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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1437/2003/(VJ)JMA contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1437/2003/(VJ)/JMA - Aperto(a) il Venerdì | 05 settembre 2003 - Decisione del Lunedì | 07 giugno 2004
Strasburgo, 7 giugno 2004
Egregio signor R.,
Il 1° e il 5 agosto 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo, che ha dichiarato essere contro l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), in merito alla decisione di escluderLa dal concorso generale COM/A/3/02.
Il 5 settembre 2003 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'EPSO. Sebbene la richiesta di parere sia stata indirizzata all'EPSO, il parere sulla denuncia è stato inviato dalla Commissione il 25 novembre 2003, in quanto sembra che formalmente tale concorso sia stato organizzato dalla Commissione. Ho pertanto considerato la Sua denuncia come contraria alla Commissione. Le ho trasmesso il parere della Commissione invitandola a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti del caso sono, in sintesi, i seguenti:
Il denunciante ha presentato una domanda di partecipazione al concorso generale COM/A/3/02 per l'istituzione di un elenco di riserva di amministratori nel settore della ricerca. Le prove di preselezione del concorso si sono svolte a Madrid il 20 marzo 2003. Il 23 aprile 2003 la commissione giudicatrice lo informava che, pur avendo superato ciascuna delle tre prove individuali, il suo punteggio complessivo di 68 667 punti era inferiore a quello dei 335 migliori candidati (69 167 punti). Come indicato nel bando di concorso, non poteva quindi essere invitato alla fase successiva del concorso. Il 9 giugno 2003 il denunciante ha inviato una lettera al presidente della commissione giudicatrice chiedendo che il suo risultato fosse riesaminato. In mancanza di risposta, il 10 luglio 2003 ha inviato una copia della presente lettera ai servizi competenti.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato di essere stato interrotto nel corso delle prime prove da uno dei sorveglianti, che gli ha chiesto di nascondere adeguatamente i documenti d'esame dal punto di vista degli altri candidati. Il denunciante ha sostenuto che l'interruzione lo ha disturbato molto e, di conseguenza, ha commesso alcuni errori nel modulo di risposta.
Il denunciante ha dichiarato che una delle domande relative al sistema Galileo non aveva una risposta valida. Ritiene che nessuna delle opzioni proposte risponda correttamente alla domanda. Il denunciante ha fatto riferimento, a sostegno della sua posizione, alla sua esperienza accademica e professionale con il sistema Galileo.
Il denunciante sostiene che la commissione giudicatrice dovrebbe consentirgli di partecipare alla fase successiva del concorso, considerando che se non fosse stato per l'interruzione cui è stato soggetto e per il testo fuorviante della domanda relativa al sistema Galileo, avrebbe raggiunto il punteggio minimo per essere tra i migliori 335 candidati.
In sintesi, il denunciante sostiene nella sua denuncia al Mediatore che i) è stato interrotto nel corso del concorso e ciò si è riflesso sulle sue prestazioni; e ii) una delle domande della prova relativa al programma Galileo non aveva una risposta valida. Egli ha quindi fatto valere quanto segue: iii) essere riammesso al concorso COM/A/3/02 e iv) ricevere una risposta al suo fax del 10 luglio 2003.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneNel suo parere, la Commissione ha innanzitutto descritto il contesto fattuale del caso. Ha spiegato che il denunciante ha presentato una domanda di partecipazione al concorso generale COM/A/3/02 (GU C 177 bis del 25.7.2002) per la creazione di un elenco di riserva nel settore della ricerca. Tra le opzioni possibili, ha scelto il campo 3, che coinvolge le tecnologie IT. Sebbene abbia raggiunto il punteggio minimo in ciascuna delle prove di selezione, il suo punteggio totale (68.667/100) è stato inferiore a quello dei migliori 335 candidati. Il 23 aprile 2003 la commissione giudicatrice lo informava che non poteva essere invitato alla fase successiva del concorso.
Il 9 giugno 2003 il denunciante ha presentato un ricorso alla commissione giudicatrice, sostenendo di essere stato interrotto nel corso degli esami, che la questione relativa al programma Galileo non aveva una risposta valida e che la sua situazione personale aveva un'influenza negativa sulle sue prestazioni durante gli esami. Nonostante il fatto che il termine di 20 giorni concesso per i ricorsi fosse scaduto, l'EPSO ha risposto al denunciante il 22 luglio 2003. Nella sua lettera, l'EPSO ha confermato la decisione della commissione giudicatrice. A causa di un errore nell'indirizzo del denunciante, la risposta dell'EPSO è stata restituita dal servizio postale. La Commissione si è scusata per l'errore e ha osservato che la lettera era stata rinviata all'indirizzo corretto. Ha tuttavia sottolineato che i suoi servizi non hanno traccia di alcun fax del denunciante datato 10 luglio 2003.
La Commissione ha osservato che uno dei compiti affidati ai sorveglianti era garantire che le istruzioni impartite all'inizio del concorso fossero effettivamente seguite da tutti i candidati, in particolare per quanto riguarda le modalità di compilazione dei moduli a lettura ottica. Per quanto riguarda la presunta interruzione avvenuta durante il primo esame, l'istituzione ha osservato che si trattava di un promemoria di tali istruzioni.
Per quanto riguarda la domanda 8 della prova a) relativa al programma Galileo, la Commissione ha spiegato che, dopo aver esaminato tutte le possibili risposte, ha concluso che esisteva un'unica risposta valida, vale a dire l'opzione c). Essa ha rilevato che, di fatto, questa era l’opzione scelta dal denunciante nel suo test.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato la decisione adottata dalla commissione giudicatrice del concorso.
Osservazioni del denuncianteIl Mediatore non ha ricevuto osservazioni dal denunciante.
LA DECISIONE
1 Interruzione da parte di uno degli invigilanti nel corso degli esami1.1 Il denunciante sostiene di essere stato interrotto da uno dei sorveglianti nel corso del concorso e che ciò si è riflesso sulla sua performance. Sostiene che l'interruzione lo ha disturbato molto e, di conseguenza, ha commesso alcuni errori nel modulo di risposta.
1.2 La Commissione afferma che uno dei compiti affidati ai sorveglianti era quello di garantire che le istruzioni impartite ai candidati all'inizio del concorso fossero effettivamente rispettate, in particolare per quanto riguarda le modalità di compilazione dei formulari a lettura ottica. Essa sostiene che la presunta interruzione era un promemoria di tali istruzioni.
1.3 Il Mediatore osserva che le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità specifiche di un concorso generale. Come stabilito dai giudici comunitari, le modalità di svolgimento di una prova rientrano nel potere discrezionale della commissione giudicatrice, salvo nella misura necessaria a garantire che i candidati siano trattati allo stesso modo e che la scelta effettuata tra di essi dalla commissione giudicatrice sia obiettiva (1).
1.4 Alla luce delle informazioni presentate nel corso della sua indagine, il Mediatore ritiene che non vi siano prove che possano indurre a ritenere che le disposizioni messe in atto dalla commissione giudicatrice nel caso di specie, in particolare per quanto riguarda il lavoro dei sorveglianti, abbiano comportato una disparità di trattamento dei candidati.
Il Mediatore ha pertanto concluso che non sembra esservi cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
2 Contenuto di una delle domande del test2.1 Il denunciante sostiene che una domanda relativa al programma Galileo non aveva alcuna risposta valida e fa riferimento, a sostegno di questa posizione, alla sua esperienza accademica e professionale con questo programma.
2.2 La Commissione, dopo aver esaminato tutte le possibili risposte alla domanda 8 della prova a) relativa al programma Galileo, ha concluso che vi era una sola risposta valida, vale a dire l'opzione c). Essa rileva che, di fatto, questa era l’opzione scelta dal denunciante nel suo test.
2.3 Il Mediatore osserva che, secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda il contenuto dettagliato delle prove previste nell'ambito di un concorso (2). Il contenuto dettagliato di una prova non può essere riesaminato, a meno che non superi i limiti stabiliti nel bando di concorso o sia in conflitto con le finalità della prova o del concorso (3).
2.4 Nel caso di specie, nessun elemento è stato portato all'attenzione del Mediatore per fargli concludere che, nella formulazione di una questione particolare, la commissione giudicatrice del concorso avrebbe potuto eccedere il suo potere discrezionale. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano prove di cattiva amministrazione in relazione a questo aspetto del caso.
3 Annullamento della decisione adottata dalla commissione giudicatrice3.1 Il denunciante sostiene che, alla luce delle sue affermazioni, dovrebbe essere riammesso al concorso COM/A/3/02.
3.2 Il Mediatore, avendo concluso nelle sezioni precedenti della sua decisione che non sembra esservi alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione per quanto riguarda le affermazioni contenute nella denuncia, ritiene che l'affermazione del denunciante secondo cui egli dovrebbe essere riammesso al concorso non possa essere sostenuta.
4 Mancata risposta della Commissione al denunciante4.1 Il denunciante chiede che la Commissione risponda al suo fax del 10 luglio 2003 al presidente della commissione giudicatrice chiedendo che il suo risultato sia riesaminato.
4.2 La Commissione sostiene che il 22 luglio 2003 i suoi servizi hanno risposto a una lettera inviata dal denunciante il 9 giugno 2003. A causa di un errore nell'indirizzo del denunciante, la risposta è stata restituita dal servizio postale.
La Commissione si scusa per l'errore e osserva che la sua lettera è stata rinviata all'indirizzo corretto. Sottolinea, tuttavia, che i suoi servizi non hanno traccia di alcun fax del denunciante datato 10 luglio 2003.
4.3 Dalle informazioni disponibili risulta che il denunciante ha presentato ricorso alla commissione giudicatrice con lettera del 9 giugno 2003, da lui inviata anche via fax ai servizi competenti il 10 luglio 2003.
4.4 I principi di buona amministrazione impongono all'istituzione di rispondere alle lettere dei cittadini entro un termine ragionevole. La Commissione ha accettato che, anche se i suoi servizi hanno risposto alla lettera del denunciante del 9 giugno 2003, la sua risposta non è mai pervenuta al denunciante in quanto inviata a un indirizzo obsoleto e quindi restituita dal servizio postale.
Il Mediatore sottolinea, tuttavia, che la Commissione ha successivamente inviato la sua risposta all'indirizzo corretto e si è scusata per l'errore dei suoi servizi.
4.5 Per quanto riguarda il fax del denunciante del 10 luglio 2003, il Mediatore osserva che, alla luce degli elementi di prova disponibili, non è possibile stabilire se i servizi della Commissione abbiano effettivamente ricevuto tale comunicazione dal denunciante.
4.6 In tali circostanze, il Mediatore non ritiene necessario approfondire questo aspetto del caso.
5 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Cfr. causa T-132/89, Gallone contro Consiglio, Racc. 1990, pag. II-549, punto 27.
(2) V. supra Gallone, giurisprudenza citata al punto 27.
(3) Cfr. cause riunite 64, 71-73 e 78/96, Sergio e altri contro Commissione, Racc. 1988, pag. 1399, punto 22, e causa T-156/89, Valverde Mordt contro Corte di giustizia, Racc. 1991, pag. II-407, punto 121.