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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 781/2001/IJH relativa all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Decisione
Caso 781/2001/IJH - Aperto(a) il Mercoledì | 11 luglio 2001 - Raccomandazione su Venerdì | 26 aprile 2002 - Decisione del Venerdì | 26 aprile 2002
Egregio signor X,
Il 20 maggio 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione. La denuncia riguarda un'indagine e una relazione d'indagine dell'OLAF, un procedimento disciplinare avviato dalla Commissione nei Suoi confronti e un comunicato stampa sul procedimento disciplinare.
Il 4 luglio 2001 Le ho scritto spiegandoLe che la decisione sulla ricevibilità del Suo caso era stata ritardata a causa del volume di materiale allegato che doveva essere esaminato. L'11 luglio 2001 ho trasmesso la Sua denuncia al Presidente della Commissione europea e al Presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF.
Il 5 settembre 2001 il comitato di vigilanza dell'OLAF mi ha informato che riteneva di non poter esprimere un parere sulla Sua denuncia. Il 4 ottobre 2001 ho trasmesso la Sua denuncia per parere al direttore generale dell'OLAF e Le ho comunicato con lettera il presente ricorso.
Il 20 novembre 2001 Lei mi ha inviato copia di una lettera del 26 ottobre 2001 che Le è stata inviata dal direttore generale della DG Personale e amministrazione della Commissione.
Il 6 dicembre 2001 la Commissione ha trasmesso il suo parere sulla Sua denuncia. Il 20 dicembre 2001 l'OLAF ha trasmesso il suo parere sulla Sua denuncia. Il 21 gennaio 2002 Le ho trasmesso i pareri con l'invito a formulare osservazioni. Lei ha inviato le Sue osservazioni il 20 febbraio 2002.
Le scrivo ora per comunicarle i risultati delle indagini del Mediatore in relazione all'OLAF. Le scrivo separatamente in merito alla prosecuzione dell'indagine del Mediatore sulle Sue accuse contro la Commissione.
IL RECLAMO
Il denunciante è un ex membro del gabinetto della commissaria Edith CRESSON. Ha chiesto che la sua denuncia fosse trattata in modo confidenziale. Il Mediatore ha pertanto classificato la denuncia come riservata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dello statuto del Mediatore.
Secondo il denunciante, i fatti pertinenti in relazione all'accusa nei confronti dell'OLAF sono, in sintesi, i seguenti:
Il 16 settembre 1999 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha intervistato il denunciante. L'OLAF ha informato il denunciante che il colloquio riguardava la sua conoscenza della situazione del sig. BERTHELOT per quanto riguarda i suoi legami con la Commissione in qualità di visitatore scientifico. L'OLAF lo ha anche interrogato in merito ai consigli che avrebbe potuto dare ai colleghi su come eliminare materiale sensibile dai loro computer alla fine del mandato della Commissione Santer.
Il 24 novembre 1999 il direttore generale della DG Amministrazione e personale, sig. REICHENBACH, ha inviato al denunciante una lettera in cui annunciava un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Nella lettera si affermava che un'indagine interna dell'OLAF aveva rivelato l'implicazione del denunciante nell'elaborazione di false relazioni volte a giustificare il pagamento a un visitatore scientifico (M. BERTHELOT) e nei tentativi di distruggere le prove relative a tali false relazioni.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, il denunciante ha chiesto di essere informato degli elementi della relazione dell’OLAF che lo riguardano. Egli è stato informato di un paragrafo delle conclusioni e gli è stato detto che questo era l'unico punto della relazione in cui viene menzionato il suo nome. Il paragrafo si riferisce a lui come ad aver cancellato tracce di rapporti falsi dai computer utilizzati dal gabinetto e ha detto che le disposizioni disciplinari dello Statuto potrebbero essere applicate a lui.
Il 4 febbraio 2000 il denunciante ha inviato una lettera al capo unità che lo aveva intervistato nel corso del procedimento disciplinare. Nella lettera, egli chiedeva i) perché il sig. REICHENBACH avesse indicato che la relazione dell’OLAF rivelava che egli era implicato nell’elaborazione di relazioni false e ii) su quali basi l’OLAF fosse giunto alla conclusione che egli era implicato nella distruzione di prove, dal momento che il suo nome non era menzionato in nessun altro punto della relazione. Ritiene che la risposta non risponda a tali quesiti e scrive nuovamente il 29 maggio 2000. La presente lettera non ha ricevuto risposta né la Commissione ha informato il denunciante dell'esito del procedimento disciplinare.
Il 28 febbraio 2000 il denunciante ha presentato una denuncia al direttore dell'OLAF ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1073/1999 (1). L'OLAF ha respinto il reclamo in una decisione che si basa sulle prove di un testimone, il quale ha dichiarato all'OLAF che il denunciante aveva cancellato i dati dai computer di altri due membri del gabinetto. Il denunciante ha scritto ulteriori lettere all'OLAF il 29 settembre 2000 e il 5 dicembre 2000 contestando il rigetto della sua denuncia. Egli ha contestato la sostanza della testimonianza resa dal testimone. Egli ha sostenuto di non essere stato informato di tale testimonianza durante l'indagine dell'OLAF e di non aver quindi avuto la possibilità di trattarla e che, di conseguenza, la testimonianza non fornisce il supporto probatorio necessario per giustificare la conclusione dell'OLAF nei suoi confronti. Il denunciante ha ammesso di aver consigliato a un collega di eliminare tracce di materiale personale e riservato da un computer, ma ha sostenuto che ciò non implica che conoscesse il contenuto del materiale eliminato. Il denunciante ha inoltre sostenuto che è normale eliminare materiale personale e riservato da un computer al termine di un mandato prima che il computer sia assegnato a un nuovo utente. L'OLAF non ha risposto nella sostanza ai punti sollevati dal denunciante.
Sulla base di quanto precede, il denunciante sostiene che l'OLAF ha violato i diritti della difesa, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dall'articolo 4 della decisione 99/396 della Commissione, nonché il principio, di cui al considerando 10 del regolamento (CE) n. 1073/99, secondo cui le conclusioni di un'indagine devono basarsi esclusivamente su elementi aventi valore probatorio.
Il denunciante ha inoltre presentato accuse e rivendicazioni nei confronti della Commissione. La presente decisione riguarda unicamente l'asserzione del denunciante nei confronti dell'OLAF. L'indagine del Mediatore sulle accuse e le denunce del denunciante nei confronti della Commissione prosegue e sarà oggetto di una decisione separata.
L'INCHIESTA
Il Mediatore ha trasmesso la denuncia al presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF. Il 5 settembre 2001 il presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF ha informato il Mediatore che una richiesta di parere ai sensi degli articoli 2 e 3 dello statuto del Mediatore non può essere indirizzata al comitato di vigilanza dell'OLAF, poiché le competenze di quest'ultimo, quali definite all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1073/99, gli vietano di interferire con lo svolgimento delle indagini in corso.
In considerazione dei motivi per i quali il comitato di vigilanza dell'OLAF aveva declinato la propria competenza in materia, il Mediatore ha ritenuto opportuno chiedere un parere sulla denuncia all'OLAF stesso.
Parere dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)Il parere dell'OLAF conteneva, in sintesi, i seguenti punti:
La relazione d'indagine dell'OLAF non è una decisione amministrativa impugnabile. Le autorità alle quali viene inviata tale relazione non sono tenute a darvi seguito con procedimenti disciplinari o penali. L'OLAF non aveva né il diritto né l'obbligo di notificare al denunciante la sua relazione. La relazione contiene elementi che non riguardano il denunciante, la cui comunicazione potrebbe violare i diritti di terzi.
Il denunciante ha ricevuto un'audizione completa, il cui verbale gli è stato trasmesso con lettera del 30 settembre 1999. Il verbale era sufficientemente dettagliato per quanto riguarda il denunciante e quest'ultimo ha avuto la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. In tal senso, l'OLAF ritiene di non essere venuto meno all'obbligo di fornire informazioni al denunciante quale risulta dall'articolo 4 della decisione 99/396 della Commissione.
Per quanto riguarda la questione del valore probatorio, l'indagine dell'OLAF si è basata, per quanto riguarda il denunciante, sia su una valutazione informatica di esperti sia su testimonianze e dichiarazioni. L'OLAF ritiene che tali elementi abbiano valore probatorio alla luce del considerando 10 del regolamento (CE) n. 1073/1999.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha osservato che il parere dell'OLAF non rispondeva alle argomentazioni contenute nelle sue lettere del 29 settembre 2000 e del 5 dicembre 2000 relative alle prove del testimone.
LA DECISIONE
1 Le procedure utilizzate dall'OLAF per indagare sul caso del denunciante1.1 Il denunciante sosteneva che l'OLAF non rispettava né i diritti della difesa, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/1999 e dall'articolo 4 della decisione 99/396 della Commissione, né il principio di cui al considerando 10 del regolamento (CE) n. 1073/99, secondo cui le conclusioni di un'indagine devono basarsi unicamente su elementi aventi valore probatorio.
1.2 Secondo l'OLAF, il denunciante ha ricevuto un'audizione completa. Il verbale dell'audizione era sufficientemente dettagliato per quanto riguarda il denunciante e gli è stato inviato per osservazioni. Per quanto riguarda la questione del valore probatorio, l’OLAF ha dichiarato che la sua indagine si basava, per quanto riguarda il denunciante, sia su una valutazione informatica di esperti sia su testimonianze e dichiarazioni.
1.3 Sulla base delle prove documentali disponibili, il Mediatore ritiene che: i) il 9 settembre 1999 l'OLAF ha preso testimonianza da un testimone, il quale sosteneva che il denunciante aveva cancellato materiale da uno o più computer; ii) l'OLAF non ha informato il denunciante dell'accusa formulata nei suoi confronti al momento del colloquio del 16 settembre 1999 o in qualsiasi momento successivo prima di presentare la sua relazione nel novembre 1999; iii) la relazione dell'OLAF concludeva, per quanto riguarda il denunciante, che le disposizioni disciplinari dello statuto potevano essere applicate nei suoi confronti per quanto riguardava il suo coinvolgimento nella cancellazione di tracce di rapporti falsi da apparecchiature informatiche. La relazione si basava in parte sulla testimonianza del testimone; iv) Il denunciante è stato informato della testimonianza resa dal testimone solo il 17 maggio 2000 dalla Commissione.
1.4 L'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della decisione 1999/396 della Commissione (3) prevede in parte che "le conclusioni che si riferiscono per nome a un membro, funzionario o agente della Commissione non possono essere tratte una volta conclusa l'indagine senza che l'interessato sia stato messo in grado di esprimere il proprio punto di vista su tutti i fatti che lo riguardano". A parere del Mediatore, tale disposizione impone all'OLAF, prima di giungere a una conclusione sfavorevole a una persona oggetto dell'indagine, di informare l'interessato dell'accusa formulata nei suoi confronti e dei fatti su cui essa si basa e di dargli la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Si tratta di una parte normale di un procedimento di indagine equo ed efficace. Inoltre, la testimonianza che non è stata oggetto di contestazione in questo modo è normalmente priva di valore probatorio. Nel caso di specie, l’OLAF avrebbe dovuto informare il denunciante dell’accusa formulata nei suoi confronti e dargli la possibilità di esprimere il suo punto di vista, prima di giungere alla conclusione che egli era implicato nella cancellazione di tracce di false segnalazioni da computer. Il suo fallimento è stato un caso di cattiva amministrazione.
1.5 Il Mediatore osserva inoltre che le informazioni a sua disposizione non indicano che l'OLAF abbia trasmesso la valutazione informatica degli esperti menzionata nel suo parere al denunciante, il quale non sembra quindi aver avuto la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, appare necessario formulare la seguente osservazione critica:
L'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della decisione 1999/396 della Commissione prevede in parte che "le conclusioni che si riferiscono per nome a un membro, funzionario o agente della Commissione non possono essere tratte una volta conclusa l'indagine senza che l'interessato sia stato messo in grado di esprimere il proprio punto di vista su tutti i fatti che lo riguardano". A parere del Mediatore, tale disposizione impone all'OLAF, prima di giungere a una conclusione sfavorevole a una persona oggetto dell'indagine, di informare l'interessato dell'accusa formulata nei suoi confronti e dei fatti su cui essa si basa e di dargli la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. Si tratta di una parte normale di un procedimento di indagine equo ed efficace. Inoltre, la testimonianza che non è stata oggetto di contestazione in questo modo è normalmente priva di valore probatorio. Nel caso di specie, l’OLAF avrebbe dovuto informare il denunciante dell’accusa formulata nei suoi confronti e dargli la possibilità di esprimere il suo punto di vista, prima di giungere alla conclusione che egli era implicato nella cancellazione di tracce di false segnalazioni da computer. Il suo fallimento è stato un caso di cattiva amministrazione.
Poiché la Commissione ha avviato un procedimento disciplinare in corso nei confronti del denunciante sulla base della relazione dell'OLAF, non è possibile perseguire una soluzione amichevole della questione. Il Mediatore trasmetterà una copia della presente decisione al Presidente della Commissione, in modo che l'osservazione critica del Mediatore possa essere presa in considerazione nel procedimento disciplinare.
Il Mediatore archivia pertanto il caso contro l'OLAF.
Come annunciato con lettera del 5 aprile 2002 al direttore generale dell'OLAF, dall'inizio del 2002 il Mediatore ha istituito un registro delle osservazioni critiche rivolte alle istituzioni e agli organi comunitari. Il Mediatore chiederà periodicamente informazioni a ciascuna istituzione e organo comunitario in merito al seguito dato a eventuali osservazioni critiche rivoltegli, in modo da contribuire a evitare casi analoghi di cattiva amministrazione in futuro.
Anche il presidente della Commissione, il direttore generale dell'OLAF e il presidente del comitato di vigilanza dell'OLAF saranno informati di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) 1999 GU L 136/1. L'art. 14 del regolamento è analogo all'art. 90, n. 2, dello Statuto e riprende con riferimento le procedure di cui all'art. 90, n. 2.
(2) Il Mediatore osserva che l'OLAF non ha sostenuto che in questo caso si applichi l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
(3) Decisione del 2 giugno 1999 relativa alle modalità e alle condizioni delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità [notificata con il numero SEC(1999) 802] GU L 149 del 2.6.1999, pag. 57.
(4) Decisione del 2 giugno 1999 relativa alle modalità e alle condizioni delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità [notificata con il numero SEC(1999) 802] GU L 149 del 2.6.1999, pag. 57.