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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 3445/2004/GG contro la Commissione europea


Strasburgo, 14 giugno 2005

Egregio signor T.,

Il 15 novembre 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla presunta mancata trattazione da parte della Commissione europea di una denuncia contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode da Lei presentata alla Commissione il 27 settembre 2004.

Il 2 dicembre 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha inviato il suo parere il 15 marzo 2005 (originale in inglese) e il 29 marzo 2005 (traduzione in tedesco). Le ho trasmesso il 29 marzo 2005 (originale in inglese) e il 5 aprile 2005 (traduzione in tedesco) con un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 6 aprile 2005.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Contesto

Il denunciante, un giornalista, era il corrispondente a Bruxelles del settimanale tedesco "Stern". Il 7 marzo 2002 il giornale ha trattato una serie di accuse relative a presunte irregolarità sollevate da un funzionario dell'UE, il sig. Paul van Buitenen, e le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in merito a tali accuse. L'articolo si basava sulla relazione del sig. van Buitenen e su un documento riservato dell'OLAF che il giornale aveva ottenuto. Secondo il denunciante, nessun altro giornale aveva ottenuto copie di tali documenti a quel tempo.

Il 27 marzo 2002 l’OLAF ha pubblicato un comunicato stampa in cui sottolineava che “un giornalista” aveva ottenuto una serie di documenti relativi alla sua indagine sui punti sollevati dal sig. van Buitenen e che l’OLAF aveva pertanto deciso di avviare un’indagine interna relativa alla presunta divulgazione di dati riservati. Secondo il comunicato stampa, tale indagine interna riguarderebbe anche l'affermazione secondo cui i documenti pertinenti sarebbero stati ottenuti "pagando un dipendente pubblico". Nella sua edizione del 4 aprile 2002, il quotidiano "European Voice" ha citato un portavoce dell'OLAF che ha affermato che l'OLAF "aveva ricevuto prove prima facie che un pagamento poteva essere avvenuto".

Il denunciante e il suo giornale hanno ritenuto che, sebbene nel comunicato stampa dell'OLAF non fosse stato menzionato alcun nome, l'accusa di corruzione ivi contenuta doveva essere intesa come rivolta a loro. Secondo il denunciante, tale accusa era infondata.

Con lettera del 29 luglio 2002, il denunciante ha chiesto all'OLAF di ritirare il suo comunicato stampa del 29 marzo 2002 o di informare il pubblico che non vi erano motivi di sospetto nei suoi confronti e nei confronti del giornale. Inoltre, il denunciante ha sottolineato che, da una risposta fornita dalla Commissione in risposta a un'interrogazione scritta di un membro del Parlamento europeo, sembrava possibile che l'OLAF avesse monitorato o consentito di monitorare le e-mail e le telefonate del personale dell'OLAF al fine di scoprire le possibili fonti utilizzate dal giornale. Chiede pertanto all'OLAF di confermare di non aver mai monitorato le sue comunicazioni telefoniche o di posta elettronica con il personale dell'OLAF. Il denunciante ha inoltre chiesto quali dati personali relativi a se stesso fossero stati così ottenuti dall'OLAF.

Nella sua risposta del 22 agosto 2002, il sig. I., direttore dell’OLAF, ha sottolineato che quest’ultimo non possedeva alcun dato personale relativo al denunciante, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc.

Denuncia 1840/2002/GG

Il 22 ottobre 2002 il denunciante ha presentato al Mediatore una denuncia contro l'OLAF. Nella sua denuncia, ha sostanzialmente fatto le seguenti affermazioni:

(1) L'OLAF aveva agito in modo errato rendendo pubbliche, nel suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 e nei commenti a European Voice, accuse di corruzione che dovevano essere intese come dirette al denunciante e al suo giornale.

(2) L’OLAF non aveva risposto a tutte le domande formulate nella lettera del denunciante del 29 luglio 2002.

Il denunciante ha sostenuto che l'OLAF dovrebbe ritirare le accuse di corruzione, preferibilmente nello stesso modo in cui sono state sollevate, vale a dire mediante un comunicato stampa e una comunicazione separata a European Voice. Egli ha inoltre sostenuto che l’OLAF avrebbe dovuto fornire una risposta completa ai quesiti nella sua lettera del 29 luglio 2002.

Sulla base delle sue indagini su questo caso, il Mediatore è giunto alla conclusione che il relativo comunicato stampa doveva essere inteso come riferito al denunciante e che l'OLAF non aveva presentato alcuna prova a sostegno dell'accusa ivi formulata. Il Mediatore ha pertanto indirizzato all'OLAF un progetto di raccomandazione in base al quale l'OLAF dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di ritirare le accuse di corruzione che erano state pubblicate e che potevano essere intese come dirette al denunciante.

Per quanto riguarda la seconda affermazione, il Mediatore ha ritenuto che non vi fosse cattiva amministrazione, dato che l'OLAF sembrava aver risposto alle domande che il denunciante gli aveva presentato nella sua lettera del 29 luglio 2002.

Nel suo parere circostanziato, l'OLAF ha informato il Mediatore di aver accettato il progetto di raccomandazione e ha pubblicato un nuovo comunicato stampa il 30 settembre 2003. Tuttavia, il comunicato stampa conteneva la seguente formulazione: "Le indagini dell'OLAF non sono ancora state completate, ma ad oggi l'OLAF non ha ottenuto la prova che tale pagamento sia stato effettuato."

Il Mediatore ha ritenuto che l'OLAF non avesse quindi attuato correttamente il suo progetto di raccomandazione. Nella sua decisione del 20 novembre 2003 di chiusura del caso, egli ha formulato la seguente osservazione critica: "Procedendo a formulare accuse di corruzione senza una base fattuale sufficiente e disponibile per il controllo pubblico, l'OLAF è andato oltre quanto proporzionato allo scopo perseguito dalla sua azione. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione."

Denuncia 2485/2004/GG

Il 3 agosto 2004 il denunciante ha presentato al Mediatore un'ulteriore denuncia contro l'OLAF. In tale denuncia affermava che l'OLAF aveva fornito informazioni errate nell'ambito dell'indagine 1840/2002/GG che erano inclini a fuorviare il Mediatore europeo e a manipolare l'indagine.

In tale contesto, il denunciante ha sostenuto, tra l'altro, che da ulteriori prove risultava che egli aveva ottenuto che l'OLAF era già in possesso, nel marzo 2002, di dati personali che lo riguardavano. Il denunciante ha ritenuto che la dichiarazione contraria dell'OLAF nella lettera inviatagli il 22 agosto 2002, alla quale aveva fatto riferimento nel suo parere sulla denuncia 1840/2002/GG, fosse quindi errata.

Il Mediatore ha avviato un'indagine e ha chiesto all'OLAF un parere su tale denuncia. Gli sviluppi successivi in questo caso sono menzionati di seguito.

Sulla presente censura

Il 27 settembre 2004 il denunciante ha scritto alla Commissione per denunciare quelle che considerava informazioni fuorvianti fornite dall'OLAF nella sua lettera del 22 agosto 2002. Il denunciante ha sostenuto che era risultato evidente che la dichiarazione dell'OLAF, contenuta in tale lettera, secondo cui non possedeva alcun dato personale che lo riguardasse, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc., era stata errata e fuorviante. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento alle note interne dell'OLAF del 22 marzo 2002, secondo le quali l'OLAF era stato informato del fatto che egli (il denunciante) aveva pagato 8 000 EUR per una serie di documenti a qualcuno all'interno dell'OLAF.

Il denunciante ha chiesto alla Commissione su quale base giuridica avesse agito l'OLAF e se quest'ultimo fosse libero di indurre in errore sia le persone coinvolte nelle sue indagini sia il proprio comitato di vigilanza. Nel caso in cui non vi fosse alcuna base giuridica per farlo (come ipotizzava il denunciante), il denunciante ha chiesto alla Commissione quali misure disciplinari avrebbe adottato. Il denunciante ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU 1999, L 136, pag. 1), la Commissione poteva adottare sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale dell'OLAF.

Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di accusare ricevuta della sua denuncia.

Il 27 ottobre 2004, e in assenza di risposta, il denunciante ha inviato un sollecito alla Commissione.

Nella sua denuncia al Mediatore presentata il 15 novembre 2004, il denunciante sosteneva che la Commissione non aveva trattato la denuncia contro l'OLAF da lui presentata il 27 settembre 2004. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe ora trattare tale denuncia. Chiede inoltre al Mediatore di ricordare alla Commissione il suo dovere di rispondere alle lettere dei cittadini.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere trasmesso al Mediatore nel marzo 2005, la Commissione ha sottolineato di aver risposto alla lettera del denunciante del 27 settembre 2004 il 10 novembre 2004.

In tale risposta, la Commissione aveva sottolineato che l'asserzione sollevata dal denunciante era oggetto di una denuncia attualmente oggetto di indagine da parte del Mediatore. Secondo la Commissione, era quindi troppo presto per discutere la questione di eventuali procedimenti disciplinari. La Commissione ha aggiunto che se il Mediatore dovesse riscontrare una cattiva amministrazione da parte dell'OLAF per quanto riguarda l'accusa del denunciante, considererebbe le misure appropriate da adottare.

Nel suo parere, la Commissione ha ritenuto che la posizione adottata nella lettera del 10 novembre 2004 fosse ancora valida, dato che il Mediatore aveva presentato un progetto di raccomandazione nel caso 2485/2004/GG il 2 febbraio 2005 e che l'OLAF aveva tempo fino al 30 aprile 2005 per presentare un parere circostanziato su tale progetto di raccomandazione.

Pur deplorando il ritardo nella risposta al denunciante, la Commissione ha pertanto sostenuto che la denuncia non sollevava ulteriori obiezioni.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto entro il termine di 15 giorni lavorativi stabilito nel proprio codice di condotta, non si era scusata per tale omissione e aveva inoltre omesso di inviare un avviso di ricevimento. Sottolinea inoltre che la Commissione ha inviato il suo parere al Mediatore solo il 29 marzo 2005 e che non ha presentato le sue scuse per questo ritardo al Mediatore. Secondo il denunciante, la Commissione ha dovuto accettare il rimprovero che stava giocando per tempo, esponendolo così al sospetto dannoso che stesse cercando di proteggere l'attuale direttore generale dell'OLAF da procedimenti disciplinari durante l'attuale concorso (1).

Per quanto riguarda il merito del caso, il denunciante ha sottolineato che la sua denuncia 2485/2004/GG riguardava il fatto che l'OLAF aveva indotto in errore il Mediatore, mentre la presente denuncia derivava dal fatto che la lettera dell'OLAF del 22 agosto 2002 aveva indotto in errore se stesso. Il denunciante ha aggiunto che la Commissione era ovviamente libera di tenere conto del progetto di raccomandazione del Mediatore e della sua eventuale decisione nel caso 2485/2004/GG. Sottolinea tuttavia che, nel suo progetto di raccomandazione in quel caso, il Mediatore aveva già constatato che la dichiarazione dell'OLAF, nella sua lettera del 22 agosto 2002, secondo cui non disponeva di dati personali riguardanti il denunciante (a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc.) era "chiaramente errata". Il denunciante ha sostenuto che, indipendentemente da ciò, la Commissione avrebbe dovuto iniziare a esaminare la sua denuncia con i propri mezzi e senza indugio.

Il denunciante ha pertanto chiesto al Mediatore di criticare la Commissione per la sua palese violazione del suo codice di condotta e di invitarla a prendere in considerazione senza indugio procedimenti disciplinari nei confronti del direttore generale dell'OLAF e del sig. I.

LA DECISIONE

1 Osservazioni introduttive

1.1 Nelle sue osservazioni, il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva inviato il suo parere al Mediatore solo il 29 marzo 2005 e che non aveva presentato le sue scuse per questo ritardo al Mediatore. Il denunciante ha ritenuto che si trattasse di una prova del fatto che la Commissione stava giocando per tempo in questo caso.

1.2 Il 2 dicembre 2004 il Mediatore aveva trasmesso la presente denuncia alla Commissione, chiedendo che fosse presentato un parere entro il 28 febbraio 2005. Se è vero che la Commissione non ha fornito il suo parere entro tale data, il ritardo è stato meno grave di quanto il denunciante presuma, dato che la versione inglese del parere è stata inviata e ricevuta dal Mediatore il 15 marzo 2005. Va inoltre osservato che il 3 marzo 2005 il Segretariato generale della Commissione aveva informato l'Ufficio del Mediatore di essere in procinto di ultimare il parere in questo caso. Va inoltre sottolineato che, nella nota di accompagnamento del parere (2), la Commissione si è rammaricata del fatto che si sia verificato un leggero ritardo.

1.3 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che non vi siano motivi per ulteriori indagini in merito al ritardo con cui gli è stato trasmesso il parere della Commissione.

2 Asserito mancato trattamento della denuncia contro l'OLAF

2.1 Con lettera del 29 luglio 2002, il denunciante, giornalista di un quotidiano tedesco, ha chiesto all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di confermare di non aver mai monitorato le sue comunicazioni telefoniche o di posta elettronica con il personale dell'OLAF. Il denunciante ha inoltre chiesto quali dati personali relativi a se stesso fossero stati così ottenuti dall'OLAF. Nella sua risposta al denunciante del 22 agosto 2002, il sig. I., direttore dell'OLAF, ha sottolineato che l'OLAF non possedeva alcun dato personale relativo al denunciante, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc.

2.2 Il 27 settembre 2004 il denunciante ha scritto alla Commissione per denunciare quelle che considerava informazioni fuorvianti fornite dall'OLAF nella lettera inviatagli il 22 agosto 2002. Il denunciante ha sostenuto che era risultato evidente che la dichiarazione dell'OLAF, contenuta in tale lettera, secondo cui non possedeva alcun dato personale che lo riguardasse, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc., era stata errata e fuorviante. In tale contesto, il denunciante ha fatto riferimento alle note interne dell'OLAF del 22 marzo 2002, secondo le quali l'OLAF era stato informato del fatto che egli (il denunciante) aveva pagato 8 000 EUR per una serie di documenti a qualcuno all'interno dell'OLAF. Il denunciante ha chiesto alla Commissione su quale base giuridica avesse agito l'OLAF. Nel caso in cui non vi fosse alcuna base giuridica per farlo (come ipotizzava il denunciante), il denunciante ha chiesto alla Commissione quali misure disciplinari avrebbe adottato.

Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di accusare ricevuta della sua denuncia.

Il 27 ottobre 2004, e in assenza di risposta, il denunciante ha inviato un sollecito alla Commissione.

2.3 Nella sua denuncia al Mediatore presentata il 15 novembre 2004, il denunciante affermava che la Commissione non aveva trattato la denuncia contro l'OLAF da lui presentata il 27 settembre 2004. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe ora trattare tale denuncia. Chiede inoltre al Mediatore di ricordare alla Commissione il suo dovere di rispondere alle lettere dei cittadini.

2.4 Per quanto riguarda gli aspetti procedurali del caso, i principi di buona condotta amministrativa impongono che le lettere e le denunce dei cittadini siano trattate entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi comunitari. Secondo il codice di condotta della Commissione (3), la risposta a una lettera indirizzata alla Commissione deve essere inviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte del servizio competente della Commissione. Se tale risposta non può essere inviata entro il termine di cui sopra, deve essere inviata una risposta aziendale. Nel caso di specie, il denunciante ha scritto alla Commissione il 27 settembre 2004, ma la risposta è stata inviata solo il 10 novembre 2004. Il Mediatore osserva che la Commissione non nega che tale risposta sia stata inviata troppo tardi. È vero che, a suo parere, la Commissione si è rammaricata di questo ritardo. Il Mediatore osserva tuttavia che, nel suo sollecito inviato il 27 ottobre 2004, il denunciante aveva fatto riferimento al fatto che il termine fissato dalla Commissione per rispondere alle lettere non era stato rispettato. Il Mediatore ritiene che in tali circostanze sarebbe stata buona prassi amministrativa scusarsi per la mancata risposta in tempo utile nella lettera con cui la Commissione ha infine risposto al denunciante. Tuttavia, la lettera della Commissione non contiene tali scuse. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia risposto alla lettera del denunciante entro un termine ragionevole e che ciò costituisca cattiva amministrazione. A tale riguardo verrà formulata un'osservazione critica.

2.5 Il Mediatore osserva inoltre che, nella sua lettera del 27 settembre 2004, il denunciante ha chiesto l'invio di un avviso di ricevimento. Tuttavia, tale riconoscimento non sembra essere stato inviato. Nel suo parere, la Commissione non affronta la questione. In tali circostanze, il Mediatore conclude che il fatto che la Commissione non abbia inviato al denunciante un avviso di ricevimento della sua lettera del 27 settembre 2004, come richiesto nella presente lettera, costituisce un ulteriore caso di cattiva amministrazione. Un'osservazione critica sarà fatta anche in questo senso.

2.6 Per quanto riguarda il merito del caso, la Commissione ha ritenuto, nella sua lettera del 10 novembre 2004 e nel suo parere sulla presente denuncia, che l'asserzione sollevata dal denunciante fosse oggetto di una denuncia attualmente oggetto di indagine da parte del Mediatore (denuncia 2485/2004/GG). Secondo la Commissione, era quindi troppo presto per discutere la questione di eventuali procedimenti disciplinari. La Commissione ha aggiunto che se il Mediatore dovesse riscontrare una cattiva amministrazione da parte dell'OLAF per quanto riguarda l'accusa del denunciante, considererebbe le misure appropriate da adottare. Il Mediatore ritiene che il denunciante abbia ragione nel sottolineare che la denuncia 2485/2004/GG riguardava l'asserzione che l'OLAF aveva indotto in errore il Mediatore, mentre la presente denuncia derivava dall'asserzione che la lettera dell'OLAF del 22 agosto 2002 aveva indotto in errore se stesso. Occorre tuttavia rilevare che la questione sostanziale è la stessa in entrambi i casi, vale a dire se fosse corretta la dichiarazione dell'OLAF (nella sua lettera del 22 agosto 2002) secondo cui non disponeva di dati personali che lo riguardavano, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero di telefono, ecc. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la decisione della Commissione di attendere l'esito dell'indagine del Mediatore su 2485/2004/GG prima di trattare le questioni sostanziali sollevate dal denunciante fosse ragionevole. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi sia stata cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2.7 Va osservato che da allora il Mediatore ha completato la sua indagine sulla denuncia 2485/2004/GG con una constatazione di cattiva amministrazione. Una relazione speciale è stata presentata al Parlamento europeo il 12 maggio 2005. Va osservato che, nella sua lettera del 10 novembre 2004, la Commissione ha annunciato che avrebbe preso in considerazione le misure appropriate da adottare qualora il Mediatore riscontrasse un caso di cattiva amministrazione da parte dell'OLAF per quanto riguarda l'asserzione del denunciante. Il Mediatore non ha motivo di presumere che la Commissione non procederà di conseguenza. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che al momento non vi siano motivi per proseguire la sua indagine sull'affermazione del denunciante secondo cui la Commissione dovrebbe ora trattare la denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, è necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

I principi di buona condotta amministrativa richiedono che le lettere e i reclami dei cittadini siano trattati entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi comunitari. Secondo il codice di condotta della Commissione, la risposta a una lettera indirizzata alla Commissione deve essere inviata entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera da parte del servizio competente della Commissione. Se tale risposta non può essere inviata entro il termine di cui sopra, deve essere inviata una risposta aziendale. Nel caso di specie, il denunciante ha scritto alla Commissione il 27 settembre 2004, ma la risposta è stata inviata solo il 10 novembre 2004. Il Mediatore ritiene che in tali circostanze sarebbe stata buona prassi amministrativa scusarsi per la mancata risposta in tempo utile nella lettera con cui la Commissione ha infine risposto al denunciante. Tuttavia, la lettera della Commissione non contiene tali scuse. In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione non abbia risposto alla lettera del denunciante entro un termine ragionevole e che ciò costituisca cattiva amministrazione.

La mancata trasmissione da parte della Commissione al denunciante di un avviso di ricevimento della sua lettera del 27 settembre 2004, come richiesto nella presente lettera, costituisce un ulteriore caso di cattiva amministrazione.

Dato che questi aspetti del caso riguardano procedure relative a eventi specifici del passato, non è opportuno perseguire una composizione amichevole della questione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Sembra che il denunciante si riferisca all'attuale procedura per la copertura del posto di direttore generale dell'OLAF.

(2) Conformemente alla prassi abituale del Mediatore, solo il parere stesso (ma non la nota di accompagnamento della Commissione) è stato trasmesso al denunciante per le sue osservazioni.

(3) Questo codice di condotta (il "Codice di buona condotta amministrativa" della Commissione) è disponibile sul sito web della Commissione (http://ec.europa.eu/secretariat_general/code/index_en.htm).

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