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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1128/2003/JMA contro la Commissione europea


Strasburgo, 25 maggio 2005

Egregio signor O.,

Il 23 giugno 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Commissione europea a nome della sig.ra S. La Sua denuncia riguardava la decisione della Commissione di non intraprendere azioni disciplinari nei confronti dei superiori gerarchici della denunciante per molestie psicologiche e di respingere la sua richiesta di assistenza legale ai sensi dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari.

Il 29 settembre 2003 il Mediatore ha dichiarato la denuncia riservata sulla base delle informazioni disponibili. In seguito alla Sua richiesta del 9 ottobre 2003 di trattare la Sua denuncia pubblicamente, ho deciso che la Sua denuncia non dovesse più essere considerata riservata. Il 2 dicembre 2003 ho scritto a lei e al vicepresidente della Commissione, onorevole Kinnock, per spiegare che la denuncia sarebbe stata trattata pubblicamente.

Il 29 settembre 2003 ho informato il Presidente della Commissione europea della Sua denuncia e gli ho chiesto di presentare un parere. Il 16 dicembre 2003 ho ricevuto il parere della Commissione, che Le ho trasmesso per osservazioni. Il 15 gennaio 2004 Le ho trasmesso il parere della Commissione invitandola a formulare osservazioni. Con lettere del 12 e 24 febbraio 2004 Lei ha chiesto un rinvio del termine per la presentazione delle Sue osservazioni, che ho concesso il 16 marzo 2003. Il 27 maggio 2004 Lei ha presentato le Sue osservazioni sul parere della Commissione.

Il 17 giugno 2004 ho chiesto alla Commissione di fornire ulteriori informazioni in merito a un ricorso da Lei proposto dinanzi al Tribunale di primo grado. Il 3 agosto 2004 la Commissione ha inviato il suo secondo parere, che le ho trasmesso con una richiesta di osservazioni. Il 28 ottobre 2004 Lei ha chiesto una proroga di un mese del termine per le Sue osservazioni, che ho concesso il 4 novembre 2004. Il 29 novembre 2004 Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sul secondo parere della Commissione.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

I fatti del caso secondo il denunciante sono, in sintesi, i seguenti:

La denunciante è un ex funzionario della CE entrato a far parte della DG Eurostat della Commissione nel 1993, dove ha lavorato fino al novembre 2002. A quel tempo, è stata costretta a ritirarsi per motivi medici. Nel 1995 è stata nominata responsabile del programma statistico "Prodcom". In tale veste, ha dovuto gestire una serie di contratti con contraenti esterni, uno dei quali con la società "Eurogramme Ltd". Il suo rapporto di lavoro con i responsabili di Eurogramme ha subito una flessione e si è trovata accusata di interferire indebitamente con la gestione interna dell'azienda. Il suo superiore gerarchico ha quindi ricevuto una serie di comunicazioni da Eurogramme che, secondo il denunciante, costituivano false accuse. In assenza di una risposta più energica, la denunciante riteneva che il suo capo unità non rispondesse adeguatamente a tali accuse. Ha avuto una serie di duri scambi con il suo superiore per quanto riguarda il follow-up del progetto realizzato da Eurogramme. Nell’ottobre 2000 è stata liberata dalle sue funzioni in relazione a tale progetto e trasferita a un servizio diverso. A causa della situazione, le condizioni fisiche della denunciante si sono deteriorate e non si è sentita in grado di continuare i suoi compiti professionali. Dopo aver riconosciuto la sua invalidità, la Commissione ha concesso alla denunciante il prepensionamento l'8 novembre 2002.

La denunciante ha ritenuto che Eurogramme avesse lanciato false accuse nei suoi confronti e che il suo capo unità avesse utilizzato impropriamente tali accuse per screditare il suo lavoro.

In risposta alle accuse avanzate dai dipendenti di Eurogramme, il denunciante ha intentato una causa per diffamazione dinanzi all'Alta Corte di Londra, dove l'azienda aveva la sua sede. Al fine di portare avanti tale causa, ha chiesto alla Commissione l’autorizzazione a divulgare informazioni di cui era a conoscenza sulla base del suo lavoro, come richiesto dall’articolo 19 dello Statuto. La Commissione ha respinto la richiesta il 26 aprile 2002. Il 19 luglio 2002 ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione. Non rispondendo formalmente al suo ricorso, la Commissione ha implicitamente respinto il ricorso della denunciante. Contro questo rigetto implicito, il denunciante ha presentato un ricorso contro la Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado il 13 dicembre 2002 (T-387/02), che è ancora pendente. La denunciante ha spiegato che la sua causa per diffamazione nei confronti di Eurogramme era stata recentemente risolta a seguito di un'offerta di risarcimento che ha accettato.

La denunciante ha anche cercato di perseguire azioni legali contro i suoi superiori gerarchici. Il 23 febbraio 2001 ha chiesto formalmente all’istituzione di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del suo ex capo unità per molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto. Su sua richiesta, l'Ufficio investigativo e disciplinare interno della Commissione (IDOC) ha condotto una serie di colloqui con diversi testimoni, tra cui il denunciante e i suoi superiori, e ha redatto una relazione in materia ("relazione IDOC"). Il denunciante, tuttavia, non ha avuto accesso a tutte le informazioni e a tutti i materiali relativi all'indagine, in particolare alle conclusioni della relazione dell'IDOC e alla testimonianza dei testimoni.

La Commissione non ha risposto alla richiesta della denunciante di un'azione disciplinare nei confronti del suo ex capo unità. In assenza di una risposta formale entro quattro mesi, la sua richiesta è stata considerata respinta. Il 21 settembre 2001 la denunciante ha presentato ricorso contro tale rifiuto implicito, chiedendo alla Commissione di fornirle assistenza legale, come previsto dall'articolo 24 dello statuto. Il 25 gennaio 2003 la Commissione ha respinto il ricorso con la motivazione che non era stata riscontrata alcuna prova di irregolarità da parte del suo ex capo unità nella gestione della situazione. L'istituzione ha concluso che le azioni del contraente esterno (Eurogramme) e il modo in cui i suoi dipendenti avevano espresso il loro parere sembravano inadeguati, ma che la natura del reato e le sue circostanze non giustificavano l'assistenza legale della Commissione.

Il denunciante ha avuto una serie di scambi scritti con il sig. Kinnock, che all'epoca era vicepresidente della Commissione per le questioni relative al personale. A seguito della risoluzione del caso giudiziario della denunciante dinanzi all'Alta Corte di Londra, il 22 maggio 2003 il sig. Kinnock le ha scritto e ha riconosciuto nella sua lettera che "possono essersi verificati alcuni errori nel corso dell'indagine amministrativa [della Commissione]". Egli ha pertanto offerto al denunciante un importo di 3 000 EUR a titolo di compensazione parziale dei costi sostenuti.

Nella sua denuncia al Mediatore, la denunciante ha contestato i motivi addotti dalla Commissione per rifiutare di avviare un'azione disciplinare nei confronti del suo ex capo unità per molestie psicologiche e per respingere la sua richiesta di assistenza legale ai sensi dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari.

Alla luce delle informazioni disponibili, il Mediatore ha avviato un'indagine nei confronti della Commissione. La denuncia su cui il Mediatore ha chiesto alla Commissione di presentare un parere era la seguente:

La denunciante sostiene che la Commissione ha respinto la sua richiesta sulla base di una relazione elaborata dai suoi servizi ("relazione IDOC") alla quale non ha potuto avere accesso, in violazione dell'articolo 26 dello statuto dei funzionari. Non potendo consultare la relazione, la denunciante sostiene che i suoi diritti della difesa sono stati violati.

La denunciante sostiene pertanto che la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua decisione alla luce del contenuto della lettera del sig. Kinnock alla denunciante del 22 maggio 2003, che riconosce una serie di carenze nella gestione del suo caso da parte della Commissione e le offre un risarcimento di 3 000 EUR. La denunciante chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare il suo onore e la sua reputazione e chiede il pagamento integrale degli onorari del suo avvocato.

Avendo considerato la natura della denuncia e il fatto che alcuni dei documenti inclusi dal denunciante nel fascicolo apparivano riservati, il Mediatore ha dichiarato la denuncia riservata il 29 settembre 2003 a norma dell'articolo 10.1 delle sue disposizioni di attuazione (1). Alla luce di una richiesta della denunciante del 9 ottobre 2003 di trattare pubblicamente la sua denuncia, il Mediatore ha annullato la sua decisione iniziale. Il 2 dicembre 2003 il Mediatore ha informato sia il denunciante che il sig. Kinnock che d'ora in poi la denuncia sarebbe stata trattata su base non riservata, in quanto non sembrava sussistere alcun motivo per cui egli potesse mantenere la riservatezza della denuncia al fine di tutelare gli interessi del denunciante e, di conseguenza, che tutti i documenti del fascicolo sarebbero diventati accessibili al pubblico a norma dell'articolo 14.4 delle disposizioni di esecuzione del Mediatore (2). Nella sua lettera, il Mediatore ha dato al sig. Kinnock la possibilità di esprimere un parere su questo punto per quanto riguarda la sua lettera al denunciante del 22 maggio 2003, che è stata contrassegnata come riservata.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Nel suo parere del 16 dicembre 2003, la Commissione ha sottolineato che la sua decisione del 26 aprile 2002 di respingere la richiesta di assistenza del denunciante era oggetto di un ricorso pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-387/02) [d'ora in poi, il Tribunale di primo grado]. L’istituzione ha sostenuto che la denuncia al Mediatore era, nel complesso, identica al ricorso presentato dinanzi al Tribunale di primo grado. Ha rilevato che, rispetto al ricorso pendente della Corte, gli unici nuovi punti sollevati nella denuncia al Mediatore riguardavano il contenuto della lettera dell'allora vicepresidente della Commissione, sig. Kinnock, del 22 maggio 2003. Tale questione, tuttavia, era stata effettivamente affrontata nella nota difensiva presentata dalla Commissione al Tribunale di primo grado. L’istituzione ha ritenuto che tutti i fatti addotti fossero oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di primo grado e che, pertanto, il Mediatore dovesse dichiarare il caso irricevibile.

Il parere della Commissione conteneva anche una breve risposta del vicepresidente Kinnock alla lettera del Mediatore del 2 dicembre 2003. L'istituzione ha informato il Mediatore di aver accettato l'applicazione dell'articolo 14.4 delle disposizioni di attuazione del Mediatore alla lettera del sig. Kinnock al denunciante del 22 maggio 2003.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni sul parere della Commissione, la denunciante ha ribadito le affermazioni contenute nella sua denuncia. Ha sottolineato che la causa pendente dinanzi al Tribunale di primo grado e la denuncia presentata al Mediatore riguardavano due situazioni diverse. A suo avviso, l'azione dinanzi al Tribunale di primo grado mirava a far sì che la Commissione concedesse assistenza alla denunciante dinanzi ai tribunali britannici, mentre la denuncia al Mediatore riguarda la decisione della Commissione del 25 gennaio 2002 di rifiutare di condurre ulteriori indagini sulle sue accuse di molestie psicologiche. Il denunciante ha concluso che l'oggetto dell'azione dinanzi al Tribunale di primo grado e quello della denuncia al Mediatore erano dissimili e ha pertanto chiesto al Mediatore di proseguire la sua indagine sulla denuncia.

ULTERIORI RICHIESTE

Avendo considerato la natura contraddittoria degli elementi di prova disponibili, il Mediatore ha concluso di aver bisogno di ulteriori informazioni. Con lettera 17 giugno 2004, egli ha chiesto alla Commissione di precisare se, a suo avviso, il ricorso pendente dinanzi al Tribunale di primo grado e la denuncia al Mediatore riguardassero una situazione di fatto analoga.

Secondo parere della Commissione

Nel suo secondo parere, la Commissione ha sottolineato che, nonostante le dichiarazioni del denunciante, la denuncia al Mediatore riguardava anche la richiesta di assistenza attualmente in fase di esame da parte del Tribunale di primo grado. La Commissione ha citato la parte specifica della denuncia che si riferisce a tale affermazione. In relazione alla principale affermazione formulata nella denuncia al Mediatore, l'istituzione ha sottolineato che la denunciante aveva asserito che il suo diritto di essere ascoltata era stato violato in quanto le era stato negato l'accesso alle dichiarazioni rese dal suo capo unità e da altri testimoni nella relazione su cui la Commissione aveva basato la sua decisione. La Commissione ha sottolineato che la stessa questione era stata sollevata anche dalla denunciante nel suo ricorso al Tribunale di primo grado. Sulla base di tali argomentazioni, la Commissione ha sostenuto che la denuncia al Mediatore era in gran parte identica al ricorso presentato al Tribunale di primo grado.

Osservazioni del denunciante sul secondo parere della Commissione

Nelle sue osservazioni sul secondo parere della Commissione, il denunciante ha spiegato che il Tribunale di primo grado aveva deciso di avviare la procedura orale e che entrambe le parti erano state invitate dal giudice relatore a riunirsi il 14 dicembre 2004 per valutare se fosse ancora possibile o meno una soluzione amichevole. Alla luce di questi sviluppi, il denunciante ha suggerito al Mediatore di sospendere l'esame del caso e si è impegnato a tenerlo informato di qualsiasi ulteriore sviluppo. Allega alle sue osservazioni una copia della relazione d’udienza redatta dal giudice relatore il 15 novembre 2004. Il documento descriveva in dettaglio le asserzioni e le affermazioni del denunciante, nonché le argomentazioni presentate dalla Commissione nel suo controricorso.

LA DECISIONE

1 Decisione della Commissione di respingere la richiesta di azione disciplinare del denunciante

1.1 La denunciante sostiene che la Commissione ha respinto la sua richiesta del 23 febbraio 2001 di avviare un'azione disciplinare nei confronti del suo ex capo unità sulla base di una relazione redatta dai suoi servizi ("relazione IDOC") alla quale non aveva accesso, in violazione dell'articolo 26 dello statuto (3). Non potendo consultare la relazione, la denunciante sostiene che i suoi diritti della difesa sono stati violati.

La denunciante sostiene pertanto che la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua decisione alla luce del contenuto della lettera inviatale dall'ex vicepresidente della Commissione, sig. Kinnock, in data 22 maggio 2003, che riconosceva una serie di carenze nella gestione del caso da parte della Commissione e le offriva un indennizzo di 3 000 EUR. La denunciante chiede alla Commissione di adottare tutte le misure necessarie per ripristinare il suo onore e la sua reputazione e chiede il pagamento integrale degli onorari del suo avvocato.

1.2 La Commissione sostiene che la denuncia al Mediatore, nel complesso, sembra essere identica a un ricorso presentato dal denunciante contro la sua decisione del 26 aprile 2002 che respinge la richiesta di assistenza del denunciante, attualmente pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-387/02). L'istituzione rileva che tutti i fatti esposti nella denuncia al Mediatore sono oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di primo grado e che, pertanto, il Mediatore dovrebbe dichiarare il caso irricevibile.

1.3 Il Trattato che istituisce la Comunità europea e lo Statuto del Mediatore europeo stabiliscono condizioni precise per la ricevibilità di una denuncia. Il Mediatore può avviare un'indagine solo se tali condizioni sono soddisfatte.

L'articolo 195 del trattato che istituisce la Comunità europea dispone quanto segue:

"[Il] mediatore conduce le indagini per le quali ritiene che sussistano motivi, tranne nel caso in cui i presunti fatti siano o siano stati oggetto di un procedimento giudiziario."

Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo stabilisce che:

"Quando il mediatore, a causa di procedimenti giudiziari in corso o conclusi riguardanti fatti addotti, deve dichiarare una denuncia irricevibile o porre fine all'esame della stessa, l'esito delle indagini da lui svolte fino a quel momento è archiviato senza ulteriori azioni."

1.4 Il Mediatore osserva che le accuse formulate nella denuncia sono duplici: i) la denunciante sostiene che la decisione della Commissione del 25 gennaio 2002 di non avviare un'azione disciplinare nei confronti del superiore gerarchico della denunciante per molestie psicologiche si basava su una relazione redatta dai suoi servizi a cui essa non aveva avuto accesso, in violazione dell'articolo 26 dello statuto dei funzionari; e ii) sostiene inoltre che, tenuto conto dei termini della lettera del sig. Kinnock del 22 maggio 2003, la Commissione dovrebbe riconsiderare la sua decisione del 26 aprile 2002 di non fornire alla denunciante assistenza finanziaria per perseguire la sua azione di diffamazione, adottare tutte le misure necessarie per ripristinare il suo onore e la sua reputazione e pagare integralmente gli onorari del suo avvocato.

1.5 Dopo aver esaminato attentamente la portata della causa pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-387/02), come indicato nella relazione d'udienza elaborata dal giudice relatore [d'ora in poi, RfH], il Mediatore osserva che una delle affermazioni formulate dal ricorrente si riferisce alla decisione della Commissione del 26 aprile 2002 che il Tribunale di primo grado è stato invitato ad annullare (paragrafo 60 RfH).

Sembra inoltre che il modo in cui la Commissione ha risposto alla richiesta della denunciante di un'indagine sul comportamento dei suoi superiori gerarchici costituisca una componente pertinente della situazione fattuale dinanzi al Tribunale di primo grado (pagg. 34-36, 38, 40-44 RfH) e che questo aspetto del caso sia stato specificamente affrontato nelle affermazioni presentate da entrambe le parti al Tribunale di primo grado a sostegno delle loro conclusioni (pagg. 71; 78, 79 e 81 RfH).

1.6 Alla luce delle considerazioni di cui sopra, e dopo aver valutato le asserzioni e le affermazioni formulate dalla denunciante nella sua denuncia, il Mediatore ha concluso che i presunti fatti sembrano essere oggetto di procedimenti giudiziari in corso dinanzi al Tribunale di primo grado e che, pertanto, l'articolo 195 CE dovrebbe applicarsi al caso in esame.

Conformemente all'articolo 2.7 del suo statuto, il Mediatore ha pertanto deciso di porre fine all'esame della denuncia e di archiviare l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo su questa denuncia, ho deciso di chiudere l'esame della denuncia e di presentare l'esito delle indagini svolte finora senza ulteriori azioni.

Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) "Se il denunciante ne fa richiesta, il Mediatore classifica una denuncia come riservata. Se ritiene che sia necessario tutelare gli interessi del denunciante o di terzi, il mediatore può classificare una denuncia come riservata di propria iniziativa."; decisione del Mediatore europeo che adotta le disposizioni di esecuzione adottate l'8 luglio 2002 e modificate dalla decisione del Mediatore del 5 aprile 2004; disponibile alla pagina web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).

(2) "Le domande di accesso ai seguenti documenti sono concesse automaticamente, tranne in relazione a reclami classificati come riservati ai sensi dell'articolo 10.1 di cui sopra: [...] b) reclami e documenti ad essi allegati dal denunciante"; cfr. supra nota 1.

(3) "Il fascicolo personale di un funzionario contiene:
a) tutti i documenti relativi alla sua situazione amministrativa e tutte le relazioni relative alla sua capacità, efficienza e condotta;
[...] I
documenti sono registrati, numerati e archiviati in ordine progressivo; i documenti di cui alla lettera a) non possono essere utilizzati o citati dall'istituzione nei confronti di un funzionario, a meno che non gli siano stati comunicati prima del loro deposito.
[...]
Il funzionario ha il diritto, anche dopo la cessazione dal servizio, di prendere conoscenza di tutti i documenti del suo fascicolo e di farne copia."

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