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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 246/2004/MF contro l'Ufficio europeo di selezione del personale
Decisione
Caso 246/2004/MF - Aperto(a) il Lunedì | 08 marzo 2004 - Decisione del Mercoledì | 05 ottobre 2005
Strasburgo, 5 ottobre 2005
Egregio signor Z.,
Il 26 gennaio 2004 Lei mi ha presentato una denuncia contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (di seguito "EPSO") in merito alla Sua interdizione dal concorso COM/A/2/02 organizzato dalla Commissione europea per costituire una riserva di amministratori aggiunti nel settore "Agricoltura".
L’8 marzo 2004 ho trasmesso la denuncia al direttore dell’EPSO. Il 2 aprile 2004 l'EPSO mi ha informato che, in data 24 dicembre 2003, Lei aveva presentato ricorso sulla base dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto relativo alla Sua interdizione dal concorso COM/A/2/02. L'EPSO mi ha inoltre informato che mi avrebbe inviato una copia della sua risposta al Suo appello come suo parere. L'EPSO ha trasmesso il suo parere il 23 agosto 2004. Il 3 novembre 2004 Le ho trasmesso il parere dell'EPSO con l'invito a formulare osservazioni entro il 30 novembre 2004. A tale data non sono pervenute osservazioni da parte Sua.
Il 2 febbraio 2005 ho chiesto all'EPSO ulteriori informazioni in merito alla Sua denuncia. L’EPSO ha inviato la sua risposta l’8 marzo 2005. La risposta dell'EPSO Le è stata trasmessa con l'invito a formulare osservazioni, da Lei inviato il 7 aprile 2005.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:
Nel luglio 2002 la Commissione europea ha organizzato due concorsi generali per l'assunzione di amministratori (COM/A/1/02) e di amministratori aggiunti (COM/A/2/02) nei settori "Agricoltura", "Pesca" e "Ambiente".
Il denunciante ha presentato domanda di partecipazione al concorso COM/A/2/02 nel settore "Agricoltura".
La versione francese del punto II.2 del bando di concorso prevedeva quanto segue:
a) "Aucune expérience professionnelle n'est requise.
b) Seront admis à concourir les candidats ayant obtenu le diplôme de niveau universitaire donnant accès au concours après le 27 settembre 1997.
c) Ainsi que les candidats ayant obtenu un diplôme postuniversitaire en rapport direct avec les secteurs d'activité concernés après le 27 settembre 1999.
La date à laquelle le candidat peut se prévaloir de l'obtention du diplôme doit figurer clairement sur le diplôme même ou sur une attestation officielle."
Il denunciante è stato ammesso a partecipare alle prove di preselezione e alle prove scritte. Egli li ha superati ed è stato informato dall’EPSO, con lettera del 30 ottobre 2003, di essere stato ammesso alla prova orale il 3 dicembre 2003.
Con lettera del 16 dicembre 2003, il denunciante è stato informato che, a seguito della sua prova orale e su richiesta del presidente della commissione giudicatrice, la sua candidatura era stata riesaminata. Il denunciante è stato inoltre informato che la sua domanda doveva essere respinta in quanto non soddisfaceva le condizioni b) e c) di cui al punto II.2 del bando di concorso, dato che non aveva conseguito il diploma universitario dopo il 27 settembre 1997 e che dopo il 27 settembre 1999 non aveva ottenuto alcuna qualifica post-laurea direttamente pertinente ai settori di attività interessati.
Con lettera del 3 gennaio 2004 indirizzata al presidente della commissione giudicatrice, il denunciante chiedeva a quest’ultimo di riconsiderare la sua decisione di squalificarlo in quanto la sua candidatura non soddisfaceva le condizioni di cui al punto II.2 del bando di concorso.
Nella sua risposta del 28 gennaio 2004, inviata a nome della commissione giudicatrice, l'EPSO ha informato il denunciante che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di squalificarlo. L’EPSO ha osservato che la commissione giudicatrice doveva rispettare le condizioni stabilite nel bando di concorso che aveva già applicato agli altri candidati, applicando contemporaneamente le condizioni a), b) e c) del punto II.2 del bando. L'EPSO ha inoltre precisato tale condizione, lettera b), del punto II. 2 del bando di concorso non dovrebbe essere considerato arbitrario, ma relativo al lancio simultaneo di due concorsi con condizioni di ammissione diverse, in particolare in relazione all'esperienza professionale dei candidati.
Nella sua denuncia al Mediatore europeo, il denunciante ha affermato che:
1) La commissione giudicatrice lo aveva squalificato ingiustamente in quanto la versione francese del bando di concorso non menzionava le condizioni a) e b) del punto II. 2 dovevano essere soddisfatte simultaneamente per essere ammesse al concorso.
2) Ammettendolo alle prove scritte, il che implicava che il suo fascicolo soddisfaceva tutte le condizioni stabilite nel bando di concorso, e squalificandolo dopo la prova orale, la commissione giudicatrice non aveva agito in modo coerente.
3) Chiedendo ai candidati di aver conseguito il diploma universitario richiesto per l'ammissione dopo il 27 settembre 1997, l'EPSO non aveva evitato alcuna discriminazione e non aveva accettato le candidature indistintamente in base all'età, come indicato nel bando di concorso.
Il denunciante ha sostenuto che il suo nome dovrebbe essere inserito nell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso. Se la commissione giudicatrice dovesse rifiutare di iscrivere il suo nome nell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, il denunciante ha chiesto di ricevere 10 000 EUR di risarcimento danni.
L'INCHIESTA
Il parere dell'EPSOIl parere dell'EPSO sulla denuncia era, in sintesi, il seguente:
Per quanto riguarda la presunta iniqua interdizione del denunciante da parte della commissione giudicatrice, era evidente che le condizioni a), b) e c) del punto II.2 del bando di concorso dovevano essere soddisfatte contemporaneamente per essere ammesse al concorso. Nella sua risposta del 28 gennaio 2004 alla lettera del denunciante del 3 gennaio 2004, inviata a nome della commissione giudicatrice, l'EPSO aveva già sottolineato tale condizione b) del punto II. 2 del bando di concorso non dovrebbe essere considerato arbitrario, ma relativo al lancio simultaneo di due concorsi con condizioni di ammissione diverse, in particolare in relazione all'esperienza professionale dei candidati.
Per quanto riguarda l’asserita mancanza di coerenza da parte della commissione giudicatrice, il bando di concorso indicava chiaramente che, se in una qualsiasi fase della procedura fosse stato accertato che un candidato non soddisfaceva tutte le condizioni di ammissione al concorso, tale candidato sarebbe stato squalificato. Quando la commissione giudicatrice ha constatato che la candidatura del denunciante non soddisfaceva le condizioni b) e c) del bando di concorso, ha dovuto squalificare la sua candidatura, conformemente al bando di concorso e al fine di evitare qualsiasi discriminazione. È stato inoltre rilevato che, nella sua denuncia del 24 dicembre 2003, presentata ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il denunciante aveva riconosciuto di aver conseguito il suo diploma universitario il 23 novembre 1988, vale a dire prima della data limite fissata nel bando di concorso. Egli era quindi perfettamente consapevole del fatto che la sua candidatura non soddisfaceva le condizioni di ammissione al concorso.
Per quanto riguarda l’asserita incapacità dell’EPSO di evitare qualsiasi discriminazione e di accettare candidature indistintamente in base all’età, l’EPSO ha precisato che la condizione b) del punto II.2 del bando di concorso escludeva i candidati che avevano conseguito il diploma prima di una determinata data dall’iscrizione al concorso. Secondo l'EPSO, tuttavia, i candidati che avevano rinviato gli studi universitari o gli studenti che non avevano studiato all'università immediatamente dopo il completamento della scuola secondaria potevano candidarsi al concorso.
Sono stati organizzati contemporaneamente due concorsi generali per l'assunzione di amministratori (COM/A/1/02) e di amministratori aggiunti (COM/A/2/02). Nel concorso COM/A/1/02 i candidati dovevano avere almeno tre anni di esperienza professionale, mentre nel concorso COM/A/2/02 non era richiesta alcuna esperienza professionale. Ai candidati al concorso COM/A/2/02 era tuttavia richiesto di aver conseguito il diploma universitario richiesto per l'ammissione dopo il 27 settembre 1997 o di possedere una qualifica post-laurea direttamente pertinente ai settori di attività interessati e ottenuta dopo il 27 settembre 1999. Chiedendo ai candidati di aver conseguito il diploma universitario richiesto per l'ammissione dopo il 27 settembre 1997, condizione b) del punto II.2 del bando di concorso mirava proprio a garantire un concorso equo e distinto tra i candidati ai concorsi COM/A/1/02 e COM/A/2/02, a seconda che avessero o meno esperienza professionale.
Osservazioni del denuncianteNon sono pervenute osservazioni dal denunciante entro la data stabilita a tal fine.
Ulteriori indaginiRichiesta di informazioni dell'EPSO da parte del Mediatore
Dopo un attento esame del parere dell'EPSO, è emerso che erano necessarie ulteriori indagini. Il Mediatore europeo ha pertanto chiesto all'EPSO di fornirgli informazioni sul seguente punto:
"Ai sensi della condizione a) del punto II.2 del bando di concorso COM/A/2/02, i candidati non erano tenuti ad avere alcuna esperienza professionale per essere ammessi al concorso. Nel suo parere, tuttavia, l'EPSO sembrava suggerire che i candidati con esperienza professionale avrebbero dovuto candidarsi al concorso COM/A/1/02 (amministratori) e non a COM/A/2/02 (assistenti). Può l'EPSO spiegare questa discrepanza e chiarire perché ha ritenuto di non aver omesso di evitare qualsiasi discriminazione in base all'età chiedendo ai candidati di aver conseguito il diploma universitario richiesto per l'ammissione dopo il 27 settembre 1997?
Risposta dell'EPSONella sua risposta, ESPO ha fatto, in sintesi, le seguenti dichiarazioni:
L'affermazione sollevata nella denuncia era identica a quelle sollevate nelle denunce 1523/2002/GG e 1536/2002/OV (1) relative alla condizione della freschezza del diploma dei candidati. Nelle sue decisioni su queste due denunce, il Mediatore aveva ritenuto che non vi fosse stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
L'EPSO ha sottolineato che, come indicato nella sua lettera del 15 settembre 2003 al Mediatore (2), era stato deciso di non organizzare ulteriori concorsi il cui bando richiedeva una condizione di "freschezza" per quanto riguarda il diploma.
Ulteriori osservazioni del denuncianteNelle sue ulteriori osservazioni, il denunciante ha mantenuto le sue affermazioni.
LA DECISIONE
1 La presunta iniqua interdizione del denunciante da parte della commissione giudicatrice1.1 Nel luglio 2002 la Commissione europea ha organizzato due concorsi generali per l'assunzione di amministratori (COM/A/1/02) e di amministratori aggiunti (COM/A/2/02) nei settori "Agricoltura", "Pesca" e "Ambiente". Il denunciante ha presentato domanda di partecipazione al concorso COM/A/2/02 nel settore dell'agricoltura. Il denunciante sosteneva che la commissione giudicatrice lo aveva squalificato ingiustamente perché la versione francese del bando di concorso non menzionava che le condizioni a) e b) del punto II.2 dovevano essere soddisfatte simultaneamente per essere ammesse al concorso.
1.2 L'EPSO ha dichiarato che era evidente che le condizioni a), b) e c) del punto II.2 del bando di concorso dovevano essere soddisfatte simultaneamente per essere ammesse al concorso.
1.3 Il Mediatore rileva che la versione francese del punto II.2 del bando di concorso COM/A/2/02 (amministratori ausiliari) è stata redatta nei seguenti termini: a) "aucune expérience professionnelle n'est requise" b) "Seront admis à concourir les candidats ayant obtenu le diplôme de niveau universitaire (…)." c) "ainsi que les candidats ayant obtenu un diplôme post-universitaire (…)".
Il Mediatore rileva inoltre che, nella sua denuncia ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il denunciante ha riconosciuto di aver conseguito il diploma universitario il 23 novembre 1988, vale a dire prima della data limite fissata nel bando di concorso.
1.4 Il Mediatore ritiene che dal bando di concorso emerga che le condizioni a), b) e c) di cui al punto II. 2 del bando di concorso doveva essere applicato simultaneamente e i candidati che soddisfacevano solo una delle tre condizioni non sarebbero stati ammessi al concorso.
1.5 Alla luce di quanto precede, il Mediatore conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO in relazione a tale affermazione.
2 Sull'asserita inottemperanza della commissione giudicatrice2.1 Il denunciante sosteneva che, ammettendolo alle prove scritte, il che implicava che il suo fascicolo soddisfaceva tutte le condizioni stabilite nel bando di concorso, e squalificandolo dopo la prova orale, la commissione giudicatrice non aveva agito in modo coerente.
2.2 L'EPSO ha sostenuto che il bando di concorso indicava chiaramente che se in una qualsiasi fase della procedura fosse stato accertato che un candidato non soddisfaceva tutte le condizioni di ammissione al concorso, quest'ultimo sarebbe stato squalificato.
2.3 Il Mediatore osserva che il punto 7 della parte C del bando di concorso affermava che "se in qualsiasi fase della procedura viene accertato che le informazioni contenute nel modulo di registrazione a lettura ottica o nel modulo ufficiale di candidatura non sono corrette o non corrispondono ai documenti giustificativi o che non si soddisfano tutte le condizioni per l'ammissione al concorso, si sarà esclusi".
2.4 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la posizione adottata dalla commissione giudicatrice appaia ragionevole. Il Mediatore conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO per quanto riguarda tale accusa.
3 Sull'asserita incapacità dell'EPSO di evitare qualsiasi discriminazione fondata sull'età3.1 Il denunciante ha sostenuto che, chiedendo ai candidati di aver conseguito il diploma universitario richiesto per l'ammissione dopo il 27 settembre 1997, l'EPSO non ha evitato alcuna discriminazione e non ha accettato le candidature indistintamente in base all'età, come indicato nel bando di concorso.
3.2 L'EPSO ha precisato che la condizione b) del punto II.2 del bando di concorso escludeva dalla partecipazione al concorso i candidati che avessero conseguito il diploma prima di una certa data. Secondo l'EPSO, tuttavia, i candidati che avevano rinviato i loro studi universitari o gli studenti che non avevano studiato all'università immediatamente dopo il completamento della scuola secondaria erano autorizzati a candidarsi al concorso. L’EPSO ha inoltre sostenuto che, chiedendo ai candidati di aver conseguito il diploma universitario richiesto per l’ammissione dopo il 27 settembre 1997, la condizione b) del punto II.2 del bando di concorso mirava proprio a garantire un concorso equo e distinto tra i candidati ai concorsi COM/A/1/02 e COM/A/2/02, a seconda che avessero o meno un’esperienza professionale.
3.3 Il 2 febbraio 2005 il Mediatore europeo ha chiesto all'EPSO di fornire ulteriori informazioni al riguardo.
3.4 Nella sua risposta, l'EPSO ha affermato che l'affermazione sollevata nella denuncia era identica a quelle sollevate nelle denunce 1523/2002/GG e 1536/2002/OV relative alla condizione della "freschezza del diploma dei candidati". Nelle sue decisioni su queste due denunce, il Mediatore aveva ritenuto che non vi fosse stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
3.5 Nelle sue ulteriori osservazioni, il denunciante ha mantenuto le sue affermazioni.
3.6 Come indicato nel parere dell'EPSO, il Mediatore europeo ha già dovuto affrontare la questione della condizione di "freschezza" del diploma dei candidati nelle sue indagini sulle denunce 1523/2002/GG e 1536/2002/OV che riguardavano anche il concorso COM/A/2/02.
3.7 Nella sua decisione sulla denuncia 1523/2002/GG, il Mediatore ha osservato che "il concorso in questione (3) riguardava la carriera A8 (amministratore ausiliario), che è la carriera di base di grado A e per la quale non è richiesta alcuna esperienza professionale precedente. Osserva inoltre che le istituzioni e gli organi dell'UE organizzano i loro concorsi al fine di assumere funzionari in base alle esigenze dei loro servizi e che dispongono di un ampio margine di discrezionalità in tal senso, a condizione che rispettino lo statuto dei funzionari e altre norme giuridiche che li vincolano. Il Mediatore ritiene che, richiedendo ai candidati ai posti A8 (amministratori ausiliari) di avere un diploma universitario conseguito nel recente passato, la Commissione abbia agito nei limiti della sua autorità giuridica (4). La stessa conclusione vale per la decisione della Commissione di fissare il periodo durante il quale il diploma doveva essere ottenuto a cinque anni prima della data di chiusura." Nella sua decisione sulla denuncia 1523/2002/GG, il Mediatore ha inoltre osservato che "la clausola del "diploma recente" applicata al concorso in questione era più ampia delle corrispondenti clausole applicate in concorsi precedenti e che la Commissione ha organizzato il concorso COM/A/1/01 per amministratori in concomitanza con il concorso in questione. I candidati che avevano conseguito il diploma universitario il 27 settembre 1997 o prima di tale data, ma che avevano maturato un’esperienza professionale di tre anni corrispondente alle funzioni in questione, hanno così potuto partecipare al concorso COM/A/1/01.”
Nella sua decisione sulla denuncia 1536/2002/OV, il Mediatore ha ritenuto che "[l]'uso da parte della Commissione di una presunta clausola discriminatoria indiretta nelle condizioni di ammissione al concorso COM/A/2/02, vale a dire la data in cui i candidati A8 hanno conseguito il loro diploma accademico o un diploma specializzato, dovrebbe essere basato su ragioni oggettive. Tale ragionamento dovrebbe consentire al Mediatore di valutare se la Commissione abbia agito entro i limiti della sua autorità giuridica nell'imporre questo tipo di condizione. La Commissione ha giustificato l'applicazione di tale clausola sulla base della natura e delle funzioni che devono essere svolte dagli amministratori aggiunti. Poiché si ritiene che i funzionari A8 non abbiano alcuna esperienza professionale pertinente prima di entrare a far parte della Commissione, l'istituzione ha fissato una data per il completamento dei loro studi o studi specializzati. La «freschezza» del diploma appare quindi come una condizione specifica basata sulla natura dei posti da coprire. Imponendo una condizione basata sulla "freschezza" del diploma ai candidati A8, il Mediatore ha concluso che la Commissione ha agito nei limiti della sua autorità giuridica". Il Mediatore non ha riscontrato casi di cattiva amministrazione nelle sue decisioni sulle denunce 1523/2002/GG e 1536/2002/OV relative al concorso COM/A/2/02 oggetto della presente denuncia.
3.8 In tali circostanze, il Mediatore conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO per quanto riguarda questo aspetto del caso. Tuttavia, il Mediatore accoglie con favore la decisione dell'EPSO di abolire l'uso di un recente requisito di laurea nelle sue future procedure di assunzione.
4 Le affermazioni del denunciante4.1 Il denunciante ha sostenuto che il suo nome dovrebbe essere inserito nell'"elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso". Se la commissione giudicatrice dovesse rifiutare di iscrivere il suo nome nell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, il denunciante ha chiesto di ricevere 10 000 EUR di risarcimento danni.
4.2 Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che non sia necessario proseguire la sua indagine sulle affermazioni del denunciante.
5 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'EPSO. Il Mediatore, pertanto, archivia il caso.
Anche il direttore dell'EPSO sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Tali decisioni sono disponibili sul sito web del Mediatore europeo al seguente indirizzo: http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/default.htm.
(2) L'EPSO fa riferimento alla lettera del 15 settembre 2003 inviata al Mediatore nell'ambito delle denunce 1523/2002/GG e 1536/2002/OV.
(3) Concorso COM/A/2/02.
(4) Cfr. la decisione del Mediatore del 21 luglio 2000 sulle denunce 428/98/JMA e 464/98/JMA.