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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1319/2003/ADB contro la Commissione europea

Il denunciante è un funzionario della Commissione che ha presentato quindici lettere o note alla Commissione, tra cui una serie di richieste o reclami basati sull'articolo 90 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Una parte di tale corrispondenza riguardava l'elaborazione del rapporto informativo del denunciante. A norma dell'articolo 43 dello statuto, i funzionari sono soggetti a tale rapporto almeno una volta ogni due anni.

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha affermato che, con poche eccezioni, tutte le sue richieste o denunce non erano state trattate in modo soddisfacente. Sostiene inoltre che vi sono stati ritardi nell'elaborazione del suo rapporto informativo che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere ultimato entro il 31 dicembre 2001.

La Commissione ha ritenuto di aver risposto a tutte le comunicazioni del denunciante entro i termini di legge e che non vi fossero prove di ritardi e incompetenze sistematiche. Per quanto riguarda l'elaborazione del rapporto informativo, la Commissione ha ammesso che vi era stato un leggero ritardo. Tuttavia, secondo la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Liao contro Consiglio ,, l'autorità che ha il potere di nomina non poteva essere ritenuta responsabile di un ulteriore ritardo nell'elaborazione di un rapporto informativo che potesse derivare dal ricorso del funzionario al comitato misto per i rapporti informativi. Nel caso di specie, il denunciante si era avvalso di tale possibilità.

Il Mediatore ha osservato che dai documenti a sua disposizione la Commissione non aveva risposto a diverse lettere e ha risposto con notevole ritardo ad altre. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha inoltre osservato che la relazione del personale era stata effettivamente ultimata quasi 7 mesi dopo il termine previsto nelle disposizioni di attuazione per quanto riguarda l'articolo 43 dello statuto del 15 maggio 1997. Come dichiarato dal Tribunale di primo grado nella sentenza del 7 maggio 2003, Lavagnoli/Commissione, la Commissione era vincolata dal calendario preciso stabilito nelle disposizioni di attuazione. La sentenza citata dalla Commissione, Liao contro Consiglio, doveva essere compresa solo nei casi in cui non era stato fissato un calendario. Il mancato rispetto da parte della Commissione del calendario preciso costituiva pertanto un caso di cattiva amministrazione.

Quando constata un caso di cattiva amministrazione, il mediatore cerca, per quanto possibile, una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato per eliminare il caso di cattiva amministrazione. Tuttavia, nel caso di specie, tale possibilità è stata espressamente esclusa dal denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso il caso rivolgendo due osservazioni critiche alla Commissione.

In risposta a tali osservazioni critiche, la Commissione ha informato il Mediatore di aver preso atto della sua decisione, che in futuro non tratterà il suo personale in modo diverso da qualsiasi altro cittadino e che sarà rispettato il calendario previsto per l'elaborazione di un rapporto informativo.


Strasburgo, 13 settembre 2004

Gentile signora S.,

Il 18 luglio 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla presunta mancata risposta della Commissione europea alla corrispondenza.

Il 5 settembre 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere l'11 dicembre 2003. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato l'8 febbraio 2004. Il 14 maggio 2004 Lei mi ha informato che non desiderava più che la Sua denuncia fosse riservata.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Contesto

A norma dell'articolo 45 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, la promozione è concessa "previa valutazione comparativa dei meriti dei funzionari promuovibili e dei relativi rapporti". L'articolo 43 dello statuto prevede che i funzionari siano soggetti almeno una volta ogni due anni a una relazione periodica sulla loro competenza, efficienza e condotta in servizio.

Le disposizioni di applicazione della Commissione relative all'articolo 43 dello statuto per quanto riguarda l'elaborazione del rapporto informativo e una comunicazione al personale da parte del direttore generale del personale della Commissione del 7 giugno 2001 contenevano un calendario per la procedura relativa al rapporto informativo per il personale della Commissione nel 2001. Il calendario era più breve per il personale che poteva essere promosso nel 2001.

Il denunciante è un funzionario della Commissione. Ritenendo di poter beneficiare di una promozione nel 2001, era preoccupata per il fatto che la procedura relativa al rapporto informativo nel suo caso non fosse stata avviata conformemente al calendario previsto. Il denunciante ha pertanto contattato l'autorità che ha il potere di nomina.

Il denunciante ha inoltre voluto richiamare l'attenzione della Commissione sulle presunte violazioni della legislazione sulla protezione contro le radiazioni e sulla legislazione sulle merci pericolose da parte dell'Istituto per gli elementi transuranici (1) di Karlsruhe (in appresso UIT) e ha pertanto inviato un'ulteriore corrispondenza alla Commissione.

Il denunciante ha presentato alla Commissione quindici lettere o note, tra cui una serie di richieste o reclami basati sull'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (di seguito "articolo 90").

Secondo la denunciante, la sua corrispondenza con la Commissione comprendeva lettere del 26 settembre 2001 (richiesta basata sull'articolo 90), del 25 ottobre 2001, del 26 ottobre 2001 (richiesta basata sull'articolo 90), del 23 novembre 2001 (richiesta basata sull'articolo 90), del 29 novembre 2001, del 13 dicembre 2001 (richiesta basata sull'articolo 90), del 14 dicembre 2001, del 7 gennaio 2002, del 12 marzo 2002 (richiesta basata sull'articolo 90), del 18 marzo 2002 (richiesta basata sull'articolo 90), del 16 settembre 2002 (richiesta basata sull'articolo 90), del 16 ottobre 2002 (richiesta basata sull'articolo 90), del 27 febbraio 2003 (richiesta basata sull'articolo 90), del 28 febbraio 2003 (due denunce e una richiesta basata sull'articolo 90) e del 14 luglio 2003.

Reclamo

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha affermato che, con poche eccezioni, tutte le sue richieste o denunce non erano state trattate in modo soddisfacente. Ha fatto le seguenti accuse:

1 Le lettere del denunciante hanno ricevuto una risposta tardiva o nessuna risposta;

2 La gestione delle richieste o dei reclami del denunciante ha rivelato ritardi e incompetenze sistematiche;

3 Si sono verificati ritardi nella redazione del rapporto informativo del denunciante e tali ritardi sono stati considerati normali.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe porre rimedio a tale situazione.

Nella sua denuncia, la denunciante ha presentato altre due affermazioni, numerate 4 e 5 sul modulo di denuncia, vale a dire:

4 L'inosservanza dei regolamenti da parte degli alti funzionari non è stata né notata né sanzionata dall'amministrazione;

5 I funzionari che non parlano francese sono stati sistematicamente discriminati dalla direzione generale del Personale e dell'amministrazione.

L'accusa 4 non sembra essere chiara. Per quanto riguarda l'asserzione 5, dal denunciante non è emerso alcun precedente approccio amministrativo nei confronti della Commissione. Il Mediatore ha pertanto informato il denunciante e la Commissione che le accuse 4 e 5 non avrebbero fatto parte della sua indagine.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione europea sulla denuncia era in sintesi il seguente:

Le richieste e le denunce del denunciante inviate alla Commissione riguardavano tre aspetti diversi:

I. la posizione amministrativa del denunciante;

II. la presunta violazione della legislazione in materia di radioprotezione o di merci pericolose da parte del personale dell'UIT;

III. le accuse riguardavano quello che il denunciante ha definito "il caso Sellafield".

I termini previsti all'articolo 90 non riguardavano il cosiddetto "whistleblowing" che sembrerebbe applicarsi agli aspetti II e III. La decisione della Commissione in materia di "segnalazione di irregolarità"(3) prevede che il funzionario debba informare la Commissione di eventuali illeciti prima di informare il Mediatore o il Parlamento europeo. Alla Commissione dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare le misure appropriate in relazione ai fatti asseriti. Per questa procedura non è previsto un periodo di tempo definito per la reazione. Essa può variare da un caso all'altro a causa della complessità dei fatti addotti.

1. Presunti ritardi nella risposta o mancata risposta alle lettere.

Le richieste della denunciante del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001, del 23 novembre 2001 e la corrispondenza del 13 dicembre 2001, descritta come denuncia della denunciante, erano collegate all'elaborazione del suo rapporto informativo per il periodo luglio 1999-giugno 2001 e alla procedura di promozione al grado A5 nel 2001. Dato che le questioni in gioco nelle richieste e nella denuncia del denunciante erano strettamente correlate, anche la risposta del 9 gennaio 2002 alla presunta denuncia del 13 dicembre 2001 costituiva una risposta inviata in tempo utile per le tre richieste del denunciante.

Due denunce del 12 e 18 marzo 2002 sono state respinte il 3 giugno 2002, ossia entro il termine di quattro mesi. Quest'ultima decisione faceva inoltre riferimento alle lettere del denunciante del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001, del 23 novembre 2001 e del 13 dicembre 2001 e, per cortesia, forniva una risposta nel merito.

Una denuncia del 16 settembre 2002 è stata respinta il 7 febbraio 2003, ossia 13 giorni dopo la scadenza del termine di quattro mesi che iniziava a decorrere dalla data di registrazione, ossia il 26 settembre 2002.

2. Presunti ritardi sistematici e incompetenze nella gestione delle richieste e dei reclami.
Richieste del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001 e del 23 novembre 2001

Nella sua richiesta del 26 settembre 2001, la denunciante ha ritenuto che la Commissione fosse in ritardo nell'elaborazione del suo rapporto informativo per il periodo 1999-2001 e che tale ritardo avrebbe avuto conseguenze negative per le sue prospettive di promozione nel 2001. La richiesta del 26 ottobre 2001 riguardava una nota inviata dalla direzione generale Ambiente alla direzione generale Fiscalità e unione doganale. Infine, la richiesta del 23 novembre 2001 riprendeva le richieste precedenti.

Tuttavia, poiché il termine per la redazione dei rapporti informativi era il 31 dicembre 2001 e la denunciante, per motivi statutari, non poteva essere promossa nel 2001 (la denunciante non aveva completato il periodo minimo nel suo grado che le avrebbe consentito di essere promossa, cfr. articolo 45 dello statuto (4)), la richiesta del 26 settembre 2001 era prematura e infondata.

Poiché l'autorità che ha il potere di nomina disponeva di quattro mesi per rispondere alle richieste del 26 settembre 2001 e del 26 ottobre 2001, anche la richiesta del 23 novembre 2001, che riprendeva le richieste precedenti, era prematura e infondata.

Poiché l’oggetto di tali domande era strettamente connesso ad una successiva denuncia del 13 dicembre 2001, la risposta a quest’ultima costituiva anch’essa una risposta alle richieste del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001 e del 23 novembre 2001. Le richieste del denunciante hanno pertanto ricevuto una risposta entro il termine di quattro mesi previsto dallo statuto dei funzionari. Il rispetto dei termini previsti dallo statuto dei funzionari non può essere considerato una cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.

Denuncia del 13 dicembre 2001

Tale lettera, descritta come una denuncia del denunciante, riguardava la posizione del denunciante nell'elenco delle promozioni per il 2001.

Tuttavia, nel 2001 il denunciante non era ammissibile alla promozione. A causa di uno sfortunato errore, che non avrebbe dovuto indurre in errore un funzionario diligente che si ritiene conosca lo statuto dei funzionari, la banca dati SYSPER della Commissione ha indicato il contrario. Il 9 gennaio 2002 la presunta denuncia del 13 dicembre 2001 ha ricevuto risposta ed è stato riconosciuto che la banca dati conteneva informazioni errate.

Reclami del 12 e 18 marzo 2002

Il denunciante ha presentato due denunce a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, una il 12 marzo 2002 (rif. R/219/02) e un'altra il 18 marzo 2002 (rif. R/214/2002). La prima denuncia riguardava un presunto ritardo nell'elaborazione del rapporto informativo del denunciante e una presunta mancata risposta alla richiesta del 26 settembre 2001. La seconda censura era diretta contro le carenze nella gestione del suo fascicolo personale da parte dell'amministrazione della Commissione e i ritardi nella correzione del suo fascicolo personale. Il denunciante ha denunciato una violazione dell'articolo 26 dello statuto dei funzionari.

Il 3 giugno 2002 la Commissione ha deciso, respingendo entrambe le denunce, che il ritardo nell'elaborazione del rapporto informativo era minimo e non aveva alcuna influenza sulla carriera della denunciante, che la denunciante avrebbe dovuto essere consapevole del fatto che le informazioni contenute nella banca dati sulla sua ammissibilità alla promozione erano errate, che per motivi procedurali le misure disciplinari richieste dalla denunciante nei confronti dei funzionari responsabili non potevano essere adottate e che l'accusa di violazione dell'articolo 26 dello Statuto era priva di prove.

Reclamo e richiesta del 16 settembre 2002

Il 16 settembre 2002 il denunciante ha presentato una domanda (D/538/02) e un reclamo (R/481/02) a norma, rispettivamente, dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto. La denuncia è stata registrata il 26 settembre 2002. In tale denuncia, la denunciante ha reiterato denunce e richieste precedenti e ha contestato la decisione del Segretario generale della Commissione di confermare il suo rapporto informativo. La denunciante ha sostenuto che il suo rapporto informativo per il periodo 1999-2001 era meno favorevole di quello per il periodo 1997-1999. Il denunciante ha inoltre chiesto alla Commissione di avviare un'indagine amministrativa in relazione a presunte violazioni della legislazione sulla protezione contro le radiazioni e della legislazione sulle merci pericolose da parte del personale dell'UIT.

Il 7 febbraio 2003 la denuncia R/481/02 è stata respinta nella misura in cui il denunciante aveva reiterato richieste che erano già state respinte il 3 giugno 2002. Inoltre, l'autorità che ha il potere di nomina ha ritenuto che i rapporti informativi per il periodo 1997-1999 e per il periodo 1999-2001 non potessero essere confrontati in quanto si riferivano a funzioni diverse e a supervisori diversi.

3. Presunti ritardi nell'elaborazione del rapporto informativo del denunciante.

C'era stato un leggero ritardo nell'elaborazione del rapporto informativo del denunciante, che è stato ultimato dal valutatore d'appello il 22 febbraio 2002. Tuttavia, ciò non aveva avuto alcun effetto sulla carriera della denunciante da quando è stata promossa a un posto di grado A5 nel 2002 e poiché, secondo la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa Liao c. Consiglio (5), l'autorità che ha il potere di nomina non poteva essere ritenuta responsabile di un ulteriore ritardo nella redazione di un rapporto informativo che potesse derivare dal ricorso del funzionario al comitato misto per i rapporti informativi. Nel caso di specie, il denunciante si era avvalso di tale possibilità.

Conclusione

La Commissione aveva risposto a tutte le comunicazioni del denunciante entro i termini previsti e non vi erano prove di ritardi e incompetenze sistematiche. Sebbene la comunicazione relativa all'errore commesso nella banca dati in merito all'anzianità del denunciante avrebbe potuto essere più chiara o ulteriormente chiarita su richiesta del denunciante, l'autorità che ha il potere di nomina aveva il diritto di aspettarsi che i funzionari, in particolare quelli di grado abbastanza elevato, leggessero le lettere con la dovuta attenzione e apertura mentale.

Osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta dell'8 febbraio 2004, la denunciante ha mantenuto la sua denuncia e, in sintesi, ha dichiarato quanto segue:

1. Presunti ritardi nella risposta o mancata risposta alle lettere.

La risposta del 9 gennaio 2002, che secondo la Commissione rispondeva anche alle richieste del 26 settembre 2001 e del 23 novembre 2001, non faceva riferimento a tali richieste. Inoltre, mentre tali richieste riguardavano la procedura del rapporto informativo, la risposta del 9 gennaio 2002 riguardava la procedura di promozione. La mancata risposta della Commissione a tali richieste ha costituito un caso di cattiva amministrazione.

La richiesta del 26 ottobre 2001 era una richiesta di accesso a una nota trasmessa dalla direzione generale Ambiente alla direzione generale Fiscalità e unione doganale. Conteneva informazioni false che screditavano il denunciante. Essa non riguardava la procedura di promozione, come sostenuto dalla Commissione, e quest’ultima non poteva quindi sostenere di averle implicitamente risposto il 9 gennaio 2002. La mancata risposta della Commissione alla richiesta del 26 ottobre 2001 costituiva un caso di cattiva amministrazione.

Le domande 26 settembre 2001, 26 ottobre 2001 e 23 novembre 2001 hanno ricevuto risposta solo con decisione 3 giugno 2002. La Commissione non si è scusata per questo ritardo eccessivo.

Inoltre, come indicato nella denuncia, quattro lettere di richiesta di corretta registrazione delle domande del 26 settembre 2001 e del 26 ottobre 2001 sono rimaste senza risposta.

La risposta alla denuncia del 13 dicembre 2001 non faceva parte della denuncia presentata al Mediatore nella misura in cui la Commissione ha fornito una risposta accettabile a tempo debito.

La risposta alla denuncia del 16 settembre 2002 era tardiva.

2. Presunti ritardi sistematici e incompetenze nella gestione delle richieste e dei reclami.
Richieste del 26 settembre 2001 e del 23 novembre 2001

La Commissione non solo non ha risposto a tali richieste in tempo utile, ma non ha adottato alcuna misura per garantire che il funzionario incaricato di redigere il rapporto informativo in questione rispettasse il calendario stabilito nelle disposizioni di applicazione dell'articolo 43 dello statuto.

Reclami del 12 e 18 marzo 2002

La Commissione ha effettivamente risposto in tempo utile alle denunce del 12 e 18 marzo 2002. Tuttavia, il contenuto della replica che respingeva le censure contenute nelle censure non era corretto. Tanto i ritardi nella redazione del rapporto informativo quanto la mancata comunicazione a tempo debito delle modifiche apportate al suo fascicolo personale costituivano una cattiva amministrazione.

Denuncia del 16 settembre 2002

La risposta della Commissione del 7 febbraio 2003 è stata tardiva e insoddisfacente.

Richieste del 16 settembre 2002, 16 ottobre 2002 e 28 febbraio 2003

Le richieste riguardavano presunte violazioni della legislazione in materia di radioprotezione e di merci pericolose. Non era chiaro se un reclamo dovesse essere classificato come riguardante l'articolo 90, paragrafo 1, dello statuto o la decisione C/2002/845 della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla denuncia di irregolarità. La stessa Commissione, nella sua corrispondenza relativa alla domanda del 16 settembre 2002, ha fatto riferimento all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. In ogni caso, la Commissione sarebbe stata vincolata dal termine di quattro mesi previsto dallo statuto dei funzionari o dall'obbligo di informare il denunciante in tempo utile, come previsto all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione della Commissione relativa alla segnalazione di gravi illeciti. La Commissione non si è attenuta a nessuna di queste disposizioni. Si è trattato di un caso di cattiva amministrazione.

Conclusione

I ritardi nella risposta, la mancata risposta o gli errori commessi in relazione alla corrispondenza erano chiare indicazioni di ritardi sistematici nelle procedure e dell'incompetenza dei servizi responsabili all'interno della Commissione.

3. Presunti ritardi nell'elaborazione del rapporto informativo del denunciante.

La Commissione aveva fissato un calendario preciso per ciascuna fase della procedura che ha portato all'elaborazione dei rapporti informativi. Il calendario era contenuto nelle disposizioni di applicazione dell'articolo 43 dello statuto e in una comunicazione al personale del direttore generale del personale della Commissione del 7 giugno 2001. Nella stessa comunicazione, i membri del personale sono stati invitati ad avvisare la loro gerarchia in caso di ritardi. Secondo il calendario, il primo progetto di relazione avrebbe dovuto essere disponibile al più tardi il 30 luglio 2001 e l'intera procedura avrebbe dovuto essere conclusa il 31 dicembre 2001. Per il personale promovibile nel 2001, l'intera procedura avrebbe dovuto concludersi il 30 settembre 2001. Nel caso di specie, il primo progetto di relazione è datato 4 ottobre 2001, mentre il rapporto informativo è stato ultimato il 24 luglio 2002. La gerarchia era stata debitamente avvisata dei ritardi in varie fasi della procedura.

Il 26 settembre 2001 e il 23 novembre 2001, in assenza di reazioni adeguate e in considerazione dell'inosservanza espressa dalla gerarchia del calendario stabilito dalle disposizioni di esecuzione, erano state inviate all'autorità che ha il potere di nomina due richieste basate sull'articolo 90. La Commissione non aveva reagito a tali richieste né alle accuse relative ai ritardi nella procedura. Contrariamente a quanto ipotizzato dalla Commissione, e come il Tribunale di primo grado aveva dichiarato in una sentenza del 7 maggio 2003, il calendario contenuto nelle disposizioni di attuazione era obbligatorio.

I ritardi nella procedura relativa al rapporto informativo e la mancata risposta alle accuse sollevate nelle richieste hanno costituito casi di cattiva amministrazione.

Conclusione

Il denunciante ha concluso affermando che non è possibile raggiungere una soluzione amichevole per i casi di cattiva amministrazione di cui sopra. Ha pertanto invitato il Mediatore a concludere il caso con osservazioni critiche e, in futuro, a prendere in considerazione la possibilità di indagare sul malfunzionamento sistemico dell'amministrazione della Commissione su una base più ampia.

LA DECISIONE

1 Osservazione preliminare

1.1 Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, la denunciante ha formulato una nuova asserzione nei confronti della Commissione, vale a dire che la sostanza delle risposte inviatele dalla Commissione non era corretta.

1.2 Le affermazioni formulate dalla denunciante nella sua denuncia iniziale riguardano l'aspetto formale della gestione della corrispondenza da parte della Commissione. La nuova affermazione formulata dalla denunciante nelle sue osservazioni riguarda la sostanza delle risposte fornite dalla Commissione e richiederebbe pertanto ulteriori indagini. Al fine di evitare di ritardare la decisione sulle accuse iniziali, la nuova accusa non sarà trattata nella presente decisione. Potrebbe tuttavia essere oggetto di una nuova denuncia presentata dal denunciante.

2 Presunti ritardi nella risposta o mancata risposta alle lettere

2.1 La denunciante ha affermato che le lettere da lei inviate alla Commissione hanno ricevuto una risposta tardiva o nessuna risposta.

2.2 La Commissione ha sostenuto di aver risposto alla corrispondenza del denunciante entro i termini di legge o con solo lievi ritardi.

2.3 Il Mediatore osserva che tra il 26 settembre 2001 e il 18 luglio 2003, data in cui il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore, il denunciante ha inviato alla Commissione nove lettere contenenti richieste o denunce a norma, rispettivamente, dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei funzionari. Nello stesso periodo, il denunciante ha inviato altre quattro lettere (lettere del 25 ottobre 2001, del 29 novembre 2001, del 14 dicembre 2001, del 7 gennaio 2002) chiedendo la corretta registrazione delle domande del 26 settembre 2001 e del 26 ottobre 2001. Secondo il denunciante, queste 4 lettere non hanno ricevuto risposta e 6 delle 9 lettere contenenti richieste o denunce hanno ricevuto risposta tardiva (lettere del 26 settembre 2001, 26 ottobre 2001, 23 novembre 2001, 16 settembre 2002, 16 ottobre 2002, 28 febbraio 2003).

2.4 Per quanto riguarda le richieste o i reclami basati, rispettivamente, sull'articolo 90, paragrafo 1 o sull'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, l'autorità notifica all'interessato, in base a tali disposizioni, la sua decisione motivata entro quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta o del reclamo. Se allo scadere di tale termine non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta o al reclamo, ciò si considera come una decisione implicita di rigetto. Quest'ultima norma è intesa a stabilire la possibilità di un ricorso giurisdizionale nei confronti di un funzionario, anche quando un'autorità non rispetta i suoi obblighi giuridici. Essa non conferisce in alcun modo all'autorità il diritto di discostarsi dal suo obbligo di seguire un buon comportamento amministrativo.

2.5 La Commissione ha sostenuto che le richieste del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001 e del 23 novembre 2001 avevano ricevuto una risposta implicita nella lettera del 9 gennaio 2002 relativa all'ammissibilità del denunciante alla promozione nel 2001. Tuttavia, il Mediatore rileva che le richieste del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001 e del 23 novembre 2001 non sono state menzionate nella lettera della Commissione del 9 gennaio 2002. Nella sua decisione del 3 giugno 2002 al denunciante, la Commissione stessa ha dichiarato che non era stata fornita alcuna risposta alle richieste del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001 e del 23 novembre 2001. Sembrerebbe quindi che le tre domande in questione abbiano ricevuto risposta solo il 3 giugno 2002 e quindi al di fuori del termine di quattro mesi previsto dallo Statuto. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

2.6 Per quanto riguarda le lettere del denunciante del 25 ottobre 2001, del 29 novembre 2001, del 14 dicembre 2001 e del 7 gennaio 2002, il Mediatore osserva che esse riguardavano la registrazione delle richieste del 26 settembre 2001 e del 26 ottobre 2001 e non hanno mai ricevuto risposta. La Commissione non sembra aver fornito al Mediatore una spiegazione in merito alla sua mancata risposta in questi casi. Data l'importanza della registrazione per i termini della procedura, il Mediatore ritiene che la Commissione avrebbe dovuto rispondere alle indagini del denunciante. La mancata risposta della Commissione alle lettere del denunciante del 25 ottobre 2001, del 29 novembre 2001, del 14 dicembre 2001 e del 7 gennaio 2002 costituisce quindi un ulteriore caso di cattiva amministrazione.

2.7 Secondo le informazioni a disposizione del Mediatore, le lettere del 16 settembre 2002, del 16 ottobre 2002 e del 28 febbraio 2003 contenenti richieste e denunce ai sensi dell'articolo 90 hanno ricevuto risposta dopo più di quattro mesi, ossia rispettivamente l'11 febbraio 2003, il 6 marzo 2003, il 31 luglio 2003. La Commissione ha sostenuto che si trattava di denunce di irregolarità e che il termine di quattro mesi non era pertanto applicabile. In considerazione del fatto che la Commissione ha registrato tali lettere come richieste e denunce a norma dell'articolo 90, che sono state trattate in quanto tali e che la Commissione non sembra aver informato il denunciante al momento in cui ha ritenuto che il termine di quattro mesi non fosse applicabile, le argomentazioni della Commissione non sembrano essere una spiegazione adeguata per i ritardi verificatisi. La Commissione avrebbe dovuto fornire alla denunciante una risposta in tempo utile e, se del caso, informarla che la procedura da lei scelta non era appropriata. Il mancato rispetto costituisce un caso di cattiva amministrazione.

2.8 Dai documenti in questione risulta quindi che la Commissione non ha risposto alle lettere del 25 ottobre 2001, del 29 novembre 2001, del 14 dicembre 2001 e del 7 gennaio 2002 e, in taluni casi, ha risposto con notevole ritardo alle lettere del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001, del 23 novembre 2001, del 16 settembre 2002, del 16 ottobre 2002 e del 28 febbraio 2003 inviate dal denunciante. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione. A tale riguardo sarà pertanto formulata un'osservazione critica.

3 Presunti ritardi sistematici e incompetenze nella gestione delle richieste e dei reclami

3.1 La denunciante ha affermato che la gestione delle sue richieste o denunce ha rivelato ritardi e incompetenze sistematiche.

3.2 La Commissione ha sostenuto che una parte delle denunce e delle richieste era prematura e infondata, ma che tutte hanno ricevuto una risposta entro i termini di legge o con un leggero ritardo. In alcuni casi, il termine di quattro mesi previsto dall'articolo 90 non si applicava, nella misura in cui la procedura scelta dal denunciante era errata e riguardava la procedura di "whistleblowing" in cui il termine di quattro mesi non era applicabile. La Commissione ha ritenuto che non vi fossero prove di ritardi e incompetenze sistematiche.

3.3 Alla luce delle constatazioni di cui al precedente punto 2, non sembra necessario approfondire questo aspetto della denuncia.

4 Presunti ritardi nella redazione del rapporto informativo del denunciante

4.1 La denunciante ha sostenuto che l'elaborazione del suo rapporto informativo per il periodo 1999-2001 è stata ritardata.

4.2 La Commissione ha ammesso che vi era stato un leggero ritardo nell'elaborazione del rapporto informativo del denunciante, che è stato ultimato dal valutatore d'appello il 22 febbraio 2002. Tuttavia, la Commissione ha anche sottolineato che ciò non aveva avuto alcun effetto sulla carriera della denunciante da quando è stata promossa a un posto di grado A5 nel 2002 e che, secondo la sentenza del Tribunale di primo grado, Liao c. Consiglio, l'autorità che ha il potere di nomina non poteva essere ritenuta responsabile in caso di ritardo nell'elaborazione di un rapporto informativo che potesse derivare dal ricorso del funzionario al comitato misto per i rapporti informativi.

4.3 Il Mediatore osserva che la Commissione ha ammesso ritardi nella procedura che ha portato all'elaborazione della relazione del denunciante. In base alle informazioni a disposizione del Mediatore, il valutatore d'appello ha deciso in merito alla relazione del denunciante il 22 febbraio 2002. Il denunciante ha quindi presentato ricorso dinanzi al comitato misto per i rapporti informativi, che ha formulato il suo parere il 17 luglio 2002. Il valutatore d’appello ha ultimato il rapporto informativo il 24 luglio 2002.

4.4 Nel caso di specie, in base alle disposizioni di applicazione dell'articolo 43 dello Statuto relative all'elaborazione del rapporto informativo del 15 maggio 1997, e dato che il denunciante non era idoneo alla promozione, l'intera procedura, compresa la procedura di ricorso che coinvolgeva il comitato misto per i rapporti informativi e la decisione finale del valutatore del ricorso, avrebbe dovuto essere conclusa entro il 31 dicembre 2001. In realtà è stato ultimato quasi 7 mesi dopo tale termine.

4.5 Nella sentenza del 7 maggio 2003 nella causa Lavagnoli/Commissione (6), il Tribunale di primo grado ha dichiarato che, secondo la giurisprudenza Liao/Consiglio (7), la sentenza del 6 novembre 1997 e la sentenza Ditterich/Commissione (8), la sentenza del 1° dicembre 1994, derivata dalla sentenza Ditterich/Commissione (9) del 5 maggio 1983, l'istituzione disponeva di un periodo di tempo ragionevole per redigere un rapporto informativo. Ulteriori ritardi nella procedura, che potrebbero essere stati causati dal ricorso del funzionario al comitato misto per i rapporti informativi, sono stati considerati al di fuori della responsabilità dell'istituzione. Tuttavia, nelle situazioni che hanno dato luogo ai casi summenzionati, le istituzioni non erano vincolate da un calendario preciso, bensì dal mero obbligo, previsto dall’articolo 43 dello Statuto, di redigere un rapporto informativo almeno ogni due anni. Tuttavia, dalla sentenza del 7 maggio 2003, Lavagnoli/Commissione, risulta che, quando la Commissione è vincolata da un calendario preciso contenuto in disposizioni vincolanti come le disposizioni di attuazione del 15 maggio 1997, l'unico termine ragionevole per la redazione di un rapporto informativo è quello fissato dal calendario.

4.6 Per quanto riguarda il caso in esame, il Mediatore ritiene che la Commissione si sia impegnata a rispettare un calendario preciso stabilito nelle disposizioni di attuazione per quanto riguarda l'articolo 43 dello statuto del 15 maggio 1997. Il calendario in questione prevedeva che l'intera procedura dovesse concludersi al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui è stata avviata. Ciò comprendeva anche la procedura dinanzi al comitato misto per i rapporti informativi. La Commissione non ha addotto alcuna circostanza eccezionale che giustifichi il fatto di essersi discostata da tale calendario.

4.7 Sembrerebbe quindi che il mancato rispetto da parte della Commissione del calendario preciso adottato dalla Commissione stessa al momento di redigere il rapporto informativo del denunciante costituisse un caso di cattiva amministrazione. A tale riguardo sarà pertanto formulata un'osservazione critica.

5 Conclusione

5.1 Sulla base delle indagini condotte dal Mediatore in merito a tale denuncia, il Mediatore ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni critiche:

La Commissione non ha risposto alle lettere del 25 ottobre 2001, del 29 novembre 2001, del 14 dicembre 2001 e del 7 gennaio 2002 e, in taluni casi, ha risposto con notevole ritardo alle lettere del 26 settembre 2001, del 26 ottobre 2001, del 23 novembre 2001, del 16 settembre 2002, del 16 ottobre 2002 e del 28 febbraio 2003 inviate dal denunciante. Si tratta di un caso di cattiva amministrazione.

Il mancato rispetto, da parte della Commissione, del calendario preciso adottato dalla Commissione stessa al momento dell'elaborazione del rapporto informativo del denunciante costituiva un caso di cattiva amministrazione.

5.2 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del suo statuto, quando constata un caso di cattiva amministrazione, il mediatore cerca, per quanto possibile, una soluzione con l'istituzione o l'organo interessato per eliminare il caso di cattiva amministrazione e soddisfare il denunciante. Tuttavia, nel caso di specie, tale possibilità è stata espressamente esclusa dal denunciante.

5.3 Se individua casi di cattiva amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del suo statuto, il mediatore può, se del caso, presentare un progetto di raccomandazione all'istituzione o all'organo interessato. In considerazione del fatto che il denunciante è stato promosso nel 2002, il Mediatore non ritiene opportuno formulare un progetto di raccomandazione in merito alla cattiva amministrazione di cui sopra.

5.4 Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) L'Istituto per gli elementi transuranici fa parte del Centro comune di ricerca della Commissione europea.

(2) Articolo 90 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee:
1. Ogni persona cui si applica il presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina una domanda di decisione nei suoi confronti. L'autorità notifica all'interessato la sua decisione motivata entro quattro mesi dalla data in cui è stata presentata la richiesta. Se allo scadere di tale termine non è pervenuta alcuna risposta alla domanda, si considera che si tratti di una decisione implicita di rigetto, contro la quale può essere presentato un reclamo a norma del paragrafo seguente.
2. Chiunque sia destinatario del presente statuto può presentare all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo contro un atto che gli arreca pregiudizio, sia quando detta autorità abbia preso una decisione, sia quando essa non abbia adottato una misura prescritta dallo statuto. La denuncia deve essere presentata entro tre mesi. (…)

(3) C/2002/845 del 4 aprile 2002 - Decisione della Commissione relativa alla segnalazione di gravi illeciti.

(4) Articolo 45 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee:
1. (…) La promozione avviene esclusivamente mediante selezione tra i funzionari che hanno maturato un periodo minimo nel loro grado, previo esame dei meriti comparativi dei funzionari promuovibili e dei rapporti che li riguardano.
Per i funzionari nominati nel grado iniziale del loro servizio o della loro categoria, tale periodo è di sei mesi a decorrere dalla data della loro istituzione; per gli altri funzionari è di due anni (…).

(5) Causa T-15/96 Liao contro Consiglio [1995] Racc. - SC, pag. IA-329; II-897.

(6) Causa T-327/01 Luciano Lavagnoli/Commissione delle Comunità europee, Racc. 2003, pag.

(7) Causa T-15/96, Liao/Consiglio, Racc. 1995, pag. IA-329; II-897.

(8) Causa T-79/92, Ditterich/Commissione, Racc. 1994, pag. II-907.

(9) Causa 207/81, Ditterich/Commissione (Raccolta 1983, pag. 1359, punto 25).

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