Vuoi presentare una denuncia contro un’istituzione o un organismo dell’UE?
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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1217/2000/PB contro la Commissione europea
Decisione
Caso 1217/2000/PB - Aperto(a) il Mercoledì | 18 ottobre 2000 - Decisione del Martedì | 08 maggio 2001
Egregio signor P.,
Il 26 settembre 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo a nome della Federazione europea delle associazioni di consulenti tecnici in merito alla proposta della Sua Federazione di istituire un organo di conciliazione per gli appalti pubblici.
Il 18 ottobre 2000 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione. La Commissione ha trasmesso il suo parere il 31 gennaio 2001. Le ho trasmesso un invito a presentare osservazioni, da Lei inviato il 30 marzo 2001.
Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Nel settembre 2000, il denunciante, agendo a nome della Federazione europea delle associazioni di consulenti tecnici (EFCA), ha scritto al Mediatore in merito all'auspicio dell'EFCA che la Commissione europea garantisse la creazione di un organismo di ricorso per le procedure di appalto. Era venuto all'attenzione dell'EFCA il fatto che la Commissione aveva preso in considerazione l'istituzione di tale organismo e che l'EFCA aveva quindi scritto alla Commissione, nell'aprile 2000, sostenendo l'idea e formulando suggerimenti sulla natura e sul funzionamento dell'organismo.
Nel giugno 2000 l'EFCA ha ricevuto una lettera della Commissione in cui si affermava in breve che la Commissione aveva scelto di non proporre l'istituzione di un organismo di appalto.
Nella sua denuncia al Mediatore, il denunciante ha affermato che la lettera della Commissione non ha tenuto adeguatamente conto della decisione della Commissione di non perseguire l'istituzione di un organismo di appalto.
L'INCHIESTA
Il parere della Commissione europeaLa denuncia è stata trasmessa alla Commissione europea per parere.
Nel suo parere, la Commissione ha spiegato la sua posizione come segue.
L'idea di un organo amministrativo per gli appalti è stata evocata nel Libro bianco della Commissione sulla riforma amministrativa adottato il 1° marzo 2000. Il Libro bianco proponeva che la Commissione prendesse in considerazione l'istituzione di un organismo indipendente incaricato di esaminare le denunce relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti. La Commissione ha preso in considerazione tale proposta nell'ambito dei lavori preparatori della sua proposta di nuovo regolamento finanziario, ma ha deciso di non perseguire, nel quadro della proposta adottata il 26 luglio 2000 (COM(2000)461 def.), l'obiettivo di creare un organo amministrativo per gli appalti.
I motivi alla base di tale posizione sono i seguenti:
- L’istituzione di un organo di ricorso indipendente sarebbe andata oltre gli obblighi che la direttiva 89/665 impone agli Stati membri per quanto riguarda le procedure di ricorso. L'articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace. L'art. 2, n. 8, della direttiva precisa che la procedura di ricorso può essere amministrativa o giudiziaria. Non vi è quindi alcun obbligo, ai sensi della direttiva, di istituire sia una procedura di ricorso amministrativo indipendente sia un sistema di ricorso giurisdizionale. Nell'ordinamento giuridico comunitario esiste un controllo giurisdizionale, da parte del Tribunale di primo grado, sugli atti adottati dalle istituzioni comunitarie nell'ambito degli appalti pubblici. Esiste inoltre la possibilità di proporre ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia. Al di fuori dei tribunali, gli operatori possono anche presentare una denuncia al Mediatore;
- La Commissione propone norme più chiare nella proposta di nuovo regolamento finanziario summenzionata sulle modalità di aggiudicazione degli appalti. Tenuto conto del tenore di tali norme, la Commissione ha ritenuto che non fosse necessario aggiungere una nuova procedura che prevedesse un controllo amministrativo supplementare. Occorre tenere presente, indipendentemente dal fatto che tale procedura di gara amministrativa supplementare abbia o meno un effetto sospensivo, che occorre trovare un equilibrio tra una procedura di gara efficiente, da un lato, e meccanismi di ricorso soddisfacenti, dall'altro. Nel presentare le sue proposte, la Commissione ha ritenuto che gli svantaggi di un sistema di riesame supplementare fossero superiori ai vantaggi che tale sistema poteva procurare.
La Commissione ha aggiunto che la sua posizione è stata adottata nel quadro della rifusione del regolamento finanziario e lascia impregiudicato il fatto che la questione merita di essere sollevata in un contesto più ampio.
Osservazioni del denuncianteIl denunciante ha affermato che la prima lettera dell'EFCA alla Commissione non si era limitata a sostenere l'idea sollevata nel Libro bianco della Commissione, che riguardava un organismo di denuncia per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, ma aveva anche suggerito di istituire un organismo di aggiudicazione per esaminare le denunce relative ai progetti in corso. Il parere della Commissione non aveva affrontato la questione.
LA DECISIONE
1 Mancata risposta motivata1.1 Il denunciante ha sostenuto che la Commissione non aveva tenuto adeguatamente conto della sua decisione di non proseguire la creazione di un organismo di denuncia per le procedure di appalto, possibilità che era stata sollevata in un Libro bianco della Commissione. Il parere della Commissione nella presente indagine ha esposto i motivi per cui la Commissione ha deciso di non proseguire la creazione di tale organismo.
1.2 Il Mediatore ritiene che il parere della Commissione abbia adeguatamente chiarito i motivi per cui la Commissione ha deciso di non proseguire la creazione di un organismo di denuncia per le procedure di aggiudicazione degli appalti. Per quanto riguarda l'auspicio del denunciante che la Commissione prenda in considerazione l'idea di creare un organismo di denuncia relativo ai progetti in corso, il Mediatore osserva che tale idea non sembrerebbe essere stata oggetto del Libro bianco della Commissione di cui sopra. Non sembrerebbe quindi che vi sia stata una discussione e una decisione al riguardo di cui la Commissione è tenuta a rendere conto.
2 ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN