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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 569/2002/OV contro la Commissione europea
Decisione
Caso 569/2002/OV - Aperto(a) il Martedì | 09 aprile 2002 - Decisione del Giovedì | 14 novembre 2002
Egregio signor D.,
Il 27 marzo 2002 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al rimborso degli interessi quinquennali da Lei versati alla Commissione in relazione a un ordine di recupero del giugno 1996.
Il 9 aprile 2002 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha inviato il suo parere il 22 luglio 2002 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:
Il denunciante era un agente ausiliario presso la Commissione dal 1° febbraio 1995 al 31 marzo 1996. A metà marzo 1996 ha notificato alla Commissione la risoluzione del suo contratto. Sembra che, per errore, la Commissione gli abbia versato uno stipendio per un mese supplementare (aprile 1996). Il denunciante non lo ricorda, ma non lo contesta nemmeno.
Il 17 giugno 1996 la Commissione ha inviato al denunciante un ordine di recupero per 1.899 a titolo della retribuzione versata in eccesso nell'aprile 1996. Il denunciante si era trasferito a Lussemburgo e non aveva mai ricevuto l'ordine di recupero o i successivi solleciti.
Nel dicembre 2001, la DG ADMIN ha proposto di stipulare un contratto con il denunciante per realizzare uno studio. In quel momento, il denunciante ha ottenuto l'informazione dell'esistenza di un ordine di recupero nei suoi confronti. L'11 dicembre 2001 il denunciante ha inviato una lettera alla Commissione dichiarando di essere disposto a versare la somma di 1.899 sul conto bancario indicato dalla Commissione. Tuttavia, in quella fase, la Commissione ha anche chiesto al denunciante di pagare interessi per 5 anni, vale a dire 448,59 . La Commissione ha informato il denunciante che, fino a quando non avesse pagato la somma principale più gli interessi, il contratto per lo studio non avrebbe potuto andare avanti. Al fine di porre rimedio a tale situazione, il denunciante ha infine versato sia l'importo principale che gli interessi.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante sostiene che la Commissione dovrebbe rimborsare gli interessi, in quanto è stato informato dell'ordine di recupero solo l'11 dicembre 2001 e non ha ricevuto la lettera raccomandata menzionata dalla Commissione.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneIl 17 giugno 1996 la DG Personale e amministrazione (all'epoca DG IX) emetteva un ordine di riscossione n. 96003586 Y per 76 612 BEF nei confronti della signora D., 7 rue des Marlaires in 6041 Charleroi. Ciò è stato fatto al fine di recuperare lo stipendio del mese di aprile 1996 che era stato indebitamente pagato dopo la risoluzione del contratto del denunciante.
La nota di addebito, con scadenza al 30 settembre 1996, è stata inviata all'indirizzo sopraindicato. Una copia di tale nota è stata nuovamente inviata allo stesso indirizzo il 16 dicembre 1996. Le due lettere non sono state restituite per posta alla Commissione.
Il 29 maggio 1997 il contabile della Commissione ha inviato, con lettera raccomandata, un sollecito alla sig.ra D.. Questa lettera è stata rispedita alla Commissione, con "Mme" cancellata e con l'osservazione scritta "inconnu, existe Mr. D.". La stessa lettera è stata nuovamente inviata al sig. D. e non è stata restituita per posta.
L'8 ottobre 1997 il contabile ha inviato al denunciante una lettera di diffida al pagamento. I servizi postali hanno rispedito l'avviso di ricevimento, datato e firmato.
Un'ultima lettera di costituzione in mora è stata inviata al denunciante il 12 maggio 1998 allo stesso indirizzo di Charleroi. Questa lettera è stata restituita alla Commissione per posta con la menzione "Assent le 20/05 - avis remis à Madame".
A causa del mancato pagamento del debito, il denunciante è stato menzionato nel sistema di allarme rapido relativo ai debitori della Commissione che non hanno pagato il loro debito (SEC(97)1562/2 del 30 luglio 1997). La menzione di un beneficiario nel sistema di allarme rapido non impedisce l'esecuzione dei pagamenti o l'assunzione di impegni a suo favore. Il suo scopo è quello di avvertire i servizi della Commissione dell'esistenza di un problema riguardante il beneficiario al fine di recuperare il debito mediante compensazione.
Nel dicembre 2001, la DG Personale e amministrazione ha informato il servizio per il recupero dei debiti (DG Bilancio) che prevedeva di firmare un contratto di studio con il denunciante. Il servizio per il recupero dei crediti ha informato il denunciante, nel dicembre 2001, del suo debito che doveva essere pagato, sia in capitale che in interessi, conformemente all'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante applicazione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.
Il denunciante ha pagato l'importo principale (1 899, 11 ) e gli interessi (448, 59 ) il 18 febbraio 2002. La sua menzione nel sistema di allarme rapido è stata pertanto modificata il 12 marzo 2002.
La Commissione ritiene che i suoi servizi abbiano rispettato le norme relative al recupero dei crediti, in particolare per quanto riguarda gli interessi sui ritardi di pagamento. La Commissione ritiene pertanto che l'importo degli interessi non possa essere rimborsato al denunciante.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante non ha inviato osservazioni.
LA DECISIONE
1 La domanda di rimborso degli interessi versati1.1 Il denunciante aveva nei confronti della Commissione un debito di 76 612 BEF (1 899,11 ) corrispondente al suo stipendio del mese di aprile 1996, che era indebito in quanto non lavorava più per la Commissione. Il denunciante ha dichiarato nella sua denuncia di non ricordarlo, ma di non contestarlo. Il 18 dicembre 2002 ha infine rimborsato tale importo e gli interessi pari a 448, 59 . Egli sostiene tuttavia che la Commissione dovrebbe rimborsare gli interessi, in quanto è stato informato dell’ordine di recupero solo l’11 dicembre 2001 e non ha ricevuto la lettera raccomandata menzionata dalla Commissione.
1.2 La Commissione ha descritto in dettaglio le varie misure adottate per notificare al denunciante l'ordine di recupero. Ha inoltre sottolineato che, non appena il denunciante ha pagato l'importo principale e gli interessi, la sua menzione nel sistema di allarme rapido è stata modificata. La Commissione ritiene di aver rispettato le norme relative al recupero dei debiti comunitari, in particolare per quanto riguarda gli interessi di mora. La Commissione ritiene pertanto che l'importo degli interessi non possa essere rimborsato al denunciante.
1.3 Il Mediatore osserva che, ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 3418/93 (1) della Commissione "1. Qualsiasi debito non rimborsato alla data di scadenza sarà soggetto a interessi () 2. Il tasso di interesse applicabile è quello in vigore nel mese in cui il debito è esigibile. 3. Gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza fissata nell'ordine di recupero fino alla data di rimborso integrale del debito".
1.4 Il Mediatore osserva che il denunciante non contesta che l'importo di 1.899,11 gli sia stato indebitamente versato nell'aprile 1996. Dal parere della Commissione risulta inoltre che quest'ultima ha compiuto diversi sforzi per cercare di consegnare l'ordine di recupero all'indirizzo corretto del denunciante.
1.5 Sebbene la Commissione abbia riconosciuto un errore nel destinatario di uno dei suoi solleciti, il Mediatore ritiene che il denunciante non abbia fornito prove che dimostrino che le disposizioni dell'articolo 94 del regolamento 3418/93 che impongono il pagamento di interessi su un debito fossero inapplicabili nelle circostanze del suo caso. Non è stato pertanto riscontrato alcun caso di cattiva amministrazione.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modalità d'esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU 1993, L 315, pag. 1).