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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3509/2005/JF contro l'Ufficio europeo di selezione del personale
Decisione
Caso 3509/2005/JF - Aperto(a) il Giovedì | 15 dicembre 2005 - Decisione del Giovedì | 19 ottobre 2006
Strasburgo, 19 ottobre 2006
Gentile signora N.,
L'11 novembre 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo di selezione del personale ("EPSO"). La denuncia riguarda il concorso generale EPSO/AD/26/05 per amministratori nel settore del diritto (1).
Il 15 dicembre 2005 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'EPSO. Il 20 febbraio 2006 ho ricevuto il parere dell'EPSO e il 6 marzo 2006 la sua traduzione in inglese. Le ho trasmesso il parere con l'invito a formulare osservazioni. Il 19 aprile 2006 ho ricevuto le sue osservazioni.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti sono, in sintesi, i seguenti.
Il bando di concorso generale EPSO/AD/26/05 per amministratori (AD5) nel settore del diritto (di seguito "il bando di concorso") richiedeva ai candidati i) di avere "una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua principale): Danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo o svedese e una conoscenza soddisfacente di una seconda di queste lingue" e ii) sostenere prove in due di queste lingue.
Il 4 novembre 2005 il denunciante ha inviato un'e-mail all'EPSO chiedendo i motivi per cui la lingua ceca non era inclusa nel bando di concorso. Il denunciante desiderava inoltre sapere se la mancata inclusione della lingua ceca fosse stata intenzionale.
Il 7 novembre 2005 l’EPSO ha risposto citando i requisiti linguistici del bando di concorso. L'EPSO si è rammaricato del fatto che al denunciante non sia stato consentito di sostenere il test in ceco e ha spiegato che tale possibilità non era stata prevista per questo concorso.
L'8 novembre 2005 il denunciante si è rivolto nuovamente all'EPSO e ha chiesto perché fosse possibile sostenere la prova di un concorso generale solo in metà delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Nella sua risposta l'EPSO ha dichiarato di non essere in grado di rispondere alla domanda del denunciante e che non vi era alcuna spiegazione particolare. Affermava che alcuni concorsi richiedevano la conoscenza solo di alcune lingue e che questo particolare concorso prevedeva esclusivamente il danese, l'olandese, l'inglese, il finlandese, il francese, il tedesco, il greco, l'italiano, il portoghese, lo spagnolo e lo svedese. L'EPSO si è scusato per non essere stato in grado di fornire maggiori informazioni sul regime linguistico.
Secondo il denunciante, non vi è alcuna giustificazione per le limitazioni linguistiche di questo concorso generale. I requisiti che consentono ai richiedenti di scegliere di sostenere le prove solo in 11 delle 20 lingue ufficiali dell'UE creano discriminazione. I candidati dei nuovi Stati membri, la cui lingua principale non figura nell'elenco, non hanno pari opportunità rispetto ai candidati la cui lingua principale figura nell'elenco. Tali candidati devono essere trilingui, mentre il bilinguismo è sufficiente per i loro colleghi degli altri Stati membri.
L'11 novembre 2005 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore.
Sostiene che i requisiti relativi alla conoscenza delle lingue da parte dei candidati sono discriminatori.
Sostiene che l'EPSO dovrebbe riconsiderare i requisiti di cui sopra, tenendo conto dell'esistenza di 20 lingue ufficiali nell'Unione europea.
L'INCHIESTA
Parere dell'EPSOIl parere dell'EPSO può essere sintetizzato come segue.
Conformemente al punto A, parte II, punto 3, del bando di concorso ("Condizioni generali"), il concorso era aperto ai cittadini di tutti i 25 Stati membri dell'Unione europea. Il punto A(II)(2) ("Conoscenza delle lingue") stabiliva quanto segue: "Devi avere: a) conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (lingua principale): Danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo o svedese (b) una conoscenza soddisfacente di una seconda di queste lingue". In una nota a piè di pagina è stato specificato che: "L'articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del 23 febbraio 2004 [in appresso "il regolamento derogatorio"] prevede che fino al 31 dicembre 2010 si tengano concorsi generali per l'assunzione di funzionari in una di queste undici lingue ufficiali come lingua principale".
La denunciante, candidata al suddetto concorso di cittadinanza ceca, ha scelto l'inglese come lingua principale e il tedesco come seconda lingua.
Il 27 ottobre 2005 l'EPSO ha inviato una lettera alla denunciante (i) confermando la sua domanda; ii) informarla delle possibili date delle prove di preselezione e delle prove scritte; e iii) invitarla a confermare la partecipazione e a scegliere uno dei possibili centri d'esame.
Il 4 e l'8 novembre 2005 il denunciante ha chiesto all'EPSO i motivi per cui la lingua ceca non figurava tra le lingue di cui al punto A, parte II, punto 2, del bando di concorso.
Il 7 e l’8 novembre 2005 l’EPSO ha risposto che le possibilità di scelta della lingua per le prove e gli esami erano previste dal bando di concorso e che, alla luce di tali disposizioni, ella non poteva sostenere le prove in ceco.
Il 20 dicembre 2005 l'EPSO ha informato la denunciante che i) aveva registrato la sua scelta delle lingue e del centro d'esame e ii) le prove erano state programmate per il 31 marzo 2006.
In sintesi, l'EPSO ha ritenuto che il regolamento derogatorio che stabilisce misure temporanee connesse all'adesione nel 2004 di 10 nuovi Stati membri costituisse la base giuridica del presente bando di concorso. Il punto 3 del preambolo del regolamento derogatorio menziona il carattere eccezionale della situazione e il fabbisogno previsto di assunzioni e stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 si terranno concorsi anche per l'assunzione di funzionari aventi come lingua principale una delle 11 lingue ufficiali (prima dell'allargamento), al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 27 dello statuto, compresa l'assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile.
Nello stesso periodo di applicazione del regolamento derogatorio sono stati inoltre organizzati concorsi generali per la compilazione di elenchi per l'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri. Tali concorsi sono rivolti esclusivamente ai cittadini di Cipro, della Repubblica ceca, dell’Estonia, dell’Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia.
Inoltre, l’autorità che ha il potere di nomina, che redige i bandi di concorso, dispone di un ampio potere discrezionale nella definizione del profilo richiesto ai candidati, nell’interesse del servizio, purché sia conforme agli articoli 27 e 29 dello Statuto (2). La condizione relativa ad una conoscenza approfondita e soddisfacente di due delle undici lingue ufficiali è giustificata dall’interesse del servizio ad assumere funzionari in grado di lavorare in tali lingue. Questa condizione non impedisce l'assunzione di funzionari su una base geografica quanto più ampia possibile, in quanto consente ai cittadini di altri Stati membri, compresi i nuovi Stati membri, di partecipare a questo concorso e, come già detto, il regolamento derogatorio organizza anche concorsi specifici per l'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri.
L’EPSO ha concluso che, in ogni caso, un candidato non può invocare una discriminazione confrontando il bando di concorso di un concorso con quello di un altro concorso, poiché ciascuno ha i propri obiettivi.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, la denunciante ha sottolineato di aver espressamente chiesto all'EPSO se la scelta della lingua fosse in qualche modo correlata alla natura dei servizi e che la risposta dell'EPSO era stata negativa. Secondo il denunciante, il parere dell'EPSO contraddice questa posizione.
Secondo il denunciante, se non vi è alcun requisito per quanto riguarda la natura dei servizi, qualsiasi restrizione linguistica è contraria al principio dell'assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile. Il preambolo del regolamento derogatorio non è, di per sé, una base sufficiente per giustificare la disparità di trattamento.
LA DECISIONE
1 Requisiti linguistici del concorso1.1 Il denunciante sostiene che i requisiti relativi alla conoscenza delle lingue da parte dei candidati sono discriminatori. A sostegno di tale affermazione, sostiene che i candidati dei nuovi Stati membri, la cui lingua principale non è elencata, devono essere trilingui, mentre il bilinguismo è sufficiente per i loro colleghi degli altri Stati membri.
Il denunciante ha sostenuto che l'EPSO dovrebbe riconsiderare i requisiti di cui sopra, tenendo conto dell'esistenza di 20 lingue ufficiali nell'Unione europea.
1.2 Nel suo parere, l'EPSO ha fatto riferimento a:
i) regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del 23 febbraio 2004 (3), che prevede misure temporanee speciali per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dei nuovi Stati membri;
ii) il punto A, parte II, punto 2, del bando di concorso, che indica chiaramente che tale concorso è organizzato ai sensi del citato regolamento derogatorio, che consente, fino al 31 dicembre 2010, di organizzare concorsi per l'assunzione di funzionari che hanno una delle 11 lingue ufficiali (prima dell'allargamento) come lingua principale;
iii) il fatto che, durante tale periodo, siano organizzati concorsi generali anche al fine di redigere elenchi per l'assunzione di cittadini dei nuovi Stati membri;
iv) il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina disponga di ampi poteri discrezionali per individuare le esigenze del servizio e perseguirle nell'organizzazione di ogni tipo di concorso, vale a dire al fine di garantire la più ampia base geografica possibile per l'assunzione del personale.
1.3 Nelle sue osservazioni, la denunciante ha dichiarato che i) aveva espressamente chiesto all'EPSO se la scelta della lingua fosse in qualche modo correlata alla natura dei servizi e che la risposta dell'EPSO era stata negativa; ii) la restrizione linguistica è contraria al principio dell’assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile e iii) il preambolo del regolamento derogatorio non è, di per sé, una base sufficiente per giustificare la disparità di trattamento.
1.4 Il Mediatore osserva che il bando di concorso generale EPSO/AD/26/05 Amministratori (AD5) nel settore del diritto (4) ha informato i candidati che "l'articolo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del 23 febbraio 2004 prevede che fino al 31 dicembre 2010 si tengano concorsi generali per l'assunzione di funzionari con una di queste 11 lingue ufficiali come lingua principale"(5).
Il Mediatore osserva inoltre che lo stesso regolamento derogatorio prevede, i) all'articolo 1.1, che "(...) i posti vacanti possono essere coperti (...) mediante nomina di cittadini di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia dopo la data effettiva di adesione dei paesi interessati"; e, ii) all'articolo 1.2, che "(...) le nomine sono effettuate (...) b) (...) a seguito di concorsi per titoli ed esami organizzati conformemente all'allegato III dello statuto [dei funzionari delle Comunità europee]".
1.5 Il Mediatore osserva inoltre che le sentenze Ibarra e Petit-Laurent, citate dall'EPSO, fanno riferimento ai poteri discrezionali dell'autorità che ha il potere di nomina nella definizione del profilo richiesto ai candidati, nell'interesse del servizio. Il Mediatore prende atto, in particolare, del punto 66 della sentenza Ibarra, in cui la Corte ha statuito che "[a] condizione di essere conforme alle disposizioni dello Statuto e, in particolare, all'articolo 27, primo comma, e all'articolo 29, paragrafo 1, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere i criteri di idoneità richiesti per i posti da coprire e nel determinare, alla luce di tali criteri e nell'interesse del servizio, le regole e le condizioni in base alle quali è organizzato un concorso. La scelta disciplinata da tale ampio potere discrezionale deve certamente sempre essere operata con riferimento alle esigenze dei posti da coprire e, più in generale, all'interesse del servizio»(6).
1.6 Alla luce del suddetto regolamento derogatorio e della giurisprudenza citata, il Mediatore ritiene che il bando di concorso non impedisca l'assunzione su una base geografica quanto più ampia possibile e che, pertanto, la posizione dell'EPSO appaia ragionevole. Il Mediatore non riscontra pertanto alcun caso di cattiva amministrazione e conclude che l'affermazione del denunciante secondo cui l'EPSO dovrebbe riconsiderare i requisiti di cui sopra, tenendo conto dell'esistenza di 20 lingue ufficiali nell'Unione europea, non può essere sostenuta.
1.7 La denunciante ha affermato che il parere dell'EPSO contraddice la sua precedente comunicazione secondo cui la scelta linguistica non era correlata alla natura dei servizi. Il Mediatore non trova alcun riferimento a tale posizione nelle prove a sua disposizione. Il Mediatore osserva tuttavia che, nel rispondere all'interrogazione del denunciante sui motivi per cui era possibile sostenere il test di questo concorso generale solo in metà delle lingue ufficiali dell'UE, l'EPSO ha dichiarato che "non vi era alcuna spiegazione particolare" per tale fatto.
1.8 I principi di buona amministrazione prevedono che i funzionari cerchino di essere il più possibile utili e rispondano nel modo più completo e accurato possibile alle domande che vengono loro poste (7). Pur osservando che l'EPSO si è scusato con la denunciante, il Mediatore non vede perché l'EPSO non sia stato in grado di fornirle informazioni più dettagliate sui motivi del regime linguistico del concorso, in particolare considerando il contenuto del suo parere presentato al Mediatore nel contesto della sua indagine. Non rispondendo in modo completo e preciso all'interrogazione del denunciante, l'EPSO ha commesso un caso di cattiva amministrazione. Un'osservazione critica sarà, quindi, fatta a questo proposito qui di seguito.
ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:
Non rispondendo in modo completo e preciso all'interrogazione del denunciante, l'EPSO ha commesso un caso di cattiva amministrazione.
Dato che questo aspetto del denunciante riguarda aspetti procedurali e che la posizione dell'EPSO in merito al merito del caso sembra ragionevole ed è stata trasmessa al denunciante nel quadro della presente indagine, il Mediatore ritiene che non sia opportuno proseguire ulteriormente la questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU 2005, C 178 A/3.
(2) causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-13 e II-31, punto 66; Causa T-211/95, Petit-Laurent/Commissione (Raccolta 1997, PI pagg. I-A-21 e II-57, punto 54).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 401/2004 del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che istituisce, in occasione dell'adesione di Cipro, della Repubblica ceca, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia, speciali misure temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee (GU 2004, L 67).
(4) GU 2005, C 178 A/3.
(5) Secondo la formulazione originale dell'articolo citato: "Fino al 31 dicembre 2010 si tengono anche concorsi generali per l'assunzione di funzionari aventi come lingua principale una delle 11 lingue ufficiali esistenti; tali concorsi riguardano simultaneamente tutte queste lingue".
(6) Causa T-207/95, Ibarra Gil/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-13 (a 17 anni) e II-31.
(7) Articolo 12 del codice europeo di buona condotta amministrativa.