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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2029/2005/MF contro la Commissione europea

Il denunciante si è trasferito da Barcellona a Bruxelles prima di assumere le sue funzioni presso la Commissione e ha presentato due stime per il suo trasferimento. La Commissione le ha ritenute eccessive e ha contattato un'altra società di traslochi. La Commissione ha approvato l'importo della stima di quest'ultimo per un servizio comparabile. Il denunciante ha dichiarato che la società scelta dalla Commissione offriva un servizio a carico parziale, mentre le sue stime riguardavano un servizio a pieno carico.

Il denunciante ha sostenuto, tra l'altro, che la Commissione non aveva giuridicamente giustificato la sua decisione relativa al rimborso del suo trasferimento. Egli ha chiesto alla Commissione di rimborsargli EUR 219,96, importo corrispondente alla differenza tra il preventivo approvato dall’istituzione e l’importo effettivamente versato da quest’ultima.

Nel suo parere, la Commissione ha dichiarato che il denunciante era a conoscenza del fatto che l'importo di 1 094 EUR era il rimborso massimo approvato. Dato che il denunciante stesso ha scelto la società, non ha potuto accettare di accogliere la sua richiesta.

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha dichiarato di aver spiegato alla Commissione che desiderava avere un servizio a pieno carico perché i suoi impianti non potevano sopravvivere al periodo di stoccaggio più lungo richiesto da un servizio a carico parziale.

Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante, il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole. Il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito motivazioni sufficienti per la sua decisione relativa al rimborso dei costi del trasloco, in particolare dal momento che il denunciante aveva ripetutamente informato la Commissione che era necessario un servizio a pieno carico per proteggere i suoi impianti. La conclusione provvisoria del Mediatore era che la richiesta del denunciante di ottenere il rimborso di 219,96 EUR sembrava giustificata.

La proposta di soluzione amichevole era che la Commissione potesse prendere in considerazione la possibilità di fornire al denunciante i motivi per cui il particolare tipo di trasporto da lui richiesto (un servizio a pieno carico) non era necessario o giustificato per il suo trasloco o, se tali motivi non potevano essere forniti, la Commissione poteva prendere in considerazione la possibilità di rimborsare al denunciante l'ulteriore importo di 219,96 EUR.

Nella sua risposta, la Commissione ha accettato la proposta del Mediatore di cercare una soluzione amichevole. In considerazione dell'esigua differenza tra l'importo effettivamente pagato dal denunciante per l'allontanamento e la stima approvata dalla Commissione, quest'ultima ha accettato di rivedere il suo approccio precedente e, in via eccezionale, di versare al denunciante 219,96 EUR.

Il denunciante ha informato i servizi del Mediatore di non voler formulare ulteriori osservazioni e di ritenere che fosse stata raggiunta una soluzione amichevole. Ringrazia il Mediatore per il suo intervento.


Strasburgo, 4 settembre 2007

Egregio signor X,

Il 31 maggio 2005 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito al rimborso delle spese di trasloco e al pagamento delle indennità giornaliere.

Con e-mail del 3 giugno 2005, Lei mi ha inviato ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.

Il 5 luglio 2005 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. Il termine per la formulazione del parere era il 30 settembre 2005.

L'11 luglio 2005 mi ha inviato un'ulteriore e-mail relativa alla Sua denuncia, alla quale ho risposto il 12 settembre 2005. Ho informato la Commissione lo stesso giorno. Nella mia lettera, l'ho ulteriormente informata della proroga del termine per il suo parere fino al 31 ottobre 2005.

La Commissione mi ha trasmesso il suo parere il 22 novembre 2005.

Il 5 dicembre 2005 Le ho trasmesso l'invito a presentare osservazioni entro il 31 gennaio 2006. Lei mi ha inviato le sue osservazioni il 27 gennaio 2006.

Il 6 ottobre 2006 Lei mi ha inviato ulteriori documenti relativi alla Sua denuncia.

Il 31 maggio 2007 ho presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole della Sua denuncia.

Il 19 luglio 2007 la Commissione ha inviato la sua risposta a tale proposta.

Il 23 luglio 2007 Le ho inviato copia della risposta della Commissione invitandola a presentare le Sue osservazioni entro il 31 agosto 2007. Con e-mail dello stesso giorno, Lei ha informato i miei servizi che non desiderava formulare ulteriori osservazioni.

In occasione di una conversazione telefonica con i miei servizi il 23 luglio 2007, Lei li ha informati che riteneva che fosse stata raggiunta una soluzione amichevole e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano, in sintesi, i seguenti:

Il denunciante è funzionario della Commissione europea dal 16 gennaio 2004. Prima della sua nomina a funzionario, viveva a Barcellona. Per assumere le sue funzioni, ha dovuto di conseguenza trasferirsi da Barcellona a Bruxelles.

Al denunciante è stata corrisposta l'indennità giornaliera fino al giugno 2004 compreso. Con lettera del 9 luglio 2004, l’Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (in prosieguo: il «PMO») della Commissione lo informava che doveva rimborsare EUR 1079,96, in quanto aveva diritto a percepire le indennità giornaliere solo fino al 14 maggio 2004. Secondo il denunciante, egli aveva diritto all'indennità giornaliera per l'intero periodo di prova con una proroga di un mese.

Il 22 luglio 2004 il denunciante ha trasmesso alla Commissione le stime relative al suo trasferimento da Barcellona a Bruxelles.

In seguito alla presentazione delle stime per il suo trasferimento da Barcellona a Bruxelles, il 7 settembre 2004 la Commissione ha informato il denunciante di aver respinto le stime da lui presentate "perché il meno costoso superava di oltre il 50% il prezzo medio osservato per dieci anni dal servizio, per un servizio identico". La Commissione ha quindi informato il denunciante che, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato VII dello Statuto, aveva contattato un’altra società di traslochi e che l’importo del suo preventivo per un servizio comparabile era stato approvato. Il 13 settembre 2004 il denunciante ha informato la Commissione di non essere d'accordo con la scelta della società di traslochi perché non offriva un servizio comparabile. A suo avviso, la società da lui scelta offriva un servizio a pieno carico, mentre quella scelta dalla Commissione offriva un servizio a carico parziale. Il denunciante ha dichiarato di voler disporre di un servizio a pieno carico perché, a suo avviso, i suoi impianti non potevano sopravvivere al periodo di stoccaggio più lungo richiesto da una rimozione parziale del carico.

Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha presentato le seguenti accuse:

  1. La Commissione gli aveva erroneamente chiesto il rimborso delle indennità giornaliere.
  2. La Commissione non aveva giuridicamente motivato la sua decisione relativa al rimborso del suo trasferimento.
  3. La Commissione aveva ignorato le sue obiezioni per due mesi e lo aveva informato dopo un mese che l'unico modo possibile per impugnare la decisione della Commissione era ricorrere alla procedura di cui all'articolo 90 dello statuto.

Il denunciante ha presentato le seguenti argomentazioni:

  1. La Commissione dovrebbe versargli 1350 EUR a titolo di risarcimento corrispondente a i) cinque mesi di affitto a Barcellona (1) e ii) 100 EUR per danni ai suoi impianti.
  2. La Commissione dovrebbe rimborsargli EUR 219,96 (2), vale a dire un importo corrispondente alla differenza tra il preventivo approvato e l’importo effettivamente versato da quest’ultimo.

L'INCHIESTA

L'approccio del Mediatore

Il Mediatore ha deciso di avviare un'indagine sulla prima accusa del denunciante e lo ha informato di conseguenza con lettera del 5 luglio 2005. Tuttavia, nella stessa lettera, il Mediatore ha ulteriormente informato il denunciante che, poiché i mezzi di ricorso interni previsti dall'articolo 90 dello statuto dei funzionari non sembravano esauriti per quanto riguarda la seconda e la terza accusa e le sue due affermazioni, aveva deciso di considerare tali aspetti della denuncia irricevibili sulla base dell'articolo 2, paragrafo 8, terzo comma, dello statuto del Mediatore. Il denunciante è stato informato che questi aspetti della denuncia non sarebbero stati pertanto oggetto dell'indagine del Mediatore.

Ulteriore corrispondenza del denunciante

In un messaggio di posta elettronica dell’11 luglio 2005, il denunciante ha contestato la decisione di irricevibilità del Mediatore in merito alla sua seconda e terza affermazione e alle sue due affermazioni. Egli ha dichiarato che la seconda e la terza censura erano state sollevate nell’ambito di un reclamo da lui presentato ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, punto 4, dello Statuto. Il denunciante ha inoltre affermato che anche le sue due argomentazioni erano state implicitamente sollevate nella denuncia.

Risposta del Mediatore

Dopo un ulteriore esame del fascicolo del denunciante, il Mediatore ha osservato che dalle informazioni in esso contenute risultava che il denunciante aveva presentato alla Commissione due denunce a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari. Il 27 agosto 2004 egli aveva presentato una prima denuncia relativa alla decisione della Commissione che gli chiedeva il rimborso di EUR 1079,96, importo corrispondente alle indennità giornaliere. Tale denuncia era stata respinta il 25 novembre 2004. Il 12 ottobre 2004 egli aveva presentato un'ulteriore denuncia relativa alla decisione della Commissione relativa al rimborso delle spese del suo trasloco, che era stata respinta il 21 gennaio 2005.

Con lettera del 12 settembre 2005, il Mediatore si è scusato con il denunciante e lo ha informato che la sua seconda e terza affermazione e le sue due affermazioni sarebbero state oggetto della presente indagine.

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:

Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante relativa al rimborso delle indennità giornaliere, la Commissione ha precisato che, non avendo diritto all'assegno di famiglia, egli poteva, ai sensi dell'art. 10, n. 2, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto, beneficiare soltanto di un'indennità giornaliera per il periodo legale di 120 giorni. Nel caso del denunciante, tale periodo legale è iniziato alla data in cui ha assunto le sue funzioni, vale a dire il 16 gennaio 2004, e si è concluso il 14 maggio 2004. Tuttavia, a causa di un errore nel momento in cui tali diritti sono stati introdotti nella banca dati "Sysper", al denunciante era stata erroneamente corrisposta un'indennità giornaliera fino alla fine di giugno 2004. La Commissione ha preso atto dell'errore e, con nota del 9 luglio 2004, ha informato il denunciante della sua intenzione di recuperare il pagamento in eccesso di 1079,96 EUR, a norma dell'articolo 85, paragrafo 5, dello statuto. Nel suo parere la Commissione si è scusata per tale errore.

La Commissione ha inoltre fatto riferimento alla decisione del 25 novembre 2004 dell'autorità che ha il potere di nomina che respingeva il reclamo del denunciante presentato il 27 agosto 2004 ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto contro la decisione della Commissione di recuperare 1079,96 EUR. La Commissione ha precisato che, nella sua decisione del 25 novembre 2004, l’autorità che ha il potere di nomina aveva già confermato la fondatezza della decisione della Commissione di recuperare il pagamento in eccesso.

Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, la Commissione ha sottolineato che il 22 luglio 2004 il denunciante ha presentato due stime di allontanamento relative al suo trasferimento da Barcellona a Bruxelles. Lo stesso giorno la Commissione ha chiesto al denunciante una terza stima, un modulo di richiesta e un elenco di inventario per completare il suo fascicolo e ha anche indicato che avrebbe dovuto chiedere alla società di traslochi un prezzo a carico parziale perché il volume ridotto del suo carico di trasloco non poteva giustificare un prezzo a pieno carico. Il denunciante ha risposto che l'articolo 9, paragrafo 6, dell'allegato VII dello statuto richiedeva solo la presentazione di due preventivi. Ha anche spiegato che non poteva chiedere un carico parziale se voleva anche far spostare le sue piante. Secondo il denunciante, i suoi impianti non potevano sopravvivere al periodo di stoccaggio più lungo richiesto da una rimozione parziale del carico.

La Commissione ha dichiarato che, dopo vari contatti tra i suoi servizi e il denunciante, quest'ultimo ha infine presentato una terza stima. Con messaggio di posta elettronica del 7 settembre 2004, la Commissione ha informato il denunciante di non poter accettare le stime presentate, dato che quella meno costosa superava di oltre il 50% il prezzo medio per un servizio analogo dalla Spagna a Bruxelles calcolato sulla base degli ultimi dieci anni di spese di trasloco.

Dato che, secondo la Commissione, le "tre" stime fornite dal denunciante erano eccessive, la Commissione ha ottenuto un'ulteriore stima per l'allontanamento, ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato VII dello statuto. Tale stima supplementare ammontava a 1094 EUR e offriva un livello di servizio comparabile a quello proposto dalle società contattate dal denunciante.

La Commissione ha inoltre precisato che, con decisione 8 settembre 2004, essa informava ufficialmente il denunciante dell’importo che egli doveva rimborsare, vale a dire EUR 1094, e della base sulla quale tale importo era stato determinato. Nella decisione dell'8 settembre 2004, che faceva seguito a una serie di telefonate ed e-mail tra il denunciante e quattro membri del personale della Commissione, della durata di circa dieci settimane, la Commissione ha informato il denunciante che, sebbene fosse libero di scegliere qualsiasi altra impresa di traslochi, il rimborso massimo era fissato all'importo summenzionato e che avrebbe dovuto pagare eventuali costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda la terza affermazione del denunciante, la Commissione ha affermato che non si trattava di una riflessione accurata degli eventi pertinenti. La decisione della Commissione dell’8 settembre 2004 era stata preceduta da numerosi contatti tra il denunciante e diversi membri del personale della Commissione. Dal fascicolo del denunciante è emerso che la Commissione si è adoperata prontamente per rispondere alle e-mail del denunciante.

La Commissione ha inoltre precisato che, in linea di principio, dopo l’invio della lettera di approvazione di un preventivo di trasloco, i contatti tra la Commissione e il membro del personale in trasloco erano di norma scarsi o nulli, fino a quando quest’ultimo, una volta avvenuto il trasloco, non aveva presentato la domanda di rimborso delle spese di trasloco e dei documenti di accompagnamento. Tuttavia, nel caso di specie, il denunciante ha contestato l'importo massimo di rimborso approvato dalla Commissione e ha chiesto a quest'ultima di riconsiderare la sua decisione. Dopo diversi contatti tra il denunciante e diversi membri del personale della Commissione, il denunciante è stato infine ricevuto dal capo dell'unità della Commissione responsabile della gestione dei diritti finanziari individuali per discutere il suo caso. In tale riunione e in un ulteriore messaggio di posta elettronica dell’8 ottobre 2004, il capo unità ha spiegato che l’unico modo per contestare la decisione dell’8 settembre 2004 era quello di presentare un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Si è inoltre scusato nel caso in cui i contatti con il personale della Commissione incaricato della gestione del fascicolo del denunciante avessero potuto indurlo in errore per quanto riguarda le possibilità di cui disponeva per impugnare la decisione della Commissione dell'8 settembre 2004.

In ogni caso, la Commissione ha ritenuto che il denunciante fosse a conoscenza della possibilità di impugnare la decisione della Commissione dell’8 settembre 2004 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, considerando che, il 27 agosto 2004, il denunciante aveva già presentato un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto in merito alle sue indennità giornaliere, era evidente che, al momento della ricezione della decisione relativa al suo allontanamento, egli era ben consapevole delle possibilità offerte dall’art. 90, n. 2, dello Statuto.

Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante, la Commissione ha dichiarato che il denunciante stesso ha scelto la società e che era perfettamente consapevole del fatto che l'importo di 1094 EUR era il rimborso massimo approvato dalla Commissione. La Commissione non ha quindi potuto accettare di pagare la differenza tra tale importo e il costo effettivo sostenuto, che ammontava a quasi 1314 EUR.

La Commissione ha concluso che, alla luce di quanto precede, né la compensazione né altri rimborsi dovrebbero essere concessi al denunciante.

Osservazioni del denunciante

Nella sua risposta, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha formulato, in sintesi, le seguenti ulteriori osservazioni.

Per quanto riguarda il rimborso delle sue indennità giornaliere, il denunciante ha dichiarato che ad alcuni dei suoi colleghi che si trovavano nella sua stessa situazione individuale era stata concessa l'indennità giornaliera per un periodo di 180 giorni.

Egli ha inoltre sottolineato che l'art. 10, n. 2, punto 7, dell'allegato VII dello Statuto potrebbe essere interpretato in conformità con l'interpretazione data dalla Commissione a tale articolo nel suo parere. Tuttavia, secondo il denunciante, la proroga di un mese per quanto riguarda il periodo per il quale è stata concessa l'indennità giornaliera dovrebbe essere concessa a tutti i funzionari in prova, indipendentemente dal fatto che avessero o meno diritto all'assegno di famiglia. Ha affermato che questa distinzione potrebbe apparire discriminatoria per i funzionari in prova che erano single e senza figli. Secondo il denunciante, l’articolo 85 dello Statuto non era applicabile nel suo caso.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese di trasloco, il denunciante ha dichiarato che, contrariamente a quanto dichiarato dalla Commissione, non aveva presentato un terzo preventivo per il suo trasferimento da Barcellona a Bruxelles. Il 22 luglio 2004 il denunciante ha spiegato di voler disporre di un servizio a pieno carico perché, a suo avviso, i suoi impianti non potevano sopravvivere al periodo di stoccaggio più lungo richiesto da una rimozione parziale del carico. Il denunciante ha inoltre affermato che, il 29 luglio 2004, la Commissione gli aveva chiesto di inviare un terzo preventivo. Il 30 luglio 2004 il denunciante ha risposto che, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato VII dello Statuto, doveva presentare solo due preventivi per il suo allontanamento. Il denunciante ha inoltre sottolineato che l'ulteriore stima ottenuta dalla Commissione non era basata su servizi simili, dato che il servizio fornito era una rimozione parziale del carico.

Il denunciante ha dichiarato che solo in occasione di una riunione con il capo unità del PMO organizzata il 7 ottobre 2004 è stato informato di avere la possibilità di impugnare la decisione della Commissione dell’8 settembre 2004. Secondo il denunciante, tale decisione non menzionava che l’unica possibilità di contestarla fosse quella di ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 90 dello Statuto.

Ulteriore messaggio di posta elettronica del denunciante del 6 ottobre 2006

Il 6 ottobre 2006 il denunciante ha inviato al Mediatore un'ulteriore e-mail, in cui ha allegato uno scambio di e-mail tra i funzionari del PMO relativo al rimborso delle sue spese di trasloco.

SFORZI DELL'OMBUDSMAN PER RAGGIUNGERE UNA SOLUZIONE AMICIZIA

Valutazione del Mediatore

Dopo un attento esame del parere della Commissione e delle osservazioni del denunciante, il Mediatore non era convinto che la Commissione avesse risposto adeguatamente alle accuse e alle affermazioni del denunciante. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, punto 8, del suo statuto, il Mediatore ha pertanto scritto al Presidente della Commissione per proporre una soluzione amichevole sulla base della seguente analisi:

1. Il Mediatore ha osservato che l'articolo 9 (Spese di trasloco) dell'allegato VII dello statuto prevede quanto segue:

"1. Le spese sostenute per il trasloco dei mobili e degli effetti personali, comprese le spese di assicurazione contro i rischi ordinari (rottura, furto, incendio), sono rimborsate al funzionario che è tenuto a cambiare residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto e che non è stato rimborsato da un'altra fonte per le stesse spese. Tale rimborso non supera l'importo di un preventivo preventivamente approvato. Almeno due preventivi sono presentati ai servizi competenti dell'istituzione, che possono, se ritengono che le stime siano eccessive, scegliere un'altra impresa di traslochi. In quest'ultimo caso, il diritto al rimborso può essere limitato all'importo stimato dall'impresa."

2. Il Mediatore ha ritenuto utile ricordare i fatti principali all'origine di tale affermazione. Dagli allegati della denuncia è emerso che, il 22 luglio 2004, il denunciante aveva presentato due stime per il suo trasferimento da Barcellona a Bruxelles. Lo stesso giorno, il funzionario del PMO gli aveva chiesto di presentare un modulo di richiesta, tre preventivi e un elenco di inventario. Il denunciante aveva risposto che poteva cercare di ottenere una terza stima, ma che, secondo lo Statuto, doveva presentare solo due stime. Il 29 luglio 2004 il funzionario aveva nuovamente chiesto tre stime. Nella sua risposta del 30 luglio 2004, il denunciante aveva dichiarato che, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato VII dello Statuto, doveva presentare solo due preventivi (9). La Mediatrice ha inoltre osservato che dal parere della Commissione emergeva che, ritenendo eccessive le stime presentate dal denunciante, ne aveva chiesto un'altra a un'altra società di traslochi. Sulla base della stima ottenuta da tale società di traslochi, la Commissione aveva deciso che l'importo massimo da versare al denunciante per le sue spese di trasloco era di 1094 EUR. La Commissione ha dichiarato che i servizi forniti dalla società di traslochi erano identici a quelli offerti dalle società di traslochi scelte dal denunciante.

3. Il Mediatore ha inoltre osservato che dallo scambio di e-mail tra il denunciante e i funzionari responsabili del suo fascicolo presso il PMO è emerso che, in considerazione degli impianti che desiderava trasportare, il denunciante aveva richiesto, in diverse occasioni, un particolare tipo di trasporto, vale a dire un servizio a pieno carico. Il Mediatore ha osservato che, il 22 luglio 2004, un funzionario del PMO ha scritto quanto segue: "[Ho] già osservato che il volume ridotto della vostra rimozione non può giustificare un prezzo a pieno carico."Nella sua risposta dello stesso giorno, il denunciante ha spiegato al funzionario del PMO i motivi per cui desiderava avere un servizio a pieno carico, vale a dire, perché, a suo avviso, i suoi impianti non potevano sopravvivere al periodo di stoccaggio più lungo richiesto da una rimozione parziale del carico. Il Mediatore ha inoltre osservato che, con e-mail del 13 settembre 2004, il denunciante aveva dichiarato che la stima richiesta dalla Commissione corrispondeva a una rimozione parziale del carico. Chiede alla Commissione di chiedere un nuovo preventivo. Nella sua risposta dello stesso giorno, il funzionario ha fatto la seguente dichiarazione: "è assolutamente normale avere per un volume così piccolo un carico parziale, la Commissione non sarà d'accordo per un carico completo".

4. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione avesse rispettato le norme procedurali. Poiché la Commissione ha ritenuto eccessive le due stime presentate dal denunciante, essa ha agito conformemente alle norme procedurali di cui all’articolo 9 dell’allegato VII dello Statuto, ottenendo un terzo preventivo e limitando l’importo da rimborsare a EUR 1094, ossia l’importo corrispondente al terzo preventivo richiesto dalla Commissione stessa.

5. Per quanto riguarda la sostanza della decisione della Commissione, il Mediatore ha osservato che da quanto precede è emerso che il denunciante aveva ripetutamente informato il servizio competente che un particolare tipo di trasporto (un servizio a pieno carico) era necessario per il suo spostamento al fine di proteggere i suoi impianti. Sulla base degli elementi di prova a disposizione del Mediatore, tuttavia, è emerso che il servizio incaricato del suo fascicolo non aveva risposto a tale argomentazione e non aveva spiegato al denunciante perché la sua richiesta non potesse essere accolta. Al contrario, è emerso che tale servizio si era limitato a informare il denunciante che il volume ridotto delle sue merci da movimentare non poteva giustificare un servizio a pieno carico. In tali circostanze, il Mediatore ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito motivazioni sufficienti per la sua decisione relativa al rimborso dei costi del trasferimento del denunciante.

6. Alla luce di quanto precede, la conclusione provvisoria del Mediatore era che la mancata giustificazione giuridica da parte della Commissione della sua decisione di rimborsare 1094 EUR per le spese di trasloco del denunciante poteva costituire un caso di cattiva amministrazione.

7. Per quanto riguarda la richiesta del denunciante di ottenere il rimborso di 219,96 EUR, ossia una somma corrispondente alla differenza tra il preventivo approvato dalla Commissione e l'importo effettivamente pagato per il suo trasloco, il Mediatore ha osservato che un funzionario che entra in servizio presso le Comunità ha il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute "per il trasloco di mobili ed effetti personali". La Commissione non aveva contestato il fatto che gli impianti del denunciante facevano parte dei suoi "effetti personali". Il Mediatore ha ritenuto che il diritto al rimborso delle spese di tale trasloco implichi necessariamente il diritto a che tale trasloco sia effettuato in modo tale da garantire che i mobili e gli effetti personali del funzionario interessato giungano a destinazione in condizioni di sicurezza. Nel caso di specie, il denunciante e la Commissione non erano d'accordo sul fatto che un "prezzo a carico parziale" o un "prezzo a pieno carico" fosse appropriato per la mossa del denunciante. Dato che finora la Commissione si era concentrata solo sul volume del trasporto, ma non aveva tenuto conto dell'argomentazione del denunciante secondo cui i suoi impianti richiedevano un particolare modo di trasporto, il Mediatore non era in grado di giungere a una conclusione definitiva in merito a tale questione. Tuttavia, data la natura delicata e deperibile delle piante, l'argomentazione del denunciante non sembrava, a prima vista, irragionevole. Il Mediatore ha ritenuto utile sottolineare che la questione pertinente doveva essere esaminata sulla base dei fatti che erano stati presentati alla Commissione al momento pertinente, vale a dire al momento prima dell'esecuzione del trasferimento. Il fatto che le piante non siano sopravvissute al trasloco, anche se il denunciante ha scelto il modo di trasporto che riteneva appropriato, era quindi irrilevante in questo contesto.

8. Il Mediatore ha ritenuto importante sottolineare che lo statuto dei funzionari chiarisce che il diritto al rimborso delle spese di trasloco non è illimitato e che non vi è alcun obbligo di accettare costi eccessivi. Tuttavia, dato che la Commissione ha accettato costi per un importo di 1094 EUR, non era chiaro perché un ulteriore importo di 219,96 EUR avrebbe dovuto essere considerato eccessivo.

9. Alla luce di quanto precede, la conclusione provvisoria del Mediatore è stata che la richiesta del denunciante di ottenere il rimborso di 219,96 EUR sembra giustificata.

10. Per quanto riguarda la prima e la seconda affermazione del denunciante, il Mediatore ha concluso che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non l'abbia dimostrata. I motivi su cui si basavano tali conclusioni sono stati esposti nella lettera che proponeva una soluzione amichevole, una copia della quale è stata inviata al denunciante.

La possibilità di una soluzione amichevole

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore ha proposto una soluzione amichevole tra il denunciante e la Commissione.

La soluzione amichevole proposta consisteva in quanto segue:

La Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di fornire al denunciante i motivi per cui il particolare tipo di trasporto da lui richiesto (un servizio a pieno carico) non era necessario o giustificato per il suo spostamento, compresi i suoi impianti, o, se tali motivi non possono essere forniti, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rimborsare al denunciante un importo di 219,96 EUR corrispondente alla differenza tra la stima da essa approvata e l'importo effettivamente pagato per le sue spese di trasloco.

La risposta della Commissione

Nella sua risposta alla proposta del Mediatore, la Commissione ha accettato la proposta del Mediatore di cercare una soluzione amichevole con il denunciante. La Commissione ha dichiarato che, in considerazione della piccola differenza tra l'importo effettivamente pagato dal denunciante per le spese di trasloco e la sua stima per tale trasloco, ha accettato di rivedere il suo approccio precedente e avrebbe quindi eccezionalmente versato al denunciante l'ulteriore importo di 219,96 EUR.

Osservazioni supplementari del denunciante

Con messaggio di posta elettronica del 23 luglio 2007, il denunciante ha informato i servizi del Mediatore di non voler formulare ulteriori osservazioni.

In occasione di una conversazione telefonica con i servizi del Mediatore lo stesso giorno, il denunciante li ha informati di ritenere che fosse stata raggiunta una soluzione amichevole e ha ringraziato il Mediatore per il suo intervento.

LA DECISIONE

1 Le affermazioni e le affermazioni del denunciante

1.1 Il denunciante è funzionario della Commissione europea dal 16 gennaio 2004. Prima della sua nomina a funzionario, viveva a Barcellona. Per assumere le sue funzioni, ha dovuto di conseguenza trasferirsi da Barcellona a Bruxelles. Al denunciante è stata corrisposta l'indennità giornaliera fino al giugno 2004 compreso. Con lettera del 9 luglio 2004, l’Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali (in prosieguo: il «PMO») della Commissione lo informava che doveva rimborsare EUR 1079,96, in quanto aveva diritto a percepire le indennità giornaliere solo fino al 14 maggio 2004. Secondo il denunciante, egli aveva diritto all'indennità giornaliera per l'intero periodo di prova con una proroga di un mese. Il 22 luglio 2004 il denunciante ha trasmesso alla Commissione le stime relative al suo trasferimento da Barcellona a Bruxelles. In seguito alla presentazione delle stime per il suo trasferimento, il denunciante è stato informato, il 7 settembre 2004, che le stime da lui presentate erano state respinte "perché il meno costoso superava di oltre il 50% il prezzo medio che era stato osservato per dieci anni dal servizio, per un servizio identico". Il denunciante è stato quindi informato che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 10, dell'allegato VII dello statuto, la Commissione aveva contattato un'altra società di traslochi e che l'importo della sua stima per un servizio comparabile era stato approvato. Il 13 settembre 2004 il denunciante ha informato la Commissione di non essere d'accordo con la scelta della società di traslochi perché non offriva un servizio comparabile. A suo avviso, la società da lui scelta offriva un servizio a pieno carico, mentre quella scelta dalla Commissione offriva un servizio a carico parziale. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha sostenuto che i) la Commissione gli aveva erroneamente chiesto di rimborsare le indennità giornaliere; ii) la Commissione non aveva giuridicamente motivato la sua decisione relativa al rimborso del suo trasferimento; iii) la Commissione aveva ignorato le sue obiezioni per due mesi e lo aveva informato dopo un mese che l'unico modo possibile per impugnare la decisione della Commissione era ricorrere alla procedura di cui all'articolo 90 dello statuto. Il denunciante ha chiesto che la Commissione gli versasse 1350 EUR a titolo di risarcimento corrispondente a i) cinque mesi di affitto a Barcellona e ii) 100 EUR per i danni ai suoi impianti. Egli ha inoltre chiesto alla Commissione di rimborsargli un importo di EUR 219,96 corrispondente alla differenza tra il preventivo approvato e l’importo da lui effettivamente versato.

1.2 Nel suo parere, la Commissione ha affermato che, per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, dato che egli non aveva diritto all'assegno di famiglia, poteva beneficiare solo di un'indennità giornaliera per il periodo legale di 120 giorni, che iniziava alla data in cui ha assunto le sue funzioni, vale a dire il 16 gennaio 2004, e terminava il 14 maggio 2004. Tuttavia, al denunciante era stata erroneamente corrisposta un'indennità giornaliera fino alla fine di giugno 2004. Nel suo parere la Commissione si è scusata per tale errore. Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, la Commissione ha fatto riferimento alla decisione dell'autorità che ha il potere di nomina del 21 gennaio 2005 che respinge il reclamo del denunciante presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, punto 11, dello statuto dei funzionari. La Commissione ha inoltre affermato che, nella sua decisione dell’8 settembre 2004, essa aveva chiaramente informato il denunciante dell’importo che avrebbe dovuto essere rimborsato e della base sulla quale tale importo era stato determinato. Per quanto riguarda la terza affermazione del denunciante, la Commissione ha dichiarato che la sua decisione dell’8 settembre 2004 era stata preceduta da numerosi contatti tra il denunciante e vari membri del personale della Commissione e che il denunciante era a conoscenza della possibilità di impugnare la decisione della Commissione dell’8 settembre 2004 ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante, la Commissione ha dichiarato che il denunciante stesso ha scelto la società e che era perfettamente consapevole del fatto che l'importo di 1094 EUR era il rimborso massimo approvato dalla Commissione. La Commissione non ha quindi potuto accettare di pagare la differenza tra tale importo e il costo effettivo sostenuto, che ammontava a quasi 1314 EUR. La Commissione ha concluso che, alla luce di quanto precede, né la compensazione né altri rimborsi dovrebbero essere concessi al denunciante.

1.3 Per quanto riguarda la prima e la seconda affermazione del denunciante, il Mediatore ha concluso che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Per quanto riguarda la prima argomentazione del denunciante, il Mediatore ha ritenuto che il denunciante non l'abbia dimostrata.

1.4 Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, la conclusione provvisoria del Mediatore era che la mancata giustificazione giuridica da parte della Commissione della sua decisione di rimborsare 1094 EUR per le spese di trasloco del denunciante poteva costituire un caso di cattiva amministrazione e che la richiesta del denunciante di ottenere il rimborso di 219,96 EUR sembrava giustificata. Il 31 maggio 2007 il Mediatore ha presentato alla Commissione una proposta di soluzione amichevole in base alla quale la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la possibilità di fornire al denunciante i motivi per cui il particolare tipo di trasporto da lui richiesto (un servizio a pieno carico) non era necessario o giustificato per il suo spostamento, compresi i suoi impianti, o, se tali motivi non potevano essere forniti, la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la possibilità di rimborsare al denunciante un importo di 219,96 EUR che corrispondeva alla differenza tra la stima approvata dalla Commissione e l'importo effettivamente pagato per le sue spese di trasloco.

1.5 La Commissione ha accettato la soluzione amichevole proposta e ha dichiarato che, in considerazione della piccola differenza tra l'importo effettivamente pagato dal denunciante per le spese di trasloco e la sua stima per tale trasloco, ha accettato di rivedere il suo approccio precedente e avrebbe quindi pagato in via eccezionale al denunciante l'ulteriore importo di 219,96 EUR.

1.6 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha informato il Mediatore di ritenere che fosse stata raggiunta una soluzione amichevole alla denuncia e lo ha ringraziato per il suo intervento.

1.7 Sulla base di quanto precede, il Mediatore osserva che è stata concordata una soluzione amichevole tra il denunciante e la Commissione.

2 Conclusione

A seguito dell'iniziativa del Mediatore, sembra che la Commissione e il denunciante abbiano concordato una soluzione amichevole alla denuncia. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Il denunciante ha sostenuto di aver dovuto pagare un affitto di cinque mesi per il suo appartamento a Barcellona, pari a 250 EUR al mese, a causa del presunto errore della Commissione nel pagamento della sua indennità giornaliera per due mesi e del fatto che, a suo avviso, la Commissione aveva ignorato le sue obiezioni per un periodo di due mesi e non lo aveva informato della possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’articolo 90 dello Statuto per impugnare una decisione della Commissione fino a un mese dopo la sua decisione di chiedergli il rimborso di 1094 EUR.

(2) Tale importo corrisponde alla differenza tra la stima pagata dal denunciante (1313,96 EUR) e l'importo approvato dalla Commissione (1094 EUR).

(3) "Nessuna denuncia può essere presentata al mediatore riguardante i rapporti di lavoro tra le istituzioni e gli organi comunitari e i loro funzionari e altri agenti, a meno che l'interessato non abbia esaurito tutte le possibilità di presentare richieste e reclami amministrativi interni, in particolare le procedure di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto, e i termini per la risposta da parte dell'autorità così richiesta siano scaduti."

(4) "Chiunque sia destinatario del presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro un atto che gli arreca pregiudizio (...)".

5) "Qualsiasi somma versata in eccesso è recuperata se il beneficiario era a conoscenza del fatto che non vi era alcun motivo dovuto per il pagamento o se il fatto del pagamento in eccesso era palesemente tale che egli non avrebbe potuto ignorarlo. (...)".

(6) "(1) Le spese sostenute per il trasloco dei mobili e degli effetti personali (...) sono rimborsate al funzionario che è tenuto a cambiare residenza per conformarsi all'articolo 20 dello statuto e che non è stato rimborsato per le stesse spese da un'altra fonte. Tale rimborso non supera l'importo di un preventivo preventivamente approvato. Almeno due preventivi sono presentati ai servizi competenti dell'istituzione, che possono, se ritengono che le stime siano eccessive, scegliere un'altra impresa di traslochi. In quest'ultimo caso, il diritto al rimborso può essere limitato all'importo stimato dall'impresa. (...)".

(7) "Il periodo per il quale è concessa l'indennità giornaliera è il seguente:

a) nel caso di un funzionario che non ha diritto all'assegno di famiglia: 120 giorni;

b) nel caso di un funzionario che ha diritto all'assegno di famiglia: 180 giorni o, se il funzionario è in prova, il periodo di prova più un mese.

(...)".

(8) "Per quanto possibile, il mediatore cerca una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare la denuncia."

(9) Sulla base degli elementi di prova a disposizione del Mediatore, sembra che il denunciante abbia effettivamente presentato alla Commissione solo due stime.

(10) Cfr. nota 6.

(11) Cfr. nota 4.

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