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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 159/2001/PB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 159/2001/PB - Aperto(a) il Mercoledì | 28 febbraio 2001 - Decisione del Giovedì | 06 settembre 2001
Gentile sig.ra G,
Il 7 febbraio Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al trattamento della Sua denuncia di infrazione presentata alla Commissione l'8 aprile 2000.
Il 28 febbraio 2001 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha inviato il suo parere il 2 maggio 2001 e, se lo desidera, le ho trasmesso un invito a formulare osservazioni. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
Per evitare equivoci, è importante ricordare che il trattato CE conferisce al Mediatore europeo il potere di indagare su eventuali casi di cattiva amministrazione solo nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Lo statuto del Mediatore europeo prevede specificamente che nessun'altra autorità o persona possa essere oggetto di una denuncia al Mediatore.
Le indagini del Mediatore sulla Sua denuncia sono state pertanto dirette a verificare se vi sia stata cattiva amministrazione nelle attività della Commissione europea.
IL RECLAMO
Nel febbraio 2001 il denunciante ha presentato una denuncia al Mediatore in merito a una denuncia di infrazione alla Commissione europea.
Secondo il denunciante, l'8 aprile 2000 aveva presentato alla Commissione una denuncia di infrazione. Egli ha dichiarato di ritenere che il consiglio bibliotecario danese avesse agito in violazione della direttiva 92/100/CEE, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo punto di vista.
Il denunciante ha spiegato di aver tentato di scoprire cosa fosse successo alla sua denuncia di infrazione. Il 24 luglio 2000 egli ha chiesto informazioni alla Commissione in merito al trattamento della sua denuncia di infrazione, ma non ha ricevuto alcuna risposta. Alla fine dell'ottobre 2000, il denunciante ha contattato la rappresentanza della Commissione a Copenaghen, che all'inizio di novembre lo ha informato che le sue lettere alla Commissione a Bruxelles erano state registrate rispettivamente in DK MARKT e DK TAXUD; la Rappresentanza lo ha inoltre indirizzato a due persone della Commissione che potrebbero fornire informazioni più dettagliate sulla denuncia di infrazione.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha asserito che vi era stato un ritardo e una mancata risposta da parte della Commissione. Afferma che, sebbene il modulo di denuncia della Commissione per la presentazione di denunce di infrazione stabilisca che un avviso di ricevimento per le denunce di infrazione dovrebbe essere fornito entro sei settimane, non ha ricevuto alcuna risposta da parte della Commissione per dieci mesi.
Il denunciante ha sostenuto quanto segue:
1. Per sapere cosa stava succedendo con la sua denuncia di infrazione
2. Accesso al fascicolo della Commissione relativo alla sua denuncia di infrazione.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneLa denuncia è stata trasmessa alla Commissione per parere.
Nel suo parere, la Commissione ha fatto riferimento a una lettera che aveva inviato al denunciante il 15 marzo 2001, ossia successivamente alla presentazione della presente denuncia. La Commissione ha allegato una copia della lettera.
Nella sua lettera al denunciante, la Commissione si è innanzitutto scusata per il ritardo nella risposta alla denuncia di infrazione del denunciante.
La Commissione ha poi spiegato che i diritti di prestito sono armonizzati a livello dell'UE dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio. La direttiva stabilisce che l'autore di un'opera ha un diritto d'autore esclusivo per quanto riguarda il prestito dell'opera. La direttiva stabilisce inoltre il diritto a un pagamento ragionevole per il prestito. Tuttavia, la direttiva non armonizza il metodo di classificazione delle singole opere, né il metodo di calcolo dei pagamenti annuali agli autori. Sono quindi le autorità nazionali a determinare le norme più precise in materia e i giudici nazionali a decidere le controversie relative al pagamento.
Nella sua lettera la Commissione ha concluso di non essere in grado di avviare una procedura di infrazione in relazione alle questioni sollevate nella denuncia di infrazione del denunciante.
Osservazioni del denuncianteIl parere della Commissione è stato inviato al denunciante per osservazioni. Non risulta che siano state presentate osservazioni al Mediatore.
LA DECISIONE
1 Sull'asserito ritardo e sulla mancata risposta1.1 Il denunciante ha sostenuto che vi è stato un ritardo e una mancata risposta da parte della Commissione. Nel suo parere, la Commissione ha presentato copia di una risposta che aveva inviato al denunciante dopo la presentazione della presente denuncia. La Commissione ha inoltre riconosciuto che vi era stato un ritardo indebito e si è scusata con il denunciante per tale ritardo.
1.2 Il Mediatore osserva che la Commissione ha risposto al denunciante e ha ammesso l'eccessivo ritardo. Dato che la Commissione si è scusata per il ritardo, il Mediatore ritiene che non vi sia cattiva amministrazione da parte della Commissione.
1.3 Per quanto riguarda la prima affermazione del denunciante, il Mediatore osserva che la Commissione ha inviato al denunciante una lettera in cui spiega la sua decisione di archiviare il fascicolo relativo alla sua denuncia di infrazione.
1.4 Per quanto riguarda la seconda affermazione del denunciante, sembra che questa affermazione fosse direttamente correlata alla sua insoddisfazione per non aver ricevuto alcuna informazione su ciò che stava accadendo alla sua denuncia di infrazione. Dato che il denunciante ha ricevuto una risposta motivata dalla Commissione e che non ha seguito la seconda argomentazione in alcuna osservazione sul parere della Commissione, il Mediatore ritiene che non vi sia cattiva amministrazione da parte della Commissione.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN