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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 1129/2000/JMA presso la Commissione europea
Decisione
Caso 1129/2000/JMA - Aperto(a) il Martedì | 17 ottobre 2000 - Decisione del Mercoledì | 26 settembre 2001
Egregio signor G.,
Il 16 settembre 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito alla decisione della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la ricerca COM/R/A/04/1999 di non ammetterLa alla prova scritta a causa della Sua mancanza di esperienza professionale.
Il 17 ottobre 2000 ho trasmesso la denuncia al presidente della Commissione europea. Ho ricevuto il parere della Commissione il 31 dicembre 2000, che Le ho trasmesso il 24 gennaio 2001 con l'invito a formulare osservazioni. Non ho ricevuto alcuna risposta da parte vostra.
Vi scrivo ora per farvi sapere il risultato delle indagini che sono state fatte.
IL RECLAMO
Il denunciante si è candidato a un concorso di selezione per la ricerca (COM/R/A/04/1999) per la costituzione di un elenco di riserva di agenti temporanei specializzati nella fusione termonucleare controllata. È stato organizzato dalla Direzione Generale Ricerca della Commissione Europea. La procedura di selezione si è articolata in tre fasi: il primo consiste in un esame delle candidature sulla base delle informazioni presentate dai candidati, seguito da una prova scritta e da un colloquio orale.
Il 1o agosto 2000 la commissione giudicatrice ha informato il denunciante che, dopo aver valutato il suo background accademico e la sua esperienza professionale pertinente, il suo punteggio non aveva raggiunto il minimo necessario per passare alle prove scritte. Sebbene i voti del denunciante in materia di istruzione fossero eccezionali (37 su 40), il punteggio ottenuto in relazione all'esperienza professionale pertinente era solo di 29 su 60, e quindi inferiore alla soglia minima fissata in 30 punti. L'8 agosto 2000 il denunciante ha scritto ai servizi della Commissione responsabili della procedura di selezione e ha chiesto che la sua candidatura fosse riesaminata sulla base del fatto che la sua esperienza professionale non era stata adeguatamente presa in considerazione. Sottolinea di avere più di dieci anni di esperienza, otto dei quali dedicati al settore nucleare. Tra le istituzioni per le quali aveva lavorato, ha citato l'Istituto Cyclotron di Lovanio (Belgio), l'Istituto Paul Scherreer di Villigen (Svizzera), l'Istituto Cyclotron in Texas e il Brookhaven National Laboratory di Long Island (USA). Il denunciante ha anche fatto riferimento ai suoi tirocini presso la centrale nucleare di Zorita (Spagna), il laboratorio per le questioni fisiche dell'UAM (Spagna) e il CERN.
La risposta dei servizi della Commissione del 29 agosto 2000 indicava che il comitato di selezione aveva riesaminato il suo fascicolo e aveva deciso di confermare la sua precedente decisione di non ammetterlo alle prove scritte. La lettera spiegava che il comitato aveva effettuato questo primo esame dei candidati, sulla base di un'analisi comparativa delle qualifiche e dell'esperienza dei candidati.
Il denunciante ha espresso la sua insoddisfazione per la decisione di conferma del comitato di selezione in un messaggio di posta elettronica che ha inviato ai servizi della Commissione il 5 settembre 2000. Nella sua risposta del 14 settembre 2000, la Commissione ha ribadito gli argomenti esposti nella sua precedente lettera.
In sintesi, il denunciante ha sostenuto che la decisione della commissione giudicatrice nella procedura di selezione per la ricerca COM/R/A/04/1999 di non ammetterlo alle prove scritte mancava di trasparenza in quanto, nonostante le sue richieste, non gli è stato fornito alcun motivo a sostegno di tale rifiuto.
L'INCHIESTA
Il parere della CommissioneLa Commissione ha dapprima offerto una panoramica generale della situazione e ha poi fatto riferimento alle asserzioni specifiche formulate dal denunciante. Il parere della Commissione conteneva inoltre in allegato un messaggio di posta elettronica riservato del sig. Obert, copresidente del comitato di selezione del concorso, datato 14 agosto 2000. Nel suo messaggio di posta elettronica, il sig. Obert ha formulato alcune considerazioni in merito a diversi ricorsi presentati da tre candidati non selezionati. La parte pertinente di tale corrispondenza era stata citata nel parere della Commissione.
Informazioni generaliLa Commissione ha spiegato in primo luogo che il denunciante aveva presentato la sua domanda al concorso COM/R/A/04/1999. Il bando di concorso stabilisce la procedura di selezione che il comitato di selezione deve seguire. La prima fase è stata una "selezione basata sulle informazioni contenute nel modulo di candidatura", per la quale dovevano essere definiti i criteri pertinenti, il livello e la qualità degli studi nonché l'esperienza professionale in relazione al settore selezionato. Il comitato di selezione doveva valutare entrambi i criteri. Per quanto riguarda l’esperienza professionale, il punteggio massimo era di 60 punti, mentre il punteggio minimo per superare le prove scritte era di 30 punti. Poiché il denunciante ha ottenuto solo 29 punti, la commissione giudicatrice lo ha informato con lettera del 1° agosto 2000 che il suo nome non era stato mantenuto per le prove scritte.
L'8 agosto 2000 il denunciante ha chiesto il riesame del suo fascicolo. Il comitato di selezione ha riesaminato il suo fascicolo, ma ha deciso di confermare la sua precedente decisione. Il denunciante ha telefonato più volte alla segreteria del comitato di selezione e ha scritto al capo unità responsabile della procedura di selezione per chiedere ulteriori dettagli sulla decisione del comitato. I servizi della Commissione hanno risposto alle sue diverse domande con lettera del 14 settembre 2000.
Asserzioni specifiche formulate dal denuncianteLa Commissione ha spiegato che l’elenco dei candidati idonei al concorso è stato stabilito sulla base di una procedura di selezione. A differenza degli esami, una procedura di selezione comporta un confronto tra le diverse candidature. Al termine della procedura, l'elenco di riserva è stabilito in base al tipo e al numero di posti disponibili. Nella prima fase di questo processo, non vi è alcuna valutazione delle candidature, ma piuttosto un confronto tra le qualifiche dei candidati.
Per quanto riguarda la procedura di selezione per il concorso COM/R/A/04/1999, la Commissione ha ricevuto 326 candidature. Il bando di concorso stabiliva che solo 100 candidati potevano essere ammessi alle prove scritte, sebbene il comitato avesse fissato questo numero in 107 a causa degli identici risultati ottenuti da alcuni candidati. La Commissione ha spiegato che la qualità di tutti i partecipanti era generalmente molto elevata e che pertanto il comitato di selezione doveva effettuare una selezione rigorosa. Ha sottolineato che due terzi dei candidati iniziali, tra cui il denunciante, sono stati esclusi dalle prove scritte dopo la prima selezione dei candidati.
Tale ragionamento è stato chiaramente indicato nella lettera del 29 agosto 2000 che i servizi della Commissione hanno inviato al denunciante. La lettera informava il denunciante dei suoi risultati nella prima fase della procedura di selezione. Ha spiegato che, nonostante la ricchezza della sua esperienza professionale, essa si è rivelata meno profonda di quella dei candidati prescelti finora. La lettera sottolineava inoltre che la decisione del comitato di selezione non doveva essere interpretata come una valutazione negativa delle qualifiche del denunciante o della sua esperienza, ma come un semplice risultato di un confronto tra le informazioni contenute nei moduli di candidatura dei candidati.
La Commissione ha respinto la presunta "mancanza di trasparenza" della procedura. L’istituzione ha spiegato che, in ogni fase, ha informato tutti i candidati della loro situazione. Inoltre, per i richiedenti che non erano stati selezionati, l’istituzione li ha informati del motivo specifico che ostava al loro passaggio alla fase successiva del procedimento e della possibilità di chiedere un riesame della decisione. Il denunciante si è avvalso di questa possibilità, anche se il comitato di selezione ha deciso di confermare la sua precedente decisione. La Commissione ha ritenuto che non sarebbe stato possibile fornire ulteriori informazioni ai candidati non selezionati senza divulgare i nomi e le qualifiche dei candidati prescelti. Solo il comitato di selezione ha avuto accesso a tali informazioni al fine di giungere a un giudizio informato e imparziale.
Osservazioni del denuncianteAd oggi non sono pervenute osservazioni da parte del denunciante.
LA DECISIONE
1 Motivazione della decisione di escludere il denunciante dal concorso1.1 Il denunciante sosteneva che la decisione della commissione giudicatrice nella procedura di selezione per la ricerca COM/R/A/04/1999 di non ammetterlo alle prove scritte mancava di trasparenza in quanto, nonostante le sue richieste, non gli era stata fornita alcuna motivazione a sostegno di tale rifiuto.
1.2 La Commissione ha sostenuto di aver tenuto informati tutti i candidati della loro situazione, in ogni fase della procedura di selezione. Per i richiedenti che non erano stati selezionati, l’istituzione li ha informati del motivo specifico che impedisce loro di passare alla fase successiva del procedimento e della possibilità di chiedere un riesame della decisione. La Commissione ha ritenuto che non sarebbe stato possibile fornire ulteriori informazioni ai candidati non selezionati senza divulgare i nomi e le qualifiche dei candidati prescelti.
1.3 Al fine di valutare se la decisione adottata dal comitato di selezione nei confronti del denunciante fosse sufficientemente motivata, il Mediatore sottolinea che l'obbligo di motivare le decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso deve tener conto della natura dei procedimenti in questione (1).
Il bando di concorso COM/R/A/04/1999 indicava che il comitato di selezione doveva effettuare la prima fase della procedura di selezione attraverso una valutazione comparativa delle informazioni contenute nei moduli di candidatura dei candidati. I criteri pertinenti per questa valutazione comparativa erano il livello e la qualità degli studi nonché l'esperienza professionale dei candidati in relazione al settore selezionato.
1.4 I giudici comunitari hanno ritenuto che le valutazioni comparative effettuate dalla commissione giudicatrice si riflettano nei voti attribuiti ai candidati. I marchi sono quindi l'espressione di giudizi di valore espressi su ciascuno di essi. Di conseguenza, i giudici comunitari hanno concluso che "la comunicazione dei marchi ottenuti [.] costituisce un'adeguata motivazione delle decisioni della commissione di ricorso "(2).
1.5 Il Mediatore osserva che, nella sua lettera del 1° agosto 2000, il comitato di selezione aveva informato il denunciante di non essere stato selezionato per le prove scritte e ha spiegato che, nonostante i suoi voti in materia di istruzione fossero soddisfacenti (37 su 40), il punteggio ottenuto in relazione all'esperienza professionale pertinente era solo di 29 su 60, e quindi inferiore alla soglia minima fissata in 30 punti. Informando il denunciante dei voti ottenuti, il comitato di selezione gli ha fornito un'adeguata motivazione delle decisioni del comitato.
Pertanto, il Mediatore conclude che l'indagine non ha rivelato un caso di cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.
2. ConclusioneSulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea. Il Mediatore archivia pertanto il caso.
Anche il presidente della Commissione europea sarà informato di tale decisione.
Cordiali saluti,
Jacob SÖDERMAN
(1) Causa T-157/96 PS Affatato/Commissione, Racc. 1998, pag. I-A-41, II-97, punto 33; causa C-254/95 P Parlamento contro Innamorati, Racc. 1996, pag. I-3423; pagg. 24-25.
(2) Id. supra causa T-157/96, punto 34 (citando la causa C-254/95 P, pagg. 26, 28 e 30).