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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 487/2003/MF contro la Commissione europea


Strasburgo, 29 marzo 2004

Egregio signor H.,

Il 4 marzo 2003 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito all'interdizione dal concorso COM/A/6/01.

Il 23 aprile 2003 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione europea ha inviato il suo parere il 6 giugno 2003 e l'ho trasmesso con l'invito a formulare osservazioni, se lo desidera, entro il 31 luglio 2003. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

Mi scuso per il tempo impiegato per trattare la Sua denuncia.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti sono i seguenti:

Il denunciante ha lavorato per la delegazione della Commissione europea in Bangladesh. Il 18 maggio 2001 egli ha inviato la sua domanda di partecipazione al concorso COM/A/6/01 organizzato dalla Commissione europea per costituire una riserva di amministratori nei settori delle relazioni esterne e della gestione degli aiuti ai paesi terzi, pubblicato nella GU C/110 A/16 dell’11 aprile 2001.

La sezione III del bando di concorso precisava che i candidati dovevano nascere dopo il 25 maggio 1955. Il denunciante è nato il 10 luglio 1953. Tuttavia, l'allegato I, punto 1, del bando di concorso precisava che il limite di età non si applicava "ai candidati che hanno prestato servizio ininterrottamente come funzionari o altri agenti delle Comunità europee per più di un anno".

Il denunciante è stato informato di aver superato le prove di preselezione il 17 dicembre 2001 e le prove scritte il 7 maggio 2002. Egli è stato quindi invitato a partecipare alla prova orale il 1° luglio 2002.

Il 9 luglio 2002 la DG Personale e amministrazione della Commissione ha informato il denunciante che, a seguito della descrizione della sua esperienza lavorativa durante l'esame orale, la commissione giudicatrice aveva dovuto riesaminare la sua situazione. Poiché la commissione giudicatrice aveva constatato che egli non era un agente locale ai sensi dello Statuto, la Commissione lo informava che l’esenzione dal limite di età di cui all’allegato I, punto 1, del bando di concorso non gli si applicava. Essa lo informava altresì di essere stato escluso ai sensi della sezione IV 7 del bando, la quale precisava che se, in una qualsiasi fase della procedura, la commissione giudicatrice avesse constatato che le informazioni contenute nel modulo di candidatura erano inesatte o non corrispondevano ai documenti giustificativi, il candidato sarebbe stato escluso. Per quanto riguarda l'uso dei limiti di età, la Commissione ha informato il denunciante di aver deciso di non utilizzarli più nei concorsi pubblicati in futuro.

Il 31 luglio 2002 il denunciante ha scritto alla Commissione sostenendo che l'eliminazione della sua domanda in quanto non era un agente locale era ingiusta. Con lettera del 13 settembre 2002, la Commissione ha risposto che, dato che il denunciante era stato assunto come consulente, non poteva essere considerato un agente delle Comunità europee. Il 7 ottobre 2002 il denunciante ha presentato ricorso contro la decisione della commissione giudicatrice secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Al momento della presentazione della denuncia al Mediatore europeo, la Commissione europea non aveva ancora risposto alla denuncia presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari.

Il 4 marzo 2003 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Egli sosteneva che la Commissione europea non lo aveva considerato un agente delle Comunità europee, privandolo dell'esenzione dal limite di età. Il denunciante ha inoltre affermato di essere stato vittima di una discriminazione dovuta all'uso di un limite di età nel bando di concorso.

Il 15 maggio 2003 il denunciante ha informato il Mediatore europeo di aver ricevuto la risposta della Commissione alla sua denuncia presentata a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, e ne ha allegato una copia.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione europea

In sintesi, il parere della Commissione europea sulla denuncia era il seguente:

Per quanto riguarda la presunta mancata risposta al reclamo presentato ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, il denunciante aveva ricevuto una risposta negativa firmata il 13 marzo 2003.

Il denunciante era stato assunto come assistente tecnico distaccato come "consigliere delle ONG" nell'ambito del programma di sicurezza alimentare in Bangladesh.

Il contratto di lavoro del denunciante era stato concluso dalla Commissione il 21 maggio 1999 per un periodo fisso di trentasei mesi.

L'articolo 5 del contratto di lavoro stabiliva chiaramente che il contratto era disciplinato dal diritto belga e che, "nonostante il suo rapporto contrattuale con la Commissione, la parte contraente non potrà beneficiare del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari o dal regime applicabile agli altri agenti; non potrà chiedere il beneficio della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, salvo accordi speciali della Commissione, né l'applicazione dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee". Era quindi chiaro che il contratto di lavoro concluso tra il denunciante e la Commissione non era un contratto di "agenti locali" quale definito all'articolo 4 del "Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee". La natura del contratto di lavoro del denunciante non gli consentiva di beneficiare dell’esenzione dal limite di età di cui all’allegato I, punto 1, del bando di concorso.

La possibilità di concludere contratti di diritto privato a tempo determinato era appropriata nel quadro di vari programmi, in particolare nel settore della sicurezza alimentare. Il denunciante era stato assunto in forza di tale contratto di lavoro. Pertanto, egli non aveva il diritto di chiedere il beneficio delle esenzioni previste per essere applicate nel contesto di contratti di natura diversa.

Per quanto riguarda l’asserita discriminazione dovuta all’uso di un limite di età nel bando di concorso, occorre rilevare che la Commissione aveva deciso di abolire i limiti di età nei concorsi pubblicati a partire dal 10 aprile 2002. Nella sua risposta al reclamo presentato ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, la Commissione ha precisato che il limite di età da essa stesso fissato nei bandi di concorso mirava a creare prospettive di carriera per i funzionari e a garantire che questi ultimi lavorassero per un periodo minimo al fine di acquisire i diritti a pensione previsti dallo Statuto. Tali motivi costituivano una base ragionevole e obiettiva per il limite di età fissato dalla Commissione e perseguivano una finalità legittima.

La decisione della Commissione di sopprimere i limiti di età nei concorsi pubblicati a partire dal 10 aprile 2002 si applicava chiaramente solo ai concorsi organizzati dopo tale data e non poteva avere effetto retroattivo rispetto ai concorsi già pubblicati.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non sembra aver ricevuto alcuna osservazione.

LA DECISIONE

1 Sull'asserita incapacità della Commissione europea di considerare il denunciante come un agente delle Comunità europee, privandolo dell'esenzione dal limite di età

1.1 Il denunciante ha lavorato per la delegazione della Commissione europea in Bangladesh. Nel 2001 ha presentato domanda di partecipazione al concorso COM/A/6/01 organizzato dalla Commissione europea per costituire una riserva di amministratori nei settori delle relazioni esterne e della gestione degli aiuti ai paesi terzi. La sezione III del bando di concorso precisava che i candidati dovevano nascere dopo il 25 maggio 1955. Il denunciante è nato il 10 luglio 1953. Tuttavia, l'allegato I, punto 1, del bando di concorso stabiliva che il limite di età non si applicava "ai candidati che hanno prestato servizio ininterrottamente come funzionari o altri agenti delle Comunità europee per più di un anno". Il denunciante sosteneva che la Commissione europea non lo aveva considerato un agente delle Comunità europee, privandolo dell'esenzione dal limite di età.

1.2 La Commissione europea ha dichiarato che il denunciante era stato assunto come assistente tecnico in qualità di "consigliere delle ONG" nell'ambito del programma di sicurezza alimentare in Bangladesh. Il contratto di lavoro concluso tra il denunciante e la Commissione non era un contratto di "personale locale" quale definito all'articolo 4 del "Regime applicabile agli altri agenti". La natura del contratto di lavoro del denunciante non gli consentiva di beneficiare del limite di età di cui all'allegato I, punto 1, del bando di concorso.

1.3 Il Mediatore europeo osserva che, in base alle condizioni del suo contratto di lavoro, il denunciante è stato assunto come assistente tecnico in qualità di "consigliere delle ONG" e che il contratto era disciplinato dal diritto belga.

1.4 In tali circostanze, il Mediatore ritiene che gli elementi di prova in suo possesso non gli consentano di concludere che il denunciante fosse un membro del "personale locale" ai sensi dell'articolo 4 del "Regime applicabile agli altri agenti". Il Mediatore ritiene pertanto che la decisione della Commissione europea di considerare il denunciante non ammissibile alla deroga relativa al limite di età appaia ragionevole.

1.5 Da quanto precede, il Mediatore europeo conclude che non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Sull'asserita discriminazione dovuta all'uso di un limite di età nel bando di concorso.

2.1 La sezione III del bando di concorso precisava che i candidati dovevano nascere dopo il 25 maggio 1955. Il denunciante ha affermato di essere stato vittima di discriminazione a causa dell'uso di un limite di età nel bando di concorso.

2.2 La Commissione europea ha dichiarato di aver deciso di abolire i limiti di età nei concorsi pubblicati a partire dal 10 aprile 2002. Per quanto riguarda la situazione anteriore al 10 aprile 2002, la Commissione ha sostenuto che il limite di età da essa stesso fissato nei bandi di concorso mirava a creare prospettive di carriera per i funzionari e a garantire che questi ultimi lavorassero per un periodo minimo al fine di acquisire i diritti a pensione previsti dallo Statuto. Secondo la Commissione, tali motivi costituivano una base ragionevole e obiettiva per il limite di età fissato dalla Commissione e perseguivano una finalità legittima.

2.3 Il Mediatore europeo ha già dovuto affrontare questo problema nell'ambito della sua indagine di propria iniziativa sui limiti di età (rif.: OI/2001/(BB) OV). Nel corso di tale indagine, la Commissione ha accettato di abolire i limiti di età a decorrere dal 10 aprile 2002 (1). Nella decisione adottata a seguito della presente indagine sui limiti di età, il Mediatore europeo ha concluso che "non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi di cui al punto 1.8 della decisione" (Parlamento europeo e Commissione europea). Il concorso per il quale il denunciante ha presentato domanda è stato pubblicato prima del 10 aprile 2002. Il Mediatore europeo conclude pertanto che non sono giustificate ulteriori indagini su questo aspetto della denuncia.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda la presunta incapacità della Commissione europea di considerare il denunciante come un agente delle Comunità europee. Per quanto riguarda la presunta discriminazione dovuta all'uso di un limite di età nel bando di concorso, il Mediatore europeo ritiene che non siano giustificate ulteriori indagini. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

P. Nikiforos DIAMANDOUROS


(1) Cfr. la decisione del Mediatore europeo nell'indagine di propria iniziativa OI/2/2001/(BB)OV- http://www.ombudsman.europa.eu/decision/en/01oi2.htm.

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