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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 258/2007/(MHZ)RT contro la Commissione europea
Decisione
Caso 258/2007/(MHZ)RT - Aperto(a) il Venerdì | 23 marzo 2007 - Decisione del Lunedì | 10 dicembre 2007
Strasburgo, 10 dicembre 2007
Egregio signor B.,
Il 23 gennaio 2007 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito alla procedura di attestazione del 2005.
Il 2 febbraio 2007 Lei mi ha trasmesso ulteriori informazioni relative alla Sua denuncia.
Il 23 marzo 2007 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione.
Il 4 aprile 2007 Lei mi ha informato che desiderava chiarire la Sua affermazione in base alla quale avevo deciso di avviare un'indagine. Lei ha inoltre presentato osservazioni in merito alla mia gestione del Suo caso (1).
Il 16 maggio 2007 ho trasmesso la Sua denuncia riveduta al Presidente della Commissione. Lo stesso giorno Le ho inviato una lettera in cui ho risposto alle Sue osservazioni di cui sopra (2).
La Commissione ha trasmesso il suo parere il 14 giugno 2007.
Il 25 giugno 2007 Lei mi ha inviato ulteriori osservazioni in merito al trattamento del Suo caso (3) e ha chiesto una copia della mia lettera del 16 maggio 2007 alla Commissione. Lo stesso giorno la Commissione mi ha trasmesso la traduzione del suo parere in francese.
Il 7 luglio 2007 Le ho inviato (i) copia della mia lettera del 16 maggio 2007 alla Commissione a seguito della Sua richiesta e (ii) il parere della Commissione in francese. La invito inoltre a presentare le Sue osservazioni in merito a tale parere, da Lei trasmesso il 26 luglio 2007.
Il 29 ottobre 2007 Lei ha inviato ulteriori osservazioni (4) alle quali ho risposto il 15 novembre 2007 (5).
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
I fatti pertinenti possono essere riassunti come segue:
Il denunciante è un membro di categoria "C" del personale della Commissione presso la direzione generale ("DG") dell'Istruzione e della cultura. Prima di lavorare per la Commissione, ha svolto funzioni analoghe nella funzione pubblica francese.
Il 28 gennaio 2005 la DG Istruzione e cultura ha organizzato una presentazione PowerPoint durante la quale è stata discussa la proposta della DG Personale e amministrazione ("DG ADMIN") relativa al progetto di decisione riguardante i criteri per la procedura di attestazione del 2005 ("la proposta"). Il denunciante ha ritenuto che la proposta non fosse conforme all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 7 aprile 2004 che stabilisce le modalità di applicazione della procedura di attestazione (6) ("decisione della Commissione del 7 aprile 2004"). Secondo il denunciante, la proposta prevedeva, tra l'altro, che solo l'esperienza professionale valutata sulla base delle revisioni dello sviluppo della carriera disponibili potesse essere presa in considerazione per essere ammessa alla procedura di attestazione, e non l'intera esperienza professionale. Tale limitazione costituiva, secondo il denunciante, un'interpretazione eccessivamente restrittiva della decisione della Commissione del 7 aprile 2004.
Pertanto, il 4 febbraio 2005, il denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica alla DG ADMIN spiegando il suo punto di vista in merito alla presunta non conformità della proposta alla decisione della Commissione del 7 aprile 2004 e ha esortato la DG ADMIN a modificare la proposta.
La DG ADMIN non ha risposto al suo messaggio di posta elettronica e non ha neppure inviato una risposta interlocutoria.
Il 29 marzo 2005 il denunciante ha presentato una domanda di decisione ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. Ha ribadito il contenuto della sua e-mail del 4 febbraio 2005 e ha sottolineato che, data l'interpretazione restrittiva della proposta, l'esperienza settennale del denunciante nella funzione pubblica francese potrebbe non essere presa in considerazione in relazione al suo tentativo di modificare la sua categoria da C a B. Il denunciante ha inoltre sottolineato il fatto che la DG ADMIN non ha risposto alla sua e-mail del 4 febbraio 2005.
Il 20 maggio 2005 la DG ADMIN ha pubblicato la decisione n. 33-2005, intitolata "Decisione dell'autorità che ha il potere di nomina relativa ai criteri per la procedura di attestazione 2005"("decisione 33-2005"). La decisione 33-2005 ha inserito nella sostanza le stesse norme contenute nella proposta.
Il 1o agosto 2005 la DG ADMIN ha risposto alla richiesta del denunciante presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. La DG ADMIN ha constatato, in sintesi, che la proposta e la decisione 33-2005 sono state adottate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 7 aprile 2004. Essa non ha fatto riferimento alla mancata risposta all'e-mail del denunciante del 4 febbraio 2005.
Il 28 ottobre 2005 il denunciante ha presentato un reclamo contro la risposta di cui sopra, ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto.
Il 20 febbraio 2006 la DG ADMIN ha risposto al denunciante.
In primo luogo, essa ha dichiarato irricevibile la denuncia del denunciante, dato che la risposta impugnata non costituiva un atto che gli arrecava pregiudizio.
In secondo luogo, la DG ADMIN ha spiegato la base giuridica della decisione 33-2005. In sintesi, non condivideva l'opinione del denunciante secondo cui la decisione 33-2005 non era conforme alla decisione della Commissione del 7 aprile 2004. La DG ADMIN ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 2, della decisione della Commissione del 7 aprile 2004 prevedeva che l'autorità che ha il potere di nomina decidesse in merito al valore dei criteri e alla ponderazione ad essi applicata. Sulla base di tale articolo, la DG ADMIN ha deciso che, per essere ammessi alla procedura di attestazione 2005, i funzionari devono essere stati riconosciuti, nella loro relazione annuale di evoluzione della carriera relativa al 2004, come aventi il potenziale per assumere funzioni di categoria B.
Inoltre, la DG ADMIN ha dichiarato che l’autorità che ha il potere di nomina doveva confrontare l’esperienza professionale dei funzionari candidati all’attestato. Pertanto, la colonna intitolata "potenziale", che è stata recentemente inclusa nelle relazioni sullo sviluppo della carriera a partire dal 2005, doveva essere confrontata al fine di valutare l'esperienza professionale dei funzionari ai fini della loro attestazione.
Il denunciante non era soddisfatto della risposta ricevuta e il 23 gennaio 2007 si è rivolto al Mediatore europeo.
Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla seguente affermazione del denunciante, come quest'ultima è stata chiarita nell'ulteriore lettera del denunciante del 4 aprile 2007, e sostiene:
Il denunciante sostiene che la DG ADMIN i) ha deliberatamente omesso di rispondere all'e-mail del denunciante del 4 febbraio 2005; ii) non ha preso posizione in tempo utile sulle osservazioni del denunciante e iii) si è rifiutato di scusarsi per le carenze di cui sopra, contrariamente ai principi di buona amministrazione.
Egli chiede che la Commissione si scusi per la mancata risposta.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere adottato dalla Commissione può essere sintetizzato come segue:
Per quanto riguarda i fatti:Il 28 gennaio 2005 la DG ADMIN ha organizzato un convegno dal titolo "Procedura di attestazione: Flussi di carriera C e D". Nel corso della conferenza è stata presentata una presentazione PowerPoint intesa a fornire una panoramica generale dei principi che disciplinano la procedura di attestazione e a spiegare in che modo i funzionari impiegati nelle categorie C e D prima del 1o maggio 2004 possono diventare membri del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni. La presentazione indicava che l'esperienza e il merito sarebbero stati valutati sulla base di relazioni sullo sviluppo della carriera.
Dopo aver assistito alla presentazione, il denunciante ha inviato un messaggio di posta elettronica alla DG ADMIN nel febbraio 2005, in cui affermava che la valutazione dell'esperienza professionale di un candidato sulla base delle ultime tre relazioni annuali sull'evoluzione della carriera violerebbe l'articolo 6, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 7 aprile 2004 che stabilisce che l'autorità che ha il potere di nomina deve redigere un elenco di funzionari ammissibili in ordine di priorità sulla base dei seguenti criteri: il livello di istruzione e formazione; anzianità nel flusso di carriera C o D; e l'esperienza e il merito valutati sulla base delle relazioni sullo sviluppo delle carriere disponibili. La DG ADMIN non ha risposto a questa e-mail.
Il 29 marzo 2005 il denunciante ha presentato una richiesta formale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. A tale domanda è stata data risposta formale con decisione 1° agosto 2005.
Il 28 ottobre 2005 il denunciante ha presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione del 1° agosto 2005 di diniego di accoglimento della sua domanda. Il 20 febbraio 2006 la sua denuncia ai sensi dell'art. 90, n. 2, è stata dichiarata irricevibile.
Per quanto riguarda i meritiNel suo parere, la Commissione "ha riconosciuto che non è stata fornita alcuna risposta al messaggio di posta elettronica del denunciante del 4 febbraio 2004". Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che i) al momento dell'invio del messaggio di posta elettronica del denunciante, la procedura di attestazione non era ancora stata avviata e ii) i criteri per la procedura di attestazione del 2005 sono stati stabiliti solo successivamente e sono stati pubblicati il 20 maggio 2005. La DG ADMIN ha pertanto ritenuto che l'e-mail del denunciante esprimesse "una critica generale" e non richiedesse una risposta formale.
La Commissione ha inoltre aggiunto che il denunciante non era mai stato candidato alla procedura di attestazione effettuata nel 2005. Pertanto, il fallimento della Commissione non ha avuto un impatto negativo sui diritti statutari del denunciante.
Inoltre, la Commissione ha ritenuto che fosse stata fornita una risposta formale alle domande del denunciante a seguito della sua richiesta presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. Inoltre, la DG ADMIN ha fornito una spiegazione dettagliata in merito alla questione in questione nella sua risposta al ricorso del denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
Infine, la Commissione si è scusata per la mancata risposta. Ha inoltre sottolineato che la mancata risposta non era intenzionale e non arrecava alcun danno alla situazione amministrativa del denunciante.
Osservazioni del denunciante sul parere della CommissioneNelle sue osservazioni sul parere della Commissione, il denunciante ha formulato, in sintesi, le seguenti osservazioni:
Il denunciante ha ritenuto che la Commissione non abbia preso posizione su tutte le sue accuse e non si sia scusata per le sue inadempienze.
Per quanto riguarda la prima affermazione secondo cui la DG ADMIN avrebbe deliberatamente omesso di rispondere al suo messaggio di posta elettronica del 4 febbraio 2005, il denunciante ha dichiarato di essere solo parzialmente soddisfatto della spiegazione della Commissione. Ha continuato sostenendo che l'affermazione secondo cui "la sua e-mail non richiedeva una risposta formale"ha dimostrato che la Commissione non ha agito in buona fede. Il denunciante ha inoltre sottolineato che la Commissione aveva l'obbligo di rispondere alla sua corrispondenza indipendentemente dal fatto che la sua risposta potesse influenzare o meno i suoi diritti legali.
Per quanto riguarda la sua seconda affermazione secondo cui la Commissione non avrebbe preso posizione in tempo utile sulle sue osservazioni, il denunciante ha sottolineato che tale affermazione si riferiva alla risposta tardiva ricevuta dalla Commissione. Il denunciante osserva che la DG ADMIN non ha compiuto alcuno sforzo per ridurre il ritardo nella risposta al suo reclamo presentato a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Inoltre, il denunciante ha sottolineato che la DG ADMIN non si è scusata in particolare per questo fatto.
Inoltre, il denunciante ha sottolineato che la Commissione non ha fatto alcun riferimento al suo messaggio di posta elettronica del 4 febbraio 2005 e non si è scusata per la mancata risposta al suddetto messaggio di posta elettronica né nella risposta alla sua richiesta ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, né nella risposta alla sua denuncia presentata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2. Pertanto, il denunciante ha ritenuto che l'atteggiamento della Commissione violasse il suo diritto a una buona amministrazione e a un trattamento equo e imparziale.
Infine, il denunciante ha contestato l'irricevibilità della sua denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, per il duplice motivo che la decisione della DG ADMIN era contraria alla giurisprudenza comunitaria e che essa ha trattato ingiustamente la sua denuncia ai sensi dell'articolo 90.
LA DECISIONE
1 Osservazioni preliminariAmbito di applicazione dell'indagine del Mediatore
1.1 Il Mediatore sottolinea che, come ha spiegato nella sua lettera al denunciante del 16 maggio 2007, egli non affronta nella presente indagine le differenze di interpretazione delle norme interne che disciplinano il rapporto tra l'istituzione e il denunciante, che riguardano la questione se sia legittimo o meno che la Commissione tenga conto del potenziale di un membro del personale di svolgere una funzione nella categoria "B" come dedotto nelle relazioni sullo sviluppo della carriera di tale persona al fine di ammetterlo alla procedura di attestazione e di autorizzare un passaggio dalla categoria "C" a "B". Sebbene il denunciante abbia presentato un'asserzione in merito a tale questione nella sua denuncia iniziale, il Mediatore non ha trovato motivi sufficienti per trattare la questione, dato che la posizione della Commissione al riguardo, come presentata nella sua risposta alla denuncia a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del denunciante, sembrava ragionevole.
1.2 Il Mediatore osserva inoltre che alcune delle osservazioni del denunciante, presentate nelle sue osservazioni, erano incentrate sul fatto che il Mediatore ha deciso di non trattare tutti gli aspetti della sua denuncia. Il Mediatore sottolinea di aver risposto a tali osservazioni il 15 novembre 2007 in una comunicazione separata. Poiché sembra che tali osservazioni non si riferiscano direttamente alla denuncia originaria, il Mediatore ha deciso di non includerle nella presente decisione.
2 Presunta mancanza di risposta a tempo debito e di scuse2.1 Il denunciante sostiene che la direzione generale del Personale e dell'amministrazione della Commissione ("DG ADMIN") (i) ha deliberatamente omesso di rispondere alla sua e-mail del 4 febbraio 2005; ii) non si è pronunciato a tempo debito sulle sue osservazioni; e iii) ha rifiutato di scusarsi per le carenze di cui sopra contrarie ai principi di buona amministrazione. Egli chiede che la Commissione si scusi per la mancata risposta.
2.2 Nel suo parere, la Commissione ha riconosciuto che non è stata fornita alcuna risposta all'e-mail del denunciante del 4 febbraio 2005. La Commissione ha ritenuto che l'e-mail del denunciante esprimesse "una critica generale" e non richiedesse una risposta formale. La Commissione ha giustificato la propria posizione affermando che i) al momento dell'invio del messaggio di posta elettronica del denunciante, la procedura di attestazione non era ancora stata avviata e ii) i criteri per la procedura di attestazione del 2005 sono stati stabiliti solo successivamente e sono stati pubblicati il 20 maggio 2005. La Commissione ha inoltre sottolineato che, di fatto, è stata fornita una risposta formale alle domande del denunciante a seguito della sua richiesta presentata ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto. Inoltre, la DG ADMIN ha fornito una spiegazione dettagliata nella sua risposta al ricorso del denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.
Nel suo parere la Commissione si è scusata per la mancata risposta. Ha inoltre sottolineato che la mancata risposta non era intenzionale e non arrecava alcun danno alla situazione amministrativa del denunciante. La Commissione ha osservato che il denunciante non ha partecipato alla procedura di attestazione del 2005.
2.3 Il Mediatore osserva che il 4 febbraio 2005 il denunciante ha inviato un'e-mail alla DG ADMIN in merito alla proposta della Commissione sui criteri per la procedura di attestazione del 2005. Il Mediatore osserva inoltre che, a seguito della mancata risposta della Commissione al suo messaggio di posta elettronica, il 29 marzo 2005 il denunciante ha presentato una richiesta di decisione ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari. Inoltre, il Mediatore osserva che la Commissione ha risposto alla richiesta del denunciante ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, e alla sua denuncia ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, entro il termine di quattro mesi stabilito dallo statuto dei funzionari.
2.4 Il Mediatore ha sempre ritenuto che i principi di buona amministrazione richiedano che la Commissione risponda alla corrispondenza dei cittadini entro un termine ragionevole. Conformemente al codice di buona condotta amministrativa della Commissione (7), la risposta a una lettera indirizzata alla Commissione è inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera del servizio competente della Commissione. Inoltre, il Mediatore sottolinea che, secondo il codice di buona condotta amministrativa della Commissione, se una risposta nel merito non può essere inviata entro il termine stabilito, dovrebbe essere inviata in primo luogo una lettera di attesa.
2.5 Nel caso di specie, la Commissione aveva sostenuto di non aver risposto all'e-mail del denunciante in quanto riteneva che il suo contenuto esprimesse "una critica generale" e non richiedesse una risposta formale . Dopo aver esaminato l'e-mail del denunciante del 4 febbraio 2005, il Mediatore ritiene che tale opinione non sembri del tutto ragionevole (8). Inoltre, il Mediatore osserva che al denunciante non è stata inviata alcuna risposta interlocutoria.
2.6 Tuttavia, il Mediatore osserva che, in una fase successiva, la Commissione ha effettivamente risposto, nelle sue risposte alla richiesta di cui all'articolo 90, paragrafo 1, e alla denuncia di cui all'articolo 90, paragrafo 2, ai punti sollevati dal denunciante nell'e-mail in questione. Inoltre, il Mediatore ricorda che, nel suo parere, la Commissione si è scusata per non aver i) risposto all'e-mail del denunciante del 4 febbraio 2005 e ii) preso posizione in tempo utile sulle osservazioni del denunciante. Date le circostanze, il Mediatore non ritiene necessario indagare ulteriormente sulle questioni in questione. Egli chiude quindi il caso.
3 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su tale denuncia, non sono giustificate ulteriori indagini. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Nella sua lettera complementare del 4 aprile 2007, il denunciante ha ritenuto, in sintesi, che il Mediatore avrebbe dovuto, in linea di principio, avviare un'indagine su tutte le accuse e le affermazioni presentate nella sua denuncia iniziale. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento all'asserzione su cui è stata avviata l'indagine e ha suggerito al Mediatore di aggiungere l'asserzione secondo cui la Commissione non si era scusata per la mancata risposta all'e-mail del denunciante.
(2) Nella sua risposta del 16 maggio 2007, il Mediatore i) ha spiegato al denunciante il suo margine di discrezionalità per quanto riguarda l'ammissibilità delle denunce e ii) ha accettato l'aggiunta proposta all'asserzione relativa alla mancata risposta della Commissione all'e-mail del denunciante. Lo stesso giorno, il presidente della Commissione è stato informato dell'accusa riveduta.
(3) In sintesi, il denunciante ha ribadito le sue precedenti osservazioni del 4 aprile 2007.
(4) In sintesi, il denunciante ha ribadito le sue precedenti osservazioni.
(5) Il Mediatore ha ripetuto al denunciante le spiegazioni fornite nella sua lettera del 16 maggio 2007.
(6) C(2004)1318 (cfr. avviso amministrativo N 70 - 2004/22.06.2004).
(7) GU 2000, L 308, pag. 26.
(8) Nella sua e-mail, il denunciante ha dichiarato di essere in attesa di una risposta da parte della DG ADMIN. in francese: "Dans l'attente de votre réponse (...)".