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Decisione nel caso 1046/2021/LM sul modo in cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di riesame della valutazione, da parte dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, di una proposta di progetto nell'ambito di Orizzonte 2020
Decisione
Caso 1046/2021/LM - Aperto(a) il Martedì | 27 luglio 2021 - Decisione del Martedì | 27 luglio 2021 - Istituzione coinvolta Commissione europea ( Cattiva amministrazione non riscontrata ) - Paese Francia
Strasburgo, 28.7.2021
Denuncia 1046/2021/LM
Oggetto della causa: Modalità con cui la Commissione europea ha gestito una richiesta di riesame della valutazione, da parte dell'Agenzia esecutiva per la ricerca, di una proposta di progetto nell'ambito di Orizzonte 2020
Egregio signor X,
Il 3 giugno 2021 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo in merito al modo in cui la Commissione europea ha trattato la Sua richiesta di riesame della legittimità della decisione dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) sulla valutazione della Sua proposta di progetto nell'ambito del programma Orizzonte 2020 [1].
Lei sostiene che la Commissione avrebbe dovuto prendere posizione sulle argomentazioni sostanziali da Lei sollevate nella Sua domanda di riesame, come il fatto che la REA ha ignorato il ruolo di uno dei partner del consorzio nella sua valutazione del criterio "impatto". Lei sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto decidere di finanziare il Suo progetto, invece di rinviarlo alla REA per una nuova valutazione.
Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni che ci ha trasmesso, sono spiacente di informarLa che il Mediatore non riscontra alcuna cattiva amministrazione da parte della Commissione europea [2].
La Commissione ha effettuato il riesame della decisione della REA conformemente al suo ruolo. La procedura di ricorso di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 [3] consente alla Commissione di controllare la legittimità di una decisione adottata da un'agenzia, ma non le conferisce il potere di modificare tale decisione [4]. La Commissione può verificare se l'agenzia ha seguito le procedure pertinenti al momento di adottare la sua decisione, ma non può effettuare una nuova valutazione sostanziale del progetto, sostituendo la propria valutazione con quella degli esperti. Nel caso di specie, pertanto, non spettava alla Commissione valutare se un elemento sostanziale, come la partecipazione di un determinato partner al consorzio, avrebbe dovuto attribuire al progetto un punteggio più elevato.
Nel Suo caso, la Commissione ha annullato la decisione della REA. Spettava quindi alla REA adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione [5]. Non spettava quindi alla Commissione selezionare il Suo progetto per il finanziamento. Se ritiene che vi siano carenze nel modo in cui la REA ha attuato la decisione della Commissione, può presentare una nuova denuncia al Mediatore.
Siamo consapevoli che questa decisione vi deluderà. Tuttavia, ci auguriamo che troviate utili queste spiegazioni.
Cordiali saluti,
Tina Nilsson
Capo dell'unità Trattamento dei casi
[1] [...]
[2] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707.
[3] Il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, è disponibile all'indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32003R0058&qid=1627305545861
[4] Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019, Ertico — ITS Europe/Commissione europea, causa T-604/15, punto 30, disponibile all'indirizzo https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=uphold*&docid=214369&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5352916#ctx1
[5] Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 58/2003.