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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 425/2001/ADB contro la Commissione europea


Strasburgo, 5 febbraio 2002

Egregio signor X,

Il 16 marzo 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito all'adozione definitiva del Suo rapporto informativo 1995-1997. Lei ha ritenuto che si basasse su un parere illegittimo del comitato misto per i rapporti informativi (JCSR). Lei aveva già presentato una denuncia al Mediatore europeo a causa dell'adozione tardiva della summenzionata relazione sul personale (denuncia 1564/99/(XD)ADB). La denuncia è stata archiviata il 12 novembre 2001.

Il 28 maggio 2001 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 23 luglio 2001. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 28 settembre 2001. Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Il denunciante è un funzionario della Commissione europea. Il rapporto informativo del denunciante per il periodo 1995-1997 è stato ultimato con 27 mesi di ritardo. La questione è stata trattata dal Mediatore europeo in una precedente denuncia (1564/99/(XD)ADB). Durante la procedura relativa al rapporto informativo, il denunciante aveva presentato ricorso contro il progetto di rapporto informativo e la questione è stata trattata da un comitato misto per i rapporti informativi (JCSR). Il denunciante ritiene che tale commissione abbia agito illegalmente e che il rapporto informativo adottato sia illegale.

Il 3 luglio 2000 il denunciante ha presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto per denunciare la situazione. L'autorità che ha il potere di nomina non ha risposto entro il termine di quattro mesi previsto e il ricorso è stato implicitamente respinto.

Il 16 marzo 2001 il denunciante ha pertanto presentato una denuncia al Mediatore europeo e ha formulato le seguenti affermazioni:

1. Il JCSR non ha preso in considerazione le argomentazioni del denunciante quando ha presentato ricorso dinanzi ad esso conformemente alle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello statuto.

2. La JCSR ha abusato dei suoi poteri prendendo posizione sulla promozione del denunciante a un grado superiore.

Il denunciante ha sostenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere il fallimento del nuovo sistema di rapporto informativo, modificarlo e risarcire i danni subiti dalle vittime.

L'INCHIESTA

Il parere della Commissione

Il parere della Commissione europea sulla denuncia era in sintesi il seguente:

In seguito al rigetto del suo ricorso ai sensi dell'articolo 90 dello statuto, il denunciante avrebbe potuto presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Non avendolo fatto entro il termine obbligatorio, il denunciante si è privato di tale possibilità. La Commissione ha inoltre dichiarato che:

1. La JCSR garantisce che la relazione sia redatta nel debito rispetto del necessario spirito di equità e obiettività e che le procedure siano state correttamente applicate. Il comitato non può sostituirsi al valutatore nella valutazione del lavoro del funzionario valutato. Il JCSR non poteva quindi prendere posizione sulle valutazioni effettuate dal valutatore o dal valutatore d’appello.

2. Il JCSR ha riscontrato una discrepanza tra i punteggi ottenuti dal denunciante nel suo rapporto informativo, che erano inferiori ai punteggi medi ottenuti in questo grado, e il fatto che il denunciante è stato proposto per una promozione. Dato che la promozione è prevista per i funzionari più meritevoli, la JCSR ha invitato il valutatore d'appello a considerare questa discrepanza. Il parere della JCSR non è vincolante e il valutatore d'appello non ha modificato i marchi.

Osservazioni del denunciante

Il Mediatore europeo ha trasmesso il parere della Commissione europea al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Nella sua risposta, il denunciante ha mantenuto la sua denuncia, ha ritenuto che la Commissione non avesse risposto alle sue argomentazioni e ha dichiarato quanto segue:

La decisione del denunciante di presentare una denuncia al Mediatore invece di ricorrere al Tribunale di primo grado è deliberata.

1. Il denunciante è perfettamente consapevole del ruolo della JCSR. In considerazione del mandato di quest'ultimo per quanto riguarda il controllo della procedura, si chiede perché la JCSR non abbia notato che gli ex superiori del denunciante non sono stati consultati o che l'intera procedura era in ritardo di 27 mesi. Inoltre, in qualità di custode dell'equità e dell'obiettività della procedura, il denunciante si chiede perché la JCSR non abbia rilevato la discrepanza tra le osservazioni elogiative e i bassi punteggi assegnati nella relazione sul personale. I voti sono tra i peggiori di tutti i funzionari della Commissione.

2. La JCSR non ha alcun mandato in materia di promozione e pertanto non avrebbe dovuto formulare osservazioni in merito a tale questione. Inoltre, se le scadenze fossero state rispettate nella procedura relativa al rapporto informativo, la JCSR avrebbe dovuto esprimere il suo parere nel 1997 e non avrebbe quindi potuto prendere posizione sulla promozione del denunciante per il 1999. Infine, il denunciante ritiene che non vi sia alcuna base giuridica per la dichiarazione della Commissione secondo cui il parere della JCSR non ha carattere vincolante.

LA DECISIONE

1 Presunta mancata presa in considerazione da parte della JCSR degli argomenti del denunciante

1.1 Il denunciante ha sostenuto che il JCSR non ha preso in considerazione le sue argomentazioni quando ha presentato ricorso in conformità con le disposizioni generali per l'attuazione dell'articolo 43 dello statuto.

1.2 La Commissione ha sostenuto che la JCSR deve garantire che la relazione sia redatta nel rispetto del necessario spirito di equità e obiettività e che le procedure siano state correttamente applicate. Il JCSR non poteva quindi prendere posizione sulle valutazioni effettuate dal valutatore o dal valutatore d’appello.

1.3 Il Mediatore osserva che, nel suo ricorso presentato presso la JCSR, il denunciante sembra aver presentato principalmente argomentazioni relative alle valutazioni effettuate sul suo lavoro e per le quali la JCSR non aveva alcun mandato. Inoltre, il denunciante non sembrava aver sollevato le questioni procedurali sollevate nelle sue osservazioni presentate durante la presente inchiesta.

1.4 Nelle osservazioni, il denunciante ha anche sostenuto di aver notato una differenza tra i punteggi assegnati e le osservazioni generali corrispondenti. Secondo il denunciante, ciò mette in dubbio l'equità e l'obiettività del procedimento. Dopo un esame approfondito della relazione del denunciante, il Mediatore ritiene tuttavia che non vi sia motivo di ritenere che la JCSR avrebbe dovuto necessariamente rilevare un'irregolarità sulla base di tale argomentazione.

1.5 In considerazione del ricorso presentato dal denunciante alla JCSR e del parere di quest'ultima, il Mediatore ritiene che non vi sia motivo di ritenere che la JCSR non abbia agito conformemente al suo mandato e di prendere in considerazione le argomentazioni del denunciante che rientravano in tale mandato. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano casi di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2 Presunto abuso di potere da parte della JCSR

2.1 Il denunciante ha sostenuto che la JCSR ha abusato dei suoi poteri prendendo posizione sulla sua promozione a un grado superiore nel 1999.

2.2 La Commissione ha sostenuto che il JCSR ha evidenziato una discrepanza tra i punteggi ottenuti dal denunciante nel suo rapporto informativo, che erano inferiori ai punteggi medi ottenuti in questo grado, e il fatto che il denunciante è stato proposto per una promozione.

2.3 Il Mediatore osserva che la JCSR garantisce che la relazione sul personale sia redatta nel rispetto del necessario spirito di equità e obiettività. Nel caso di specie, la JCSR ha valutato il rapporto informativo sottoposto al suo controllo alla luce di un fatto positivo che è la promozione del denunciante nel 1999.

2.4 Alla luce del parere della JCSR, il Mediatore non ritiene che la JCSR abbia preso posizione sulla promozione del denunciante, ma ha piuttosto utilizzato la promozione per valutare la relazione sul personale. La JCSR sembra aver agito nell'ambito della sua autorità giuridica. Il Mediatore ritiene pertanto che non vi siano casi di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

3 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN

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