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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1187/2003/JMA contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1187/2003/JMA - Aperto(a) il Giovedì | 24 luglio 2003 - Decisione del Mercoledì | 05 maggio 2004
Strasburgo, 5 maggio 2004
Egregio signor A.,
Il 24 giugno 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea in merito alla decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/TB/99 di non includere il Suo nome tra i 60 migliori candidati.
Il 24 luglio 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. Ho ricevuto il parere della Commissione il 6 ottobre 2003 e ve l'ho trasmesso con l'invito a formulare osservazioni. Ho ricevuto le Sue osservazioni il 5 dicembre 2003.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti del caso sono, in sintesi, i seguenti:
Il 5 luglio 1999 la Commissione ha pubblicato il bando di concorso interno COM/TB/99 per l'istituzione di un elenco di riserva per, tra l'altro, alcuni assistenti di grado B3/B2. Il denunciante ha presentato la sua domanda per il concorso, che è stato registrato con il numero 00458. Nella sua domanda e nel suo curriculum vitae, il denunciante ha indicato che la sua lingua madre era lo spagnolo e che aveva anche una buona conoscenza dell'inglese e del portoghese. Come indicato nel bando, i candidati che hanno superato le prove scritte dovranno sostenere un colloquio orale, nel corso del quale la commissione giudicatrice selezionerà i 60 migliori candidati da inserire nell'elenco di riserva del concorso.
Dopo aver superato la prova scritta, il denunciante è stato invitato al colloquio orale con la commissione giudicatrice, svoltosi il 29 giugno 2000. Il 19 luglio 2000 il denunciante è stato informato che il suo punteggio nella prova orale era stato di 23 su 50. Poiché il punteggio minimo per superare la prova era di 25 punti, la commissione giudicatrice lo ha informato che il suo nome non poteva essere incluso nell'elenco di riserva del concorso.
L'8 agosto 2000 il denunciante ha presentato ricorso alla commissione giudicatrice. Egli ha sostenuto che i criteri per la valutazione delle sue competenze linguistiche gli erano sconosciuti e ha sottolineato che durante la prova orale non gli era stata rivolta alcuna domanda in portoghese. Il 12 settembre 2000 la commissione giudicatrice ha confermato la sua decisione del 19 luglio 2000.
Il denunciante ha quindi presentato un ricorso formale alla Commissione il 14 novembre 2000. La risposta della Commissione del 25 giugno 2001 confermava la posizione della commissione giudicatrice e respingeva il ricorso. Ha sottolineato che tutti i candidati erano stati valutati sulla stessa base. Poiché il concorso non era destinato alla selezione dei linguisti, la commissione giudicatrice ha deciso di sottoporre a prova tutti i candidati nella loro lingua materna e nella loro seconda lingua comunitaria.
Il denunciante sostiene che, nella selezione dei candidati, la commissione giudicatrice ha applicato una serie di criteri restrittivi che non appartenevano al bando. Menziona in particolare il numero limitato di lingue da testare nel corso della prova orale. Il bando di concorso faceva riferimento alle competenze linguistiche dei candidati come uno dei criteri pertinenti e pertanto la commissione giudicatrice avrebbe dovuto tenere conto della conoscenza delle lingue. Non procedendo in tal modo, la commissione giudicatrice avrebbe violato il principio della parità di trattamento, in quanto non avrebbe valutato adeguatamente la conoscenza di altre lingue da parte di un certo numero di candidati.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sostiene, in sintesi, che la commissione giudicatrice non ha rispettato i termini del bando di concorso in quanto, nel corso del colloquio orale, i suoi membri non gli hanno posto alcuna domanda per valutare le sue competenze linguistiche.
L'INCHIESTA
Il parere della Commissione europeaNel suo parere la Commissione ha ricordato il contesto fattuale del caso.
L'istituzione ha descritto gli sforzi compiuti dalla commissione giudicatrice per garantire il rispetto del principio di non discriminazione. Essa ha rilevato che, prima della prova, erano stati fissati i criteri di valutazione dei candidati.
Per quanto riguarda la valutazione delle conoscenze linguistiche dei candidati, la commissione giudicatrice ha deciso di intervistare tutti i candidati prima nella loro lingua madre e poi per verificare la conoscenza della seconda lingua menzionata nel modulo di candidatura. Poiché il bando di concorso non ha fornito ulteriori precisazioni per quanto riguarda la valutazione delle lingue, la commissione giudicatrice ha applicato i criteri stabiliti dallo Statuto, in base ai quali i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.
I quesiti posti ai candidati dalla commissione giudicatrice miravano a valutarne l'espressione e le capacità orali e, più in generale, la capacità di svolgere le loro future funzioni di funzionari comunitari.
La Commissione ha spiegato che il curriculum vitae, che i candidati dovevano presentare con il modulo di candidatura, non era destinato alla commissione giudicatrice, ma doveva essere trasmesso ai servizi della Commissione, nel caso in cui il nome del candidato dovesse essere incluso nell'elenco di riserva del concorso.
Osservazioni del denuncianteNelle sue osservazioni, il denunciante ha ribadito le affermazioni contenute nella sua denuncia. Sottolinea che, sebbene la commissione giudicatrice abbia giustificato la sua valutazione delle competenze linguistiche dei candidati sulla base dell'articolo 28 dello statuto, tale disposizione stabilisce soltanto le condizioni minime che i funzionari comunitari devono soddisfare. Secondo il denunciante, limitandosi a tali requisiti minimi, la commissione giudicatrice non avrebbe valutato adeguatamente i meriti di ciascun candidato sulla stessa base. Egli ha concluso che il principio di uguaglianza non era stato preservato, in quanto i meriti dei candidati con conoscenze linguistiche superiori ai criteri minimi stabiliti dallo Statuto non erano stati presi in considerazione.
LA DECISIONE
1. Valutazione della conoscenza delle lingue da parte dei candidati1.1 Il denunciante sostiene che la commissione giudicatrice non ha rispettato i termini del bando di concorso in quanto, nel corso del colloquio orale, i suoi membri non gli hanno posto alcuna domanda per valutare le sue competenze linguistiche. Il denunciante ha sostenuto che la commissione giudicatrice ha limitato la sua valutazione delle competenze linguistiche dei candidati a due sole lingue, in violazione del bando di concorso.
1.2 La Commissione sostiene che, in mancanza di una formulazione più chiara nel bando di concorso per quanto riguarda la valutazione delle lingue, la commissione giudicatrice ha applicato i criteri stabiliti dallo Statuto in base ai quali i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.
1.3 Il Mediatore osserva che, secondo una giurisprudenza consolidata, la commissione giudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda le modalità e il contenuto dettagliato delle prove previste nell'ambito di un concorso (1). Il contenuto dettagliato di una prova non può essere riesaminato, a meno che non superi i limiti stabiliti nel bando di concorso o sia in conflitto con le finalità della prova o del concorso (2).
1.4 Alla luce delle informazioni disponibili nel corso dell'indagine del Mediatore, risulta che l'obiettivo e il contenuto della prova orale del concorso di cui alla sezione IV della comunicazione dovevano essere i seguenti:
"La prova orale consisterà in un colloquio effettuato dalla commissione giudicatrice con i candidati ammessi a questa fase del concorso.
Il colloquio cercherà di valutare l'espressione orale e la capacità dei candidati (comprese le competenze linguistiche) di esercitare le funzioni di cui alla sezione I dell'avviso [...]."
La sezione I della comunicazione descriveva la natura dei compiti che devono essere svolti dai funzionari comunitari di grado B5/B4 (assistente di segreteria), B3/B2 (assistente amministrativo) e B1 (assistente amministrativo principale). In questa disposizione non si fa alcun riferimento alla necessità di condizioni linguistiche specifiche basate sull'interesse del servizio.
Per l'esercizio delle funzioni generalmente esercitate da un funzionario comunitario, le conoscenze linguistiche richieste dallo Statuto sono enunciate all'art. 28, lett. f), il quale prevede che egli (o ella) deve possedere:
"[Una] conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità nella misura necessaria all'esercizio delle sue funzioni."
1.5 Dopo aver esaminato le diverse disposizioni contenute nel bando di concorso, il Mediatore è consapevole del fatto che in nessuna parte del testo sembra esserci un riferimento alla conoscenza delle lingue da parte dei candidati o a particolari requisiti linguistici da prendere in considerazione a causa della natura dei posti vacanti.
Alla luce della formulazione del bando di concorso, il Mediatore ritiene che la commissione giudicatrice non abbia ecceduto la propria autorità giuridica decidendo che, per quanto riguarda la valutazione delle competenze linguistiche dei candidati, i criteri stabiliti dallo statuto dovrebbero essere applicati per analogia, in base al quale i candidati dovevano solo dimostrare una conoscenza approfondita di una lingua comunitaria e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria. Il Mediatore non riscontra pertanto alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione europea.
2. ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
(1) Cfr. causa T-132/89, Gallone contro Consiglio, Racc. 1990, pag. II-549, punto 27.
(2) Cfr. cause riunite 64, 71-73 e 78/96, Sergio e altri contro Commissione, Racc. 1988, pag. 1399, punto 22, e causa T-156/89, Valverde Mordt contro Corte di giustizia, Racc. 1991, pag. II-407, punto 121.