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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 46/2002/PB contro la Commissione europea


Strasburgo, 16 dicembre 2002

Egregio signor B.,

Il 7 gennaio 2002 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome della Sua società in merito alla presunta mancata risposta della Commissione europea alle richieste di informazioni.

Il 23 gennaio 2002 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 5 aprile 2002. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato per posta elettronica il 28 maggio 2002.

Rilevo inoltre la seguente corrispondenza relativa alla Sua denuncia:

Il 18 febbraio 2002 Lei ha inviato un messaggio di posta elettronica nel quale mi ha chiesto di fornirLe le informazioni da Lei richieste alla Commissione. Il 6 marzo 2002 ho risposto alla Sua richiesta.

Il 19 marzo 2002 l'on. Diana Wallis ha chiesto informazioni sullo stato della mia indagine sulla Sua denuncia. Ho risposto al deputato Wallis con lettera del 16 aprile 2002.

Il 14 ottobre 2002 Lei ha inviato un messaggio di posta elettronica in cui mi chiedeva di fornirLe documenti che sembravano essere documenti della Commissione o del Consiglio dei ministri. Con lettera del 30 ottobre 2002, ho risposto alla Sua richiesta.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO

La denuncia è stata presentata nel gennaio 2002. Il denunciante ha presentato accuse per conto della sua società, un produttore britannico di prodotti a base di canapa.

Il denunciante ha dichiarato di aver tentato senza successo di ottenere l'accesso a tutte le informazioni relative alla proposta COM (1999) 576, comprese tutte le raccomandazioni di terzi, e alla proposta di regolamento (CE) n. 1093/2001. La proposta COM (1999) 576 riguardava l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre. Il regolamento (CE) n. 1093/2001 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.

Il denunciante ha dichiarato di aver cercato per oltre due anni di ottenere l'accesso alle informazioni. Aveva contattato il suo Euro Info Centre locale, che secondo il denunciante non era stato in grado di fornirgli le informazioni. Si era lamentato di ciò e l'Euro Info Centre gli aveva consigliato di contattare il Mediatore europeo.

Il denunciante aveva inizialmente respinto il parere dell'Euro Info Centre di contattare il Mediatore europeo, in quanto lo considerava "parte della stessa organizzazione" della Commissione. L'Euro Info Centre ha tuttavia ribadito il suo parere, riferendo il denunciante al semplice processo di presentazione di una denuncia elettronica attraverso la homepage del Mediatore.

In sintesi, il denunciante ha formulato la seguente asserzione e argomentazione:

1. Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non ha risposto positivamente alle sue richieste di tutte le informazioni relative alla proposta COM (1999) 576, comprese tutte le raccomandazioni di terzi, e alla proposta di regolamento (CE) n. 1093/2001, nonché ad altre informazioni che ha tentato di ottenere attraverso il suo Euro Info Centre locale nel corso degli ultimi due anni.

2. Il denunciante ha chiesto un risarcimento per l'attuale mancanza o rifiuto di informazioni. Ha sostenuto che la mancata fornitura delle informazioni ha impedito alla sua società di prendere determinate decisioni politiche.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

La denuncia è stata trasmessa alla Commissione. La Commissione ha presentato, in sintesi, il seguente parere:

1. Euro Info Centres

Gli Euro Info Centres sono stati creati nel 1987. Essi forniscono informazioni e assistenza alle imprese negli Stati membri e in alcuni paesi terzi e fungono da interfaccia tra le istituzioni europee e le piccole e medie imprese.

2. Sulla censura

- 20 aprile 2001: Euro Info Centre

Il denunciante ha telefonato all'Euro Info Centre in questione, dichiarando che stava cercando i dettagli dei decisori relativi alla proposta COM (1999) 576.

Una riunione è stata immediatamente prenotata con il denunciante. Il settore legislativo si è rivelato complesso. L'Euro Info Centre ha impiegato tre ore a reperire informazioni sulla banca dati Prelex. Le informazioni sono state inviate al denunciante, insieme a una lettera in cui si spiegava che ulteriori ricerche di informazioni potevano essere effettuate a titolo oneroso. La lettera ha inoltre confermato il previsto incontro con il denunciante.

- 26 aprile 2001: l'incontro con il denunciante

Il denunciante temeva che vi fosse un tentativo deliberato da parte delle istituzioni dell'UE di nascondere informazioni relative all'industria della canapa e che tali tentativi potessero essere parte di tentativi generali di ostacolare l'industria della canapa. Il personale dell'Euro Info Centre ha cercato di a) comprendere le preoccupazioni del denunciante e b) rassicurarlo sul fatto che, se avesse potuto essere specifico sui documenti richiesti, l'Euro Info Centre avrebbe fatto ogni sforzo per trovarli.

Tuttavia, l'Euro Info Centre ha ritenuto che, poiché non era stata presentata una richiesta specifica e chiara di informazioni, non fossero in grado di assistere ulteriormente il denunciante.

- 1o maggio 2001

L'Euro Info Centre ha inviato al denunciante un elenco di siti web pertinenti che sembravano essere pertinenti alle sue esigenze di informazione.

- 24 luglio 2001

Il denunciante ha scritto alla Commissione a Bruxelles. La sua lettera è stata ricevuta il 7 settembre 2001. La direzione generale dell'Agricoltura ha indicato che era necessario più tempo per rispondere alla richiesta del denunciante.

- 14 settembre 2001

Il denunciante ha contattato l'Euro Info Centre per chiedere se esistesse un termine per le risposte ai cittadini da parte del Parlamento europeo. L'Euro Info Centre ha fornito al denunciante le informazioni pertinenti.

- 10 dicembre 2001

L'Euro Info Centre ha contattato l'eurodeputato locale del denunciante, che aveva anche contattato il denunciante in merito alle sue richieste di informazioni. L'ufficio del deputato ha informato l'Euro Info Centre di avere anche problemi nell'individuare esattamente le informazioni che il denunciante stava cercando.

- 20 dicembre 2001

L'Euro Info Centre ha consigliato al denunciante di contattare il Mediatore europeo qualora ritenesse che le sue richieste di informazioni non fossero state trattate in modo adeguato.

- 5 marzo 2002

La direzione generale dell'Agricoltura della Commissione ha risposto alla richiesta di informazioni del denunciante del 24 luglio 2001. Questo ritardo è stato causato da un errore interno. La risposta al denunciante era stata infatti preparata in tempo, ma a causa di un deplorevole malinteso, la risposta non era stata inviata al denunciante.

Nel suo parere, la Commissione si è scusata per questo errore, di cui è venuta a conoscenza dopo aver ricevuto la denuncia presentata al Mediatore.

La Commissione ha allegato copie della corrispondenza relativa al denunciante.

Osservazioni del denunciante

Il parere della Commissione è stato trasmesso al denunciante, che ha presentato le seguenti osservazioni.

Il denunciante ha ritenuto che vi fosse stata "nella migliore delle ipotesi negligenza e nella peggiore ostruzione". La corrispondenza allegata al parere della Commissione è "un piccolo campione del lavoro che ho svolto per cercare di estrarre informazioni alle quali ho un diritto legale e che voi avete un diritto legale di fornire".

LA DECISIONE

1 Osservazioni preliminari

1.1 Con lettere del 18 febbraio 2002 e del 14 ottobre 2002, il denunciante ha chiesto al Mediatore europeo di fornirgli i documenti in possesso della Commissione e/o del Consiglio. Le osservazioni del denunciante sembrano confermare che egli ritiene che il Mediatore abbia il potere di fornirgli documenti in possesso di altre istituzioni comunitarie.

1.2 Il Mediatore ha risposto alle richieste del denunciante di cui sopra, informandolo che il Mediatore non ha alcun potere di fornire ai singoli documenti detenuti da altre istituzioni o organi comunitari, né ha alcun potere di costringere tali istituzioni o organi a fornire ai singoli documenti.

2 Mancata risposta alle richieste di informazioni

2.1 Il denunciante fa affermazioni per conto della sua società, un produttore britannico di prodotti a base di canapa. Sostiene che la Commissione non ha risposto positivamente alle sue richieste di tutte le informazioni relative alla proposta COM (1999) 576, comprese tutte le raccomandazioni di terzi, e alla proposta di regolamento (CE) n. 1093/2001, nonché ad altre informazioni che ha tentato di ottenere tramite il suo Euro Info Centre locale nei due anni precedenti la sua denuncia.

2.2 Nel suo parere, la Commissione ha fornito un resoconto dettagliato di come il suo Euro Info Centre in questione si sia adoperato per assistere il denunciante. L'Euro Info Centre ha fornito direttamente al denunciante informazioni, ha organizzato un incontro con lui, si è offerto di condurre ulteriori ricerche e ha fornito consigli su come il denunciante stesso avrebbe potuto effettuare ulteriori ricerche. Corrispondeva anche con il deputato locale del denunciante - che il denunciante aveva contattato con richieste di informazioni simili - per cooperare all'identificazione delle informazioni che il denunciante desiderava ottenere. Quando il denunciante è rimasto insoddisfatto di tali sforzi, l'Euro Info Centre ha consigliato al denunciante di presentare una denuncia al Mediatore europeo.

Per quanto riguarda le richieste di informazioni del denunciante del 24 luglio 2001, la presente denuncia ha indotto la Commissione a scoprire che non era stata fornita alcuna risposta. La Commissione ha spiegato che ciò era dovuto a un malinteso interno. Il 5 marzo 2002 è stata infine inviata una risposta al denunciante. La Commissione ha pienamente riconosciuto che questo ritardo di oltre sette mesi non è accettabile. Si è scusato con il denunciante nel corso della presente indagine.

2.3 La questione rilevante nel caso di specie è se la Commissione abbia rispettato l'obbligo di fornire una risposta adeguata alla richiesta di informazioni del denunciante (1).

Secondo il materiale presentato al Mediatore, l'Euro Info Centre ha compiuto notevoli sforzi per fornire al denunciante le informazioni che sembrava chiedere. Pertanto, gli elementi di prova suggeriscono che l'Euro Info Centre ha rispettato l'obbligo di fornire una risposta adeguata alla richiesta di informazioni del denunciante.

Per quanto riguarda la risposta tardiva della direzione generale della Commissione a Bruxelles alla richiesta di informazioni del denunciante del 24 luglio 2001, il Mediatore osserva che la Commissione ha infine risposto il 5 marzo 2002. La Commissione ha inoltre chiesto formalmente scusa al denunciante per questo ritardo. In base ai fatti del caso, tali misure costituiscono misure correttive adeguate.

Su tale base, il Mediatore ritiene che la Commissione non sembri incorrere in cattiva amministrazione.

3 Domanda di risarcimento

3.1 Il denunciante chiede un risarcimento per la mancanza o il rifiuto di informazioni. Sostiene che la mancata fornitura delle informazioni ha reso la sua azienda incapace di prendere determinate decisioni politiche.

3.2 Alla luce delle summenzionate conclusioni del Mediatore sull'asserzione del denunciante, non sembra necessario indagare ulteriormente su tale affermazione.

4 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi cattiva amministrazione da parte della Commissione. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Cfr. il codice di buona condotta amministrativa della Commissione (articolo 4, "Gestione delle indagini: La Commissione si impegna a rispondere alle richieste di informazioni nel modo più appropriato e il più rapidamente possibile" e "Servizio di qualità: Il pubblico si aspetta legittimamente un servizio di qualità e un'amministrazione aperta, accessibile..."), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: GU L 267 del 20.10.2000. Cfr. anche l'articolo 22 del codice europeo di buona condotta amministrativa, presentato dal Mediatore e approvato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 settembre 2001 (C5-0438/2000 - 2000/2212 (COS)): "Il funzionario (...) fornisce al pubblico le informazioni richieste.". Il codice del Mediatore è disponibile sul sito web del Mediatore (http://www.ombudsman.europa.eu).

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