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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 202/2001/OV contro Europol


Strasburgo, 24 ottobre 2001

Egregio signor V.,

Il 17 gennaio 2001 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome di Eurowatch (in appresso "il denunciante") in merito al rifiuto di accesso a 37 panoramiche del 1999 sul terrorismo distribuite agli Stati membri (menzionate nella relazione annuale 1999 di Europol).

Il 23 febbraio 2001 ho trasmesso la denuncia al direttore dell'Europol. Europol ha trasmesso il suo parere il 23 maggio 2001 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.

IL RECLAMO

Il denunciante è un ufficio di ricerca sulla giustizia europea e la politica interna. Il 13 ottobre 2000 ha presentato all'Europol una richiesta di accesso ai documenti, vale a dire 37 panoramiche del 1999 sul terrorismo distribuite agli Stati membri (menzionate nella relazione annuale 1999 dell'Europol).

Il 1o dicembre 2000 Europol ha rifiutato l'accesso per motivi di tutela dell'interesse pubblico (indagini). Europol ha dichiarato che, indipendentemente dal fatto che tali documenti siano basati su materiale di fonti aperte, la scelta degli argomenti trattati nelle panoramiche potrebbe fornire indicazioni sull'interesse di Europol in particolari settori di attività terroristiche. Di conseguenza, la conoscenza pubblica potrebbe interferire con l'efficacia della lotta contro queste forme di criminalità.

Il 12 dicembre 2000 il denunciante ha presentato una domanda di conferma, ma l'11 gennaio 2001 Europol ha nuovamente rifiutato l'accesso ai documenti richiesti, per gli stessi motivi.

Il 17 gennaio 2001 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore europeo. Sostiene che la decisione di Europol di rifiutare l'accesso alle 37 panoramiche del 1999 sul terrorismo è ingiustificata, in quanto le informazioni richieste sono fonti aperte che non possono essere considerate riservate. Il denunciante ha inoltre osservato che l'argomentazione di Europol secondo cui la divulgazione dei documenti potrebbe fornire indicazioni sull'interesse di Europol in particolari settori di attività terroristiche non era convincente.

L'INCHIESTA

Parere di Europol

L'Europol ha osservato che, con decisione del suo consiglio di amministrazione del 21 giugno 2000, a titolo provvisorio applica per analogia la decisione del Consiglio del 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (1). Questa è quindi la base giuridica per la valutazione della denuncia.

L'applicazione del denunciante del 13 ottobre 2000 riguardava 37 panoramiche sul terrorismo preparate da Europol e distribuite agli Stati membri, come specificato nella relazione annuale di Europol per il 1999. I riesami consistono in materiale open source selezionato e curato dagli esperti di Europol in materia di terrorismo.

Sia la domanda iniziale del denunciante che la sua domanda di conferma del 12 dicembre 2000 sono state preparate per una decisione del direttore in seno al comitato interno per l'accesso del pubblico ai documenti. Tale organismo è composto da rappresentanti di vari servizi dell’Europol, comprese le parti operative dell’organizzazione. Sono stati inoltre consultati i responsabili dei documenti richiesti.

I motivi del rifiuto di accesso per motivi di tutela dell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 della decisione del Consiglio sono i seguenti:

In primo luogo, la selezione dei temi da includere nella raccolta rivela i settori specifici delle attività terroristiche che interessano Europol. La selezione è effettuata dagli esperti di Europol in materia di terrorismo, che rappresentano le competenze professionali raccolte negli Stati membri. La conoscenza da parte del pubblico dei settori specifici delle attività terroristiche che interessano Europol potrebbe interferire con l'efficacia della lotta contro i reati connessi al terrorismo.

In secondo luogo, l'accesso del pubblico alle panoramiche danneggerebbe la fiducia degli Stati membri nel lavoro di Europol, in particolare nel settore della lotta al terrorismo. Le panoramiche sono prodotti di Europol specificamente adattati alle esigenze degli Stati membri. La divulgazione dei documenti potrebbe quindi anche fornire indicazioni sulle attività degli Stati membri in questi settori.

In conclusione, la decisione dell’Europol di rifiutare l’accesso era fondata sulla tutela della pubblica sicurezza e quindi dell’interesse pubblico. Nel ponderare l’interesse legittimo del ricorrente ad avere accesso ai documenti con l’obbligo giuridico dell’Europol e degli Stati membri dell’Unione di prevenire e combattere il terrorismo, si è ritenuto che quest’ultimo prevalesse chiaramente sul primo. L’Europol ha quindi ritenuto che il suo rifiuto di concedere l’accesso ai documenti fosse giustificato e che gli argomenti addotti dalla ricorrente per motivare tale decisione fossero convincenti.

Osservazioni del denunciante

Il denunciante non ha presentato osservazioni sul parere di Europol.

LA DECISIONE

1 Sull'asserito diniego di accesso

1.1 Il denunciante ha sostenuto che la decisione dell'Europol di rifiutare l'accesso a 37 panoramiche del 1999 sul terrorismo era ingiustificata, in quanto le informazioni richieste erano materiale da fonti aperte che non poteva essere considerato riservato. Il denunciante ha inoltre osservato che l'argomentazione di Europol secondo cui la divulgazione dei documenti potrebbe fornire indicazioni sull'interesse di Europol in particolari settori di attività terroristiche non era convincente.

1.2 Europol ha osservato di aver rifiutato l'accesso per motivi di tutela dell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4 della decisione 93/731/CE del Consiglio. Ha affermato che la conoscenza da parte del pubblico dei settori specifici delle attività terroristiche che sono di interesse per Europol potrebbe interferire con l'efficacia della lotta contro i reati connessi al terrorismo. Europol ha inoltre sottolineato che la divulgazione dei documenti potrebbe fornire indicazioni sulle attività degli Stati membri in questi settori.

1.3 La richiesta del denunciante di accedere alle 37 panoramiche del 1999 sul terrorismo deve essere presa in considerazione ai sensi della decisione 93/731/CE del Consiglio, che è applicabile all'Europol come misura provvisoria sulla base della decisione del consiglio di amministrazione del 21 giugno 2000 e che è pubblicata sul sito web dell'Europol. Le eccezioni all'accesso ai documenti sono menzionate all'articolo 4 della decisione del Consiglio. L'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che "l'accesso a un documento del Consiglio non è concesso qualora la sua divulgazione possa pregiudicare la tutela dell'interesse pubblico (sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, ispezioni e indagini)".

1.4 Nella sentenza nella causa T-174/95, il Tribunale di primo grado ha dichiarato che "l'obiettivo della decisione 93/731 è dare attuazione al principio del più ampio accesso possibile dei cittadini all'informazione al fine di rafforzare il carattere democratico delle istituzioni e la fiducia dei cittadini nell'amministrazione"(2). Il Mediatore osserva tuttavia che la natura stessa del lavoro di polizia implica necessariamente il trattamento di informazioni e documenti che, nell'interesse dei cittadini, devono essere trattati in modo riservato (3).

1.5 Nel caso di specie, appare giustificato il motivo addotto da Europol per rifiutare l'accesso ai documenti richiesti dal denunciante, vale a dire che la scelta degli argomenti trattati nelle panoramiche potrebbe fornire indicazioni sull'interesse di Europol in particolari settori di attività terroristiche e che la conoscenza pubblica di tali panoramiche potrebbe interferire con l'efficacia della lotta contro tali forme di criminalità.

1.6 Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che Europol avesse il diritto di rifiutare l'accesso ai documenti sulla base della tutela dell'interesse pubblico (pubblica sicurezza), come specificato all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 93/731. Il Mediatore non ha pertanto riscontrato casi di cattiva amministrazione.

2 Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore su questa denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte dell'Europol. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il direttore dell'Europol sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Decisione 93/731/CE del Consiglio relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU 1993, L 340/43).

(2) Causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet contro Consiglio, Racc. 1998, pag. II-2289, punto 66.

(3) Relazione annuale del Mediatore 1999, pag. 257.

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