Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
- IT Italiano
Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l’accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto.
Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione.
Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 351/2004/MHZ contro la Commissione europea
Decisione
Caso 351/2004/MHZ - Aperto(a) il Giovedì | 04 marzo 2004 - Decisione del Lunedì | 13 dicembre 2004
Strasburgo, 13 dicembre 2004
Caro X.,
Il 2 febbraio 2004 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea. La Sua denuncia riguardava un contratto concluso con la società di consulenza di Barcellona per svolgere un incarico in America latina nell'ambito del programma di assistenza esterna dell'UE.
Il 4 marzo 2004 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea.
Il 19 aprile 2004 la Commissione mi ha trasmesso il suo parere in francese e il 27 aprile 2004 una traduzione del parere in inglese.
L'11 maggio 2004 Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni.
Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
La società di consulenza di Barcellona ha firmato un contratto con la Commissione nel quadro di un programma di assistenza esterna dell'UE.
Secondo il denunciante (cittadino spagnolo), i fatti possono essere riassunti come segue:
Il 29 settembre 2002 il denunciante ha stipulato un contratto con la società di consulenza (di seguito «la società») per l'esecuzione, per conto della Commissione, di un incarico in America latina nell'ambito di tale progetto.
Egli ha presentato all'impresa il progetto di relazione provvisoria sul suo lavoro, che è stato respinto dalla Commissione.
Successivamente, ha presentato il secondo progetto di relazione provvisoria, che non è stato accettato. La Commissione ha quindi comunicato all'impresa che il progetto relativo alla missione del denunciante era stato chiuso.
Il 14 luglio 2003 la Commissione ha informato per posta elettronica l'impresa che avrebbe pagato al denunciante le spese giornaliere e di viaggio e il 25 % degli onorari del denunciante.
Il 2 febbraio 2004 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore.
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione ha chiuso il progetto dopo aver effettivamente svolto il 75% del lavoro previsto nel contratto e che la Commissione ha ingiustamente deciso di pagare solo il 25% delle sue spese.
Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe pagarlo per i servizi forniti fino al momento in cui il progetto è stato annullato.
Egli ha inoltre sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto comunicargli direttamente le condizioni del pagamento finale.
A sostegno delle sue affermazioni, il denunciante ha dichiarato che, in base alla sua precedente esperienza, altre organizzazioni internazionali pagano per i servizi resi fino al momento dell'annullamento del progetto e ne informano per iscritto il consulente. Egli ha inoltre affermato che, in occasione del suo precedente incarico svolto per conto della Commissione tramite una società di consulenza, il contratto conteneva chiaramente una siffatta disposizione.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl parere della Commissione può essere sintetizzato come segue:
Il 26 settembre 2002 la Commissione ha firmato con l'impresa la lettera di contratto n. 2002/31044 relativa alla prestazione di servizi per individuare un programma di cooperazione economica con l'Ecuador. La presente lettera di contratto faceva parte del CQ AMS/451 LOTTO n. 10. Il capitolato d'oneri del contratto specificava le condizioni particolari per la prestazione di servizi da parte dell'impresa, compresi i compiti specifici e i risultati attesi. Due esperti sono stati assunti dallo studio per svolgere questo compito e sono stati quindi nominati nella lettera del contratto. Uno di questi era il denunciante.
Ai sensi del punto 6 del capitolato d’oneri, l’impresa era tenuta a presentare due relazioni: una relazione provvisoria e una relazione finale. La relazione provvisoria è stata presentata nel novembre 2002 e, dopo essere stata esaminata dalla Commissione, non è stata approvata. La Commissione ha ritenuto che l'impresa non avesse svolto i compiti che le spettavano e che alcune delle analisi non soddisfacessero chiaramente i requisiti del capitolato d'oneri.
Il 20 gennaio 2003 l'impresa ha presentato la relazione finale che non è stata approvata, nonostante sia stata leggermente migliorata.
Il 24 aprile 2003 la Commissione ha informato l'impresa che non approvava la relazione finale e ha spiegato i motivi della sua decisione. La Commissione ha sostenuto di ritenere che solo una parte dei compiti fosse stata eseguita e che il suo pagamento sarebbe stato adeguato proporzionalmente ai servizi effettivamente forniti.
Su tale base, il 14 luglio 2003 la Commissione e l'impresa hanno raggiunto un compromesso: l'effettivo pagamento finale per la prestazione di servizi riguarderebbe tutti i costi rimborsabili (come i biglietti aerei), le tariffe giornaliere per gli esperti e solo il 25 % delle tariffe inizialmente previste nel bilancio di gara dell'impresa.
Dato che l'impresa aveva già ricevuto l'80% del prezzo totale dei servizi forniti (131.060 EUR), il 7 dicembre 2003 la Commissione ha emesso la nota di addebito n. 320506903 per l'importo di 62.665,92 EUR, che l'impresa ha rimborsato.
Per quanto riguarda l'affermazione del denunciante, la Commissione ha dichiarato di non avere alcun rapporto contrattuale con il denunciante. La Commissione ha firmato una lettera di contratto con l'impresa e l'impresa era l'unica che aveva un rapporto contrattuale con la Commissione ed era l'unico interlocutore della Commissione.
La decisione della Commissione di ridurre il pagamento delle tasse non è quindi diretta al denunciante, ma all'impresa, in quanto partner contrattuale della Commissione. La Commissione ha sottolineato che l'impresa ha accettato i motivi addotti dalla Commissione per respingere lo studio condotto dagli esperti e ha rimborsato alla Commissione il pagamento in eccesso.
Infine, la Commissione ha ritenuto di non essere obbligata a pagare il denunciante o a informarlo direttamente. La Commissione ha inoltre ritenuto che, se il denunciante ritiene di essere stato trattato ingiustamente, dovrebbe contattare l'impresa con cui ha avuto un rapporto contrattuale.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante non sembra aver ricevuto alcuna osservazione.
LA DECISIONE
1 Osservazione preliminare1.1 Il denunciante ha stipulato un contratto con l'impresa per l'esecuzione di un incarico in America latina per conto della Commissione europea.
1.2 Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo ha il potere di ricevere ed esaminare le denunce di cattiva amministrazione nell'attività delle istituzioni o degli organi comunitari. Nessuna azione da parte di altre autorità o persone può pertanto essere oggetto di una denuncia al Mediatore.
1.3 L'indagine del Mediatore sulla presente denuncia riguarda quindi esclusivamente eventuali casi di cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
2 Sull’asserito carattere abusivo e sulla relativa pretesa2.1 Il denunciante sostiene che la Commissione ha chiuso il progetto dopo aver effettivamente svolto il 75% del lavoro previsto nel contratto e che la Commissione ha ingiustamente deciso di pagare solo il 25% dei suoi onorari.
Il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe pagarlo per i servizi forniti fino al momento in cui il progetto è stato annullato.
2.2 Secondo la Commissione, essa non ha approvato la relazione provvisoria in quanto ha ritenuto che l'impresa non avesse svolto i compiti che spettavano all'impresa e che alcune delle analisi non soddisfacessero chiaramente i requisiti del mandato. Anche la relazione finale non è stata approvata, nonostante sia stata leggermente migliorata. L'impresa ha accettato i motivi addotti dalla Commissione per respingere lo studio effettuato dagli esperti e ha rimborsato alla Commissione il pagamento in eccesso. Per quanto riguarda il pagamento per la prestazione di servizi, la Commissione e l'impresa hanno raggiunto un compromesso in base al quale l'effettivo pagamento finale coprirebbe tutti i costi rimborsabili e le tariffe giornaliere per gli esperti, ma solo il 25 % delle tariffe inizialmente previste.
La Commissione sostiene inoltre di non avere alcun rapporto contrattuale con il denunciante. La Commissione ha firmato una lettera di contratto con l'impresa e l'impresa era l'unica ad avere un rapporto contrattuale con la Commissione. La Commissione ritiene pertanto che la sua decisione di ridurre il pagamento delle tasse non sia diretta al denunciante, bensì all'impresa.
Infine, la Commissione ritiene che, se il denunciante ritiene di essere stato trattato ingiustamente, dovrebbe contattare l'impresa con la quale ha avuto un rapporto contrattuale.
2.3 Il Mediatore osserva che il contratto principale che disciplina il progetto in questione è tra l'impresa e la Commissione e che tale contratto sembra prevedere il pagamento da parte della Commissione solo all'impresa. Inoltre, il rapporto contrattuale del denunciante sembra essere esclusivamente con l'impresa.
Per quanto riguarda il contratto primario, il Mediatore ritiene che la Commissione abbia fornito una spiegazione ragionevole della sua posizione in merito alla riduzione delle tasse da pagare.
2.4 Il Mediatore ritiene pertanto che gli elementi di prova disponibili non sostengano la richiesta di pagamento presentata dal denunciante alla Commissione.
2.5 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione non sembri incorrere in cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
3 Rilascio della notifica diretta3.1 Il denunciante sostiene che la Commissione ha comunicato all'impresa che il progetto su incarico del denunciante era stato chiuso e che avrebbe pagato al denunciante le spese giornaliere, le spese di viaggio e il 25 % degli onorari del denunciante.
Il denunciante sostiene che la Commissione avrebbe dovuto notificargli direttamente le condizioni del pagamento finale.
3.2 La Commissione ritiene che solo l'impresa avesse un rapporto contrattuale con la Commissione e che essa fosse pertanto l'unico interlocutore di quest'ultima. La Commissione ritiene di non essere stata obbligata a informare direttamente il denunciante.
3.3 Il Mediatore ritiene che l'argomentazione presentata dalla Commissione appaia ragionevole.
3.4 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che la Commissione non sembri incorrere in cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto della denuncia.
ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, risulta che la Commissione non ha commesso alcuna cattiva amministrazione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS