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Decisione sul modo in cui il Parlamento europeo ha valutato una prova scritta nell'ambito di una procedura di selezione per l'assunzione di "professionisti interculturali e linguistici" (736/2022/PL)

Il caso riguardava il modo in cui il Parlamento europeo ha valutato la prova scritta del denunciante nell'ambito di una procedura di selezione per l'assunzione di "professionisti interculturali e linguistici".

Il Mediatore non ha riscontrato alcun errore manifesto nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato la traduzione del denunciante. Il Mediatore ha pertanto chiuso l'indagine constatando l'assenza di cattiva amministrazione.

Sulla censura

1. Il denunciante ha partecipato a una procedura di selezione, organizzata dal Parlamento europeo, per assumere «professionisti interculturali e linguistici»[1].

2. Il Parlamento ha informato la denunciante di non aver superato la prova scritta, che consisteva in tre traduzioni. Il punteggio più basso della denunciante era nella sua traduzione dall'inglese allo spagnolo. La denunciante ha ritenuto che avrebbe dovuto ricevere un punteggio più alto in questa traduzione e ha chiesto al Parlamento di rivedere la sua decisione. A seguito del riesame, il Parlamento ha informato la denunciante che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di non ammetterla alla fase successiva della procedura di selezione.

3. Insoddisfatto dell'esito del riesame, il denunciante si è rivolto alla Mediatrice il 29 marzo 2022.

L'indagine

4. La Mediatrice ha avviato un'indagine sul modo in cui il Parlamento ha valutato la prova scritta del denunciante.

5. Nel corso dell'indagine, la squadra investigativa del Mediatore ha ispezionato il fascicolo del Parlamento relativo al caso in questione. Il rapporto di ispezione è allegato alla presente decisione.

Valutazione del Mediatore

6. La valutazione, da parte di una commissione giudicatrice, delle conoscenze e delle capacità dei candidati è espressione di un giudizio di valore. La giurisprudenza dell'UE ha stabilito che le commissioni giudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità nello svolgimento di tali valutazioni.[2] Il ruolo del Mediatore si limita pertanto a determinare se vi sia stato un errore manifesto da parte della commissione giudicatrice o una violazione delle norme che disciplinano il lavoro della commissione giudicatrice [3].

7. I documenti messi a disposizione del Mediatore durante l'ispezione del fascicolo del Parlamento (cfr. la relazione di ispezione allegata alla presente decisione) mostrano che la traduzione del denunciante è stata contrassegnata da due valutatori conformemente alle linee guida e alla griglia di marcatura applicabili. Entrambi i valutatori hanno individuato debolezze nel testo e altri errori minori. A seguito della richiesta di riesame, un terzo valutatore ha verificato la traduzione e ha concordato con il punteggio più basso dei due.

8. Alla luce di quanto precede, la Mediatrice ritiene che la valutazione della traduzione del denunciante sia coerente tra i diversi valutatori e che nulla indichi l'esistenza di un errore manifesto nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato la prova scritta del denunciante.

9. Inoltre, la convinzione personale di un candidato in merito alle sue prestazioni non può rimettere in discussione la valutazione della commissione giudicatrice e non costituisce una prova di errore manifesto da parte della commissione giudicatrice [4].

10. Sulla base di quanto precede, il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione nel modo in cui la commissione giudicatrice ha valutato la traduzione del denunciante.

Conclusioni

Sulla base dell'indagine, il Mediatore chiude il caso con la seguente conclusione [5]:

Non vi è stata cattiva amministrazione nel modo in cui il Parlamento europeo ha valutato la prova scritta del denunciante.

Il denunciante e il Parlamento saranno informati della presente decisione.

 

Tina Nilsson
Capo dell'unità Trattamento dei casi


Strasburgo, 12.9.2022

 

[1] PE/AD/260/2021 – Professionisti interculturali e linguistici (AD 5): https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/edd25fc2-ae3c-11eb-9767-01aa75ed71a1/language-en

[2] Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 luglio 2005, causa T-371/03, Vincenzo Le Voci/Consiglio dell'Unione europea, punto 102: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62003TJ0371;

[3] Cfr. la decisione del Mediatore europeo che chiude l'indagine sulla denuncia 14/2010/ANA contro la

Ufficio europeo di selezione del personale, paragrafo 14 (decisione disponibile al seguente indirizzo:

https://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/10427/html.bookmark#_ftnref5); e sentenza del Tribunale di primo grado 31 maggio 2005, causa T-294/03, Gibault/Commissione, punto 41: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:62003TJ0294.

[4] Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 15 luglio 1993, cause riunite T-17/90, T-28/91 e T-17/92, Camara Alloisio e.a./Commissione, punto 90: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:61990TJ0017; sentenza del Tribunale di primo grado 23 gennaio 2003, causa T-53/00, Angioli/Commissione, punto 94: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=47998&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5568.

[5] La denuncia è stata trattata nell'ambito del trattamento dei casi delegati, conformemente alla decisione del Mediatore europeo che adotta le disposizioni di esecuzione.

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