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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1836/2005/(OV)(GK)ID contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1836/2005/(OV)(GK)ID - Aperto(a) il Lunedì | 30 maggio 2005 - Decisione del Martedì | 23 ottobre 2007
Strasburgo, 23 ottobre 2007
Egregio Signor A, Egregio Signor B,
Il 13 maggio 2005, a nome dell'Associazione X, Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La denuncia riguardava una presunta omissione da parte della Commissione di dar seguito a una denuncia da Lei presentata in merito a una violazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza.
Il 30 maggio 2005 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 12 settembre 2005. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 4 novembre 2005.
Il 20 dicembre 2006 la Sua denuncia è stata riassegnata al mio avvocato Ioannis Dimitrakopoulos.
Le scrivo ora per informarLa dell'esito delle indagini che ho effettuato nella Sua denuncia. Mi scuso per il ritardo nella gestione del caso.
Per evitare equivoci, è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore. L'indagine del Mediatore sulla Sua denuncia è stata pertanto diretta ad esaminare se vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione.
IL RECLAMO
In una lettera del 27 gennaio 2004 alla Commissione europea, l'Associazione X (di seguito "il denunciante") ha fatto riferimento a talune pratiche in Grecia e ha dichiarato di ritenere che esse costituiscano violazioni del diritto della concorrenza. A tale riguardo, il denunciante ha fatto riferimento ai regolamenti 1475/1995 (1) e 1400/2002 (2), nonché alla legislazione greca.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato, in sintesi, che la Commissione non aveva dato seguito alla sua denuncia del 27 gennaio 2004 relativa a una violazione del diritto della concorrenza dell'UE in Grecia. Essa ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto porre fine alle pratiche in questione che violavano il diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Il 30 maggio 2005 il Mediatore ha avviato un'indagine sull'asserzione e la richiesta di cui sopra da parte del denunciante.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione, in primo luogo, ha osservato che le informazioni presentate dal denunciante nella lettera del 27 gennaio 2004, integrate dal suo comunicato stampa del 4 febbraio 2004, non potevano essere considerate una denuncia ai sensi del regolamento 17/62 (3). In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto di aver trattato la comunicazione del denunciante conformemente al codice di buona condotta amministrativa, tenendo conto della natura di tale comunicazione.
A sostegno della sua prima conclusione, la Commissione ha osservato che né la lettera del denunciante del 27 gennaio 2004 né il suo comunicato stampa del 4 febbraio 2004 contenevano alcuna indicazione circa l'identità delle imprese ritenute responsabili del presunto comportamento sleale. In effetti, il denunciante si è limitato a riferirsi, in termini generali, agli "importatori di fabbriche di automobili", agli "importatori di marchi automobilistici" o ai "membri dell'ACEA"(4). Tali rinvii erano manifestamente insufficienti per consentire alla Commissione di compiere qualsiasi atto di indagine nei confronti di singole imprese in applicazione delle norme procedurali previste dal regolamento 17/62. Inoltre, il denunciante non ha fornito informazioni di base sulla presunta infrazione e prove della stessa, in quanto ha menzionato solo, in termini molto generali, determinati comportamenti commerciali e condizioni contrattuali asseritamente applicati dalla maggioranza dei fornitori di autoveicoli in Grecia, senza alcun riferimento concreto ad accordi specifici che potrebbero violare l'articolo 81 del trattato CE e ai loro effetti sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante. In terzo luogo, la comunicazione del denunciante era indirizzata congiuntamente ai servizi della Commissione, nonché all'ACEA e ai "membri delle fabbriche di automobili dell'ACEA" e non spiegava chiaramente quali risultanze o azioni fossero state effettivamente richieste alla Commissione. A questo proposito, va osservato che, a pagina 1 della sua lettera del 27 gennaio 2004, il denunciante ha descritto lo scopo della sua iniziativa nei seguenti termini: "intendiamo informarLa di questi comportamenti in dettaglio, prima che le procedure giudiziarie siano avviate da rivenditori di marchi e privati cittadini, che hanno entrambi ricevuto un trattamento totalmente falso durante l'avvio ufficiale del regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002". Ciò sembrava escludere la possibilità che l'intenzione del denunciante fosse, in quella fase, quella di imporre alla Commissione di avviare un procedimento formale ai sensi del regolamento 17/62. Le sue osservazioni sembravano invece destinate a richiamare l'attenzione della Commissione su un'insoddisfazione diffusa tra i distributori/commercianti di automobili in Grecia e a incitare i fornitori di autoveicoli che operano sul mercato greco a riesaminare determinate pratiche commerciali, nel timore di un'azione legale dinanzi ai giudici nazionali da parte dei concessionari direttamente interessati. Per i motivi di cui sopra, le osservazioni del denunciante non soddisfacevano i requisiti di una denuncia ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 17/62, ma dovevano essere considerate come una richiesta di assistenza giuridica da parte di un'associazione di imprese. In tali circostanze, l'obbligo amministrativo della Commissione consisteva nel fornire al denunciante l'assistenza necessaria per quanto riguarda le questioni sostanziali e procedurali relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002, nonché spiegazioni relative alla linea d'azione appropriata per i concessionari che intendevano intentare un'azione contro le presunte pratiche anticoncorrenziali.
Per quanto riguarda la sua opinione di aver esaminato le osservazioni del denunciante conformemente al codice di buona condotta amministrativa, la Commissione ha osservato quanto segue. Subito dopo aver ricevuto la lettera del denunciante del 27 gennaio 2004, i servizi della Commissione incaricati dell'applicazione delle regole di concorrenza dell'UE al settore automobilistico (DG Comp/F-2) hanno stabilito contatti informali, sia per telefono che per posta elettronica, con il direttore generale del denunciante, sig. C. L'obiettivo di tali comunicazioni era chiarire l'oggetto preciso della comunicazione del denunciante e aiutare il denunciante a comprendere meglio il campo di applicazione del regolamento 1400/2002 e la sua attuazione. Nel contesto di tali discussioni è emerso chiaramente che alcune delle questioni sollevate nella comunicazione del denunciante riguardavano pratiche rientranti in specifiche disposizioni del diritto nazionale greco, che la Commissione non aveva il potere di applicare. Alcune delle altre questioni sollevate avrebbero potuto incidere sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002. Tali questioni includevano i) la presunta mancanza di clausole compromissorie nei contratti dei concessionari; ii) la vaghezza dei criteri qualitativi per l'ammissione dei rivenditori nelle reti dei costruttori; e iii) le varie pratiche asseritamente volte a discriminare i rivenditori autorizzati nei confronti dei punti vendita di proprietà dei produttori, ma che potevano avere effetti economici solo o principalmente sul mercato greco. In tali circostanze, il denunciante è stato informato che, anche se le sue preoccupazioni fossero state formalizzate in una denuncia alla Commissione, sembrerebbero comunque incentrate solo sulla situazione prevalente nel mercato greco e sarebbe quindi improbabile che comportino un interesse comunitario sufficiente (5). Il sig. C. è stato pertanto invitato a prendere in considerazione la possibilità di presentare una denuncia all'autorità greca garante della concorrenza. Al fine di agevolare il compito del sig. C., i servizi della Commissione hanno contattato i loro omologhi dell'autorità greca garante della concorrenza per informarli delle questioni sollevate dalla lettera del denunciante del 27 gennaio 2004 (6).
Con e-mail del 6 febbraio e del 31 marzo 2004, i servizi della Commissione hanno informato il direttore generale del denunciante in merito a tali contatti. Il sig. C. ha confermato di aver ricevuto tali comunicazioni per posta elettronica in data 1° aprile 2004, con la quale ha informato i servizi della Commissione della decisione del denunciante di presentare una denuncia formale all'autorità greca garante della concorrenza. La denuncia del denunciante è stata infine presentata all'autorità nazionale il 15 dicembre 2004 e conteneva argomentazioni analoghe a quelle presentate nella sua lettera alla Commissione del 27 gennaio 2004. Tra il 1o aprile e il 15 dicembre 2004 il denunciante non ha presentato ulteriori richieste ai servizi della Commissione.
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che i suoi servizi rispettassero pienamente le norme in materia di buona condotta amministrativa fornendo al denunciante l'assistenza adeguata in relazione alle questioni sollevate nella sua comunicazione del 27 gennaio 2004, tenendo conto della natura della richiesta del denunciante. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l ' asserzione del denunciante di non aver dato seguito alle sue osservazioni.
La Commissione ha continuato a commentare l'argomentazione del denunciante secondo cui non aveva esercitato una pressione effettiva sull'autorità greca garante della concorrenza. Come osservazione preliminare, ha osservato che il denunciante ha indicato l'autorità greca garante della concorrenza (Epitropi Antagonismou) come l'"apposita autorità garante della concorrenza in Grecia" della Commissione. Con la dichiarazione di cui sopra, il denunciante sembrava basarsi sul presupposto che la Commissione sarebbe stata in grado di obbligare le autorità nazionali garanti della concorrenza ad adottare misure investigative e decisioni in merito alle denunce presentate al fine di accertare una violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza. Tuttavia, nel sistema di competenze parallele istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 (7), la Commissione non è investita di tale potere. Quando una denuncia è presentata esclusivamente a un'autorità nazionale garante della concorrenza, l'eventuale mancanza di un'effettiva applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza a livello nazionale può essere contestata dal denunciante solo secondo le procedure stabilite dal diritto nazionale pertinente. La Commissione ha inoltre osservato che, il 22 dicembre 2004, ossia pochi giorni dopo aver presentato la sua denuncia all’autorità greca garante della concorrenza, il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione (ricevuta il 5 gennaio 2005). In tale lettera, il denunciante ha chiesto alla Commissione di intervenire nei confronti dell'autorità greca garante della concorrenza al fine di sollecitare quest'ultima ad adottare senza indugio determinate misure investigative. Con lettera del 4 febbraio 2005, i servizi della Commissione hanno confermato che le questioni sollevate nella denuncia del denunciante avevano solo o principalmente un interesse nazionale e che l'autorità greca garante della concorrenza era nella posizione ideale per trattare il caso. Inoltre, i servizi della Commissione hanno informato il denunciante di aver contattato l'autorità greca garante della concorrenza per ottenere la conferma che la sua denuncia sarebbe stata oggetto di un'indagine adeguata.
Per quanto riguarda l'argomentazione del denunciante, la Commissione ha osservato quanto segue. Il denunciante non aveva presentato alcuna denuncia formale alla Commissione, ma ne aveva deferito il caso all'autorità greca garante della concorrenza. Se decidesse di presentare una denuncia alla Commissione, dovrebbe farlo conformemente ai requisiti formali e sostanziali di cui al regolamento (CE) n. 773/2004 (8). Va inoltre ricordato che, sulla base delle informazioni fornite dal denunciante alla Commissione, sembra improbabile che il tipo di preoccupazioni sollevate dal denunciante presenti un interesse comunitario sufficiente in quanto i) le pratiche denunciate, anche se accertate, sarebbero limitate al mercato nazionale greco e non avrebbero alcun effetto significativo su altri Stati membri e ii) tali preoccupazioni sono già state portate all'attenzione dell'autorità greca garante della concorrenza.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha sollevato una serie di punti a sostegno della sua asserzione e affermazione. Ha fatto riferimento ai principi di sussidiarietà e proporzionalità applicabili all'azione comunitaria, nonché all'articolo 82 del trattato CE, relativo all'abuso di posizione dominante. Essa ha sostenuto che la Commissione non aveva esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per quanto riguarda il controllo dell’applicazione del regolamento n. 1400/2002 in Grecia.
LA DECISIONE
1 Asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe dato seguito alla denuncia del denunciante del 27 gennaio 2004 e alla relativa richiesta1.1 Con lettera del gennaio 2004 indirizzata alla Commissione, l'Associazione X (di seguito "il denunciante") ha fatto riferimento a talune pratiche in Grecia e ha dichiarato di ritenere che esse costituissero violazioni del diritto della concorrenza. A tale riguardo, il denunciante ha fatto riferimento ai regolamenti 1475/1995 (9) e 1400/2002 (10) e alla legislazione greca. Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che la Commissione non aveva dato seguito alla sua denuncia del 27 gennaio 2004 relativa alla violazione del diritto della concorrenza dell'UE in Grecia. Essa ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto porre fine alle pratiche in questione che violavano il diritto dell’Unione in materia di concorrenza.
1.2 Nel suo parere, la Commissione ha respinto l'asserzione e l'argomentazione del denunciante. Essa ha spiegato in dettaglio perché la lettera del denunciante del 27 gennaio 2004, integrata dal suo comunicato stampa del 4 febbraio 2004, non poteva essere considerata una denuncia ai sensi del regolamento 17/62. La Commissione ha inoltre spiegato il modo in cui aveva trattato la comunicazione del denunciante, tenendo conto della sua natura. Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia e ha presentato una serie di punti a sostegno della sua asserzione e affermazione.
1.3 Dopo aver tenuto conto delle argomentazioni presentate dal denunciante e dalla Commissione nell'ambito della presente indagine e dei documenti contenuti nel fascicolo del caso, il Mediatore rileva quanto segue. Come correttamente rilevato dalla Commissione, né nella sua lettera del 27 gennaio 2004 né nel suo comunicato stampa del 4 febbraio 2004 il denunciante ha individuato le imprese che avrebbero dovuto essere ritenute responsabili del presunto comportamento sleale. Il denunciante ha invece fatto riferimento, in termini generali, agli "importatori di fabbriche di automobili", agli "importatori ufficiali del marchio automobilistico" o ai "membri dell'ACEA"(11). Inoltre, il denunciante ha menzionato solo in termini generali determinati comportamenti commerciali e condizioni contrattuali , senza alcun riferimento concreto a specifici accordi e prove degli stessi. Soprattutto, il denunciante non ha presentato alcuna argomentazione specifica e debitamente motivata che dimostri che i) le pratiche cui faceva riferimento potevano incidere sul commercio tra Stati membri e avevano l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune tra gli Stati membri o ii) riflettevano un abuso di posizione dominante all'interno del mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la Commissione potesse ragionevolmente concludere che la lettera del denunciante mancava di elementi essenziali di una denuncia per quanto riguarda le violazioni degli articoli 81 o 82 del trattato CE.
Inoltre, come correttamente indicato dalla Commissione, quest'ultima può attribuire priorità diverse all'esame delle denunce che le sono state presentate in relazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE. Essa può inoltre respingere una denuncia in quanto non vi è un interesse comunitario sufficiente a proseguire l'esame del caso, salvo nel caso in cui la denuncia rientri nella sua competenza esclusiva (12). Nel caso di specie, la Commissione ha spiegato che le questioni sollevate nelle osservazioni del denunciante riguardavano i) pratiche rientranti in disposizioni specifiche del diritto nazionale greco, che la Commissione non aveva il potere di applicare, e ii) altre questioni che avrebbero potuto incidere sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1400/2002 e che potevano avere effetti economici solo o principalmente sul mercato greco. La Commissione ha pertanto concluso che, anche se le preoccupazioni del denunciante dovessero essere oggetto di una denuncia formale nei suoi confronti ,, le preoccupazioni del denunciante sembrerebbero comunque incentrate solo sulla situazione prevalente nel mercato greco e pertanto sarebbe improbabile che comportino un sufficiente interesse comunitario. Il denunciante non ha contestato il ragionamento di cui sopra presentando argomentazioni pertinenti, specifiche e debitamente motivate (13). Inoltre, essa non ha né sostenuto né dimostrato che la sua denuncia rientrasse nella competenza esclusiva della Commissione. In relazione a ciò, il Mediatore osserva che (i) sembra che, alla fine del 2004, il denunciante abbia presentato la questione all'autorità greca garante della concorrenza, dopo che la Commissione aveva informato il denunciante di tale possibilità (14) e (ii) come giustamente indicato dalla Commissione, e contrariamente a quanto richiesto dal denunciante, la Commissione non è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2003, a esercitare pressioni sulle autorità nazionali garanti della concorrenza affinché agiscano al fine di accertare una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.
1.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che l'affermazione del denunciante non sia stata suffragata da elementi di prova. Pertanto, egli non rileva alcun caso di cattiva amministrazione da parte della Commissione corrispondente a tale affermazione. Di conseguenza, l'argomentazione del denunciante non è accolta.
2 ConclusioneSulla base delle sue indagini sulla denuncia, il Mediatore conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione corrispondente all'asserzione del denunciante.
Il Mediatore, pertanto, archivia il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
ULTERIORI OSSERVAZIONI
Le denunce presentate alla Commissione in relazione agli articoli 81 e 82 del trattato CE possono riferirsi a pratiche che non sembrano i) pregiudicare il commercio tra Stati membri e avere l'effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza all'interno del mercato comune tra gli Stati membri, o ii) riflettere un abuso di posizione dominante all'interno del mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Inoltre, la Commissione può concludere che l'interesse della Comunità ad esaminare (ulteriormente) le denunce relative agli articoli 81 e 82 del trattato CE è insufficiente. In tali casi, è buona prassi amministrativa che la Commissione informi i denuncianti, come sembra avvenuto nel caso in esame, della possibilità di portare avanti la questione dinanzi alle autorità nazionali garanti della concorrenza competenti.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'art. 85, n. 3, del Trattato a talune categorie di accordi per la distribuzione e la manutenzione di autoveicoli (GU L 145, pag. 25).
(2) Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU 2002, L 203, pag. 30).
(3) Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato (GU 13, del 21.2.1962, pag. 204), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio (GU 1999, L 148, pag. 5).
(4) "EAMA" è l'acronimo di European Automobile Manufacturers Association.
(5) Secondo una giurisprudenza costante, la Commissione ha il diritto di dare la priorità alle censure di cui è investita e di richiamare l'interesse comunitario al fine di determinare il grado di priorità da applicare in ciascun caso (sentenza del Tribunale 17 luglio 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punti 77-85).
(6) Nel suo parere, la Commissione ha fornito informazioni sulle persone coinvolte in tali contatti e sul momento in cui hanno avuto luogo.
(7) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1), che sostituisce il regolamento n. 17/62 del Consiglio, con effetto dal 1° maggio 2004.
(8) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU 2004, L 123, pag. 18).
(9) Regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela nel settore automobilistico (GU L 145, pag. 25).
(10) Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU 2002, L 203, pag. 30).
(11) "EAMA" è l'acronimo di European Automobile Manufacturers Association.
(12) Cfr., ad esempio, causa T-62/99, Sodima/Commissione (Raccolta 2001, pag. II-655, punto 36).
(13) Le osservazioni del denunciante in merito ai principi di sussidiarietà e proporzionalità non possono essere considerate argomenti di questo tipo.
(14) Il Mediatore farà anche un'ulteriore osservazione pertinente qui di seguito.