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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 141/2002/JMA contro la Corte di giustizia europea


Strasburgo, 30 agosto 2002

Egregio signor L.,

Il 18 gennaio 2002 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro la Corte di giustizia europea, in merito al mancato rimborso da parte di questa istituzione delle spese di viaggio connesse alla Sua domanda per il posto di direttore della traduzione (CG 01/01) presso la Corte.

Il 18 febbraio 2002 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee con richiesta di osservazioni entro il 31 maggio 2002. In mancanza di risposta da parte della Corte entro tale data, ho inviato un sollecito all’istituzione il 18 giugno 2002, chiedendo il suo parere entro il 15 luglio 2002. Le ho comunicato tale situazione con lettera del 18 giugno 2002. La Sua conferma di ricevimento della mia lettera del 2 luglio 2002 conteneva anche alcune informazioni supplementari. Il 5 luglio 2002 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha trasmesso il suo parere, che le ho trasmesso il 23 luglio 2002, invitandola a presentare osservazioni. Lei mi ha trasmesso le Sue osservazioni sul parere della Corte il 26 luglio e il 5 agosto 2002.

Ora vi scrivo per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO

Secondo la denuncia, i fatti di causa sono i seguenti:

Il denunciante si era candidato al posto di direttore della traduzione presso la Corte nell'aprile 2001. Successivamente, è stato invitato a un colloquio il 30 maggio 2001. Un funzionario dell'amministrazione della Corte ha informato telefonicamente il denunciante che tutte le sue spese di viaggio dalla Lituania, dove lavorava presso la delegazione della Commissione europea, sarebbero state coperte dalla Corte. Dopo aver completato il viaggio a Lussemburgo alla fine di maggio 2001, il denunciante ha presentato alla Corte una richiesta di rimborso spese per un importo di 1 938,05 EUR.

Il 27 agosto 2001, la moglie della denunciante ha contattato i servizi amministrativi della Corte, dove le è stato detto che il direttore del dipartimento del personale sarebbe tornato dalle vacanze all'inizio di settembre e avrebbe quindi firmato l'autorizzazione di pagamento.

In assenza di risposta, il denunciante ha inviato diversi fax ed e-mail alla Corte chiedendo il pagamento nell'ottobre 2001. Con messaggio di posta elettronica dell’8 novembre 2001 la Corte ha riconosciuto che era stato effettuato un pagamento. Subito dopo il denunciante ha ricevuto un bonifico sul suo conto bancario per un importo di 512,59 EUR.

Poiché lo storno della Corte non copriva tutte le spese di viaggio del denunciante e vi era un importo residuo di 1 425,46 EUR, egli ha chiesto il pagamento integrale con lettera del 19 dicembre 2001. Il resto non è stato oggetto di risposta da parte della Corte.

In sintesi, il denunciante ha sostenuto che la Corte non rispondeva alle sue numerose indagini e ha chiesto il rimborso integrale delle spese di viaggio relative alla sua domanda di posto vacante presso la Corte.

L'INCHIESTA

Parere della Corte di giustizia delle Comunità europee

Nel suo parere del 5 luglio 2002, la Corte ha spiegato che il denunciante aveva presentato una domanda di rimborso per un importo di 1 938,05 EUR che superava il massimale consentito dal regolamento della Corte relativo al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai candidati. La Corte ha sottolineato che una copia della regolamentazione è, in linea di principio, inviata a tutti i candidati invitati ai colloqui. Sulla base del regolamento, la Corte ha versato l'importo massimo consentito, vale a dire 516 EUR. 09.

Dopo aver riesaminato il fascicolo, l'amministrazione della Corte ha scoperto che una copia del regolamento poteva non essere stata inviata al denunciante e ha chiesto un parere amministrativo al suo consigliere giuridico in merito alla possibilità, nel caso di specie, di pagare l'importo residuo.

Su parere del suo consigliere giuridico, la Corte ha deciso di trasferire l'importo in sospeso al denunciante. Il trasferimento è stato effettuato il 3 luglio 2002. La Corte ha inoltre indicato che il suo direttore del personale e delle finanze aveva scritto al denunciante informandolo di tale decisione ed esprimendo le sue scuse.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni del 26 luglio e del 5 agosto 2002, il denunciante ha confermato che la Corte di giustizia europea aveva pagato l'importo residuo. Ha espresso la sua gratitudine al Mediatore per aver portato la denuncia a una conclusione positiva e ha aggiunto che non è stato per gli sforzi compiuti dal Mediatore, i suoi diritti non potevano essere realizzati.

LA DECISIONE

Sulla base delle informazioni fornite dal denunciante e delle osservazioni presentate dalla Corte di giustizia europea, il Mediatore conclude che il caso è stato risolto dalla Corte di giustizia europea con soddisfazione del denunciante.

In tale contesto, il Mediatore europeo decide pertanto di archiviare il caso.

Anche il presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN

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