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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 2748/2004/(JMA)BM contro la Commissione europea
Decisione
Caso 2748/2004/(JMA)BM - Aperto(a) il Martedì | 28 settembre 2004 - Decisione del Mercoledì | 12 aprile 2006
Strasburgo, 12 aprile 2006
Egregio signor M.,
Il 9 settembre 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La denuncia riguardava il tempo impiegato dalla Commissione per trattare le affermazioni contenute in una denuncia formale presentata alla Commissione nel 1999 (numero di riferimento 1999/5252).
Il 16 e il 20 e il 21 settembre 2004 Lei ha inviato ulteriori informazioni.
Il 28 settembre 2004 ho informato il presidente della Commissione di tale denuncia e gli ho chiesto di presentare un parere. Il 7 e 17 ottobre 2004 Lei ha inviato ulteriori informazioni in merito alla denuncia, che ho trasmesso alla Commissione il 4 novembre 2004. Il 29 novembre 2004 mi ha inviato ulteriori informazioni. Il 6 gennaio 2005 la Commissione ha inviato il suo parere in lingua inglese. Il 13 gennaio 2005 la Commissione ha inviato una traduzione del suo parere in spagnolo, che Le è stata trasmessa il 19 gennaio 2005 con l'invito a presentare osservazioni.
Il 25 gennaio 2005, Lei ha confermato di aver ricevuto la mia lettera con la quale invitava le Sue osservazioni e, il 22 e 23 febbraio 2005, mi ha inviato le Sue osservazioni sul parere della Commissione.
Il 13 aprile e il 6 maggio 2005 Lei ha trasmesso ulteriori informazioni. Il 20 ottobre 2005 Le è stato comunicato il nuovo numero di riferimento del Suo caso (2748/2004/(JMA)BM).
Il 27 ottobre 2005 e l'8 marzo 2006 Lei ha trasmesso ulteriori informazioni.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte. Mi scuso per il tempo impiegato per concludere la presente inchiesta.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti del caso sono, in sintesi, i seguenti:
Nel 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia formale, protocollata con il numero di riferimento 1999/5252. Essa riguardava la decisione delle autorità spagnole di autorizzare la costruzione di un centro di trattamento dei rifiuti solidi a San Román de la Vega, a León, in Spagna. Nella denuncia alla Commissione si affermava che la decisione era illegittima e che il centro rischiava di contaminare l’acqua potabile delle zone circostanti. Il denunciante ha sostenuto che il progetto non era conforme a una serie di direttive ambientali dell'UE, tra cui la direttiva 99/31/CE del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (1); direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)(2); e la direttiva 91/156/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (3).
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha spiegato che la Commissione aveva impiegato un tempo indebitamente lungo per trattare la denuncia formale 1999/5252. Egli ha sostenuto che la Commissione non era stata in grado di risolvere il problema, mentre la costruzione del centro di trattamento dei rifiuti era in fase di completamento.
Il 16 e il 20 settembre 2004 il denunciante ha inviato ulteriori informazioni al Mediatore, spiegando che il centro era stato formalmente aperto il 10 settembre 2004 e che aveva iniziato le sue attività dieci giorni dopo. Il denunciante ha inoltre osservato che il progetto era stato parzialmente finanziato con fondi dell'UE.
Su richiesta del Mediatore, il denunciante ha inviato al Mediatore copie dello scambio di e-mail tra lui e la Commissione dal giugno 2004, in cui ha chiesto informazioni sullo stato della denuncia formale 1999/5252 e ha sottolineato la necessità di agire a causa dell'ubicazione inadeguata del progetto.
Il denunciante ha affermato, in sintesi, che la Commissione non aveva gestito correttamente la denuncia formale 1999/5252 e che, di conseguenza, a San Román de la Vega (León) era in costruzione un centro per il trattamento dei rifiuti solidi, in violazione delle direttive comunitarie.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha innanzitutto sottolineato che la persona che ha presentato la denuncia al Mediatore non era il denunciante nel caso 1999/5252, ma un terzo. Dal giugno 2004 tale terzo ha contattato la Commissione chiedendo informazioni sul caso. La Commissione ha sottolineato che i suoi servizi hanno risposto correttamente a tutte le sue richieste di informazioni.
La Commissione ha spiegato di aver ricevuto due denunce relative al progetto di costruzione di un centro di trattamento dei rifiuti solidi nella città di San Román de la Vega, a León. La prima, depositata nel settembre 1998, è stata registrata con il numero di riferimento 1998/4791. Avendo concluso che, all'epoca, non sembrava sussistere alcuna violazione del diritto comunitario, la Commissione ha archiviato il caso. Anche se il denunciante in quel caso ha fornito informazioni supplementari il 28 maggio 1999, la Commissione ha deciso di non avviare una procedura d'infrazione perché il progetto era solo in fase di pianificazione.
Alla fine del 1999, un altro denunciante ha presentato alla Commissione una denuncia relativa alla stessa situazione, registrata con il numero di riferimento 1999/5252. La Commissione ha osservato che, nella sua accusa di ricevimento, il denunciante in quel caso era stato chiaramente informato del fatto che la Commissione aveva cercato di indagare sulle denunce al fine di giungere a una decisione di avviare una procedura di infrazione o di archiviare il caso entro dodici mesi dalla data di registrazione della denuncia da parte del Segretariato generale. Tuttavia, la Commissione ha spiegato che il rispetto di tale termine non era sempre possibile, a causa delle misure interne ed esterne che dovevano essere adottate durante il periodo dell'inchiesta e dell'elevato numero di denunce e indagini di propria iniziativa trattate dai servizi della Commissione per quanto riguarda i casi ambientali, in particolare per quanto riguarda alcuni Stati membri.
Poiché la nuova denuncia riguardava lo stesso oggetto della denuncia 1998/4791, la Commissione ha deciso di includere le due denunce in un unico fascicolo e, il 20 dicembre 1999, il denunciante nel caso 1998/4791 è stato informato dell'esistenza di una nuova denuncia sullo stesso argomento e del nuovo numero di riferimento (1999/5252).
Dopo aver avviato un'indagine al riguardo, il 4 gennaio 2000 la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità spagnole. Tali informazioni sono state fornite il 12 aprile 2000. La Commissione ha quindi deciso di chiedere ulteriori informazioni alle autorità spagnole, in particolare per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale e l'autorizzazione del progetto. In risposta a tale richiesta, le autorità spagnole hanno inviato informazioni supplementari il 1° febbraio, il 28 febbraio e il 9 marzo 2001. Nel frattempo, entrambi i denuncianti hanno inviato ulteriori materiali. Il 7 e 25 settembre 2001 i denuncianti sono stati informati dello stato dell'indagine della Commissione. Oltre alle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole, la Commissione ha dovuto analizzare i documenti inviati dai denuncianti il 15 e 20 novembre e il 28 dicembre 2001.
Con lettera del 31 ottobre 2002, la Commissione ha informato il denunciante nella denuncia 1999/5252 di aver deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Spagna in relazione a tale denuncia e che era stata pertanto inviata una lettera di diffida alle autorità spagnole.
Il 26 novembre 2002 la Commissione ha ricevuto dal denunciante, nell'ambito della denuncia 1998/4791, una richiesta di accesso alla lettera di diffida inviata nella denuncia 1999/5252. Il 3 dicembre 2002 la Commissione ha rifiutato l'accesso sulla base delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4) e ha informato il denunciante che poteva contestare la decisione mediante una domanda di conferma al Segretariato generale della Commissione. Il denunciante ha quindi presentato una domanda di conferma. In assenza di risposta scritta, il denunciante in quella che era stata precedentemente la denuncia 1998/4791 ha presentato una denuncia al Mediatore il 24 novembre 2003, protocollata con il numero di riferimento 2229/2003/MHZ (5).
Con lettera del 14 gennaio 2003, la Commissione ha informato i denuncianti che, il 15 ottobre e il 20 dicembre 2002, nonché il 7 gennaio 2003, le autorità spagnole avevano risposto alla lettera di diffida. La risposta comprendeva allegati ingombranti che dovevano essere analizzati. L'analisi dei voluminosi materiali trasmessi dalle autorità spagnole ha richiesto diversi mesi. A seguito di tale laborioso compito, durante tale periodo non si sono verificati sviluppi importanti nell’ambito dell’indagine.
Il 7 settembre 2004 le autorità spagnole hanno inviato alla Commissione un documento supplementare, che è stato valutato dai servizi della Commissione.
La Commissione ha concluso il suo parere affermando che ha continuato a compiere ogni sforzo possibile per gestire adeguatamente la denuncia, anche se, data la ricchezza dei materiali e delle informazioni, ciò richiederebbe più tempo. Una decisione sul merito sarebbe imminente, una volta che tutti i materiali fossero stati analizzati. I denuncianti saranno informati della decisione.
Nel suo parere la Commissione ha elencato tutta la corrispondenza con il denunciante dal giugno 2004, allegando una copia di tali scambi.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha ribadito alcune delle affermazioni formulate nella denuncia iniziale. Ritiene che le osservazioni della Commissione siano ripetitive.
Secondo il denunciante, il ritardo della Commissione nel trattamento della denuncia aveva avvantaggiato le autorità spagnole, in quanto concedeva loro più tempo per completare il centro di trattamento dei rifiuti e avviare le sue attività senza rispettare le disposizioni dell'UE applicabili.
Il denunciante ha ritenuto inaccettabile che la Commissione giustificasse il suo ritardo nel trattamento della denuncia sostenendo di aver deciso di esaminare le nuove informazioni presentate dalle autorità spagnole il 7 settembre 2004, ossia solo tre giorni prima dell'inaugurazione del centro e due settimane prima dell'inizio delle sue attività.
Secondo il denunciante, la Commissione non aveva agito con la dovuta diligenza.
Informazioni supplementari trasmesse dalla CommissioneAnche la presunta mancata gestione della denuncia formale 1999/5252 da parte della Commissione con la dovuta diligenza costituiva una delle affermazioni di una precedente denuncia, presentata al Mediatore il 24 novembre 2003, registrata con il riferimento 2229/2003/MHZ. Nella sua decisione su questo caso, datata 26 gennaio 2005, il Mediatore ha formulato un'osservazione critica in cui ha affermato che la Commissione non aveva fornito una spiegazione adeguata della durata dell'indagine. Ha concluso che si trattava di un caso di cattiva amministrazione. Il 14 luglio 2005 la Commissione ha informato il Mediatore di aver preso debitamente atto dell'osservazione critica e che si sarebbe adoperata per fornire una spiegazione più precisa qualora in futuro si verificasse un caso analogo.
Il 23 gennaio 2006 la Commissione ha inviato ulteriori informazioni in merito all'osservazione critica formulata dal Mediatore nel caso 2229/2003/MHZ, secondo cui il 5 luglio 2005 la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora alle autorità spagnole. Inoltre, il 13 dicembre 2005 la Commissione aveva anche deciso di inviare un parere motivato alla Spagna, dopo aver concluso che le autorità spagnole erano venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario. La Commissione ha inoltre osservato che, con lettere del 20 luglio e del 23 dicembre 2005, aveva informato il denunciante di tali sviluppi nel caso 2229/2003/MHZ.
LA DECISIONE
1 Trattamento della denuncia formale da parte della Commissione1.1 Il denunciante sostiene che la Commissione non ha gestito correttamente la denuncia formale 1999/5252 e che, di conseguenza, è stato costruito un centro per il trattamento dei rifiuti solidi a San Román de la Vega (León), in violazione delle direttive comunitarie.
Il denunciante sostiene che la Commissione ha impiegato un tempo indebitamente lungo per trattare la denuncia formale 1999/5252 e che la Commissione non è stata in grado di risolvere il problema, mentre la costruzione del centro di trattamento dei rifiuti era in fase di completamento.
1.2 La Commissione sostiene di aver avuto bisogno di diversi mesi per analizzare tutta la documentazione pertinente contenuta nelle risposte delle autorità spagnole alla lettera di diffida, fornite il 15 ottobre e il 20 dicembre 2002, il 7 gennaio 2003 e il 7 settembre 2004.
Secondo la Commissione, il suo avviso di ricevimento della denuncia 1999/5252 affermava di ritenere che il rispetto del termine di dodici mesi dalla data di registrazione di una denuncia da parte del Segretariato generale per esaminare le denunce al fine di giungere a una decisione di avviare una procedura d'infrazione o di archiviare il caso non fosse sempre possibile a causa delle misure interne ed esterne che devono essere adottate durante il periodo dell'inchiesta e dell'elevato numero di denunce e indagini di propria iniziativa trattate dai servizi della Commissione per quanto riguarda i casi ambientali, in particolare per quanto riguarda taluni Stati membri.
1.3 Il Mediatore osserva che l'asserzione formulata dal denunciante in questo caso, vale a dire la mancata gestione della denuncia formale 1999/5252 da parte della Commissione con la dovuta diligenza, è già stata esaminata dal Mediatore nel contesto di una precedente denuncia (caso 2229/2003/MHZ (6)) presentata da un altro denunciante. Nella sua decisione sul caso 2229/2003/MHZ, del 26 gennaio 2005, il Mediatore ha esaminato la durata della procedura svolta dalla Commissione nel trattamento della denuncia formale 1999/5252.
Il Mediatore ha concluso che la Commissione non aveva debitamente giustificato il lungo ritardo nell'indagine della denuncia dalla data in cui è stata presentata fino al 31 ottobre 2002, quando la Commissione ha informato il denunciante dell'emissione della lettera di costituzione in mora. Il Mediatore ha pertanto rivolto alla Commissione la seguente osservazione critica:
"Nel caso di specie, la Commissione ha fatto riferimento solo a fattori generali che possono causare ritardi nel trattamento dei casi ambientali e non ha fornito motivi specifici per giustificare il periodo di quasi tre anni necessario per indagare sulla denuncia di infrazione presentata dal denunciante nei confronti della Spagna. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione non abbia fornito una spiegazione adeguata della durata dell'indagine. Questo è stato un caso di cattiva amministrazione".
1.4 Il Mediatore sottolinea pertanto di aver già preso posizione sull'asserzione nel caso di specie, sulla base delle informazioni di cui disponeva fino alla data di chiusura del caso 2229/2003/MHZ, ossia il 25 gennaio 2005. Nell'affrontare il presente caso, il Mediatore ritiene opportuno concentrarsi sulle azioni della Commissione nel periodo successivo alla ricezione dell'osservazione critica nel caso 2229/2003/MHZ.
1.5 Il Mediatore osserva al riguardo che, il 14 luglio 2005, la Commissione ha risposto all'osservazione critica del Mediatore nel caso 2229/2003/MHZ e ha dichiarato che:
"... [essa] prende debitamente atto dell'osservazione critica del Mediatore e si adopererà per fornire una spiegazione più precisa qualora in futuro si verifichi un caso simile".
Inoltre, il 23 gennaio 2006 la Commissione ha inviato al Mediatore informazioni supplementari in merito alla sua risposta all'osservazione critica. Nella sua lettera, la Commissione ha osservato che, dopo aver inviato una prima lettera di diffida alla Spagna il 23 ottobre 2002, ha deciso di inviare una lettera di diffida complementare alle autorità spagnole il 5 luglio 2005 e un parere motivato il 13 dicembre 2005. La Commissione ha inoltre osservato che, con lettere del 20 luglio e del 23 dicembre 2005, aveva informato il denunciante di tali sviluppi nel caso 2229/2003/MHZ.
1.6 Dalle informazioni ricevute nell'ambito del caso 2229/2003/MHZ il 23 gennaio 2006, il Mediatore osserva pertanto che la Commissione ha adottato una serie di iniziative sostanziali riguardanti la procedura d'infrazione in corso contro le autorità spagnole nella denuncia 1999/5252 a seguito dell'osservazione critica nel caso 2229/2003/MHZ. In particolare, la Commissione ha inviato alle autorità spagnole una lettera di costituzione in mora complementare e un parere motivato.
Il Mediatore osserva inoltre che la Commissione ha debitamente informato il denunciante di tali sviluppi nel caso 2229/2003/MHZ. Il Mediatore ricorda che l'accusa nel presente caso è di non aver gestito correttamente la denuncia di infrazione 1999/5252. Il fatto che la Commissione abbia adeguatamente informato il denunciante nel caso 2229/2003/MHZ (che è uno dei denuncianti alla Commissione nella denuncia di infrazione 1999/5252) è coerente con gli obblighi della Commissione per quanto riguarda la comunicazione di informazioni ai denuncianti nei casi di infrazione.
Alla luce delle risultanze di cui sopra e tenuto conto del fatto che la Commissione sembra proseguire attivamente questa indagine, come dimostrato dal fatto che ha recentemente formulato un parere motivato alle autorità spagnole nella denuncia 1999/5252, il Mediatore ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini sulla presente denuncia.
1.7 Il Mediatore ritiene inoltre utile ricordare che la sua decisione del 10 gennaio 2006 che chiudeva il caso 3369/2004/JMA conteneva la seguente ulteriore osservazione:
Conclusione"Il Mediatore osserva che la comunicazione della Commissione sulle relazioni con il denunciante per quanto riguarda le violazioni del diritto comunitario non specifica né un termine normale per l'indagine delle denunce a seguito dell'emissione di una lettera di costituzione in mora, né le informazioni da fornire ai denuncianti nel periodo successivo all'invio di tale lettera. Il Mediatore sottolinea tuttavia che l'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che "ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione". Il Mediatore ha studiato attentamente la giurisprudenza dei tribunali comunitari in merito alla discrezionalità di cui dispone la Commissione nel trattare i casi di infrazione. Il Mediatore ritiene che la giurisprudenza non escluda l'applicazione dei principi di buona amministrazione ai rapporti tra la Commissione e i denuncianti nel periodo successivo all'invio di una lettera di costituzione in mora. Il Mediatore ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe rispettare i principi di buona amministrazione nei rapporti con il denunciante nel periodo successivo all'invio di una lettera di costituzione in mora."
Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non risultano giustificate ulteriori indagini. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Il Mediatore invierà una copia della presente decisione al Presidente della Commissione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) GU L 182, pag. 1.
(2) GU 1996, L 257, pag. 26.
(3) GU L 78, pag. 32.
(4) GU 2001, L 145, pag. 43.
(5) Causa 2229/2003/MHZ. Il caso è stato chiuso con decisione del Mediatore del 26 gennaio 2005: Cfr. http://www.ombudsman.europa.eu/decision/it.
(6) Causa 2229/2003/MHZ. Il caso è stato chiuso con decisione del Mediatore del 26 gennaio 2005: Cfr. http://www.ombudsman.europa.eu/decision/it.