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Decisione del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa OI/1/2000/OV contro la Commissione europea


Strasburgo, 28 novembre 2000

Signor Presidente della Commissione europea, il
12 settembre 2000 ho avviato un'indagine d'iniziativa sul ritardo della Commissione nell'attuare il progetto di raccomandazione da me presentato nella denuncia 489/98/OV presentata dal signor P.
Il 10 novembre 2000 la Commissione mi ha inviato il suo parere sull'indagine d'iniziativa. In precedenza, il 26 settembre e il 23 ottobre 2000, il denunciante ha inviato le sue osservazioni sul seguito dato dalla Commissione al progetto di raccomandazione.
Le scrivo ora per comunicarle i risultati dell'indagine di propria iniziativa.

IL CONTESTO DELL'INCHIESTA


Il 1° aprile 1998 il sig. P. ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla mancata reintegrazione della Commissione europea al termine del suo congedo non retribuito per motivi personali (1o ottobre 1996) e al suo rifiuto di versargli un risarcimento per la perdita di stipendio e la riduzione della pensione.
Con decisione del 4 novembre 1999(1), a seguito di un'indagine sulla denuncia e poiché non è stato possibile trovare una soluzione amichevole tra le parti, il Mediatore ha indirizzato alla Commissione il seguente progetto di raccomandazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore:
La Commissione dovrebbe risarcire il denunciante per il danno materiale che ha subito direttamente a causa della colpa del servizio della Commissione, che è la mancata effettuazione di un esame dettagliato delle qualifiche del denunciante per i posti che erano vacanti dopo la scadenza del suo congedo per motivi personali.

Con lettera del 13 marzo 2000, la Commissione ha informato il Mediatore della sua accettazione del progetto di raccomandazione e delle misure adottate per la sua attuazione, vale a dire la concessione al denunciante di un risarcimento pari a due mesi di stipendio per il danno da lui subito. Ritenendo che tale misura apparisse soddisfacente, il Mediatore ha archiviato il caso con decisione 008629 del 12 aprile 2000.

L'INCHIESTA


Dalle lettere che il denunciante ha inviato alla Commissione il 30 giugno e il 17 agosto 2000 con copia al Mediatore, risultava tuttavia che, dopo un periodo di sei mesi, la Commissione non aveva ancora versato al denunciante i due mesi di stipendio cui faceva riferimento nella sua lettera del 13 marzo 2000.
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, dello statuto del Mediatore europeo, il Mediatore ha pertanto avviato la presente indagine di propria iniziativa e ha chiesto alla Commissione di presentare un commento in merito.
Il parere della Commissione
La Commissione ha informato il Mediatore che la richiesta di pagamento è stata presentata l'11 settembre 2000, ossia un giorno prima dell'avvio dell'indagine di propria iniziativa, e che l'importo dovuto al denunciante è stato trasferito sul suo conto bancario il 20 settembre 2000.
Nelle
sue osservazioni,
il denunciante ha riconosciuto che il 22 settembre 2000 la Commissione aveva accreditato sul suo conto bancario 8.820,55 GBP (597.116 BEF o 14.802,12 €). Il denunciante ha tuttavia osservato che la Commissione non ha fornito alcun calcolo dell'importo e che quest'ultimo era inferiore ai due mesi di retribuzione che la Commissione aveva accettato di versare a titolo di compensazione.
Egli ha indicato che l'importo corrisponde all'incirca a due mesi di pensione e non a due mesi di retribuzione per un posto A4 (8), e che dovrebbe essere aumentato di un fattore 100:52 in quanto egli beneficia solo di una pensione del 52 %. Inoltre, dovrebbero essere pagati interessi di mora (4 anni) e l'assegno di famiglia avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo in quanto il denunciante è stato sposato il 25 ottobre 1996. Il denunciante ha infine indicato che il fattore di conversione da BEF a GBP non era corretto ed era un tasso arbitrario utilizzato dalla banca. Sulla base dei suoi calcoli, il denunciante è giunto alla conclusione che la compensazione avrebbe dovuto essere di 18 560 GBP (o 18 263) anziché di 8 820,55 GBP. Chiede pertanto che siano apportati i necessari adeguamenti.

LA DECISIONE


1 Il ritardo nel pagamento da parte della Commissione di un risarcimento al denunciante
1.1 Dalle lettere del 30 giugno e del 17 agosto 2000 inviate alla Commissione con copia al Mediatore, risultava che, dopo un periodo di sei mesi, la Commissione non aveva ancora versato al denunciante i due mesi di stipendio cui faceva riferimento nella sua lettera del 13 marzo 2000 con la quale accettava il progetto di raccomandazione del Mediatore nel caso 489/98/OV.
1.2 Il 10 novembre 2000 la Commissione ha informato il Mediatore di aver accreditato il 20 settembre 2000 il conto bancario del denunciante. Dalle osservazioni del denunciante è emerso che il denunciante ha ricevuto una compensazione di 8.820,55 GBP (597.116 BEF o 14.802,12 €). Il denunciante ha osservato che la compensazione concessa dalla Commissione non teneva conto di diversi elementi e che l'importo doveva essere adeguato a 18,560 GBP.
1.3 Il Mediatore osserva che, quando il 13 marzo 2000 la Commissione ha accettato il progetto di raccomandazione volta a risarcire il denunciante per il danno materiale subito direttamente a causa della sua colpa di servizio, la Commissione ha proposto di "assegnare un risarcimento equivalente a due mesi di stipendio per il danno subito, fatta salva la deduzione di qualsiasi reddito da lavoro netto da lui percepito per lo stesso periodo mentre svolgeva altre attività".
1.4 Il Mediatore ritiene che l'importo accreditato sul conto bancario del denunciante il 22 settembre 2000 corrisponda all'impegno assunto dalla Commissione il 13 marzo 2000 di risarcire il denunciante per i danni subiti. La Commissione ha pertanto debitamente eseguito il progetto di raccomandazione.
2 Conclusione
Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore europeo su questa iniziativa, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore ha pertanto deciso di archiviare il caso.
Cordiali saluti
Jacob Söderman

(1) Cfr. la relazione annuale 1999 del Mediatore europeo, pag. 224.

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