambi gli aspetti. La seconda parte è etichettata come "Commentaires". Il denunciante non formula alcuna osservazione. La terza parte stabilisce i riquadri per quattro potenziali valutazioni scritte, che sono le seguenti: i) "Très bonne traduction": 36-40 punti; ii) "Bonne traduction": 28-35 punti; iii) "Traduzione suffisante": 20-27 punti; e iv) "Traduzione insuffisante. Lacunes dans la connaissance de la langue source et/ou traduction contenant de nombreuses erreurs de rédaction: 0-19 punti." Nel caso del denunciante, l'ultima casella è stata spuntata.

Il Mediatore ritiene che la scheda di valutazione del denunciante sopra descritta fosse piuttosto generale e non contenga effettivamente informazioni precise in merito agli errori commessi dal denunciante.

1.7 A tale riguardo, il Mediatore ricorda che la questione dell'accesso ai criteri di valutazione, che è strettamente legata alla qualità delle schede di valutazione utilizzate dall'EPSO per comunicare ai candidati i loro errori, è stata sollevata in altre denunce rivolte al Mediatore, in particolare nelle denunce 2097/2003/(ADB)PB, 2028/2003/(MF)PB e 413/2004/(MF1)PB (4). Le indagini su tali denunce sono state chiuse nel settembre 2005.

Nei casi summenzionati, il Mediatore ha formulato tre distinti progetti di raccomandazione in base ai quali la Commissione e l'EPSO dovrebbero riconsiderare il rifiuto di concedere l'accesso, rispettivamente, ai criteri di valutazione, ai criteri di selezione stabiliti dalla commissione giudicatrice e a una copia della scheda di valutazione dettagliata.

In tutti e tre i casi, la Commissione e l'EPSO hanno presentato pareri congiunti. Nella denuncia 2097/2003/(ADB)PB, le due istituzioni hanno risposto al progetto di raccomandazione del Mediatore fornendo una copia della prova scritta contenente le osservazioni e le correzioni della commissione giudicatrice. A loro parere, la Commissione e l'EPSO hanno tuttavia sottolineato che la divulgazione del documento di prova rettificato costituiva un'eccezione alla prassi generale della Commissione e dell'EPSO e non aveva valore precedente.

Nel contesto delle denunce 2097/2003/(ABD)PB e 2028/2003/(MF)PB, la Commissione e l'EPSO non hanno accettato di divulgare i criteri di selezione stabiliti dalla commissione giudicatrice e, per quanto riguarda la denuncia 413/2004/(MF)PB, non hanno accettato di divulgare una copia della scheda di valutazione dettagliata. Tuttavia, la Commissione e l’EPSO hanno dichiarato che, per quanto riguarda il futuro, stavano esaminando la possibilità di fornire ai candidati una scheda di valutazione più dettagliata.

Nella sua decisione dell'8 settembre 2005 che chiude la sua indagine sulla denuncia 2097/2003/(ADB)PB e nelle sue successive decisioni del 14 settembre e del 22 settembre 2005 che chiude le sue indagini sulle denunce 2028/2003/(MF)PB e 413/2004/(MF)PB rispettivamente, il Mediatore ha concluso che la posizione dell'EPSO solleva importanti questioni di fatto e di diritto di natura più generale. Per questo motivo annuncia l'intenzione di avviare un'indagine di propria iniziativa sull'accesso ai criteri di valutazione.

Di conseguenza, il 10 ottobre 2005 il Mediatore ha avviato un'indagine di propria iniziativa (OI/5/2005/PB) sulla questione dell'accesso dei candidati ai criteri di valutazione stabiliti dalle commissioni giudicatrici e applicati alle prove scritte nell'ambito dei concorsi organizzati dall'EPSO. L'indagine di propria iniziativa del Mediatore è in corso. Il 3 luglio 2007 il Mediatore ha inviato una lettera di inchiesta all'EPSO, chiedendogli di esprimere il proprio parere sull'analisi preliminare del Mediatore e sui relativi suggerimenti formulati nella sua lettera. Le informazioni sull'esito dell'indagine di propria iniziativa del Mediatore saranno pubblicate sul suo sito web (www.ombudsman.europa.eu).

1.8 Infine, il Mediatore si rammarica che, nel suo parere sulla denuncia, l'EPSO non abbia aggiunto nuove informazioni sugli errori del denunciante, come indicato nella scheda di valutazione. Il Mediatore osserva tuttavia che, a suo parere, l'EPSO si è basato sulla giurisprudenza dei tribunali comunitari secondo cui la commissione giudicatrice non è tenuta a fornire spiegazioni precise per ciascun errore (5).

1.9 Il Mediatore ritiene che l'EPSO dovrebbe fornire ai candidati non selezionati schede di valutazione più dettagliate di quelle utilizzate nel caso di specie e che la mancata presentazione di tali schede potrebbe prima facie costituire un caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, sulla base dell'esperienza delle precedenti reazioni dell'EPSO ai progetti di raccomandazione formulati dal Mediatore in relazione a indagini su casi simili, il Mediatore ritiene che non vi sia alcuna prospettiva realistica di un cambiamento della posizione dell'EPSO nel quadro di un'indagine su una singola denuncia. Pertanto, e poiché sta conducendo un'indagine di propria iniziativa sul problema sistemico relativo alla denuncia in questione, i cui risultati potrebbero contribuire a risolvere tutti i problemi analoghi incontrati dai candidati, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini per quanto riguarda la presente denuncia.

2 L'affermazione secondo cui l'EPSO dovrebbe fornire al denunciante le informazioni richieste

2.1 Sostiene che l'EPSO dovrebbe inviargli il suo documento di prova contrassegnato e fornirgli informazioni più precise sugli errori individuati nel suo test (a) rispetto a quelle contenute nella sua scheda di valutazione.

2.2 Alla luce delle sue conclusioni di cui al precedente punto 1.9, il Mediatore non ritiene giustificato indagare ulteriormente sulla richiesta del denunciante.

3 Conclusione

Per i motivi illustrati al precedente punto 1.9, nel caso di specie non sono giustificate ulteriori indagini.

Anche il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Cfr. causa T-291/94 Pimley-Smith/Commissione, Racc. 1995, pagg. I-A-209 e II-637; e causa T-494/04, Neirinck/Commissione, sentenza del 14 novembre 2006, GU 2006, C 326.

(2) Cfr. nota 1.

(3) Cfr. la decisione sulla denuncia 774/2003/ELB, disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).

(4) Le decisioni relative a tali denunce sono disponibili sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).

(5) in francese: "Il ne relève toutefois pas de la responsabilité d'un jury de concours d'indiquer aux candidats la gravité ou l'importance des erreurs/omissions qu'un candidat aurait commises, comme c'est le cas dans le cadre des examens scolaires. Tel qu'il est reconnu par la jurisprudence en matière de concours, un jury ne saurait être tenu, en motivant l'échec d'un candidat à une épreuve, de préciser l'importance des erreurs et des faiblesses identifiées, ni leur niveau de gravité, un tel degré de motivation n'étant pas nécessaire."(cfr. cause T-291/94 Pimley-Smith/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-209 e II-637, punto 64; e causa T-494/04, Neirinck/Commissione, sentenza del 14 novembre 2006, GU 2006, C 326, punto 75)

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