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Decisione del Mediatore europeo sulla denuncia 685/2000/JMA contro il Parlamento europeo


Strasburgo, 7 giugno 2001

Egregio signor R.,

Il 18 maggio 2000 Lei ha presentato una denuncia al Mediatore europeo contro il Parlamento europeo in merito alla decisione della commissione giudicatrice del concorso interno B/172 del Parlamento di escluderLa dalle prove in quanto non aveva fornito documenti pertinenti per dimostrare il Suo status di funzionario CE.

Il 22 giugno 2000 ho trasmesso la denuncia al Presidente del Parlamento europeo. Il 29 settembre 2000 l'istituzione ha chiesto una proroga della sua risposta. Il 16 ottobre 2000 il Parlamento europeo ha trasmesso il suo parere. Le ho trasmesso l'invito a formulare osservazioni, se lo desidera, il 26 ottobre 2000. Nessuna osservazione sembra essere stata ricevuta da voi. Dopo aver esaminato gli argomenti del caso, un membro del mio segretariato ha effettuato un'ispezione dei documenti pertinenti nei locali del Parlamento europeo a Lussemburgo l'8 maggio 2001.

Vi scrivo ora per farvi conoscere i risultati delle indagini che sono state fatte.


IL RECLAMO

Secondo il denunciante, i fatti pertinenti erano i seguenti:

Il denunciante ha presentato domanda di partecipazione al concorso interno B/172 del Parlamento europeo. Con lettera 3 aprile 2000, il presidente della commissione giudicatrice lo informava che la sua domanda era stata respinta in quanto non aveva fornito i documenti necessari per dimostrare i suoi studi e/o la sua anzianità di funzionario CE. Il denunciante ha contestato tale decisione il 7 aprile 2000 e ha elencato nella sua lettera tutti i documenti che erano stati allegati alla sua domanda iniziale per quanto riguarda sia gli studi che aveva seguito, sia i suoi anni di esperienza professionale. Tali documenti comprendevano, tra l'altro, due buste paga del Parlamento e copie della sua nomina a funzionario in prova e della sua nomina definitiva a funzionario C5 da parte della Commissione.

Il 16 maggio 2000 la commissione giudicatrice ha confermato la sua precedente decisione di non ammetterlo alle prove scritte, in quanto poteva prendere in considerazione solo i documenti allegati alla domanda originaria. Nella sua lettera al denunciante, la commissione giudicatrice ha spiegato che, dopo aver controllato gli allegati della domanda originale, non vi era traccia di alcun documento pertinente che potesse dimostrare la sua esperienza e la sua anzianità presso il Parlamento europeo, come una busta paga. Essa ha rilevato che l'unico documento rinvenuto era una nota della Commissione del 27 ottobre 1986 che nominava il ricorrente funzionario in prova.

Nella sua lettera al Mediatore, il denunciante ha sottolineato di aver allegato alla sua domanda originale tutti i documenti necessari. Secondo il denunciante, i servizi competenti del Parlamento avevano probabilmente smarrito il suo fascicolo. Il denunciante ha inoltre ritenuto irragionevole che il Parlamento richiedesse informazioni professionali ai propri dipendenti, dal momento che l'istituzione, in quanto datore di lavoro, era in una posizione migliore per ottenere tali dati.

In sintesi, il denunciante ha contestato la decisione della commissione giudicatrice del concorso interno B/172 del PE di escluderlo dalle prove, per i seguenti motivi:

i) tutti i documenti necessari sono stati allegati al suo modulo di candidatura e, pertanto, se la commissione giudicatrice non è riuscita a trovarli, ciò è probabilmente dovuto al fatto che i servizi competenti del PE hanno gestito erroneamente il suo fascicolo, e

ii) il PE disponeva di tutti i mezzi necessari per verificare facilmente lo statuto e l'anzianità dei suoi funzionari e, quindi, se fossero idonei a partecipare a un concorso interno.

L'INCHIESTA

Il parere del Parlamento europeo

Nel suo parere, il Parlamento ha illustrato il contesto generale del caso.

Il denunciante aveva presentato domanda al concorso interno del Parlamento B/172. La commissione giudicatrice non ha potuto ammetterlo alle prove perché la sua candidatura non conteneva prove sufficienti relative ai suoi studi e/o alla sua anzianità di funzionario comunitario. Unitamente al ricorso del denunciante contro la decisione della commissione giudicatrice, egli ha trasmesso ulteriori documenti giustificativi. Tuttavia, il Parlamento ha ritenuto che alcuni di questi documenti, che avrebbero potuto essere molto pertinenti per valutare l'anzianità del denunciante in qualità di funzionario comunitario, in particolare la busta paga del PE, non fossero stati allegati alla domanda originaria e che pertanto la commissione giudicatrice non potesse tenere conto di tali documenti.

Il Parlamento ha fatto riferimento alle condizioni di ammissione stabilite nel bando di concorso interno del Parlamento B/172, in particolare alle osservazioni introduttive del bando in cui si afferma che "Il presente concorso interno è aperto al personale che è funzionario o altro agente del Segretariato generale del Parlamento europeo [.] al termine ultimo per la presentazione delle candidature e che soddisfa le condizioni di ammissione di cui alla sezione II del presente bando". Il Parlamento ha citato la sezione II.A della comunicazione relativa alle qualifiche e all'esperienza professionale: "I candidati devono essere in possesso di un certificato di istruzione secondaria superiore e aver completato cinque anni e un mese di servizio come funzionario o agente temporaneo presso le istituzioni della Comunità europea". Inoltre, per quanto riguarda l'esame delle domande, il Parlamento ha fatto riferimento alla sezione III.2 della comunicazione, in cui si affermava che le decisioni della commissione dovevano basarsi "esclusivamente sulle informazioni fornite nel modulo di domanda e su documenti giustificativi allegati a tale modulo di domanda."Pertanto, i candidati non erano autorizzati "a fare riferimento a documenti che sono inclusi nei loro fascicoli personali ma che non sono stati presentati con il loro modulo di domanda ".

L'istituzione ha spiegato che all'inizio di dicembre 1999 i suoi servizi responsabili dei concorsi e delle procedure di selezione hanno tenuto due riunioni informative per i potenziali candidati a questo concorso interno. Nel corso delle riunioni, uno degli aspetti che è stato spiegato in modo approfondito è stato il documento giustificativo che i funzionari della CE dovrebbero allegare al loro modulo di domanda.

L'unico elemento di prova fornito dal denunciante per dimostrare la sua anzianità era la sua nomina a funzionario C5 da parte della Commissione in data 16 aprile 1987. Secondo il Parlamento, tale documento non era sufficiente a dimostrare le condizioni stabilite nella sezione introduttiva del bando di concorso. Inoltre, l’istituzione ha spiegato di non essere tenuta ad effettuare indagini sul fascicolo personale del denunciante, come riconosciuto dai giudici comunitari (causa T-54/91, Almeida Antunes/Parlamento, [1992]ECR II, pag. 1739).

Osservazioni del denunciante

Il Mediatore ha trasmesso il parere della Commissione al denunciante invitandolo a formulare osservazioni. Il denunciante non sembra aver ricevuto alcuna osservazione.

Ulteriori indagini

Poiché sembrava sussistere una certa divergenza tra gli argomenti addotti dalla commissione giudicatrice nella sua lettera al denunciante del 16 maggio 2000 e quelli addotti dal Parlamento europeo nel suo parere, il 15 marzo 2001 il Mediatore ha scritto all'istituzione chiedendo una consultazione del fascicolo. L'ispezione è stata effettuata da un membro del Segretariato del Mediatore presso la sede del Parlamento a Lussemburgo l'8 maggio 2001.

LA DECISIONE

1. Presunta cattiva gestione dei documenti allegati dal denunciante con il suo modulo di domanda

1.1 Il denunciante ha spiegato che tutti i documenti necessari a comprovare i suoi studi, nonché la sua anzianità di funzionario comunitario, erano allegati al suo modulo di candidatura, compresi due buste paga del Parlamento, copie della sua nomina a funzionario in prova e la sua nomina definitiva a funzionario C5 da parte della Commissione. Pertanto, se la commissione giudicatrice non è stata in grado di reperire tali elementi di prova a sostegno, ciò è probabilmente dovuto al fatto che i servizi competenti del PE avevano gestito erroneamente il suo fascicolo.

1.2 Il Parlamento ha sottolineato che l'unico elemento di prova fornito dal denunciante per dimostrare la sua anzianità era la sua nomina da parte della Commissione a funzionario C5 in data 16 aprile 1987.

1.3. Il Mediatore osserva che nel corso dell'indagine non è stata rivelata alcuna prova conclusiva che possa dimostrare che i documenti aggiuntivi presumibilmente inviati dal denunciante con la sua domanda siano stati effettivamente smarriti dai servizi competenti del Parlamento. A seguito dell'esame del fascicolo effettuato dal segretariato del Mediatore l'8 maggio 2001, risulta che gli unici documenti ricevuti dai parlamenti e inclusi nella domanda iniziale del denunciante relativa alla sua esperienza professionale all'interno delle istituzioni comunitarie erano la sua nomina da parte della Commissione sia come funzionario in prova in data 27 ottobre 1986, sia come funzionario C5 in data 16 aprile 1987.

Sulla base degli elementi di prova, il Mediatore non può concludere che i servizi del Parlamento europeo abbiano gestito erroneamente il fascicolo.

Il Mediatore ritiene pertanto che non sembri esservi cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

2. l'idoneità degli elementi di prova presentati dal denunciante; verifica da parte del PE

2.1 Il denunciante sosteneva che il PE disponeva di tutti i mezzi necessari per verificare facilmente lo statuto e l'anzianità dei suoi funzionari, e quindi se fossero idonei a partecipare a un concorso interno.

2.2 Il Parlamento ha risposto che gli unici elementi di prova forniti dal denunciante per dimostrare la sua anzianità, vale a dire la sua nomina da parte della Commissione a funzionario C5 in data 16 aprile 1987, non erano sufficienti a dimostrare le condizioni stabilite nella sezione introduttiva del bando di concorso. Inoltre, l'istituzione ha spiegato di non essere tenuta ad effettuare indagini sul fascicolo personale del denunciante, come hanno dichiarato i giudici comunitari.

2.3 Ai sensi della sezione II della comunicazione, il denunciante era tenuto a presentare documenti giustificativi per dimostrare di aver maturato sette anni di servizio nella categoria C in qualità di funzionario presso le istituzioni della Comunità europea.

2.4 Dopo aver esaminato tutti i documenti ricevuti dai parlamenti e inclusi nella domanda originale del denunciante, il Mediatore ritiene che solo la copia della sua nomina da parte della Commissione a funzionario C5 datata 16 aprile 1987 avrebbe potuto essere pertinente per valutare se egli soddisfacesse i criteri di cui alla sezione II della comunicazione. Tuttavia, questo documento unico non è sufficiente a dimostrare che il denunciante aveva compiuto sette anni di servizio nella categoria C in qualità di funzionario presso le istituzioni della Comunità europea, in quanto il suo servizio avrebbe potuto essere interrotto dall'aprile 1987 per una delle diverse cause previste dall'articolo 47 delle norme sul personale.

2.5 In base alle norme vigenti, l'amministrazione del Parlamento non aveva l'obbligo di verificare se il denunciante possedesse le qualifiche e l'esperienza professionale necessarie per partecipare al concorso interno. Come hanno dichiarato i giudici comunitari, la funzione del servizio del personale della Commissione non consiste nell'inviare alle commissioni giudicatrici il fascicolo completo dei candidati ai concorsi, poiché ciò comporterebbe un onere gravoso e sarebbe in contrasto con il principio di buona amministrazione (1).

Il Mediatore ritiene pertanto che non sembri esservi cattiva amministrazione per quanto riguarda questo aspetto del caso.

3. Conclusione

Sulla base delle indagini del Mediatore europeo in merito a tale denuncia, non sembra esservi stata cattiva amministrazione da parte del Parlamento europeo. Il Mediatore archivia pertanto il caso.

Anche il Presidente del Parlamento europeo sarà informato di tale decisione.

Cordiali saluti,

 

Jacob SÖDERMAN


(1) Causa T-133/89, Jean-Louis Burban/Parlamento, Racc. 1990, pag. II-245, punto 31.

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